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NORMATIVA
Normativa regionale - Trentino Alto Adige

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Legge regionale 11 dicembre 2009, n. 9
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010 - 2012 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)
 

Il Consiglio regionale ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA


Promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
(Modifica della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 concernente “Pacchetto famiglia e previdenza sociale”)


1. Il comma 4 dell’articolo 4-bis della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, introdotto dall’articolo 4, comma 12 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 3, è abrogato.


ARTICOLO 2
(Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 5 concernente “Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria regionale di assestamento per l’anno 2009”)


1. L’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 5 è sostituito dal seguente: “La Giunta regionale è in ogni caso autorizzata a ripartire il Fondo tra le Province autonome di Trento e di Bolzano in relazione alle rispettive esigenze finanziarie derivanti dall’applicazione della legge regionale n. 3/1993 o, in alternativa, ad affidare mediante convenzione la gestione del Fondo alla società istituita ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 o a società ad essa collegata specializzata nella gestione del risparmio.”.


ARTICOLO 3
(Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 5 concernente “Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria regionale di assestamento per l’anno 2009”)


1. Al comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 5, le parole “e per euro 40 milioni con iscrizione nel bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2010” sono sostituite dalle parole “e per euro 20 milioni annui con iscrizione, rispettivamente, nei bilanci di previsione degli esercizi finanziari 2010 e 2011”.


ARTICOLO 4
(Norma transitoria)


1. Le indennità di mobilità di cui alla legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni, in corso di pagamento alla data di entrata in vigore della legge regionale 15 luglio 2009, n. 5, sono adeguate, a decorrere dalla medesima data, all’importo stabilito dall’articolo 2 della stessa legge regionale n. 5/2009.


ARTICOLO 5
(Modifica dell’articolo 57 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 concernente “Riforma dell’ordinamento delle autonomie locali”)


1. Il comma 3 dell’articolo 57 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 è sostituito dai seguenti:
“3. La legge provinciale può prevedere l’elezione diretta del presidente e dell’assemblea delle forme collaborative intercomunali, anche limitata a una parte dei componenti l’assemblea stessa. In questo ultimo caso la legge provinciale prevede che la restante parte dell’assemblea sia costituita da rappresentanti dei comuni associati.
3-bis. Nel caso in cui la legge provinciale preveda l’elezione diretta ai sensi del comma 3, si applicano il regime delle ineleggibilità e incompatibilità, nonché il sistema elettorale previsti per i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento.
3-ter. Nel caso previsto dal comma 3-bis, la legge provinciale stabilisce altresì l’incompatibilità tra la carica di assessore di comunità e quella di assessore comunale e sindaco, nonché tra la carica di componente dell’assemblea e assessore esterno in un comune. La legge provinciale prevede inoltre l’inammissibilità della candidatura a componente dell’assemblea di una comunità, per la parte eletta a suffragio universale, da parte dei candidati alla carica di sindaco o di consigliere comunale o di coloro che ricoprano già tali cariche in base ad elezioni effettuate fuori dal turno elettorale generale.”.


ARTICOLO 6
(Modifica della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 concernente “Norme in materia di bilancio e di
contabilità della Regione”)


1. Dopo l’articolo 11 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3, è inserito il seguente:
“Art. 11-bis (Anticipazioni di cassa)
1. Per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, la Giunta regionale provvede con propria deliberazione all’assunzione di anticipazioni di cassa ai sensi delle norme sul servizio di tesoreria della Regione, disponendo nello stesso atto le conseguenti variazioni del bilancio.
2. Le anticipazioni di cui al comma 1 costituiscono il limite entro il quale possono essere disposti pagamenti nei casi di temporanee deficienze di cassa e vengono utilizzate progressivamente con i pagamenti via via ordinati dalla Regione, mentre tutte le entrate
riscosse durante il periodo di scopertura sono portate in decurtazione dell’anticipazione in corso.
3. I movimenti delle anticipazioni di cassa devono risultare nelle comunicazioni giornaliere del Tesoriere della Regione.
4. La regolazione contabile degli eventuali interessi passivi e oneri connessi, maturati nel corso dell’esercizio, è disposta dalla Giunta regionale con propria deliberazione, a carico delle apposite unità previsionali di base del bilancio.”.


ARTICOLO 7
(Ulteriore modifica della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 concernente “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione)


1. Dopo l’articolo 39 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3, è inserito il seguente:
“Art. 39-bis (Servizio di Tesoreria della Regione)
1. Il servizio di tesoreria della Regione è affidato dalla Regione, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, ad una banca autorizzata a svolgere l’attività di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, ovvero a più banche tra loro associate.
2. Il soggetto affidatario del servizio deve essere dotato di idonee strutture tecnico-organizzative e deve garantire la propria presenza operativa, anche indirettamente, su tutto il territorio regionale in misura adeguata al servizio da svolgere.
3. Nel caso in cui il servizio di tesoreria sia affidato a più istituti di credito, uno di essi dovrà fungere da capofila, assumendosi, anche a nome degli altri, l’onere di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalle leggi e dalla convenzione, nonché le relative responsabilità.
4. Per l’affidamento del servizio di tesoreria, la Regione stipula una convenzione, sulla base di un apposito capitolato speciale, con la quale sono disciplinati gli obblighi dell’istituto o degli istituti affidatari, le modalità di svolgimento del servizio stesso, che deve essere gestito gratuitamente, la garanzia da prestare, nonché le condizioni di remunerazione delle giacenze e delle operazioni di anticipazione di cassa.
5. Il dirigente competente in materia di bilancio sovraintende e vigila sul servizio di tesoreria.
6. Il presente articolo trova applicazione alla scadenza definitiva della convenzione vigente.


ARTICOLO 8
(Modifiche alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 concernente “Nuovo ordinamento delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona”)


1. Al comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, nella lettera b), le parole “aziende delle località ladine delle province di Trento e di Bolzano” sono sostituite dalle parole “aziende delle località ladine della provincia di Bolzano”.
2. Il comma 2 dell’articolo 28 della legge regionale n. 7/2005 è sostituito dal seguente:
“2. Per l’accesso all’impiego nelle aziende delle località ladine della provincia di Bolzano è necessaria anche la conoscenza della lingua ladina, accertata secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni ed integrazioni.”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 28 della legge regionale n. 7/2005, è aggiunto il seguente:
“2-bis. La conoscenza della lingua ladina, accertata secondo le modalità previste dal decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce titolo di precedenza assoluta per l’accesso all’impiego nelle aziende delle località ladine della provincia di Trento.”.


ARTICOLO 9
(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Trento, 11 dicembre 2009
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
L. DURNWALDER



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