Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge detta norme per il rilascio delle licenze annuali di attingimento delle acque pubbliche di cui all’articolo 56 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche e integrazioni.
2. La disciplina di cui al comma 1 adotta il principio di salvaguardia delle risorse idriche e favorisce l’uso razionale e consapevole delle stesse, anche attraverso sistemi di irrigazione a basso consumo.
ARTICOLO 2
(Licenze di attingimento)
1. La Provincia può concedere licenze per l’attingimento di acqua pubblica da corpi idrici superficiali e sotterranei a mezzo di pompe mobili o semifisse, di altri congegni elevatori o di sifoni posti in prossimità del punto di prelievo.
2. Le domande per il rilascio delle licenze di attingimento di cui al comma 1 sono presentate alla Provincia competente per territorio, la quale ha la facoltà di concederle purchè vengano rispettate le seguenti condizioni:
a) sia garantito il deflusso minimo vitale (DMV);
b) la dotazione idrica massima concedibile deve essere sempre commisurata ai reali fabbisogni dell’utente e per l’uso irriguo non deve comunque superare i 1800 mc/ha;
c) siano installati e mantenuti in regolare stato di funzionamento idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d’acqua derivati;
d) non siano intaccati gli argini o le sponde, né pregiudicate le difese del corso d’acqua;
e) non siano alterate le condizioni del corso d’acqua, con conseguente riduzione della risorsa disponibile per le concessioni esistenti;
f) la licenza di derivazione ad uso ittiogenico può essere concessa anche quando la presa d’acqua si effettui con modalità diverse da quelle stabilite al comma 1, purché siano rispettate le condizioni di cui alle precedenti lettere e la portata non sia superiore ai 10 l/sec.
3. La licenza rilasciata ai sensi del comma 1 ha validità per il solo anno solare di riferimento e, per motivi di pubblico generale interesse, può, in qualsiasi momento, essere revocata o assoggettata a turnazioni senza che l’utente abbia diritto a compensi o indennizzi. Le licenze possono essere rilasciate fino all’entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all’articolo 5.
4. La Provincia, nell’ottica di uno sviluppo sostenibile dei territori interessati e di un uso razionale della risorsa, dà priorità ai prelievi che prevedono le migliori tecnologie per il risparmio idrico, a metodi di irrigazione a basso consumo e privilegia le colture meno idroesigenti.
5. La Provincia può stabilire i termini per la presentazione delle domande per il rilascio delle licenze di attingimento, individuare la documentazione tecnica da allegare alle istanze stesse e definire, nel rispetto del limite massimo di cui al comma 2, lettera b), dotazioni idriche massime diverse in relazione ai regimi dei corsi d’acqua.
ARTICOLO 3
(Reti irrigue pubbliche)
1. Le Province non possono rilasciare le licenze di attingimento per uso irriguo nel caso in cui la dotazione irrigua sia adeguatamente assicurata e certificata dagli enti gestori, di cui all’articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30.
2. La Provincia competente nei comprensori irrigui di cui al comma 1, entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, provvede con proprio atto:
a) alla revoca di tutte le concessioni di derivazioni ad uso irriguo, rilasciate in via precaria;
b) al diniego delle concessioni preferenziali e di riconoscimento di antico diritto richieste ai sensi degli articoli 3 e 4 del r.d. 1775/1933, previa ricognizione delle medesime.
3. La Provincia provvede, con l’atto di cui al comma 2, lettera b), alla definizione dei canoni maturati come disposto dall’articolo 96, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
ARTICOLO 4
(Controllo)
1. Le Province esercitano le funzioni di controllo sulle licenze di attingimento rilasciate nel territorio di loro competenza.
ARTICOLO 5
(Norme regolamentari)
1. La Giunta regionale, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, emana norme regolamentari per la disciplina dell’utilizzo delle acque pubbliche.
ARTICOLO 6
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate:
a) la legge regionale 16 aprile 1984, n. 20;
ARTICOLO 7
(Norma finanziaria)
1. Per il finanziamento delle attività previste dagli articoli 2 e 4 si provvede con imputazione di spesa alla unità previsionale di base 05.1.017 che assume la nuova denominazione “Funzioni conferite alle Province in materia di risorse idriche e gestione del bacino del lago Trasimeno” (cap. 5009 N.I.).2. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo delle disponibilità residue sullo stanziamento esistente nella unità previsionale di base 05.1.017 del bilancio di previsione 2007 per il finanziamento della legge regionale 16 aprile 1984, n. 20 (cap. 852).
3. Per gli anni 2008 e successivi l’entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.
4. La Giunta regionale, a norma delle vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.
ARTICOLO 8
(Norma finale)
1. Fino all’entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all’articolo 5, le licenze di attingimento delle acque pubbliche di cui alla presente legge possono essere rilasciate indipendentemente dalle licenze già assentite ai sensi della normativa regionale previgente.
Formula Finale:
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, 11 maggio 2007
LORENZETTI
Nota all’art. 1, comma 1:
- Si riporta il testo dell’art. 56 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici” (pubblicato nella G.U. 8 gennaio 1934, n. 5), come modificato dal decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 (in G.U. 5 agosto 1993, n. 182):
«Art. 56.
Compete all’ingegnere capo del Genio civile la facoltà di concedere licenze per l’attingimento di acqua pubblica a mezzo di pompe mobili o semifisse, di altri congegni elevatori o di sifoni, posti sulle sponde ed a cavaliere degli argini, purché:
1° - la portata dell’acqua attinta non superi i 100 litri a minuto secondo;
2° - non siano intaccati gli argini, né pregiudicate le difese del corso d’acqua;
3° - non siano alterate le condizioni del corso d’acqua con pericolo per le utenze esistenti e sia salvaguardato il minimo deflusso costante vitale del corso d’acqua, ove definito.
Per le derivazioni a scopo di piscicoltura che non eccedano il quantitativo di litri dieci a minuto secondo, la licenza può essere accordata anche quando la presa d’acqua si effettui con modalità diverse da quelle indicate nella prima parte del presente articolo, ferme restando le condizioni di cui ai nn. 2 e 3.
La licenza è in tutti i casi accordata, salvo rinnovazione per non più di cinque volte per la durata non maggiore di un anno, e può essere revocata per motivi di pubblico interesse.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente ai corpi idrici superficiali.».
Note all’art. 3:
- Il testo dell’art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30, recante “Norme in materia di bonifica” (pubblicata nel B.U.R. 31 dicembre 2004, n. 57), è il seguente:
«Art. 4. Enti competenti.
1. I consorzi di bonifica istituiti ai sensi del R.D. n. 215/1933 e operanti alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano, senza soluzione di continuità, le funzioni in materia di bonifica di cui all’articolo 12, nei comprensori di riferimento.
2. Nei comprensori di bonifica ove non sono istituiti e operanti consorzi di bonifica le funzioni relative, compresa l’emissione dei ruoli per il recupero delle spese inerenti i servizi prestati, sono esercitate dalle comunità montane.
3. Nel territorio del comune di Perugia le funzioni in materia di bonifica sono esercitate dalla comunità montana competente sulla parte prevalente del comprensorio “Trasimeno-Medio Tevere-Nestore”.».
- Si riporta il testo degli artt. 3 e 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (si veda la nota all’art. 1, comma 1):
«Art. 3.
Gli utenti di acqua pubblica menzionati alle lettere a) e b) e nell’ultimo comma dell’articolo precedente, che non abbiano già ottenuto il riconoscimento all’uso dell’acqua debbono chiederlo, sotto pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell’elenco in cui l’acqua è inscritta.
Coloro che hanno ottenuto la concessione ai sensi delle LL. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F e 10 agosto 1884, n. 2644, e leggi successive, non hanno l’obbligo di chiedere il riconoscimento dell’utenza.
Sulla domanda di riconoscimento si provvede, a spese dell’interessato, nel caso di piccole derivazioni in merito alle quali non siano sorte opposizioni, con decreto dell’ingegnere capo dell’ufficio del Genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa.
Negli altri casi si provvede con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore.
Avverso il decreto dell’ingegnere capo del Genio civile è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica all’interessato, al ministero dei lavori pubblici, che provvede sentito il consiglio superiore.
Entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo, l’interessato può ricorrere ai tribunali delle acque pubbliche.
Art. 4.
Per le acque pubbliche, le quali, non comprese in precedenti elenchi, siano incluse in elenchi suppletivi, gli utenti che non siano in grado di chiedere il riconoscimento del diritto all’uso dell’acqua ai termini dell’art. 3, hanno diritto alla concessione limitatamente al quantitativo di acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata, con esclusione di qualunque concorrente, salvo quanto è disposto dall’art. 45.
La domanda deve essere presentata entro i termini stabiliti dall’art. 3 per i riconoscimenti e sarà istruita con la procedura delle concessioni.».
- Si riporta il testo dell’art. 96, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 14 aprile 2006, n. 88), come modificato dal decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300 (in G.U. 28 dicembre 2006, n. 300), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 26 febbraio 2007, n. 17 (in S.O. alla G.U. 26 febbraio 2007, n. 47):
«Art. 96.Modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
Omissis.
7. I termini entro i quali far valere, a pena di decadenza, ai sensi degli articoli 3 e 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il diritto al riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica a norma dell’articolo 1, comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché per la presentazione delle denunce dei pozzi a norma dell’articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, sono prorogati al 31 dicembre 2007. In tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999. Nel provvedimento di concessione preferenziale sono contenute le prescrizioni relative ai rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici e quelle prescrizioni necessarie ad assicurare l’equilibrio del bilancio idrico.
Omissis.».
Note all’art. 6:
- La legge regionale 16 aprile 1984, n. 20, recante “Sub-delega alle Province di Perugia e di Terni delle funzioni amministrative riguardanti le licenze annuali di attingimento di acqua dai corpi idrici iscritti negli elenchi delle acque pubbliche”, è pubblicata nell’E.S. al B.U.R. 20 aprile 1984, n. 28.
- La legge regionale 27 marzo 2002, n. 4, recante “Norme per il rilascio delle licenze di attingimento di acque pubbliche”, è pubblicata nel B.U.R. 10 aprile 2002, n. 16.
Note all’art. 7, commi 2, 3 e 4:
- La legge regionale 30 marzo 2007, n. 9, recante “Bilancio di previsione annuale per l’esercizio finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009”, è pubblicata nel S.S. n. 3 al B.U.R. 30 marzo 2007, n. 14.
- Per la legge regionale 16 aprile 1984, n. 20 si vedano le note all’art. 6.
- Il testo dell’art. 27, comma 3, lett. c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante “Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria” (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11), è il seguente:
«Art. 27 Legge finanziaria regionale.
Omissis.
3. La legge finanziaria regionale stabilisce:
Omissis.
c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale;
Omissis.».
Nota alla dichiarazione d’urgenza:
- Il testo dell’art. 38, comma 1, della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante “Nuovo Statuto della Regione Umbria” (pubblicata nell’E.S. al B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17), è il seguente:
«Art. 38.
Pubblicazione e comunicazione
1. La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla sua promulgazione da parte del Presidente della Regione ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda un termine diverso.
Omissis.».