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NORMATIVA
Normativa regionale - Friuli Venezia Giulia

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Legge regionale 11 febbraio 2010, n. 3
Norme per la diffusione di metodologie alternative alla sperimentazione animale
 

Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
Finalita’)


1. Con la presente legge la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia promuove la tutela degli animali favorendo la diffusione di metodologie innovative, da utilizzare a fini sperimentali o ad altri fini scientifici e didattici, che non facciano ricorso all’uso di animali vivi.


ARTICOLO 2
(Accordi con le Universita’ e gli Istituti scientifici)


1. Per l’attuazione delle finalita’ di cui all’articolo 1, la Regione realizza appositi accordi con le Universita’ degli studi e gli Istituti scientifici aventi sede nel territorio regionale.
2. Gli accordi di cui al comma 1 prevedono l’istituzione da parte delle Universita’ e degli Istituti scientifici di comitati etici per la sperimentazione animale.
3. La Regione concorre, fino al novanta per cento, al finanziamento degli interventi realizzati dalle Universita’ e dagli Istituti scientifici nell’ambito degli accordi di cui al comma 1.


ARTICOLO 3
(Comitato etico regionale per la sperimentazione animale)


1. Al fine di svolgere funzioni di proposta in merito alle metodologie sperimentali alternative all’uso di animali vivi, nonché il monitoraggio e la valutazione dell’attivita’ complessivamente svolta dai comitati di cui all’articolo 2, e’ istituito, presso la direzione centrale competente in materia di tutela della salute, il Comitato etico regionale per la sperimentazione animale.
2. Il Comitato e’ costituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, che ne determina la composizione, la durata e le modalita’ di funzionamento, d’intesa con le Universita’ aventi sede legale nella regione. Nel Comitato e’ garantita la presenza di rappresentanti dei medici veterinari e delle associazioni di protezione animale.
3. Il Comitato riferisce, con cadenza almeno biennale, alla Commissione consiliare competente sui risultati dell’attivita’ svolta.


ARTICOLO 4
(Norme finanziarie)


1. Per le finalita’ di cui all’articolo 2, comma 3, e’ autorizzata la spesa di 30.000 euro per l’anno 2010 a carico dell’unita’ di bilancio 7.2.1.1134 e del capitolo 4557 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010, con la denominazione “Finanziamenti alle universita’ e agli istituti scientifici per interventi diretti alla diffusione di metodologie alternative alla sperimentazione animale”.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell’unita’ di bilancio 7.2.1.1134 e del capitolo 4555 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
3. Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui all’articolo 3, comma 2, fanno carico all’unita’ di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 4721 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010.


Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addi’ 11 febbraio 2010.



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