Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA la seguente legge:
ARTICOLO 1
Fondi Speciali
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’art. 17 e 21 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell’esercizio 2006, sono determinati rispettivamente in euro 1.500.000,00 per il Fondo speciale destinato alle spese correnti, di cui alla UPB 8.1.01.01, e in euro 1.400.000,00 per il Fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, di cui alla UPB 8.1.01.02, così come indicato nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.
ARTICOLO 2
Rifinanziamento leggi regionali
1. Ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. c), della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 il rifinanziamento o la riduzione degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale 2006-2008, restano determinati nella misura di euro 332.867.839,64 così come indicato nella tabella C allegata alla presente legge.
ARTICOLO 3
Norma finanziaria
1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge – ammontanti a complessivi euro 335.767.839,64 nel triennio 2006-2008 - si fa fronte, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio pluriennale 2006-2008, nel rispetto delle determinazioni indicative definite nella parte spesa del medesimo bilancio pluriennale, in termini finanziari, e nei documenti programmatici e nelle leggi regionali di spesa, in termini economico-giuridici.
2. Le tabelle A, B e C, allegate alla presente legge, danno la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento alle leggi organiche, alle UPB e ai capitoli della spesa.
ARTICOLO 4
Pubblicazione
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della RegioneLa presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro, lì 11 gennaio 2006.
ALLEGATO 1
ALLEGATO - Allegato alla deliberazione n. 62 del 29 dicembre 2005.
(L’allegato in oggetto non è acquisito nel sito)