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NORMATIVA
Normativa regionale - Calabria

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Legge regionale 11 agosto 2010 n. 23
Assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012 a norma dell’articolo 22 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8
 

Il Consiglio regionale ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
(Residui attivi e passivi)


1. Sulla base della ricognizione dei residui attivi e passivi effettuata a norma degli articoli 41 e 52 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, e dei dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2009, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 416 del 7 giugno 2010, è disposto l’aggiornamento dei dati presunti relativi ai residui attivi e passivi riportati rispettivamente negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2010 - approvati con l’articolo 3 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 10 - come di seguito specificato:
a) il totale dei residui attivi delle unità previsionali di base al 1° gennaio 2010, al netto delle contabilità speciali, risulta essere determinato definitivamente in euro 4.972.239.213,91;
b) il totale dei residui attivi delle contabilità speciali al 1° gennaio 2010 risulta essere determinato definitivamente in euro 376.327.523,87;
c) il totale dei residui passivi delle unità previsionali di base al 1° gennaio 2010, al netto delle contabilità speciali, risulta essere determinato definitivamente in euro 1.586.151.765,16;
d) il totale dei residui passivi delle contabilità speciali al 1° gennaio 2010 risulta essere determinato definitivamente in euro 77.157.806,42.
2. Le differenze tra l’ammontare dei residui definitivi determinati al 1° gennaio 2010 e l’ammontare dei residui presunti riportato negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2010, approvato con la citata legge regionale 26 febbraio 2010, n. 10, sono indicate a livello di UPB nelle allegate tabelle "A" e "B" 1^ colonna.
3. Il fondo di cassa presso il Tesoriere al 1°gennaio 2010 risulta essere determinato in euro 225.402.700,00.


ARTICOLO 2
(Saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2009)


1. Per effetto degli aggiornamenti di cui all’articolo 1, il saldo finanziarlo positivo alla chiusura dell’esercizio finanziario 2009 risulta essere determinato definitivamente in euro 3.910.659.866,20.
2. Il predetto saldo è utilizzato per come di seguito specificato:
? euro 3.423.273.604,71 per la reiscrizione in bilancio delle economie di spesa dell’esercizio 2009 finanziate con fondi assegnati con vincolo di destinazione così come indicato nella parte A dell’allegato 1 al bilancio;
? euro 213.710.127,89 per la copertura dei residui perenti così come indicato nella parte B dell’allegato 1 al bilancio;
? euro 273.676.133,60 per la copertura di spese finanziate con la quota di disponibilità residua, così come indicato nella parte C dell’allegato 1 al bilancio.


ARTICOLO 3
(Residui perenti)


1. L’importo complessivo degli impegni di spesa assunti negli esercizi precedenti in perenzione amministrativa alla chiusura dell’esercizio 2009, risulta essere definitivamente determinato in euro 356.183.546,49 di cui euro 160.412.478,24 di parte corrente ed euro 195.771.068,25 di parte in conto capitale.
2. L’importo complessivo da iscrivere nelle apposite UPB dello stato di previsione della spesa 8.3.01.01 (parte corrente) e 8.03.01.02 (parte in conto capitale), relativo ai residui in perenzione amministrativa che si prevede possano essere reclamati dai creditori nel corso dell’esercizio finanziario 2010, è determinato in euro 213.710.127,89, di cui euro 96.247.486,94 di parte corrente (capitolo 7003101) ed euro 117.462.640,95 di parte in conto capitale (capitolo 7003201).


ARTICOLO 4
(Bilancio annuale - Stato di previsione dell’entrata e della spesa)


1. Nello stato di previsione di competenza e di cassa delle unità previsionali di base della parte entrata e della parte spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2010 - approvato con legge regionale 26 febbraio 2010, n. 10 - sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle "A" e "B", 2^ e 3^ colonna.
2. Le variazioni di competenza di cui al comma 1 comprendono le economie di spesa derivanti dal riaccertamento di residui passivi ed in perenzione amministrativa inerenti a stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, che sono riprodotte nel bilancio 2010 attraverso l’allegato 1 alla citata legge regionale 26 febbraio 2010, n. 10, che viene riformulato, rispetto alla stesura precedente, nei termini di cui al documento allegato alla presente legge.
3. Le variazioni di competenza di cui al comma 1 comprendono inoltre le modifiche apportate agli stanziamenti di bilancio con le disposizioni di cui ai successivi articoli.


ARTICOLO 5
(Rimodulazione delle spese di funzionamento per l’anno 2010)


1. Alle autorizzazioni di spesa relative a spese di funzionamento autorizzate con legge di bilancio sono apportate le variazioni compensative indicate nella tabella 1 allegata alla presente legge.


ARTICOLO 6
(Riduzione della autorizzazione di spesa di cui alla legge finanziaria)


1. Alle autorizzazioni di spesa relative a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria regionale, approvate con le tabella C di cui all’articolo 2 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 9, sono apportate le variazioni indicate nella tabella 2 allegata alla presente legge.
2. Le economie derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma sono utilizzate per la parziale copertura della manovra finanziaria approvata con la presente legge.


ARTICOLO 7
(Riduzione di spese autorizzate dalla legge regionale n. 8/2010)


1. Il comma 7 dell’articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8 è abrogato.
2. Sono abrogati gli articoli 7 e 8 della legge regionale 26 febbraio
2010, n. 8.
3. L’articolo 9 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8 è così
sostituito:
"1. Al fine di dare compiuta attuazione all’Accordo di Programma Stato Regione dell’11 febbraio 2000, il Consiglio regionale impegna la Giunta ad attivare le procedure necessarie per l’assegnazione definitiva delle risorse di cui all’articolo 7 del citato Accordo di Programma ed a relazionare sull’esito del procedimento entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Conclusa l’attuazione di quanto previsto al comma 1, al solo fine di assicurare la regolarità e la continuità dei servizi esercitati da Ferrovie della Calabria Srl sulla base del disposto di cui all’articolo 18, comma 3bis, del decreto Legislativo n. 422/97, potrà essere riconosciuto alla predetta società, con appendice al contratto di servizio ed a titolo di acconto, l’importo annuo di euro 2.500.000,00 per massimo di 10 annualità a decorrere dall’esercizio finanziario 2011.
3. L’erogazione degli acconti annui di cui al comma precedente sarà sospesa all’esito dell’effettivo trasferimento alla Regione Calabria delle risorse accertate che, dopo i necessari conguagli a detrarre dalle annualità già corrisposte, saranno attribuite a Ferrovie della Calabria s.r.l per le finalità di cui al presente articolo".
4. I risparmi ottenuti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti, pari ad euro 11.800.000,00 per l’esercizio 2010 e ad euro 5.300.000,00 annui per gli esercizi successivi, sono utilizzati in parte per la copertura finanziaria della presente manovra e per la parte restante, pari ad un importo di euro 780.000,00, sono destinati al finanziamento della legge regionale 2 febbraio 2004, n. 1, recante "Politiche regionali per la famiglia", con allocazione all’UPB 6.2.01.05 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.


ARTICOLO 8
(Nuove autorizzazioni di spesa)


1. Il disegno di legge di riforma delle competenze e delle funzioni nonché di riorganizzazione territoriale delle Comunità montane di cui all’articolo 1, comma 2, della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8, deve comportare un impegno annuale complessivo a carico del bilancio regionale di almeno 8 milioni di euro. Nelle more del completamento di tale riforma, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8 è incrementata di euro 4.000.000,00. Tale importo è destinato esclusivamente alla sola retribuzione del personale secondo i criteri tabellari retributivi.
2. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8, allocata all’UPB 3.2.02.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010, è incrementata di euro 300.000,00.
3. Una quota delle risorse spettanti alla Regione Calabria per
l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia ambientale, ai sensi dell’articolo 70 del D.lgs 31/03/1998, n. 112, relativi all’annualità 2010, già erogate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, è trasferita per un importo di euro 2.000.000,00 al Commissario Delegato per il Superamento della Situazione di Emergenza nel Settore dei Rifiuti Urbani nel Territorio della Regione Calabria, per lo svolgimento delle funzioni previste dall’OPCM 16 gennaio 2009, n. 3731 e dal DPCM 18 dicembre 2009. Il Commissario Delegato è tenuto a presentare in via preventiva al Dipartimento "Politiche dell’Ambiente" della Regione Calabria un piano di attività e di iniziative, da sottoporre al parere della Commissione competente, da esprimersi entro 30 giorni. Il Commissario Delegato ha l’obbligo di rendicontare allo stesso Dipartimento l’utilizzo delle risorse assegnate.
4. Al fine di concorrere al ripianamento delle perdite relative all’anno 2009 della Società di Gestione per l’Aeroporto dello Stretto (S0.G.A.S) S.p.A., accertate in sede di approvazione del relativo bilancio nella assemblea dei soci del 15 maggio 2010, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2010 la spesa, in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale (6,72 per cento), di euro 158.691,12 con allocazione all’UPB 2.3.01.06 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare il diritto di opzione ed a sottoscrivere, in proporzione alle azioni possedute (6,72 per cento), l’aumento di capitale sociale della Società di Gestione per l’Aeroporto dello Stretto (S0.G.A.S) S.p.A. - deliberato nella stessa Assemblea dei soci nella seduta del 15 maggio 2010 - per complessivi euro 126.838,32, con allocazione all’UPB 2.3.01.06 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.
6. Al fine di concorrere al ripianamento delle perdite relative all’anno 2009 della Società Aeroporto Sant’Anna S.p.A, accertate in sede di approvazione del relativo bilancio nella assemblea dei soci del 29 giugno 2010, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2010 la spesa, in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale (14,11 per cento), di euro 161.824,00 con allocazione all’UPB 2.3.01.06 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.
7. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari all’attuazione di quanto previsto dai precedenti commi 4, 5 e 6, nel rispetto delle norme comunitarie concernenti la concorrenza ed il regime degli aiuti di Stato e subordinatamente alle relative procedure.
8. L’autorizzazione di spesa di cui al capitolo 1007101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010, allocata all’UPB 1.2.04.03 dello stato di previsione della spesa, è incrementata di euro 10.000,00, da destinare a spese per acquisto di pubblicazioni ed altra documentazione necessaria al funzionamento dell’ufficio Legislativo della Giunta regionale, istituito con Regolamento regionale n. 8 del 10 maggio 2010.


ARTICOLO 9
(Bilancio del Consiglio Regionale)


1. L’autorizzazione di spesa di cui all’UPB 1.1.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010, disposta con l’articolo 14 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 10 e relativa alla erogazione di fondi al Consiglio regionale è incrementata di euro 5.000.000,00.
2. Una quota di tale importo, equivalente ai risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 4 del 26 maggio 2010, determinati per l’anno 2010 in euro 520.000,00 e per gli anni 2011 e successivi in euro 1.250.000,00, sono destinati al finanziamento della legge regionale 2 febbraio 2004, n. 1, recante "Politiche regionali per la famiglia", con allocazione all’UPB 6.2.01.05 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010 e pluriennale 2010-2012.
3. Il punto 3 del comma 5 dell’articolo 1 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 7 è abrogato.
4. Il Consiglio regionale, con proprio atto, apporta le conseguenti modifiche al proprio bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010, approvato con deliberazione n. 93 del 23 dicembre 2009.


ARTICOLO 10
(Programma Stages)


1. L’articolo 14 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8 è
sostituito dal seguente:
"1. Al fine di non disperdere il patrimonio di conoscenza già acquisito dei giovani impegnati nel "Programma Stages" di cui all’articolo 5 della legge regionale 19 aprile 2007, n. 8, di integrazione e modifica della legge regionale 12 novembre 2004, n. 26, la Regione eroga un contributo annuo di euro 10.000,00 a favore degli Enti che si impegnano a stipulare, con ogni stagista che abbia concluso con esito positivo tutte le attività di formazione previste dal Regolamento di cui alla deliberazione dell’ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 49 del 9 luglio 2007, tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente per una durata non inferiore a 12 mesi di lavoro, concertate attraverso uno specifico protocollo d’intesa stipulato tra la Giunta regionale, il Consiglio regionale e gli Enti fruitori.
2. È istituito un tavolo tecnico tra Giunta regionale, Consiglio regionale ed Enti interessati per stabilire le modalità e i tempi d’attuazione ai sensi del successivo comma 3.
3. La Giunta regionale, per accertare la potenziale platea delle unità coinvolte e quantificare le risorse occorrenti, indice una manifestazione di
interesse rivolta agli Enti fruitori allargata a tutte le eventuali ulteriori Amministrazioni Pubbliche del Comparto Regioni-Autonomie Locali che intendessero utilizzare ai sensi del comma 1 gli stagisti in argomento.
4. Alla relativa copertura finanziaria, stimata per l’esercizio finanziario 2010 in euro 200.000,00, si provvede con le risorse allocate all’UPB 4.3.02.02
dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.
5. Per l’esercizio finanziario relativo all’anno 2011 la Giunta regionale quantificherà le risorse occorrenti in base alla manifestazione di interesse presentata dagli Enti interessati".


ARTICOLO 11
(Riallocazione nel bilancio 2010 di economie 2009)


1. Al fine di garantire il cofinanziamento a carico del bilancio regionale del programma di sostegno alla cooperazione regionale - Accordo di programma quadro “Balcani – Mediterraneo”, la somma di euro 120.575,25, non utilizzata nel corso dell’esercizio finanziario 2009, è riprodotta nel bilancio di competenza 2010, con allocazione all’UPB 2.4.02.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.
2. La somma destinata ai sensi dell’articolo 4, commi 3 e 4, della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8 al parziale finanziamento dei progetti presentati a seguito della manifestazione di interesse per il settore editoria e stampa dei giornali a valere sulla misura 2.1 del Pop Calabria 1994-99 - non utilizzata nel corso degli esercizi finanziari 2006 e 2007 - è riprodotta nel bilancio di competenza 2010 per l’importo di euro 3.329.580,26, con allocazione all’UPB 2.2.02.02 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.
3. La somma destinata al fondo unico per la cultura di cui all’articolo 4 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19, non utilizzata nel corso dell’esercizio 2009, è riprodotta nel bilancio di competenza 2010 per l’importo di euro 2.000.000,00, con allocazione all’UPB 5.2.01.02 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.
4. Le somme destinate al cofinanziamento, in ragione del 5 per cento, dei programmi di investimento relativi alla ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 - non utilizzate nel corso degli esercizi precedenti – sono riprodotte nel bilancio di competenza 2010 per I’importo di euro 1.200.000,00 con allocazione all’UPB 6.1.06.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.
5. La somma di euro 7.068.572,00 destinata al cofinanziamento a carico del bilancio regionale per l’attivazione di opere di edilizia scolastica autorizzato con l’articolo 3, comma 4, della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15, non utilizzata nel corso dell’esercizio 2009, è riprodotta nel bilancio di competenza 2010, con allocazione all’UPB 4.2.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.


ARTICOLO 12
(Destinazione delle somme restituite dall’ARDIS di Reggio Calabria)


1. L’importo di euro 4.136.532,60 - restituito nel corso dell’esercizio finanziario 2010 alla Regione dall’Ardis di Reggio Calabria per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 11 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 - è destinato per euro 2.031.218,09 all’università Mediterranea di Reggio Calabria per lo svolgimento delle funzioni in materia di diritto allo studio universitario, per euro 1.392.814,51 per far fronte agli oneri derivanti dal contenzioso già pendente alla data di completamento delle operazioni di liquidazione dell’ARDIS di Reggio Calabria o che trovi comunque fondamento nelle attività pregresse dell’Agenzia, e per euro 712.500,00 per far fronte agli oneri derivanti dalla locazione del Cine Teatro Siracusa di Reggio Calabria.
2. L’importo di euro 1.392.814,51 destinato alla copertura degli oneri derivanti dal contenzioso di cui al comma precedente, può essere parimenti erogata all’Università Mediterranea di Reggio Calabria, previa adozione degli atti necessari a formalizzare l’impegno da parte dello stesso Ateneo a subentrare sostanzialmente e processualmente nel contenzioso in argomento.


ARTICOLO 13
(Copertura finanziaria somme pignorate)


1. Al fine di garantire la copertura della spesa, diversa da quella inerente al servizio sanitario regionale - derivante da atti giudiziali di pignoramento per l’anno 2009, di cui ai residui attivi accertati nel capitolo 60000041 dell’entrata del bilancio relativo all’esercizio finanziario 2010 - è autorizzata per l’esercizio finanziario 2010 la spesa di euro 6.000.000,00, con accantonamento nell’apposito fondo di riserva di cui all’UPB 8.2.01.04 (capitolo 82010415) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2010.
2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cui al precedente comma e la loro iscrizione nei corrispondenti capitoli di bilancio, al fine di regolarizzare le relative obbligazioni dopo che l’Avvocatura regionale trasmetterà alla Ragioneria Generale i dati necessari per l’individuazione del beneficiario e della natura della spesa.


ARTICOLO 14
(Incremento dell’autorizzazione alla contrazione di mutui)


1. L’autorizzazione alla contrazione di mutui recata dall’articolo 6, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 10 è incrementata di euro 45.914.854,86.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall’ammortamento dei mutui di cui al comma 1, si provvede con le somme iscritte nell’ambito delle disponibilità dell’UPB 1.2.04.09 dello stato di previsione della spesa del bilancio annuale 2010 e successivi.
3. L’elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2010 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento è indicato nell’apposito allegato 3, che viene riformulato, rispetto alla stesura precedente approvata con l’articolo 15 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 10, nei termini di cui al documento allegato alla presente legge.


ARTICOLO 15
(Bilancio pluriennale)


1. Nella parte entrata e spesa del bilancio pluriennale 2010-2012, approvato con l’articolo 12 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 10, sono introdotte, per il triennio 2010-2012, le variazioni di cui alle annesse tabelle "A" e " B del bilancio pluriennale.


ARTICOLO 16
(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 11 agosto 2010 - Scopelliti


ALLEGATO 1
Variazione Bilancio
(Gli Allegati in oggetto non sono acquisiti nel sito)



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