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NORMATIVA
Normativa regionale - Piemonte

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Legge regionale 11 maggio 2009, n. 14
Interventi per la tutela della memoria delle vittime del terrorismo e degli atti eversivi contro l’ordinamento costituzionale in Piemonte
 
Il Consiglio regionale ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge ARTICOLO 1 (Finalità) 1. La Regione Piemonte promuove la tutela e la valorizzazione dei luoghi che furono teatro degli attentati e degli episodi terroristici ed eversivi più significativi accaduti nel territorio piemontese, con ciò perseguendo le seguenti finalità: a) ricordare le vittime del terrorismo e degli atti eversivi contro l’ordinamento costituzionale della Repubblica; b) costruire e rinnovare una memoria storica condivisa dai cittadini piemontesi in difesa delle istituzioni democratiche e della Costituzione repubblicana. ARTICOLO 2 (Modalità di attuazione) 1. La Giunta regionale valorizza e tutela i luoghi oggetto degli interventi di cui all’articolo 3, su motivata richiesta degli enti locali o delle associazioni ed organizzazioni interessate, sentito il parere del Comitato della Regione Piemonte per l’affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana di cui alla legge regionale 22 gennaio 1976, n. 7 (Attività della Regione Piemonte per l’affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della costituzione repubblicana) ed informata la commissione consiliare competente. ARTICOLO 3 (Tipologia degli interventi) 1. Gli interventi per la tutela e la valorizzazione dei luoghi, così come individuati ai sensi dell’articolo 2, comprendono: a) l’apposizione di lapidi o targhe commemorative nei luoghi che ne sono privi; b) l’eventuale sostituzione delle lapidi o targhe già esistenti, al fine di uniformare i segni commemorativi e realizzare un percorso della memoria unitario; c) la sistemazione delle aree attigue alle lapidi, ove necessaria; d) le azioni di conservazione e ripristino conseguenti agli interventi posti in essere. ARTICOLO 4 (Contributi) 1. Per la realizzazione degli interventi di cui all’ articolo 3, la Giunta regionale eroga contributi a favore: a) degli enti locali; b) delle associazioni, delle fondazioni, delle istituzioni scolastiche e delle organizzazioni senza fini di lucro che abbiano tra le proprie finalità statutarie la tutela della memoria delle vittime del terrorismo e dell’eversione. 2. La Giunta regionale definisce, con proprio provvedimento, i criteri e le modalità per l’ammissione ai contributi di cui al comma 1. ARTICOLO 5 (Norma finanziaria) 1. Per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 3, allo stanziamento pari a 100.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, si provvede con le risorse finanziarie dell’unità previsionale di base SB01001 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria. 2. Nel biennio 2010-2011 agli oneri di cui al comma 1, in termini di competenza, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall’articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003). Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Data a Torino, addì 11 maggio 2009 Mercedes Bresso


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