Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
TITOLO I
Razionalizzazione delle spese regionali
ARTICOLO 1
(Misure per favorire il rispetto del Patto di stabilità interno per l’anno 2010)
1. La gestione del complesso delle autorizzazioni di spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 2010 deve assicurare, in termini di competenza e di cassa, il rispetto del patto di stabilità interno, come determinato ai sensi dell’articolo 77 ter, commi 3, 4, e 5, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Al fine di evitare le sanzioni disposte dall’articolo 77 ter, commi 15 e 16, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché dall’articolo 14, commi 4, 5 e 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, i dipartimenti della Giunta regionale sono obbligati a monitorare, di concerto con le competenti strutture del Dipartimento Bilancio, gli impegni ed i pagamenti da attuare a valere sulle risorse assegnate con il bilancio dipartimentale, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 152 del 27 febbraio 2010 e su quelle rivenienti da successive assegnazioni statali o da leggi regionali successive.
3. Il monitoraggio è effettuato sulla base di un apposito "piano dei pagamenti" che coniughi tempestività della spesa, regole di finanza pubblica e incidenza delle tipologie di spesa sul rispetto del patto di stabilità interno. A tal fine, i Dirigenti delle strutture regionali competenti all’adozione degli atti di spesa di cui agli articoli 43 e 45 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, nel rigoroso rispetto delle regole dettate con il predetto piano, predispongono i decreti di impegno e/o di liquidazione, attestando all’interno di essi la compatibilità dell’atto di spesa con il "piano dei pagamenti".
4. Il settore Ragioneria generale, sulla base dell’andamento complessivo della spesa regionale e in ragione delle priorità individuate nel Piano dei pagamenti, in ottemperanza al disposto di cui all’articolo 9, comma 2, del Decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102, attesta la compatibilità degli atti di impegno con le regole di finanza pubblica. La Ragioneria generale, inoltre, in relazione alle attestazioni di compatibilità della spesa con il "piano dei pagamenti" contenute nei decreti di liquidazione, e sulla base dell’andamento complessivo della spesa regionale, procede alla verifica delle compatibilità delle liquidazioni con le vigenti regole di "finanza pubblica" e ne dà esecuzione. Qualora, invece, la verifica sugli atti di impegno e/o di pagamento dia esito negativo, la Ragioneria generale restituisce gli stessi al Dipartimento emittente.
5. Il "Piano dei pagamenti", annualmente adottato con delibera della Giunta regionale su proposta del Dipartimento "Bilancio", dovrà prevedere idonei vincoli agli stanziamenti di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa. Tali vincoli, anche di natura informatica, possono tenere conto anche delle priorità individuate preventivamente dai singoli dipartimenti regionali. Il Piano dei pagamenti, inoltre, può prendere in considerazione una ripartizione del plafond di cassa disponibile in misura percentuale rispetto agli stanziamenti di competenza assegnati ai singoli Dipartimenti, con destinazione prioritaria alle spese che non incidono negativamente sul risultato del Patto (spese per la sanità, trasferimento agli enti locali su impegni di parte corrente assunti negli esercizi precedenti, spese per ammortizzatori sociali) o che incidono solo parzialmente (spese comunitarie), con possibile rinvio all’esercizio successivo delle spese non obbligatorie ed indifferibili.
6. La Giunta regionale assume tutte le iniziative necessarie al fine di uniformarsi a quanto disposto dall’articolo 14, comma 7, del citato decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, in merito alla riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, alla razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici, con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico, al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa.
7. La Giunta regionale è autorizzata a predisporre, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge riguardante l’esodo volontario dei dipendenti della Giunta e del Consiglio regionale.
ARTICOLO 2
(Contenimento delle spese di funzionamento della Regione)
1. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, la Giunta regionale, su proposta del Dipartimento competente, adotta, entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge, un piano che preveda per il triennio 2011-2013 un risparmio netto del 20 per cento rispetto alla spesa realizzata nell’anno 2009, attraverso l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione delle spese per:
a) l’acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio delle autovetture di servizio della Regione;
b) la manutenzione, riparazione, adattamento e gestione dei locali;
c) la vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici regionali;
d) i canoni e le utenze per la telefonia, la luce, l’acqua il gas e gli altri servizi;
e) l’acquisto e manutenzione di mobili, macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;
f) l’acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;
g) l’acquisto di libri, riviste, giornali, ed altre pubblicazioni;
h) pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti;
i) le spese postali e telegrafiche.
ARTICOLO 3
(Riduzione delle spese per locazioni passive)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce un piano di razionalizzazione degli spazi utilizzati quali sedi di uffici dell’amministrazione regionale e di riduzione della spesa per locazioni passive di almeno il 10 per cento rispetto alla spesa realizzata nell’anno 2009.
2. È fatto divieto assoluto di dare corso alla stipulazione, ovvero al rinnovo anche tacito, di contratti di locazione passiva in assenza di previa verifica di indisponibilità, allo scopo, di beni demaniali o patrimoniali della Regione.
ARTICOLO 4
(Razionalizzazione del patrimonio immobiliare regionale)
1. Il comma 7 dell’articolo 12 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 è abrogato.
2. Ferme restando la classificazione dei beni della Regione di cui all’articolo 1 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 15 e le procedure di assegnazione e passaggio di categoria disciplinate dall’articolo 2 della stessa legge, sono alienabili:
a) I beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile della Regione;
b) I beni immobili facenti parte del patrimonio indisponibile della Regione per i quali sia cessata la destinazione a pubblico servizio;
c) I beni immobili facenti parte del demanio della Regione per i quali sia intervenuto o intervenga motivato provvedimento di sdemanializzazione.
3. Per l’alienazione degli immobili la Giunta regionale approva annualmente il Piano delle Valorizzazioni e Alienazioni di cui all’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che costituisce documento fondamentale di programmazione delle vendite immobiliari che la Regione intende avviare negli esercizi finanziari di riferimento.
4. Nel piano di cui al comma precedente sono indicati:
a) i beni immobili, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, che si prevede di alienare;
b) una descrizione delle loro caratteristiche principali (ubicazione, destinazione urbanistica ed altri eventuali elementi rilevanti per l’alienazione);
c) il valore di stima, la scelta della procedura di alienazione e del criterio di aggiudicazione;
d) la destinazione del ricavato in armonia con le vigenti disposizioni, in esse comprese quelle dettate dal decreto in materia di federalismo demaniale.
5. Il Piano di cui al presente articolo è corredato da prescrizioni regolamentari dirette a disciplinare le procedure di valorizzazione ed alienazione.
ARTICOLO 5
(Riduzione delle spese per comitati e commissioni istituiti presso l’Amministrazione Regionale)
1. La Giunta regionale, su proposta dei Dipartimenti competenti, adotta, entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge, un Piano che preveda a decorrere dall’esercizio finanziario 2011 un risparmio netto del 30 per cento rispetto all’anno 2009, della spesa sostenuta per Comitati, Commissioni ed altri organi collegiali istituiti presso l’Amministrazione Regionale.
2. Il Piano di cui al comma precedente è trasmesso per il parere alla Commissione consiliare competente che si esprime entro il termine di quindici giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali il parere si intende acquisito. Il Piano può prevedere anche la soppressione di Commissioni, Comitati, Enti, Fondazioni in house ed organismi vari ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19, anche se istituiti per legge, le cui funzioni possono essere attribuite direttamente alle strutture dipartimentali.
3. A tal fine, tutti i dipartimenti regionali, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, devono effettuare una puntuale ricognizione ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19.
ARTICOLO 6
(Riduzione delle spese per consulenze esterne)
1. Al fine di valorizzare le professionalità interne all’Amministrazione regionale, a decorrere dall’anno 2011 la spesa annua per incarichi di studio, di consulenza e prestazione d’opera professionale a soggetti esterni, deve essere inferiore al 50 per cento di quella sostenuta nell’anno 2009.
2. Gli atti di affidamento dei predetti incarichi, compresi anche quelli adottati nel corrente esercizio finanziario dopo l’entrata in vigore della presente legge, devono contenere, al momento dell’adozione del provvedimento,
ovvero all’atto di stipula del contratto, l’attestazione dell’effettiva utilità per l’Amministrazione del ricorso a professionisti esterni, la quantificazione dell’ammontare della spesa prevista per l’esercizio finanziario in corso e per i due esercizi successivi, la relativa copertura finanziaria con l’esatta indicazione del capitolo di bilancio.
3. Gli atti di impegno e di liquidazione delle somme di cui ai predetti incarichi devono attestare il rispetto della riduzione complessiva di cui al presente articolo nonché il valore degli incarichi già attribuiti.
4. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle spese conseguenti ad obblighi normativi, quelle sostenute nell’ambito dei programmi operativi comunitari. Restano ferme le deroghe previste dall’articolo 23, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19.
5. Il mancato rispetto delle prescrizioni dettate dai commi precedenti costituisce elemento negativo di valutazione annuale dei Dirigenti generali regionali.
6. Ai fini del controllo delle prescrizioni di cui al presente articolo, i Dipartimenti regionali inviano semestralmente al Dipartimento Presidenza, al Dipartimento "Bilancio e Patrimonio" ed alla Commissione consiliare competente, nel rispetto delle rispettive competenze, una relazione sugli incarichi affidati e sull’andamento delle spese in argomento.
ARTICOLO 7
(Altre norme di contenimento della spesa regionale)
1. A decorrere dall’anno 2011 le spese per missioni del personale regionale, ad eccezione di quelle strettamente connesse agli accordi internazionali ovvero indispensabili per la partecipazioni a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari e per la partecipazione ai tavoli della Conferenza Stato-Regioni, non possono essere superiori al 50 per cento di quelle sostenute nel corso dell’anno 2009. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento, la Giunta regionale provvede ad adottare specifiche linee di indirizzo volte a razionalizzare i criteri di ripartizione dei budget per missioni assegnati ai Dipartimenti, sulla scorta delle effettive comprovate e prioritarie esigenze di utilità per l’Amministrazione regionale.
2. A decorrere dall’anno 2011 la spesa sostenuta per attività di formazione non può essere superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009. Il presente comma non si applica alla spesa per formazione finanziata con i fondi comunitari.
3. Il mancato ed ingiustificato raggiungimento dell’obiettivo di contenimento della spesa previsto dal presente articolo e dai precedenti articoli 3, 4, 6 e 7 costituisce per i Dirigenti generali dei dipartimenti elemento negativo ai fini della valutazione annuale, fatte salve le responsabilità amministrative e contabili.
4. Il limite di spesa stabilito nel comma 1 del presente articolo, può essere superato in casi eccezionali ed inderogabili secondo le procedure stabilite dall’ordinamento regionale vigente.
5. Le nomine dei collaboratori esterni ed il conferimento degli incarichi dirigenziali secondo l’articolo 10 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 31, come integrato e modificato dall’articolo 4 della legge regionale 10 ottobre 2002, n. 39 e dall’articolo 16, comma 2, della legge regionale 17 agosto 2005 n. 13, sono pubblicate sul sito web della Regione, unitamente ai curricula ed all’ammontare del compenso stabilito.
ARTICOLO 8
(Razionalizzazione, riorganizzazione e definanziamento delle leggi regionali di spesa)
1. A decorrere dall’anno 2011, alle autorizzazioni di spesa relative a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria regionale ed iscritte a legislazione vigente nell’anno 2010 nella tabella C approvata con l’articolo 2 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 9, sono apportate riduzioni per un importo complessivo di euro 15.000.000,00 nell’esercizio finanziario 2011 e di ulteriori euro 30.000.000,00 nel successivo biennio 2012-2013.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente sono adottate in sede di predisposizione ed approvazione, da parte della Giunta regionale, del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013, dopo una attenta verifica sulle leggi regionali di spesa, effettuata dal Dipartimento Bilancio, di concerto con i dipartimenti interessati, tesa a riqualificare nel suo insieme la spesa regionale, distogliendola per quanto possibile da impieghi non caratterizzati da parametri di efficienza e produttività o non sostenuti da motivazioni riconducibili a gravi emergenze di carattere sociale.
3. La verifica di cui al precedente comma, da effettuarsi entro il 30 settembre 2010, deve essere basata su specifici report predisposti dai Dipartimenti della Giunta regionale interessati su ciascuna legge regionale di spesa, con particolare riferimento al raggiungimento delle finalità e degli effetti prodotti da tali atti normativi, sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, in relazione ai costi sostenuti. In mancanza degli specifici report su indicati, il Dipartimento "Bilancio" è autorizzato a procedere alle riduzioni di cui al successivo comma 6.
4. L’attività di verifica posta in essere da ciascun dipartimento interessato, di concerto con il Dipartimento Bilancio, deve avere l’obiettivo di:
a) individuare le disposizioni di legge che abbiano ormai esaurito la loro funzione sociale o siano comunque obsolete;
b) identificare le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti benefici, anche indiretti, sulla finanza regionale;
c) identificare le disposizioni la cui abrogazione o il parziale o totale finanziamento comporterebbe lesione di diritti acquisiti da parte dei cittadini o delle imprese;
d) proporre una riorganizzazione delle leggi regionali di spesa da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, tenendo conto dei contenuti e delle specificità di ciascuna di esse.
5. La verifica di cui al precedente comma può avvenire anche attraverso il coinvolgimento, da parte dei Dipartimenti competenti, dei beneficiari delle singole leggi regionali di spesa, ove realizzabile, che dovranno attestare l’utilizzazione dei fondi pubblici loro assegnati, con particolare riguardo alla qualità ed alla necessità della spesa realizzata.
6. Nei casi disciplinati dal precedente comma 3, e ove necessario per esigenze dettate da maggiori fabbisogni finanziari legati ai ridotti trasferimenti statali, l’obiettivo del risparmio fissato dal presente articolo per l’anno 2011 e successivi può essere raggiunto anche con una riduzione lineare del 10 per cento degli stanziamenti iscritti a legislazione vigente nell’anno 2010 nella tab. C approvata con l’articolo 2 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 9.
TITOLO II
Razionalizzazione delle spese degli enti subregionalie delle società partecipate
ARTICOLO 9
(Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali)
1. Gli enti sub-regionali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, assumono tutte le iniziative necessarie volte alla riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici, con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico, al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa. Da tale attività deve conseguire un risparmio, per ciascun ente, di almeno il 10 per cento rispetto alla spesa per il personale sostenuta nell’anno 2010.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le somme riguardanti compensi, gettoni, indennità, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione comunque denominati, presenti negli enti sub-regionali, negli Istituti, nelle Agenzie, nelle Aziende, nelle Fondazioni e negli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, sono automaticamente ridotte del 20 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 31 dicembre 2009. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai compensi previsti per il Collegio di revisori degli enti sub-regionali i cui emolumenti e compensi sono disciplinati dal successivo articolo 10.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la partecipazione agli organi collegiali non rientranti nella fattispecie di cui al comma precedente operanti nell’ambito degli Enti strumentali, nonché degli Istituti, delle Agenzie, delle Aziende, delle Fondazioni e degli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione che ricevono contributi a carico della finanza regionale è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente.
Eventuali gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta giornaliera per un massimo di tre sedute mensili. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai compensi previsti per il Collegio di revisori degli enti sub-regionali i cui emolumenti e compensi sono disciplinati dal successivo articolo 10.
4. A decorrere dall’anno 2011, le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza sostenute dagli Enti strumentali, nonché dagli Istituti, dalle Agenzie, dalle Aziende, dalle Fondazioni e dagli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, non possono essere superiori all’80 per cento della medesima spesa impegnata nell’anno 2009.
5. A decorrere dall’anno 2011, gli Enti strumentali, nonché gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.
6. A decorrere dall’anno 2011, gli Enti strumentali, nonché gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009. Per le medesime amministrazioni, la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all’articolo 70, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell’anno 2009.
7. Non possono più essere destinatari di incarichi, a qualsiasi titolo, da parte della Regione Calabria coloro i quali nominati e/o incaricati dalla Regione stessa per l’esercizio di funzioni dirigenziali presso Aziende, Enti, Istituzioni o altri organismi attraverso i quali si esplicano, a livello regionale o sub-regionale, le funzioni di competenza abbiano adottato o concorso ad adottare atti o provvedimenti che abbiano causato stati di accertato disavanzo finanziario o perdite di esercizio. Tale provvedimento e esteso ai Presidenti, Commissari e componenti dei Consigli di Amministrazione nominati presso gli stessi organismi.
8. Per l’anno 2011 gli Enti strumentali, nonché gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, devono contenere il valore degli impegni di spesa per incarichi di studio, di consulenza e prestazione d’opera professionale a soggetti esterni nel limite del 90 per cento degli impegni assunti per le medesime tipologie di spesa nel corso dell’esercizio finanziario 2010. La presente disposizione non si applica nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 23 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 e nel caso di accertati disavanzi finanziari o di perdite d’esercizio. In tali casi si applicano i commi 9 e 10 del presente articolo.
9. Per l’anno 2011 agli Enti strumentali, nonché agli Istituti, alle Agenzie, alle Aziende, le Fondazioni e agli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione che non hanno rispettato gli adempimenti di cui all’articolo 23 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19, è fatto divieto di conferire incarichi di studio, di consulenza e prestazione d’opera professionale a soggetti esterni. La presente disposizione non si applica alle spese conseguenti ad obblighi normativi, quelle sostenute nell’ambito dei programmi operativi comunitari. Restano ferme le deroghe previste dall’articolo 23, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19.
10. A decorrere dall’anno 2011, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, la spesa annua impegnata dagli Enti strumentali, nonché dagli Istituti, dalle Agenzie, dalle Aziende, dalle Fondazioni e dagli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, per incarichi di studio, di consulenza e prestazione d’opera professionale a soggetti esterni, che hanno presentato nell’anno 2009 disavanzi di bilancio o perdite di esercizio o che sono sottoposti a regime di liquidazione, deve essere inferiore al 50 per cento di quella sostenuta nell’anno 2009. La presente disposizione non si applica alle spese conseguenti ad obblighi normativi, e a quelle sostenute nell’ambito dei programmi operativi comunitari. Restano ferme le deroghe previste dall’articolo 23, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19.
11. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall’adozione della presente legge, predispone idonee misure anche di carattere organizzativo tese al controllo dell’andamento delle spese di cui al presente articolo, nel rispetto delle competenze di vigilanza e controllo dei Dipartimenti regionali.
12. Il mancato ed ingiustificato raggiungimento dell’obiettivo di contenimento della spesa previsto dal presente articolo costituisce causa di revoca automatica nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati negli Enti strumentali, negli Istituti, nelle Agenzie, nelle Aziende e negli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione.
13. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi precedenti gli Enti sub-regionali di cui al comma 1 adottano un apposito provvedimento che tenendo conto delle prescrizioni di cui alla pregressa normativa regionale in materia, e sulla base delle spese sostenute negli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 quantificano il limite di spesa per l’anno 2011.
14. Gli enti indicati al comma 1 trasmettono il detto provvedimento, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro cinque giorni dall’adozione, al Dipartimento "Bilancio e Patrimonio" che, in caso di inottemperanza, provvederà alla nomina di un commissario ad acta con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.
ARTICOLO 10
(Riduzione delle spese per i collegi dei revisori)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il valore dei compensi spettanti ai componenti del collegio dei revisori degli Enti sub-regionali, escluse le Aziende Sanitarie e Ospedaliere, ove non inferiore, è commisurato al valore delle entrate accertate nell’esercizio in cui sono espletate le verifiche ovvero, nel caso di cessazione dell’incarico nel corso dell’esercizio, sulla base delle entrate accertate nell’esercizio precedente, e sono determinate secondo i seguenti scaglioni e criteri:
? entrate accertate fino ad euro 3.000.000,00, lo 0,40 per cento;
? entrate accertate per il di più fino ad euro 10.000.000,00, lo 0,03 per cento;
? entrate accertate per il di più oltre ad euro 10.000.001,00, lo 0,002 per cento.
2. Al Presidente del Collegio spetta una maggiorazione del 10 per cento dell’indennità fissata per i singoli componenti.
3. L’onorario minimo previsto per i componenti è pari ad euro 6.500,00, mentre l’onorario massimo è pari ad euro 14.000,00.
4. L’onorario minimo per il Presidente è pari al valore minimo spettante ai componenti, maggiorato del 10 per cento, mentre l’onorario massimo è pari al valore massimo spettante ai componenti maggiorato del 10 per cento.
5. Per i componenti supplenti è previsto il medesimo compenso dei revisori titolari solo nelle ipotesi disciplinate dall’articolo 2401 del Codice civile. Nelle ipotesi diverse da quelle di cui al predetto articolo non è dovuto alcun compenso ai componenti supplenti del Collegio dei revisori.
6. In caso l’ente si trovi in stato di liquidazione o non svolga alcuna attività il compenso è ridotto del 50 per cento.
7. singoli enti sub-regionali possono derogare alle modalità di determinazione dei compensi unicamente per determinare compensi inferiori rispetto a quelli indicati al comma 1 per i Componenti e il Presidente del Collegio di revisione.
8. Tutte le disposizioni che prevedono compensi differenti da quelli contenuti nei precedenti commi sono abrogate.
ARTICOLO 11
(Norme per il contenimento della spesa negli Enti, nelle fondazioni e nelle società partecipate regionali)
1. Nelle more dell’approvazione di una normativa di riorganizzazione degli enti sub-regionali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza, l’assetto organizzativo delle Fondazioni operanti partecipate dalla sola Regione Calabria è modificato mediante concentrazione di tutti i poteri di amministrazione e rappresentanza in capo ad un organo individuale, che sarà individuato dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente.
2. Con la nomina del nuovo organo individuale, i corrispondenti organismi collegiali si estinguono ed i relativi componenti cessano di diritto.
3. Gli Enti strumentali diversi dai precedenti, nonché gli Istituti, le Agenzie, le Aziende e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, provvedono, ove necessario, all’adeguamento dei rispettivi Statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi di amministrazione e di indirizzo, non monocratici, siano costituiti da un numero non superiore a tre componenti.
4. Le disposizioni che precedono abrogano ogni altra disposizione,
contenuta nelle leggi istitutive dei vari Enti, incompatibile con l’attuazione delle medesime. La Giunta regionale è autorizzata al compimento di tutti i relativi atti esecutivi.
ARTICOLO 12
(Modifiche alla legge regionale 3 agosto 1999, n. 20)
1. L’articolo 9 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 è sostituito dal seguente:
"Art. 9 (Organi)
1. Sono organi dell’ARPACAL:
a. il Consiglio di amministrazione;
b. il Comitato regionale di indirizzo;
c. il Direttore Generale;
d. il Direttore amministrativo;
e. il Direttore scientifico;
f. il Collegio dei revisori.
2. Dopo l’articolo 9 sono inseriti i seguenti:
"Art. 9 bis (Consiglio di amministrazione)
1. Il Consiglio di amministrazione dell’ARPACAL è composto da tre membri, tra cui il Presidente, di comprovata esperienza tecnico scientifica in materia ambientale e dura in carica cinque anni.
2. Il Consiglio di amministrazione ed il suo Presidente sono nominati dal Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39.
3. In caso di carenza di funzionamento o di gravi e ripetute violazioni di disposizioni normative o di gravi irregolarità amministrative e contabili, il Consiglio regionale può revocare il Presidente o un componente del Consiglio di amministrazione, ovvero sciogliere il Consiglio di amministrazione.
4. Al Presidente spetta un compenso pari al cinquanta per cento dell’indennità base spettante ai consiglieri regionali; ai componenti spetta il quaranta per cento dell’indennità base spettante ai consiglieri regionali.
Art. 9 ter (Competenze del Consiglio di amministrazione)
1. Compete al Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente:
a. nominare il Direttore generale;
b. nominare il Direttore amministrativo;
c. nominare il Direttore scientifico;
d. approvare la relazione annuale sull’attività svolta dall’Agenzia da inviare al Presidente della Giunta regionale;
e. approvare il bilancio di previsione e relative variazioni ed il conto consuntivo.
2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce periodicamente; le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 9 quater (Competenze del Presidente)
1. Presidente è il rappresentante legale dell’ARPACAL; presiede il Consiglio di amministrazione e lo convoca stabilendo l’ordine del giorno della seduta.
2. Compete al Presidente:
a. presentare al Consiglio di amministrazione entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sullo stato di avanzamento del piano pluriennale;
b. proporre al Consiglio di amministrazione, entro quarantacinque giorni dalla nomina, il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore scientifico dell’ARPACAL;
c. proporre l’approvazione del bilancio di previsione e relative
variazioni e il conto consuntivo.
Art. 9 quinques (Direttore Generale - Direttore amministrativo - Direttore Scientifico)
1. Il Direttore Generale viene scelto tra persone laureate in possesso di comprovate competenze ed esperienze dirigenziali in organizzazioni complesse del settore, maturate per un periodo superiore al quinquennio.
2. Il Direttore amministrativo viene scelto tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche e di età inferiore a sessantacinque anni, abbiano svolto per almeno un quinquennio qualificata attività in materia di direzione amministrativa presso Enti o strutture pubbliche e dove abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità.
3. Il Direttore scientifico viene scelto tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche e di età inferiore a sessantacinque anni, abbiano svolto per almeno un quinquennio qualificata attività di direzione tecnica in materia di tutela ambientale presso Enti o strutture pubbliche e private e dove abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità.
4. Il trattamento economico del Direttore Generale, del Direttore Scientifico e del Direttore Amministrativo sono definiti con riferimento ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale per il trattamento delle paritetiche figure di cui agli articoli 14 e 15, legge regionale 19 marzo 2004, n. 11".
3. L’articolo 10 è sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Comitato regionale di indirizzo)
1. Il Comitato regionale di cui al presente articolo è un organo di indirizzo e di verifica dei risultati dell’attività dell’ARPACAL. In particolare ha compiti generali di indirizzo verso il Direttore Generale ed esprime pareri su tutti gli atti di cui al precedente articolo 8, nonché di coordinamento delle attività di tutela ambientale e di prevenzione primaria collettiva.
2. Il Comitato regionale di indirizzo é così composto:
a) il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, che lo presiede;
b) l’Assessore all’Ambiente;
c) l’Assessore alla Sanità;
d) l’Assessore all’lndustria;
e) un rappresentante dell’UPI regionale;
f) un rappresentante dell’ANCI regionale;
g) un rappresentante delle associazioni ambientaliste;
h) il Presidente dell’UNCEM Calabria;
i) quattro rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Nazionali.
3. Il Comitato regionale di indirizzo dura in carica per un periodo coincidente con la legislatura regionale. In sede di prima attuazione della presente legge, viene istituito entro trenta giorni dall’entrata in vigore della stessa.
4. Ai componenti il comitato non compete alcuno emolumento se non il rimborso delle spese di viaggio.
5. Il Comitato si riunisce su invito del suo Presidente".
4. Sono abrogati i commi 1, 5 , 6, 8 e 9 dell’articolo 11, legge regionale 3 agosto 1999, n. 20.
5. Dal giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge decadono gli organi previsti dall’articolo 9 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 20.
6. Fino alla nomina degli organi previsti dall’articolo 9 ter della legge regionale n. 20/1999 come introdotto dalla presente legge, le relative funzioni sono svolte da un commissario nominato dal Presidente della Giunta regionale.
ARTICOLO 13
(Disposizioni sul servizio di anagrafe zootecnica)
1. All’articolo 34, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8 sono soppresse le parole "con le modalità di cui alla DGR 722/03" ed è soppresso l’ultimo periodo del comma, ad iniziare dalla parola "fino".
2. Il comma 2 dell’articolo 34 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8 è abrogato.
ARTICOLO 14
(Ulteriori norme di contenimento della spesa)
1. Per quanto non diversamente disciplinato dagli articoli precedenti si applicano le norme di contenimento e riduzione di cui all’articolo 6 del decreto legge 78/2010, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122.
ARTICOLO 15
(Norma finanziaria)
1. Le risorse finanziarie derivanti dall’applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge sono destinate all’attuazione della manovra di bilancio relativa all’anno 2011 e successivi ed al miglioramento e salvaguardia degli equilibri di bilancio e della situazione finanziaria regionale complessiva.
TITOLO III
Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale
ARTICOLO 16
(Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2005, n. 13)
1. All’articolo 27 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13, il comma 2 è cosi sostituito: "Altra struttura, formata fino ad un massimo di sei componenti, di cui due anche esterni alla pubblica Amministrazione, è costituita dal Dipartimento della Presidenza, per assolvere stabilmente alle funzioni di coordinamento delle Commissioni delle Conferenze delle Regioni e delle Province Autonome, di volta in volta affidate alla Regione Calabria".
ARTICOLO 17
(Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8)
1. All’articolo 2, comma 2, della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8, dopo le parole "un ulteriore importo" sono introdotte le parole "nel limite massimo".
2. All’articolo 2, comma 4, della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8, le parole "la spesa di" sono sostituite dalle parole "la spesa nel limite massimo di".
3. È soppresso l’articolo 12 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8.
ARTICOLO 18
(Modifiche a leggi regionali in materia di cultura)
1. L’articolo 40 comma 4, della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 è abrogato nella parte in cui menziona l’articolo 26 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 34.
2. All’articolo 12, comma 6, della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8 le parole «Teatri delle città capoluogo di Provincia e delle Città delle Aree Urbane individuate dall’Asse 8.1 del POR FESR 2007-2013 nonché ai soggetti che svolgono attività teatrali in ambito regionale che abbiano ottenuto formale riconoscimento da parte dello Stato o della Regione» sono sostituite dalle
parole «Teatri delle città capoluogo di Provincia e delle Città con popolazione superiore a 50.000 abitanti».
ARTICOLO 19
(Modifiche alla legge regionale 14 agosto 2008, n. 29)
1. Il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 29 "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a km zero" è così interamente sostituito "Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge sono applicabili a decorrere dall’ottenimento del parere positivo di compatibilità da parte della Commissione Europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria".
ARTICOLO 20
(Modifiche alla legge regionale 12 giugno 2009, n. 19)
1. All’articolo 37, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19, le parole «2007 e 2008» sono sostituite dalle parole «2009» e le parole «entro il 28febbraio 2010» sono sostituite dalle parole «entro il 28 febbraio 2011».
2. All’articolo 37, comma 4, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19, le parole «entro il 28 febbraio 2010» sono sostituite dalle parole «entro il 28 febbraio 2011».
ARTICOLO 21
(Disposizioni in materia di sanità)
1. Le strutture che erogano prestazioni socio-sanitarie, già interessate con provvedimenti regionali, legislativi ed amministrativi a progetti di riconversione, debbono presentare al Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie un piano di completamento degli interventi da realizzare in conformità e nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative vigenti, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 22
(Modifiche alla legge regionale 8 giugno 1996, n. 13)
1. Il comma 4 della legge regionale 8 giugno 1996, n. 13 è così sostituito: "4. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 3 non possono superare i dodici mesi e sono rinnovabili".
ARTICOLO 23
(Modifiche alla legge regionale 8 maggio 1996 n. 8 ed alla legge regionale 12 maggio 1997, n. 8)
1. All’articolo 10 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche:
a. al comma 1, dopo le parole «Comitato regionale di controllo contabile» sono aggiunte le parole «ed i Presidenti dei Gruppi consiliari».
b. il comma 3 è così sostituito: «3. Due unità di personale addette alle segreterie particolari devono essere scelte, senza alcun onere aggiuntivo, tra i dipendenti di ruolo di qualsiasi livello del Consiglio regionale o della Giunta regionale ivi inclusi i dipendenti ex legge regionale n. 25/2001 con oneri a carico dei rispettivi bilanci. Il Segretario particolare ed il responsabile amministrativo dei soggetti di cui al comma 1 sono funzionalmente equiparati ai dipendenti di categoria D3. Il trattamento economico è equiparato a quello spettante alla posizione economica D6 del CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali, oltre le competenze derivanti dall’applicazione dell’articolo 3 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8.
Qualora siano estranei alla Pubblica amministrazione, prestano la loro attività in base a un contratto di diritto privato a termine. Nel caso in cui siano pubblici dipendenti, agli stessi, per la durata dell’incarico, sarà corrisposta un’indennità accessoria pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, e lo stipendio tabellare in godimento nell’amministrazione di provenienza. In ogni caso, il trattamento economico degli stessi è attribuito in misura fissa e indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva». Il segretario particolare dei soggetti di cui al comma 1 e del Consigliere regionale può essere scelto tra gli estranei alla pubblica amministrazione; i titolari delle strutture hanno la facoltà di nominare quale segretario particolare due unità di personale. In questo caso a ciascuna sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto per il segretario particolare, senza aggravio di spesa rispetto a quanto disposto dall’articolo 1, comma 1 della legge regionale 19 aprile 2007, n. 8. Il responsabile amministrativo e l’autista del Presidente, dei componenti dell’Ufficio di Presidenza, dei Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, del Presidente del Comitato regionale di controllo contabile può essere scelto tra gli estranei alla pubblica amministrazione; il titolare della struttura speciale ha facoltà di nominare quale responsabile amministrativo o autista due unità di personale. In questo caso a ciascuno sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto rispettivamente per il responsabile amministrativo e per l’autista. Il responsabile amministrativo dei Presidenti dei Gruppi consiliari è scelto tra i dipendenti dei ruoli organici della Regione con oneri a carico dei rispettivi bilanci. Restano fermi gli adempimenti contributivi di legge.
c. Il comma 4, dell’articolo 10 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8 è così modificato:
i. le parole da «a due unità» fino alle parole «dei Revisori dei Conti» sono soppresse;
ii. dopo le parole «dei Vice Presidenti» aggiungere le seguenti parole «dei Consiglieri segretari, dei Presidenti delle Commissioni, del Presidente del Comitato regionale di controllo contabile e dei Presidenti dei Gruppi consiliari».
2. La lettera b) e la lettera c) del comma 1 dell’articolo 37 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 sono abrogate.
3. Le risorse che l’Ufficio di Presidenza può destinare al trattamento accessorio incentivante dei componenti delle strutture speciali è ridotto del 10 per cento rispetto al budget per missioni stanziato nel bilancio di previsione 2010.
ARTICOLO 24
(Modifiche alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36)
1. I commi 3ter e 3quater dell’articolo 2 della legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 sono così modificati:
"3ter. Per i Comuni per i quali dovessero determinarsi le condizioni di cui al comma 3 bis il Dipartimento regionale Lavori Pubblici ed acque autorizza una rimodulazione del programma pubblico privato, ivi comprese l’individuazione di una nuova ubicazione territoriale, l’emanazione di una nuova procedura di evidenza pubblica finalizzata alla selezione degli interventi privati e la eventuale ridefinizione degli interventi pubblici anche non residenziali, restando invariato il finanziamento complessivo originariamente assentito.
3quater. Gli adempimenti relativi alla rimodulazione di cui ai commi 3bis e 3ter dovranno completarsi entro e non oltre il 30 giugno 2011".
ARTICOLO 25
(Abrogazioni di leggi regionali)
1. Sono abrogate le leggi regionali elencate nell’allegato A alla presente legge.
2. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l’esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle disposizioni medesime.
ARTICOLO 26
(Riscossione oneri per la gestione del servizio di depurazione)
1. Nella prospettiva di favorire l’apporto di capitali privati per la realizzazione di opere pubbliche, al fine di assicurare il recupero degli investimenti ai concessionari nei casi di inadempimento della parte pubblica, il Presidente della Giunta regionale dispone la nomina di commissari ad acta in sostituzione delle amministrazioni inadempienti. L’intervento sostitutivo, rivolto al risultato dell’adempimento, può essere esteso agli atti e procedimenti necessari al recupero delle risorse finanziarie, compresi la deliberazione delle tariffe e l’accertamento e riscossione delle entrate.
L’intervento sostitutivo viene attivato su richiesta del concessionario, e deve essere preceduto da una diffida da parte di quest’ultimo, notificata nelle forme degli atti processuali civili, con assegnazione di un termine per l’adempimento non inferiore a 60 giorni.
2. Il Presidente della Giunta regionale, ricevuta l’istanza con la prova dell’avvenuta notificazione della diffida e dell’inutile decorso del termine per l’adempimento, rivolgerà formale invito a contro dedurre al legale rappresentante dell’amministrazione inadempiente, assegnando allo scopo un termine di 30 giorni, decorso il quale si determinerà in via definitiva sull’istanza.
ARTICOLO 27
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 11 agosto 2010 - Scopelliti
ALLEGATO 1
Allegato A Abrogazioni
1) legge regionale 20 maggio 1972, n. 3 (Provvedimenti urgenti e transitori per l’assunzione delle funzioni trasferite o delegate dallo Stato alla Regione);
2) legge regionale 5 febbraio 1973, n. 4 (Norme sugli immediati interventi in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali nei mesi di dicembre 1972 e gennaio 1973);
3) legge regionale 16 giugno 1973, n. 5 (Proroga al 31 dicembre 1973 del bilancio regionale 1972);
4) legge regionale 26 giugno 1973, n. 7 (Diritto di immissione nei ruoli regionali del personale e corresponsione di un acconto mensile);
5) legge regionale 14 agosto 1973, n. 8 (Norme per l’utilizzazione dei fondi di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 437, recante: "provvedimenti straordinari per la Calabria);
6) legge regionale 27 agosto 1973, n. 13 (Erogazione per il periodo 1 aprile-31 dicembre 1972, di contributi straordinari agli Enti pubblici e agli imprenditori privati esercenti autoservizi di linea di concessione regionale);
7) legge regionale 30 agosto 1973, n. 14 (Misure di protezione delle coste in attesa della approvazione del Piano Urbanistico Regionale);
8) legge regionale 15 dicembre 1973, n. 18 (Norme per la delega di funzioni regionali agli enti Locali);
9) legge regionale 18 dicembre 1973, n. 19 (Interventi straordinari in materia di assistenza scolastica per l’anno 1973-74);
10) legge regionale 27 dicembre 1973, n. 23 (Interventi in favore dell’agricoltura nel settore dei miglioramenti fondiari);
11) legge regionale 18 maggio 1974, n. 8 (Integrazione alla legge regionale 26 giugno 1973, n.7, recante diritto di immissione nei ruoli regionali del personale e corresponsione di un acconto mensile);
12) legge regionale 10 luglio 1974, n. 9 (Concessione di contributi per gli investimenti alle aziende pubbliche di trasporto);
13) legge regionale 29 agosto 1974, n. 11 (Programma triennale delle opere pubbliche di interesse degli enti locali da ammettere a contributo regionale.
Provvidenze per i maggiori oneri connessi alla esecuzione di opere pubbliche);
14) legge regionale 17,settembre 1974, n. 13 (Interventi straordinari in materia di edilizia scolastica per l’anno 1974);
15) legge regionale 16 dicembre 1974, n. 18 (Concessione di contributi alle sezioni provinciali e al Consiglio regionale della sezione italiana ciechi per gli anni 1974 e 1975);
16) legge regionale 1 gennaio 1975, n. 1 (Norme per la concessione di contributi straordinari per I’anno 1973 agli enti pubblici ed imprenditori privati esercenti autoservizi di concessione regionale);
17) legge regionale 23 gennaio 1975, n. 5 (Norme per l’incentivazione dell’afflusso turistico in Calabria attraverso trasporti aerei);
18) legge regionale 29 gennaio 1975, n. 7 (Erogazione di contributi straordinari agli enti pubblici ed agli imprenditori privati esercenti autoservizi di concessione regionale ed agevolazioni di viaggio a favore degli studenti e dei lavoratori dipendenti);
19) legge regionale 15 aprile 1975, n. 10 (Norme per l’assistenza e la previdenza dei consiglieri regionali modifiche alla legge regionale 15 dicembre 1972, n. 8);
20) legge regionale 29 aprile 1975, n. 13 (Anticipazione per conto dello Stato per il trattamento economico del personale delle aziende concessionarie di autoservizi);
21) legge regionale 12 maggio 1975, n. 16 (Diritto di immissione nei ruoli regionali del personale e corresponsione di un acconto mensile. Modifiche della legge regionale 26 giugno 1973,n. 7);
22) legge regionale 28 maggio 1975, n. 18 (Misure di protezione delle coste in attesa dell’approvazione del piano urbanistico regionale. Proroga della legge regionale n. 14 del 30 agosto 1973 con modifiche ed integrazioni);
23) legge regionale 3 giugno 1975, n. 27 (Interventi straordinari per il rinnovo del parco autobus degli autoservizi di interesse regionale);
24) legge regionale 23 gennaio 1976, n. 1 (Rifinanziamento, con modifiche, della legge regionale 29 gennaio 1975, n. 7 recante norme per: "Erogazione di contributi straordinari agli enti pubblici ed agli imprenditori privati esercenti autoservizi di concessione regionale ed agevolazioni di viaggio a favore degli studenti e dei lavoratori dipendenti);
25) legge regionale 3 febbraio 1976, n. 3 (Provvedimenti urgenti e straordinari per il rilancio dell’economia regionale.);
26) legge regionale 4 febbraio 1976, n. 4 (Accensione di mutui passivi per complessive lire 27.250.000.000 per la realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale);
27) legge regionale 16 aprile 1976, n. 11 (Rifinanziamento per l’anno 1975 ed integrazione della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27 - Interventi straordinari per il rinnovo del parco autobus degli autoservizi d’interesse regionale);
28) legge regionale 13 maggio 1976, n. 12 (Proroga, con modifiche, della legge regionale 29 aprile 1975, n. 13, recante norme per: "Anticipazione per conto dello stato per il trattamento economico al personale delle aziende concessionarie di autoservizi");
29) legge regionale 25 giugno 1976, n. 15 (Erogazione dei mezzi finanziari per l’applicazione di nuove tabelle retributive a favore dei lavoratoti delle aziende concessionarie di autoservizi");
30) legge regionale 13 dicembre 1976, n. 19 (Interventi nei settori dei lavori pubblici ed agricoltura in favore delle zone colpite dai nubifragi dell’autunno 1976);
31) legge regionale 7 gennaio 1977, n. 2 (Rifinanziamento e modificazioni delle leggi regionali 27 agosto 1973, n. 13 e 29 gennaio 1975, n. 7 recanti: "Erogazione di contributi straordinari agli enti pubblici ed agli imprenditori privati esercenti autoservizi di concessione regionale ed agevolazioni di viaggio a favore degli studenti e dei lavoratori dipendenti");
32) legge regionale 19 gennaio 1977, n. 4 ("Trattamento economico del personale assunto a contratto");
33) legge regionale 18 marzo 1977, n. 12 (Finanziamento di opere pubbliche d’interesse degli enti locali per interventi straordinari di iniziativa della Regione);
34) legge regionale 16 aprile 1977, n. 13 (Interventi diretti ad agevolare l’insediamento delle piccole e medie imprese produttive);
35) legge regionale 11 maggio 1977, n. 15 (Proroga della legge regionale 19 gennaio 1977,n. 4, recante : "Trattamento economico del personale assunto a contratto");
36) legge regionale 21 maggio 1977, n. 16 ("Miglioramenti economici in attesa dell’applicazione dell’accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali");
37) legge regionale 20 agosto 1977, n. 21 (Norme provvisorie per l’attuazione delle direttive - del Consiglio CEE n. 159 160,161 del 17 aprile 1972 e n. 268 del 28 aprile 1975);
38) legge regionale 8 settembre 1977, n. 25 (Misure di salvaguardia del Pollino);
39) legge regionale 26 novembre 1977, n. 27 (Erogazione dei mezzi finanziari per la concessione dl benefici a favore dei lavoratori delle aziende concessionarie di autoservizi-Protocollo d’intesa);
40) legge regionale 5 gennaio 1978, n. 1 (Misure di protezione delle coste in attesa dell’approvazione del piano urbanistico regionale - Proroga della legge regionale n.14 del 30 agosto 1973 e n. 18 del 28 maggio 1975 con modifiche ed integrazioni);
41) legge regionale 31 maggio 1978, n. 6 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni esercitate dagli ECA);
42) legge regionale 18 luglio 1978, n. 10 (Ristrutturazione delle tariffe per le autolinee extraurbane di interesse regionale);
43) legge regionale 18 luglio 1978, n. 16 (Norme transitorie integrative dell’articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 1977,n. 9 recante norme per l’esecuzione delle opere di edilizia scolastica da realizzare con gli speciali interventi previsti dalla legge 5 agosto1975, n. 412);
44) legge regionale 15 settembre 1978, n. 20 (Erogazione dei contributi straordinari agli enti pubblici ed agli imprenditori privati esercenti autoservizi di linea di concessione regionale);
45) legge regionale 7 dicembre 1978, n. 25 (Rifinanziamento con integrazioni della legge regionale 30 novembre 1977,n. 30 recante: "Interventi straordinari per garantire la copertura finanziaria del maggior onere derivante dall’applicazione del contratto unico nazionale 4 giugno 1976 ai lavoratori delle autolinee concesse alle imprese private");
46) legge regionale 23 dicembre 1978, n. 31 (Estensione all’assegno tabellare al personale assunto dall’Opera Sila - ente di sviluppo in Calabria a seguito di pubblico concorso);
47) legge regionale 29 dicembre 1978, n. 32 (Fondo straordinario per l’intervento regionale integrativo alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 relativa al piano quinquennale per l’istituzione di asili nido comunali con il concorso dello stato);
48) legge regionale 24 febbraio 1979, n. 2 (Disciplina degli interventi delle zone della provincia di Reggio Calabria colpite dagli eventi sismici del
marzo-aprile 1978);
49) legge regionale 25 maggio 1979, n. 5 (Misure di salvaguardia del Pollino. Proroga legge regionale 8 settembre 1977,n. 25);
50) legge regionale 26 maggio 1979, n. 6 (Norme per la soppressione dei patronati scolastici e dei consorzi dei patronati);
51) legge regionale 23 ottobre 1979, n. 11 (Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27 recante: "Interventi straordinari per il rinnovo del parco autobus degli autoservizi di interesse regionale");
52) legge regionale 6 dicembre 1979, n. 12 (Corresponsione "una tantum" al personale regionale per la mancata trimestralizzazione dell’indennità integrativa speciale per l’anno 1979);
53) legge regionale 31 dicembre 1979, n. 15 (Norme regionali per l’attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10);
54) legge regionale 28 gennaio 1980, n. 4 (Misure di protezione delle coste in attesa dell’applicazione del piano urbanistico regionale - Proroga delle leggi regionali n. 14/1973, 18/1975 e n. 1/1978);
55) legge regionale 7 febbraio 1980, n. 5 (Norme sugli immediati interventi in favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali abbattutesi nei giorni 2, 28 e 29 ottobre, 31 dicembre 1979 e 1, 2 e 3 gennaio 1980);
56) legge regionale 31 marzo 1980, n. 6 (Provvidenze a favore dei Comuni della provincia di Cosenza colpiti dal terremoto dei giorni 20 e 21 febbraio 1980 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 5 del 7 febbraio 1980);
57) legge regionale 8 maggio 1980, n. 7 (Concessione acconto al personale in attesa dell’applicazione dell’accordo nazionale dei dipendenti regionali);
58) legge regionale 24 maggio 1980, n. 13 (Applicazione della legge n. 33 del 29 febbraio 1980 relativa all’occupazione giovanile);
59) legge regionale 30 maggio 1980, n. 15 (Disposizioni sull’ordinamento dei livelli funzionali e sul trattamento giuridico ed economico degli impiegati regionali. Recepimento dell’accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario, per il periodo 1° gennaio 1976 - 31 dicembre 1978);
60) legge regionale 2 giugno 1980, n. 20 (Norme in materia urbanistica - Delega);
61) legge regionale 2 giugno 1980, n. 24 (Interventi straordinari per garantire la copertura finanziaria del maggiore onere derivante dall’applicazione del contratto unico nazionale 4 giugno 1976 ai lavoratori delle autolinee concesse alle imprese private - Integrazione alla legge regionale n. 30/1977);
62) legge regionale 2 giugno 1980, n. 27 (Delega in materia di agricoltura e foreste);
63) legge regionale 2 giugno 1980, n. 28 (Rifinanziamento e successive modificazioni della legge regionale n. 27 del 3 giugno 1975 - Interventi straordinari per il rinnovo del parco autobus degli autoservizi d’interesse regionale);
64) legge regionale 2 giugno 1980, n. 30 (Contributi a favore delle cooperative a proprietà indivisa);
65) legge regionale 19 dicembre 1980, n. 34 (Provvedimenti urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980);
66) legge regionale 9 maggio 1981, n. 4 (Provvidenze in favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nel mese di gennaio 1981);
67) legge regionale 15 giugno 1981, n. 9 (Recepimento del secondo accordo contrattuale nazionale per il personale delle Regioni a Statuto ordinario - Modifiche e integrazioni della legge regionale 30 maggio 1980, n. 15);
68) legge regionale 14 luglio 1981, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 9 maggio 1981, n. 4 recante: “Provvidenze in favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nel mese di gennaio 1981”);
69) legge regionale 14 luglio 1981, n. 13 (Proroga delle leggi regionali n. 25/1977 e n. 5/1979 - Misure di salvaguardia del Pollino);
70) legge regionale 14 settembre 1981, n. 16 (Autorizzazione delle spese occorrenti per il finanziamento di un piano triennale relativo al completamento di opere in corso ed alla realizzazione di opere igieniche, viabilità provinciale e comunale ed edilizia scolastica);
71) legge regionale 19 novembre 1982, n. 14 (Scioglimento dei consorzi anticoccidici di Reggio Calabria e di Corigliano Calabro e conseguente assorbimento da parte dell’Osservatorio regionale per le malattie delle piante);
72) legge regionale 4 febbraio 1983, n. 5 (Contributi per gli investimenti dei trasporti pubblici d’interesse regionale e locale.);
73) legge regionale 11 luglio 1983, n. 24 (Erogazione dei mezzi finanziari per la concessione di benefici a favore dei lavoratori delle aziende concessionarie di autoservizi. Applicazione contratti nazionali 4 giugno 1976 e 24 gennaio 1979);
74) legge regionale 23 marzo 1984, n. 3 (Delega in materia di agricoltura – Proroga termini);
75) legge regionale 23 marzo 1984, n. 4 (Misure di protezione delle coste in attesa dell’applicazione del piano urbanistico regionale - Proroga delle leggi regionali nn. 14/1973, 18/1975, 11/978, 4/1980 e 4/1982);
76) legge regionale 28 maggio 1984, n. 13 (Assestamento delle passività delle aziende agricole colpite dalla prolungata siccità);
77) legge regionale 22 novembre 1984, n. 34 (Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali della Calabria, in applicazione dell’accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il personale delle Regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da essi dipendenti per il periodo 1983/1985);
78) legge regionale 22 novembre 1984, n. 35 - (Scioglimento dell’Associazione CIAPI Centri Interaziendali di Addestramento Professionale per l’Industria - di Catona e Crotone);
79) legge regionale 2 gennaio 1985, n. 1 (Passaggio nel ruolo regionale del personale comandato ai sensi dell’articolo 63 della legge 20 maggio 1982, n. 270);
80) legge regionale 14 marzo 1985, n. 11 (Definizione rapporto di lavoro personale precario);
81) legge regionale 28 marzo 1985, n. 12 (Delega in materia di agricoltura - Proroga dei termini);
82) legge regionale 22 aprile 1985, n. 20 (Misure di protezione delle coste in attesa dell’applicazione del piano urbanistico regionale - Proroga delle leggi regionali nn. 14/1973, 18/1975, 1/1978, 4/1980, 4/1982 e 4/1984);
83) legge regionale 2 maggio 1985, n. 25 (Disposizioni per la corresponsione ai Comuni del contributo per le concessioni in sanatoria);
84) legge regionale 3 marzo 1986, n. 5 (inquadramento infermieri generici e psichiatrici delle Unità Sanitarie Locali - Riqualificati ex Legge 3 giugno 1980, n. 243 e mediante corsi normali);
85) legge regionale 4 aprile 1986, n. 13 (Costituzione Ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria e approvazione Statuto);
86) legge regionale 14 aprile 1986, n. 14 (Interventi per l’edilizia finalizzata al diritto allo studio universitario);
87) legge regionale 16 aprile 1986, n. 16 (Contributi alle Comunità montane, ai Comuni e Consorzi di Comuni per attività divulgative della cultura e della informazione televisiva);
88) legge regionale 10 luglio 1987, n. 20 (Personale assunto a contratto ai sensi della legge regionale 9 gennaio 1977 n. 4 - Integrazione dell’articolo 44 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 15);
89) legge regionale 8 aprile 1988, n. 9 (Istituzione di una Commissione di inchiesta per l’accertamento di eventuali responsabilità politiche e amministrative nei ritardi per la costruzione del porto di Bagnara Calabra);
90) legge regionale 12 aprile 1988, n. 12 (Centri Interaziendali Addestramento Professionale per l’Industria (C.I.A.P.I.) di Catona e Crotone.
Personale a tempo indeterminato. Modificazioni della legge regionale 22 novembre 1984, n. 35);
91) legge regionale 11 aprile 1988, n. 14 (Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale in attuazione dell’accordo nazionale per il triennio 1985/1987);
92) legge regionale 1 dicembre 1988, n. 26 (Commissione speciale d’inchiesta sulle attività di forestazione in Calabria);
93) legge regionale 22 dicembre 1989, n. 15 (Modifica all’articolo 2 della legge regionale 1 dicembre 1988, n. 26 recante: “Commissione speciale di inchiesta sulle attività di forestazione in Calabria”);
94) legge regionale 20 aprile 1990, n. 25 (Celebrazione del IX Centenario di fondazione della Certosa di Serra San Bruno);
95) legge regionale 5 maggio 1990, n. 37 (Scioglimento del Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale del Golfo di Policastro con sede in Maratea);
96) legge regionale 5 maggio 1990, n. 38 (Interventi urgenti e straordinari contro l’inquinamento da rifiuti);
97) legge regionale 5 maggio 1990, n. 45 (Programma di alienazione degli alloggi di proprietà degli istituti Autonomi per le Case Popolari e dei Comuni);
98) legge regionale 2 maggio 1991, n. 6 (Integrazione alla legge regionale n. 30 del 5 maggio 1990 - Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale in attuazione dell’accordo nazionale per il triennio 1988/90);
99) legge regionale 5 agosto 1991, n. 13 (Norme per l’inquadramento del personale trasferito dalla Cassa per il Mezzogiorno a norma dell’articolo 147 del T.U. 6 marzo 1978, n. 218.).