Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
1. All’articolo 57, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2008, n,1, è aggiunto il seguente periodo:
“Il criterio, indicato dall’articolo 18 della legge regionale 19 gennaio 2007, n.1, di commisurazione al sessantacinquesimo anno di età del dipendente per la quantificazione dell’indennità, è sostituito da quello della massima anzianità contributiva dei quaranta anni più sei mesi se, dall’applicazione dello stesso, consegue per l’amministrazione una minore spesa individuale. Restano salvi i diritti di coloro che hanno presentato istanza di risoluzione entro i termini e che non hanno ricevuto diniego da parte dell’amministrazione .”
ARTICOLO 2
Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla rispettare come legge della Regione Campania.
11 dicembre 2008
Bassolino