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NORMATIVA
Normativa regionale - Piemonte

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Legge regionale 11 maggio 2009, n. 13
Interventi a sostegno del Museo Regionale dell’Emigrazione.
 
Il Consiglio regionale ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge ARTICOLO 1 (Denominazione) 1. Il Museo dell’Emigrazione, con sede a Frossasco in provincia di Torino, istituito dall’Associazione Piemontesi nel Mondo con il concorso della Regione, finalizzato a promuovere e diffondere la conoscenza della storia e dell’opera dei piemontesi all’estero, assume la denominazione di "Museo regionale dell’Emigrazione" dei Piemontesi nel Mondo. 2. L’Associazione organizza il Museo con logica a rete, nella prospettiva di creazione di una rete museale dei musei dell’emigrazione presenti ed attivi in Italia. ARTICOLO 2 (Obiettivi) 1. Il Museo promuove la conoscenza del fenomeno migratorio piemontese al fine di conservarne la memoria. 2. Il Museo persegue altresì i seguenti obiettivi: a) il reperimento e la conservazione delle testimonianze documentarie, fotografiche e d’ambientazione; b) la promozione di iniziative tese alla partecipazione dei cittadini, quali manifestazioni periodiche, conferenze, sessioni di lettura, cineforum, presentazione dei "Quaderni del Museo", mostre itineranti, incontri internazionali. ARTICOLO 3 (Convenzionamento) 1. La Regione stipula con il comune di Frossasco e con l’Associazione una convenzione al fine di definire l’attività di gestione, di promozione e di valorizzazione del Museo. La Regione assicura altresì al Museo il proprio sostegno. 2. Nell’ambito della convenzione è definito il contributo che la Regione assicura al Museo per il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 2. 3. Hanno la facoltà di aderire alla convenzione enti pubblici, soggetti privati e scuole di ogni ordine e grado. ARTICOLO 4 (Comitato di gestione) 1. Ai fini della gestione, promozione e valorizzazione del Museo è costituito il Comitato di gestione composto da cinque rappresentanti, di cui tre designati dal Consiglio regionale del Piemonte, uno dal Comune di Frossasco, uno dall’Associazione Piemontesi nel Mondo. 2. I membri del Comitato di gestione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e durano in carica cinque anni. 3. Nella sua prima seduta il Comitato elegge nel suo seno il Presidente che lo rappresenta. 4. Il Comitato ha il compito di favorire gli studi e le iniziative volte a valorizzare il Museo. 5. A tal fine elabora un programma annuale di attività, approvato dalla Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente. ARTICOLO 5 (Collaborazione) 1. Il Comitato di gestione collabora con le strutture regionali per la realizzazione delle finalità di cui all’articolo 2, comma 2. 2. Il Comitato attiva altresì collaborazioni con enti, associazioni, fondazioni, università al fine di qualificare e potenziare le attività e gli interessi del Museo. ARTICOLO 6 (Monitoraggio) 1. Entro un anno dall’entrata in vigore della legge, e successivamente ogni anno, il Comitato di gestione presenta alla Giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione del programma annuale di attività. 2. Entro un anno dall’erogazione di ciascuna annualità di contributi, il Comitato di gestione è tenuto a presentare alla Giunta regionale un analitico rendiconto delle modalità di impiego dei contributi regionali. 3. La Giunta regionale provvede a trasmettere la relazione di cui al comma 1 e il rendiconto di cui al comma 2 alla commissione consiliare competente. 4. La mancata presentazione del rendiconto preclude la corresponsione della successiva annualità di contributi. ARTICOLO 7 (Norma finanziaria) 1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata nel triennio 2009-2011 la spesa complessiva di 450.000,00 euro. 2. Agli oneri finalizzati alla gestione, promozione e valorizzazione del Museo regionale dell’Emigrazione dei Piemontesi nel mondo, quantificati nell’anno finanziario 2009, in termini di competenza e di cassa, in 150.000,00 euro, si fa fronte con le risorse finanziarie dell’unità previsionale di base (UPB) SB01031 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria. 3. Per il biennio 2010-2011 agli oneri di cui al comma 1 si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall’articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003).". Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Data a Torino, addì 11 maggio 2009 Mercedes Bresso


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