IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga la seguente legge:
Articolo 1 (Modifica alla legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale) e successive modificazioni ed integrazioni)
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 18 bis della l.r. 31/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti:
“2 bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 18, comma 2, lettera a), del d.lgs. 422/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione può avviare le procedure concorsuali per l’affidamento di servizi di trasporto ferroviario aventi le caratteristiche di cui all’articolo 18 ter, anche nelle more del perfezionamento delle procedure di trasferimento dei beni mobili ed immobili strumentali al servizio medesimo, trasferiti alla Regione ai sensi del d.lgs. 422/1997.
2 ter. Per le funzioni istruttorie di carattere tecnico- amministrativo finalizzate al perfezionamento delle procedure di cui al comma 3, la Regione si avvale del soggetto aggiudicatario del servizio di trasporto ferroviario, ferma restando l’adozione dei provvedimenti amministrativi da parte degli enti pubblici competenti.”.
Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addì 11 maggio 2009
IL PRESIDENTE (Claudio Burlando)