Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Finalità
1. La regione Campania, in conformità all’articolo 117, commi 3, 5 e 9, della Costituzione, nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato e delle leggi 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) e successive modificazioni, nell’ambito delle proprie competenze, con la presente legge intende assicurare:
a) la partecipazione attiva della Regione alla formazione degli atti normativi comunitari;
b) l’attuazione, nelle materie di competenza regionale, del diritto comunitario;
c) un’organica informazione sulle politiche comunitarie di interesse regionale;
d) un rapporto diretto e continuativo con gli uffici, gli organismi e le istituzioni dell’Unione europea;
e) la partecipazione, nell’ambito delle proprie competenze, ai programmi e progetti promossi dall’Unione europea;
f) agli enti locali ed ai soggetti della società civile la conoscenza e la partecipazione alle attività dell’Unione europea ed ai suoi programmi e progetti.
ARTICOLO 2
Partecipazione della Regione alla formazione del diritto comunitario
1. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione le osservazioni della Regione sulle proposte di atti comunitari di cui alla legge n. 11/2005, articolo 3, commi 1 e 2, e successive modificazioni, in conformità all’articolo 5 della medesima legge.
2. La posizione della Regione è trasmessa secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 11/2005, articolo 5, comma 3.
ARTICOLO 3
Adeguamento dell’ordinamento regionale agli obblighi comunitari e attuazione delle politiche europee
1. Se dalla disciplina comunitaria, dalle decisioni della Commissione europea o dalle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee deriva un obbligo di attuazione, la Regione, nelle materie di propria competenza, di norma adempie con regolamento o provvedimento amministrativo ovvero con legge.
ARTICOLO 4
Verifica della conformità dell’ordinamento regionale agli atti comunitari
1. Il Consiglio regionale effettua una verifica costante della conformità dell’ordinamento regionale agli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell’Unione europea e delle Comunità europee, secondo quanto previsto dalla legge n.11/2005, articolo 8, comma 3.
2. La verifica di cui al comma 1 è effettuata dalla commissione consiliare competente che si avvale delle strutture messe a disposizione dal Consiglio.
3. La commissione consiliare competente, di volta in volta, informa della verifica effettuata le altre commissioni consiliari e la Giunta regionale.
ARTICOLO 5
Sessione comunitaria della Giunta e rapporto al Consiglio regionale sullo stato di attuazione delle politiche comunitarie
1. Il Presidente della Giunta regionale convoca, almeno una volta all’anno, la sessione comunitaria della Giunta regionale al fine di:
a) verificare lo stato di avanzamento degli interventi regionali di interesse comunitario ed i risultati conseguiti;
b) definire le linee di azione prioritarie volte ad assicurare una reale partecipazione della Regione ai processi decisionali comunitari e una corretta attuazione degli atti e degli obblighi comunitari;
c) comunicare e discutere le decisioni adottate dal Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), di cui alla legge n.11/2005, articolo 2, rilevanti per la Regione.
2. Entro un mese dallo svolgimento della sessione comunitaria di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un rapporto sullo stato di attuazione delle politiche comunitarie nel quale sono esposti:
a) le posizioni sostenute dalla Regione nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni, di cui alla legge n.11/2005, articolo 17, e del Comitato delle Regioni, di cui al Trattato istitutivo della Comunità Europea del 25 marzo 1957, articoli 263, 264 e 265;
b) lo stato di avanzamento dei programmi per l’attuazione delle politiche comunitarie di competenza della Regione, con l’indicazione delle procedure adottate per l’attuazione;
c) le misure da adottare per l’attuazione delle politiche comunitarie nell’anno in corso;
d) le attività di collaborazione internazionale avviate e quelle che si intendono avviare nell’anno in corso.
ARTICOLO 6
Ufficio comunitario regionale
1. E’ istituito nell’ambito della Giunta regionale l’Ufficio comunitario regionale, di seguito denominato UCR, presso le istituzioni dell’Unione europea con sede a Bruxelles, quale ufficio di collegamento tecnico, amministrativo e operativo tra la regione Campania e le istituzioni europee.
2. L’ Ufficio è posto alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale, o assessore suo delegato, e non è incluso in alcuna area di coordinamento.
3. L’ Ufficio svolge i seguenti compiti:
a) costante informazione ed aggiornamento sulle iniziative normative della Commissione europea riguardanti materie di interesse regionale al fine di informare tempestivamente la Giunta ed il Consiglio regionale;
b) sportello informativo europeo sulle attività istituzionali della Regione;
c) supporto al Presidente ed ai componenti della Giunta regionale, al Consiglio regionale ed ai consiglieri, nonché ai rappresentanti della Regione negli organismi e nei comitati di lavoro delle istituzioni comunitarie;
d) raccordo tra la Regione e la rappresentanza permanente dell’Italia presso l’Unione europea;
e) informazione, sostegno e supporto all’attività di enti, imprese ed organismi pubblici e privati sulle opportunità offerte dall’ordinamento comunitario;
f) formazione in affari europei ed europrogettazione dei funzionari della regione Campania.
4. La Giunta regionale definisce l’organizzazione, il funzionamento e la dotazione organica dell’UCR, in relazione ai compiti di cui al comma 3. La direzione dell’Ufficio è affidata ad un dirigente con comprovata conoscenza dell’ordinamento comunitario anche desumibile dall’esperienza lavorativa.
Costituisce requisito indispensabile l’ottima conoscenza delle lingue inglese e francese. L’incarico è conferito con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale adottato su deliberazione della Giunta. Nella fase di prima attuazione si provvede alla nomina entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di cessazione dall’incarico del titolare, per qualunque motivo, si provvede alla nomina di un nuovo dirigente entro sessanta giorni dalla cessazione medesima.
5. L’Ufficio supporta, nel rispetto dei parametri previsti dalla normativa comunitaria, stagisti laureandi o laureati in materie comunitarie o laureati che frequentino master o scuole di specializzazione post-universitarie in materie comunitarie.
ARTICOLO 7
Ricorso alla Corte di Giustizia delle Comunità europee
1. Nelle materie di competenza regionale, il Presidente della Giunta
regionale, su conforme deliberazione di quest’ultima, può chiedere al Governo,
ai sensi della legge n.131/2003, articolo 5, di proporre ricorso alla Corte di
Giustizia delle Comunità europee avverso gli atti comunitari ritenuti
illegittimi.
2. La commissione consiliare competente può richiedere alla Giunta regionale
l’utilizzo della procedura di cui al comma 1.
3. Il Presidente della Giunta regionale informa il Consiglio regionale delle
richieste di impugnativa.
ARTICOLO 8
Informazione della Giunta al Consiglio regionale
1. La Giunta regionale, al di là degli obblighi previsti dall’articolo 5 della presente legge, assicura un’informazione costante al Consiglio regionale, per il tramite della commissione consiliare competente, sull’attuazione delle politiche comunitarie nonché sullo svolgimento delle attività di rilievo internazionale.
2. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sull’andamento delle procedure di negoziato con lo Stato e con la Commissione europea, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge n.131/2003, articolo 7.
3. Al termine del negoziato, gli atti di cui al comma 2 sono ritrasmessi al Consiglio regionale per l’approvazione definitiva.
ARTICOLO 9
Organizzazione del sistema di informazione regionale
1. La Giunta regionale adegua il proprio sistema informatico, al fine di assicurare ai cittadini singoli e associati, agli enti pubblici, alle imprese ed alle parti sociali una organica informazione e la migliore conoscenza delle istituzioni comunitarie e delle opportunità offerte dalle politiche comunitarie.
ARTICOLO 10
Norma transitoria
1. L’attivazione dell’UCR comporta la contestuale soppressione dell’ufficio di rappresentanza di Bruxelles della regione Campania.
ARTICOLO 11
Norma finanziaria
1. La presente legge non comporta ulteriori oneri finanziari rispetto a quanto previsto al Cap. 84 -unità previsionale di base 6.23.51- ed al Cap. 180 –unità previsionale di base 6.23.52- del bilancio del corrente anno.
ARTICOLO 12
Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione
Campania.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla rispettare come legge della Regione
Campania.
11 dicembre 2008
Bassolino