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NORMATIVA
Normativa regionale - Friuli Venezia Giulia

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Legge regionale 11 febbraio 2010, n. 2
Modifiche alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo e alla legge regionale 4/2005 recante interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia
 

Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga la seguente legge


CAPO I
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2/2002 IN MATERIA DI TURISMO


ARTICOLO 1
(Modifica all’articolo 21 della legge regionale 2/2002)


1. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), e’ abrogata.


ARTICOLO 2
(Modifica all’articolo 46 della legge regionale 2/2002)


1. Al comma 4 dell’articolo 46 della legge regionale 2/2002 dopo le parole <<corsi di formazione>> sono aggiunte le seguenti: <<e di aggiornamento>>.
2. Gli oneri derivanti dall’articolo 46, comma 4, della legge regionale 2/2002, come modificato dal comma 1, nonché quelli derivanti dall’articolo 116, comma 1, della medesima legge regionale fanno carico all’unita’ di bilancio 1.6.1.1039 con riferimento al capitolo 9247 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010, la cui denominazione e’ modificata in “Finanziamento dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale per guida turistica, accompagnatore turistico, guida naturalistica o ambientale escursionistica e direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo”.


ARTICOLO 3
(Modifiche all’articolo 64 della legge regionale 2/2002)


1. All’articolo 64 della legge regionale 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole: <<country house - residenze di campagna>> sono sostituite dalle seguenti:
<<country house - residenze rurali>>;
b) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
<<7 bis. Le country house - residenze rurali sono esercizi alberghieri gestiti unitariamente e imprenditorialmente in forma professionale organizzata e continuativa. Le country house sono dotate
di camere con eventuale angolo cottura e/o di unita’ abitative con servizio autonomo di cucina, da un numero minimo di quattordici a un massimo di ventiquattro posti letto, situate in aperta campagna o in piccoli borghi rurali, derivate dalla ristrutturazione e dall’ammodernamento di fabbricati rurali o case padronali e loro annessi, dotate di servizio di ricevimento, di ristorazione e bar per i soli alloggiati nel rispetto della normativa vigente, nonché di una sala comune ed eventualmente attrezzature sportive e ricreative.
7 ter. L’attivita’ ricettiva in country house - residenze rurali e’ subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Comune previo accertamento delle caratteristiche di cui al comma 7 bis, nonché degli altri requisiti minimi obbligatori indicati nella lettera A3 dell’allegato 3 e del possesso, da parte del titolare o gestore, di uno dei requisiti professionali previsti all’articolo 88.>>;
c) il comma 9 quater e’ abrogato.


ARTICOLO 4
(Modifiche all’articolo 67 della legge regionale 2/2002)


1. All’articolo 67 della legge regionale 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
<<2. Le strutture ricettive all’aria aperta si dividono in campeggi, villaggituristici, dry marina e marina resort.>>;
b) dopo il comma 4 bis e’ aggiunto il seguente:
<<4 ter. Sono denominate marina resort le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato. Tali strutture possono, altresi’, essere dotate anche di piazzole appositamente attrezzate con i requisiti di cui al comma 4 bis.>>.


ARTICOLO 5
(Modifiche all’articolo 68 della legge regionale 2/2002)


1. All’articolo 68 della legge regionale 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo le parole <<se trattasi di campeggi o dry marina>> sono aggiunte le seguenti: <<o marina resort>>;
b) dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente:
<<2 bis. Le strutture ricettive marina resort in relazione al posizionamento delle imbarcazioni devono possedere i requisiti minimi qualitativi previsti dalla lettera B4 dell’allegato B per le imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato ovvero, qualora dispongano anche di piazzole appositamente attrezzate per la sosta di imbarcazioni, quelli previsti dalla lettera B3 dell’allegato B.>>.


ARTICOLO 6
(Modifica all’articolo 113 della legge regionale 2/2002)


1. Al comma 2 dell’articolo 113 della legge regionale 2/2002 le parole <<commi 3 e 4>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 3>>.


ARTICOLO 7
(Modifiche all’articolo 115 della legge regionale 2/2002)


1. All’articolo 115 della legge regionale 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 4 e’ abrogato;
b) il comma 5 e’ sostituito dal seguente:
<<5. I soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell’arte o in archeologia o titolo equipollente esercitano l’attivita’ di guida turistica previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento.>>;
c) dopo il comma 5 e’ aggiunto il seguente:
<<5 bis. I soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente esercitano l’attivita’ di accompagnatore turistico, previa verifica delle conoscenze
specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi.>>.


ARTICOLO 8
(Modifiche all’allegato A della legge regionale 2/2002)


1. All’allegato A della legge regionale 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel titolo dopo le parole <<residenze turistico alberghiere>> sono aggiunte le seguenti: <<e requisiti minimi obbligatori per le country house - residenze rurali>> e le parole <<Riferito
all’articolo 65>> sono sostituite dalle seguenti: <<Riferito agli articoli 64 e 65>>;
b) dopo la lettera A2 e’ inserita la seguente:
<<A3 - Requisiti minimi obbligatori per le country house - residenze rurali (aggiuntivi rispetto alle caratteristiche di cui al comma 7 bis dell’art. 64)
1. COUNTRY HOUSE - RESIDENZE RURALI - REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI COMUNI
1) riscaldamento;
2) linea telefonica esterna per uso comune;
3) spazi comuni esterni all’esercizio fruibili dall’ospite in verde attrezzato per lo svago e il soggiorno.
2. COUNTRY HOUSE - RESIDENZE RURALI - REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LE CAMERE
1) buono stato di conservazione e manutenzione delle camere;
2) arredamento delle camere funzionale e di buona fattura;
3) sistemazione delle camere da letto comprensiva di una sedia per letto, specchio con presa corrente nelle camere senza bagno, illuminazione centrale, armadio, comodino ogni posto letto con lampada, cestino rifiuti;
4) cambio biancheria a ogni cambio di cliente e almeno due volte alla settimana a cura del gestore;
5) pulizia camere a ogni cambio di cliente e almeno due volte alla settimana a cura del gestore;
6) un locale bagno completo, con acqua corrente calda e fredda, ogni sei posti - letto non serviti da bagno privato;
7) chiamata di allarme in ogni bagno;
8) accessori dei bagni: riserva di carta igienica, cestino rifiuti, sgabello, sacchetti igienici.
3. COUNTRY HOUSE - RESIDENZE RURALI - REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LE UNITA’ ABITATIVE
1) buono stato di manutenzione e conservazione delle unita’ abitative;
2) arredamento delle unita’ abitative funzionale e di buona fattura composto da:
• letto;
• comodino per letto con lampada;
• una sedia per letto;
• armadio;
• divano;
• tavolo da pranzo con sedie;
• cucina o angolo cottura composto da lavello, piano di cottura, frigorifero, scolapiatti, cappa aspirante
• e pensili;
• dotazione stoviglie;
3) fornitura di biancheria da letto e da bagno a cura del gestore;
4) pulizia delle unita’ abitative a ogni cambio di cliente e almeno due volte alla settimana a cura del gestore;
5) locale bagno completo per ogni unita’ abitativa con erogazione di acqua calda e fredda, dotato di lavabo, water, vasca da bagno o doccia, specchio con presa corrente;
6) accessori dei bagni: riserva di carta igienica, cestino rifiuti, sgabello, sacchetti igienici;
7) chiamata di allarme in ogni bagno.>>.


ARTICOLO 9
(Modifiche all’allegato B della legge regionale 2/2002)


1. All’allegato B della legge regionale 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel titolo le parole <<e dry marina>> sono sostituite dalle seguenti: <<, dry marina e marina resort>>;
b) nelle avvertenze dopo le parole <<dry marina>> sono aggiunte le seguenti: <<e marina resort>>;
c) la lettera B3 e’ sostituita dalla seguente:
<<B3 - Requisiti minimi qualitativi per la classificazione dei dry marina e marina resort che dispongono anche di piazzole appositamente attrezzate per la sosta di imbarcazioni:
1. SISTEMAZIONE DELL’AREA, STRUTTURE E INFRASTRUTTURE
1.01 RECEPTION: (1) (2) (3) (4)
1.02 RECINZIONE:
1.021 schermatura esterna fino a due metri dal suolo (1) (2) (3) (4)
1.03 VIABILITA’ VEICOLARE INTERNA : (1) (2) (3) (4)
1.04 VIABILITA’ PEDONALE:
1.041 passaggi pedonali ogni 4 piazzole o a distanza massima di 50 metri l’uno dall’altro (1) (2)
1.042 passaggi pedonali ogni 2 piazzole (3)
1.043 passaggi pedonali ogni piazzola (4)
1.05 PARCHEGGIO AUTO:
1.051 area di sosta in corrispondenza degli accessi, con un numero di posti auto pari almeno al 5 per cento del numero delle piazzole (1) (2) (3)
1.052 area di sosta in corrispondenza degli accessi, con un numero di posti auto pari almeno al 10 per cento del numero delle piazzole (4)
1.06 AREE LIBERE PER USO COMUNE:
1.061 di superficie complessiva non inferiore al 5 per cento dell’intera superficie del dry marina o marina resort (1)
1.062 di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell’intera superficie del dry marina o marina resort (2) (3)
1.063 di superficie complessiva non inferiore al 20 per cento dell’intera superficie del dry marina o marina resort (4)
1.07 SUPERFICIE DELLE PIAZZOLE:
1.071 larghezza delle imbarcazioni piu’ 10 per cento (1) (2) (3)
1.072 larghezza delle imbarcazioni piu’ 25 per cento (4)
1.08 INDIVIDUAZIONE DELLE PIAZZOLE:
1.081 contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola (1) (2) (3) (4)
1.09 SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE:
1.091 a prova di acqua e di polvere (1) (2) (3) (4)
1.10 IMPIANTO ELETTRICO: (1) (2) (3) (4)
1.11 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE: (1) (2) (3) (4)
1.12 IMPIANTO IDRICO: (1) (2) (3) (4)
1.13 IMPIANTO DI RETE FOGNARIA TRADIZIONALE O FORZATA: (1) (2) (3) (4)
1.14 IMPIANTO PREVENZIONE INCENDI: (1) (2) (3) (4)
1.15 IMPIANTO TELEFONICO PER USO COMUNE:
1.151 con una linea telefonica esterna (1) (2)
1.152 con una linea esterna e cabina (3) (4)
1.16 IMPIANTO TV:
1.161 non inferiore al 15 per cento (2)
1.162 non inferiore al 40 per cento (3)
1.163 non inferiore al 80 per cento (4)
1.17 PASSERELLA PEDONALE SOPRAELEVATA PER ACCESSO ALLE IMBARCAZIONI:
1.171 non inferiore al 15 per cento (2)
1.172 non inferiore al 40 per cento (3)
1.173 non inferiore al 80 per cento (4)
2. SERVIZI, ATTREZZATURE E IMPIANTI COMPLEMENTARI
2.01 SERVIZIO RICEVIMENTO:
2.011 ore 10/24 (1)
2.012 ore 14/24 (2)
2.013 ore 18/24 (3)
2.014 ore 24/24 (4)
2.02 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE COMUNI:
2.021 una volta al giorno (1) (2)
2.022 due volte al giorno (3) (4)
2.03 PULIZIA DELLE INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE:
2.031 due volte al giorno (1) (2) (3)
2.032 con addetto diurno permanente (4)
2.04 RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E PULIZIA APPOSITI RECIPIENTI:
2.041 una volta al giorno (1) (2) (3) (4)
2.05 INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE DI USO COMUNE:
2.051 1 wc ogni 20 imbarcazioni (1) (2) (3) (4)
2.052 1 doccia chiusa ogni 50 imbarcazioni (1)
2.053 1 doccia chiusa ogni 40 imbarcazioni (2)
2.054 1 doccia chiusa ogni 30 imbarcazioni (3)
2.055 1 doccia chiusa ogni 20 imbarcazioni (4)
2.056 1 lavabo ogni 30 imbarcazioni (1) (2)
2.057 1 lavabo ogni 20 imbarcazioni (3) (4)
2.058 1 lavatoio per panni ogni 80 imbarcazioni (1) (2) (3) (4)
2.059 2 lavatrici ed 1 asciugatrice ogni 300 imbarcazioni con un minimo di una (3) (4)
2.060 1 vuotatoio per wc chimici ogni 300 imbarcazioni con un minimo di uno per ogni gruppo di servizi (1) (2) (3) (4)
2.06 PRONTO SOCCORSO
2.061 cassetta di medicazione ai sensi delle norme vigenti disponibile h 24 (1) (2) (3) (4)
2.07 EROGAZIONE ACQUA POTABILE:
2.071 in ragione di almeno 1 ogni 20 imbarcazioni (1)
2.072 in ragione di almeno 1 ogni 10 imbarcazioni (2)
2.073 in ragione di almeno 1 ogni 5 imbarcazioni (3)
2.074 in ragione di almeno 1 ogni 2 imbarcazioni (4)
2.08 EROGAZIONE ACQUA CALDA :
2.081 nel 30 per cento delle docce chiuse e lavabi (1) (2)
2.082 nel 100 per cento delle docce chiuse e lavabi (3) (4)
2.09 EROGAZIONE CORRENTE ELETTRICA:
2.091 presa di corrente 1 ogni 20 imbarcazioni (1)
2.092 presa di corrente 1 ogni 10 imbarcazioni (2)
2.093 presa di corrente 1 ogni 5 imbarcazioni (3)
2.094 presa di corrente 1 ogni 2 imbarcazioni (4)
2.10 ATTREZZATURE DI RISTORO:
2.101 bar (1) (2) (3)
2.102 bar in locale appositamente arredato con tavolini e sedie (4)
2.103 tavola calda o ristorante self-service (3) (4)
2.11 ATTREZZATURE SPORTIVE (PISCINA, TENNIS, BOCCE, PALLAVOLO, PALLACANESTRO, MINIGOLF, PISTA
PATTINAGGIO, ECC.):
2.111 almeno 1 attrezzatura (3)
2.112 almeno 2 attrezzature (4)
2.12 ATTREZZATURE RICREATIVE E SERVIZI VARI (PARCO-GIOCHI BAMBINI, LOCALE DI
RITROVO, TELEVISIONE, BILIARDO, TENNIS DA TAVOLO, CINEMA, NOLEGGIO
IMBARCAZIONI, NOLEGGIO ARTICOLI SPORTIVI, ECC.):
2.121 almeno 1 attrezzatura o servizio (2)
2.122 almeno 2 attrezzature o servizi (3)
2.123 almeno 3 attrezzature o servizi (4)
3. DOTAZIONI E IMPIANTI NELLO SPECCHIO ACQUEO
3.01 ASPIRATORE ACQUE NERE DI BORDO:
3.011 servizio con impianto fisso (1)
3.012 servizio trasportabile a norma disponibile su semplice chiamata (2)
3.013 servizio con impianto centralizzato di aspirazione almeno 1 ogni 8 posti barca (3)
3.014 servizio con impianto centralizzato di aspirazione almeno 1 ogni 4 posti barca (4)
3.02 EROGAZIONE ACQUA POTABILE:
3.021 almeno 1 ogni 8 posti barca (1)
3.022 almeno 1 ogni 4 posti barca (2)
3.023 almeno 1 ogni 2 posti barca (3)
3.024 1 ogni posto barca (4)
3.03 EROGAZIONE CORRENTE ELETTRICA:
3.031 presa di corrente 1 ogni 8 posti barca (1)
3.032 presa di corrente 1 ogni 4 posti barca (2)
3.033 presa di corrente 1 ogni 2 posti barca (3)
3.034 presa di corrente 1 ogni posto barca (4)
3.04 IMPIANTO TV SATELLITARE:
3.041 solo nella reception (1) (2) (3)
3.042 presa TV ogni 2 posti barca (4)
3.05 IMPIANTO RETE INTERNET WIRELESS:
3.051 solo nella reception (1) (2) (3)
3.052 nel piazzale e nello specchio acqueo (4)>>;
d) dopo la lettera B3 e’ inserita la seguente:
<<B4 - Requisiti minimi qualitativi per la classificazione dei marina resort con solo specchio acqueo appositamente attrezzato:
1. SISTEMAZIONE DELL’AREA, STRUTTURE E INFRASTRUTTURE
1.01 RECEPTION: (1)(2)(3)(4)
1.02 RECINZIONE:
1.021 recinzione dell’area con controllo accessi veicolare (1) (2) (3) (4)
1.03 VIABILITA’ VEICOLARE INTERNA: (1) (2) (3) (4)
1.04 PARCHEGGIO AUTO:
1.041 area di sosta in corrispondenza degli accessi, con un numero di posti auto pari almeno al 5 per cento del numero di posti barca (1) (2) (3)
1.042 area di sosta in corrispondenza degli accessi, con un numero di posti auto pari almeno al 10 per cento del numero dei posti barca (4)
1.05 AREE LIBERE PER USO COMUNE:
1.051 di superficie complessiva non inferiore al 5 per cento dell’intera superficie dello specchio acqueo del marina (1)
1.052 di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell’intera superficie dello specchio acqueo del marina (2) (3)
1.053 di superficie complessiva non inferiore al 20 per cento dell’ intera superficie dello specchio acqueo del marina (4)
1.06 INDIVIDUAZIONE DEI POSTI BARCA:
1.061 contrassegno numerico progressivo, in ogni posto barca (1) (2) (3) (4)
1.07 SISTEMAZIONE DELLE AREE ALL’APERTO PER USO COMUNE:
1.071 a prova di acqua e di polvere con riferimento alle aree comuni previste al punto 1.05 (1) (2) (3) (4)
1.08 IMPIANTO ELETTRICO: (1) (2) (3) (4)
1.09 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE: (1) (2) (3) (4)
1.10 IMPIANTO IDRICO: (1) (2) (3) (4)
1.11 IMPIANTO DI RETE FOGNARIA: (1) (2)(3) (4)
1.12 IMPIANTO PREVENZIONE INCENDI: (1) (2) (3) (4)
1.13 IMPIANTO TELEFONICO PER USO COMUNE:
1.131 con una linea telefonica esterna (1) (2)
1.132 con una linea esterna disponibile h 24 (3) (4)
2. SERVIZI, ATTREZZATURE E IMPIANTI COMPLEMENTARI
2.01 SERVIZIO RICEVIMENTO:
2.011 ore 10/24 (1)
2.012 ore 14/24 (2)
2.013 ore 18/24 (3)
2.014 ore 24/24 (4)
2.02 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE COMUNI:
2.021 una volta al giorno (1) (2)
2.022 due volte al giorno (3) (4)
2.03 PULIZIA DELLE INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE:
2.031 due volte al giorno (1) (2) (3)
2.032 con addetto diurno permanente nel periodo estivo o di maggior affluenza, che sono indicati dal marina resort (4)
2.04 RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E PULIZIA APPOSITI RECIPIENTI:
2.041 una volta al giorno (1) (2) (3) (4)
2.05 INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE DI USO COMUNE:
2.051 1 wc ogni 50 imbarcazioni (1)
2.052 1 wc ogni 40 imbarcazioni (2)
2.053 1 wc ogni 30 imbarcazioni (3)
2.054 1 wc ogni 20 imbarcazioni (4)
2.055 1 doccia chiusa ogni 50 imbarcazioni (1)
2.056 1 doccia chiusa ogni 40 imbarcazioni (2)
2.057 1 doccia chiusa ogni 30 imbarcazioni (3)
2.058 1 doccia chiusa ogni 20 imbarcazioni (4)
2.059 1 lavabo ogni 30 imbarcazioni (1) (2)
2.060 1 lavabo ogni 20 imbarcazioni (3) (4)
2.061 1 lavatoio per panni ogni 200 imbarcazioni (1) (2) (3)
2.062 1 lavatoio per panni ogni 100 imbarcazioni (4)
2.063 1 lavatrice ed 1 asciugatrice ogni 300 imbarcazioni (3) (4)
2.064 1 vuotatoio per wc chimici ogni 300 imbarcazioni (1) (2) (3) (4)
2.06 PRONTO SOCCORSO:
2.061 cassetta di medicazione ai sensi delle norme vigenti disponibile h 24 (1) (2) (3) (4)
2.07 ATTREZZATURE DI RISTORO:
2.071 bar (1) (2) (3)
2.072 bar in locale appositamente arredato con tavolini e sedie (4)
2.073 tavola calda o ristorante self-service (3) (4)
2.08 ATTREZZATURE SPORTIVE: (PISCINA, TENNIS, BOCCE, PALLAVOLO, PALLACANESTRO,
MINIGOLF, PISTA PATTINAGGIO ECC., )
2.081 almeno 2 attrezzature (3)
2.082 almeno 4 attrezzature (4)
2.09 ATTREZZATURE RICREATIVE E SERVIZI VARI (PARCO GIOCHI BAMBINI, LOCALE DI RITROVO, TELEVISIONE, BILIARDO, TENNIS DA TAVOLO, CINEMA, NOLEGGIO IMBARCAZIONI, NOLEGGIO ARTICOLI SPORTIVI ECC.):
2.091 almeno 2 attrezzature o servizi (3)
2.092 almeno 4 attrezzature o servizi(4)
3. DOTAZIONI E IMPIANTI NELLO SPECCHIO ACQUEO
3.01 ASPIRATORE ACQUE NERE DI BORDO:
3.011 servizio con impianto fisso (1)
3.012 servizio trasportabile a norma disponibile su semplice chiamata (2)
3.013 servizio con impianto centralizzato di aspirazione almeno 1 ogni 8 posti barca (3)
3.014 servizio con impianto centralizzato di aspirazione almeno 1 ogni 4 posti barca (4)
3.02 EROGAZIONE ACQUA POTABILE:
3.021 almeno 1 ogni 8 posti barca (1)
3.022 almeno 1 ogni 4 posti barca (2)
3.023 almeno 1 ogni 2 posti barca (3)
3.024 1 ogni posto barca (4)
3.03 EROGAZIONE CORRENTE ELETTRICA:
3.031 presa di corrente 1 ogni 8 posti barca (1)
3.032 presa di corrente 1 ogni 4 posti barca (2)
3.033 presa di corrente 1 ogni 2 posti barca (3)
3.034 presa di corrente 1 ogni posto barca (4)
3.04 IMPIANTO TV SATELLITARE:
3.041 solo nella reception (1) (2) (3)
3.042 presa TV ogni 2 posti barca (4)
3.05 IMPIANTO RETE INTERNET WIRELESS:
3.051 solo nella reception (1) (2) (3)
3.052 nel piazzale e nello specchio acqueo (4)>>.


ARTICOLO 10
(Norma transitoria in materia di turismo)


1. Per le domande di iscrizione all’albo di accompagnatore turistico
presentate, ai sensi dell’articolo 115, comma 4, della legge regionale 2/2002, in data anteriore all’entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la disciplina previgente.


CAPO II
MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 TER DELLA LEGGE REGIONALE 4/2005
CONCERNENTE LO SMOBILIZZO DI CREDITI AZIENDALI NEI SETTORI DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
ARTICOLO 11
(Modifiche all’articolo 12 ter della legge regionale 4/2005 concernente lo smobilizzo di crediti aziendali nei settori delle attivita’ produttive)


1. All’articolo 12 ter della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunita’ europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunita’ europee del 7 luglio 2004), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole <<grandi o medie>> sono soppresse;
b) al comma 7 le parole <<di grande o media dimensione>> sono
soppresse.


Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addi’ 11 febbraio 2010.



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Diritto penale delle società
L. D. Cerqua, G. Canzio, L. Luparia, Cedam Editore, 2014
L'opera, articolata in due volumi, analizza approfonditamente i profili sostanziali e processuali del ...
Trattato di procedura penale
G. Spangher, G. Dean, A. Scalfati, G. Garuti, L. Filippi, L. Kalb, UTET Giuridica
A vent’anni dall’approvazione del nuovo Codice di Procedura Penale, tra vicende occasionali, riforme ...
Guida pratica al Processo Telematico aggiornata al D.L. n. 90/2014
P. Della Costanza, N. Gargano, Giuffrè Editore, 2014
Piano dell'opera- La digitalizzazione dell’avvocatura oltre l’obbligatorietà- Cos’è il processo telematico- ...
Sicurezza sul lavoro. Responsabilità. Illeciti e Sanzioni
P. Rausei, IPSOA, 2014
Il volume fornisce una analisi puntuale, schematica e sistematica, dell’attuale quadro sanzionatorio ...
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