Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
(Finalita’)
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con la presente legge, ai sensi dell’articolo 4, numero 5), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia) e delle norme di attuazione dello Statuto, disciplina organicamente la materia dell’impianto e della tenuta dei libri fondiari, nel rispetto delle leggi in materia tavolare.
ARTICOLO 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, s’intende:
a) per legge tavolare: il nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 (Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province), e successive modifiche;
b) per domanda tavolare: il ricorso o altro atto avente per oggetto iscrizioni da effettuarsi anche d’ufficio nei libri fondiari, ferroviario o montanistico;
c) per bene pubblico: qualsiasi bene appartenente al demanio pubblico dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali;
d) per banca dati: la raccolta di tutti i dati e le informazioni necessarie alla tenuta dei libri fondiari, compresi i dati cartografici;
e) per elaborazione informatica: ogni operazione svolta con mezzi elettronici o comunque automatizzati concernente la registrazione, la modificazione, la cancellazione, l’estrazione, il trattamento logico e la diffusione dei dati.
ARTICOLO 3
(Potesta’ amministrative)
1. La Regione esercita le potesta’ amministrative in materia di impianto e di tenuta dei libri fondiari.
ARTICOLO 4
(Uffici tavolari)
1. Nei circondari dei tribunali di Trieste, Gorizia, Udine e Tolmezzo, gli uffici tavolari istituiti a Trieste, Gorizia, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Monfalcone, Cervignano del Friuli e Pontebba conservano il libro fondiario dei comuni catastali esistenti all’entrata in vigore della presente legge.
CAPO II
TENUTA DEL LIBRO FONDIARIO
SEZIONE I
STRUTTURA DEL LIBRO FONDIARIO
ARTICOLO 5
(Libro fondiario)
1. Il libro fondiario si compone del libro maestro e di una collezione di documenti.
2. Nel libro maestro sono iscritti tutti i beni immobili di un comune catastale. Ne sono esclusi quelli che devono formare oggetto di un libro ferroviario o di un libro montanistico, nonche’ i beni pubblici, che sono riportati in appositi elenchi conservati presso ciascun ufficio tavolare.
3. Il bene pubblico, in quanto necessario in base alle previsioni dell’atto autorizzativo o concessorio, e’ iscritto nel libro fondiario sulla base della procedura di completamento di cui al capo III.
ARTICOLO 6
(Libro maestro)
1. Il libro maestro e’ costituito dalle partite tavolari.
2. La partita tavolare e’ composta dal foglio di consistenza (foglio A), dal foglio della proprieta’ (foglio B) e dal foglio degli aggravi (foglio C).
3 Ogni partita tavolare comprende almeno un corpo tavolare.
ARTICOLO 7
(Concordanza catasto – tavolare)
1. La concordanza del libro fondiario con gli atti del catasto e’ regolata dalle norme di cui alla legge 23 maggio 1883, BLI n. 82 e alla legge 23 maggio 1883, BLI n. 83, e loro successive modifiche e integrazioni, e dalle relative norme regolamentari.
2. I comuni di Chiadino-citta’, Chiarbola inferiore, Chiarbola superiore-citta’, Cologna-citta’, Gretta-citta’, Guardiella-citta’, Roiano-citta’, Rozzol-citta’ e Scorcola-citta’ vengono gradualmente soppressi e gli immobili in essi censiti vanno iscritti nel libro fondiario di Trieste.
ARTICOLO 8
(Collezione dei documenti)
1. La collezione dei documenti e’ la raccolta delle copie autentiche e degli originali dei documenti in base ai quali e’ stata eseguita una iscrizione tavolare.
2. La collezione dei documenti dei libri fondiari presso ogni ufficio tavolare e’ unica per tutti i libri maestri tenuti da quell’ufficio ed e’ tenuta con quelle del libro ferroviario e del libro montanistico.
3. Gli atti e i documenti di cui ai commi 1 e 2 vengono conservati secondo l’ordine risultante dal numero attribuito alla domanda tavolare.
ARTICOLO 9
(Conservazione)
1. Le domande, i decreti tavolari e la collezione dei documenti sono esclusi dagli scarti d’archivio.
2. Con regolamento sulla conservazione degli archivi regionali sono disciplinate le modalita’ di conservazione degli atti di cui al comma 1.
SEZIONE II
TENUTA E CONSULTAZIONE DEL LIBRO FONDIARIO
ARTICOLO 10
(Tenuta del libro fondiario)
1. La Regione provvede, anche con l’adozione di procedure informatizzate, alla tenuta, all’impianto, al ripristino e alla modificazione dei libri fondiari.
Sovrintende e coordina l’attivita’ degli uffici tavolari al fine di assicurare la regolarita’ e l’uniformita’ delle iscrizioni tavolari, nonche’ la corretta applicazione delle disposizioni impartite in materia, svolgendo funzioni di controllo e di ispezione delle attivita’ connesse alla tenuta del libro fondiario.
ARTICOLO 11
(Banca dati informatica del libro fondiario)
1. La Regione utilizza le tecnologie dell’informazione e della comunicazione garantendo, nel rispetto delle vigenti normative, l’accesso alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, attraverso la formazione della banca dati informatica del libro fondiario costituita dal giornale per atti tavolari, dagli indici di ricerca, dall’archivio informatico della collezione dei documenti e dal libro maestro informatizzato.
2 La valenza delle interrogazioni agli indici di ricerca, all’archivio informatico della collezione dei documenti e al giornale per atti tavolari e’ individuata dai regolamenti di esecuzione anche in relazione alla progressiva informatizzazione del libro maestro.
ARTICOLO 12
(Elementi costitutivi della banca dati informatica del libro fondiario)
1. Il giornale per atti tavolari e’ il registro cronologico che contiene gli elementi essenziali della domanda tavolare e riporta le fasi del procedimento in affari tavolari.
2. L’indice dei proprietari, l’indice reale e gli altri indici di ricerca sono il risultato dell’elaborazione informatica del contenuto delle iscrizioni del libro maestro e del giornale per atti tavolari.
3. L’archivio informatico della collezione dei documenti e’ la raccolta dei documenti di cui all’articolo 8, nonche’ delle domande e dei decreti tavolari riprodotti fotograficamente o informaticamente o acquisiti direttamente quali documenti informatici.
4. Il libro maestro informatizzato e’ il libro maestro di cui all’articolo 6 tenuto su supporto informatico.
ARTICOLO 13
(Consultazione del libro fondiario presso gli uffici tavolari)
1. Il libro fondiario e’ pubblico ed e’ consultabile in presenza del personale tavolare, anche attraverso la banca dati informatica, mediante terminali video installati presso ciascun ufficio tavolare, con facolta’ di prenderne copia.
2. La consultazione e il rilascio di copie della banca dati informatica sono consentiti da tutti gli uffici tavolari.
ARTICOLO 14
(Estratti tavolari)
1. L’estratto tavolare riproduce il contenuto di una partita tavolare. Esso puo’ essere di due tipi:
a) attuale, riportante solo le iscrizioni relative allo stato tavolare in vigore;
b) storico, riportante tutte le iscrizioni eseguite in partite.
2. Le copie del libro maestro informatizzato non tengono luogo degli estratti tavolari.
ARTICOLO 15
(Accesso telematico)
1. E’ consentito l’accesso per via telematica alla banca dati informatica del libro fondiario.
2. Gli utenti abilitati all’accesso, la tipologia dei dati informatici cui e’ dato accedere, nonche’ ogni altra prescrizione, condizione e modalita’ per l’ottenimento del collegamento e l’utilizzo dei dati, sono determinati con regolamento di esecuzione.
ARTICOLO 16
(Diritti tavolari e tariffe)
1. La consultazione del libro fondiario e’ gratuita.
2. La Giunta regionale fissa le tariffe per la presentazione delle domande di iscrizione tavolare, per il rilascio degli estratti e delle copie dei documenti, per le altre certificazioni e per l’accesso telematico alla banca dati.
3. Gli atti richiesti dallo Stato, dalla Regione, dalle Province e dai Comuni della regione, nonche’ quelli richiesti nell’interesse degli stessi, sono esenti dai diritti dovuti per gli adempimenti di cui al comma 2.
SEZIONE III
PROCEDIMENTO IN AFFARI TAVOLARI
ARTICOLO 17
(Modalita’ e ordine di presentazione della domanda tavolare)
1. Le domande tavolari sono presentate, anche a mezzo del servizio postale o per via telematica, agli uffici tavolari che conservano le rispettive partite, fatte salve le diverse disposizioni di legge.
2. A ciascuna domanda tavolare, all’atto della presentazione, viene attribuito un numero progressivo annuale.
3. La domanda si considera presentata al momento dell’attribuzione del numero di cui al comma 2.
4. Il contrassegno, formato dalle indicazioni di cui al comma 2 e dalle ultime due cifre dell’anno, viene riprodotto sulla domanda, unitamente all’indicazione dell’ufficio, della data, dell’ora e del minuto di presentazione.
5. Qualora siano presentate contemporaneamente piu’ domande, queste vengono ricevute alla stessa ora e minuto, e cio’ per gli effetti di cui al secondo comma dell’articolo 103 della legge tavolare.
6. Le domande pervenute a mezzo servizio postale si considerano presentate contemporaneamente il giorno successivo, come prime domande della giornata.
7. Le domande presentate durante l’interruzione del funzionamento del sistema vengono annotate cronologicamente su apposito registro con l’indicazione della data, ora e minuto. Esse vengono inserite nel sistema, secondo l’ordine e con i dati risultanti da detto registro, subito dopo il ripristino del sistema.
8. Le modalita’ e l’ordine di presentazione delle domande pervenute per via telematica vengono disciplinate con regolamento di esecuzione.
9. Dell’avvenuta presentazione della domanda e’ rilasciata ricevuta riproducendo i dati di cui al comma 4.
ARTICOLO 18
(Piombatura e istruttoria della domanda tavolare)
1. La piombatura della domanda tavolare deve essere effettuata nella stessa giornata di presentazione ed e’ visibile all’utenza a decorrere dal giorno successivo.
2. La piombatura della domanda tavolare telematica e’ disciplinata dal regolamento di cui all’articolo 17, comma 8.
3. La piombatura e’ eseguita dal personale del libro fondiario che svolge le funzioni di conservatore attribuite dalla vigente normativa al conservatore del libro fondiario, in corrispondenza di tutte le partite tavolari indicate in domanda e di ogni altra partita coinvolta nella richiesta iscrizione; nel caso che la domanda non corrisponda con lo stato tavolare, deve farlo risultare sulla domanda stessa con le opportune osservazioni.
4. Le risultanze del confronto e dell’esame dei documenti prodotti devono essere certificate con l’apposizione della data e della firma di chi le ha eseguite.
5. Terminate le operazioni di cui ai commi 1, 3 e 4, viene stesa la proposta di decreto tavolare.
6. Le domande, i documenti ad esse allegati e le proposte di decreto vanno trasmessi al giudice tavolare a cura del coordinatore dell’ufficio.
ARTICOLO 19
(Esecuzione delle iscrizioni)
1. Le iscrizioni nel libro fondiario hanno luogo solo a seguito del decreto tavolare e in conformita’ al suo contenuto e alle disposizioni regolamentari.
ARTICOLO 20
(Notifica dei decreti tavolari)
1. I decreti tavolari sono notificati secondo le norme previste dalla legge tavolare a mezzo del servizio postale, nonche’ per via telematica.
SEZIONE IV
INFORMATIZZAZIONE DEL LIBRO MAESTRO
ARTICOLO 21
(Procedura)
1. La Regione attua l’informatizzazione della tenuta del libro fondiario provvedendo alla progressiva sostituzione dei supporti cartacei con supporti informatici, attraverso la procedura di trasposizione.
2. La trasposizione dei dati tavolari su supporto informatico viene disposta con decreto tavolare e consiste nell’escorporazione ed elaborazione informatica del contenuto di una partita tavolare cartacea, o di parte di esso, e nella sua incorporazione nella nuova partita informatizzata.
3. La Giunta regionale determina la programmazione dell’informatizzazione negli uffici tavolari della Regione e, con regolamento, disciplina le procedure di trasposizione e di gestione delle partite tavolari informatizzate.
ARTICOLO 22
(Partite informatizzate in sede di sperimentazione)
1. Le partite oggetto di informatizzazione in fase di sperimentazione acquistano efficacia di iscrizioni tavolari e fanno parte del nuovo libro maestro informatizzato in attuazione del decreto tavolare di trasposizione.
ARTICOLO 23
(Pubblicazione degli avvisi di trasposizione)
1. L’Amministrazione regionale rende noti i decreti tavolari di trasposizione mediante avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione e da affiggersi all’albo dell’ufficio tavolare interessato.
2. L’avviso contiene l’indicazione della partita tavolare di provenienza e della corrispondente partita informatizzata.
3. I decreti di trasposizione in accoglimento di domanda tavolare sono notificati ai sensi degli articoli 122 e seguenti della legge tavolare.
CAPO III
COMPLETAMENTO DEL LIBRO FONDIARIO
ARTICOLO 24
(Domanda di completamento)
1. Al completamento di un libro fondiario si provvede su domanda di chi vi abbia interesse.
2. La domanda, diretta all’ufficio tavolare competente per territorio, viene annotata su un apposito registro. Essa deve contenere l’esatta individuazione dell’immobile e deve fornire tutti gli elementi utili per l’accertamento dello stato di proprieta’ e degli aggravi.
3. Per l’esatta individuazione dell’immobile sono richiesti i dati catastali e la sua rappresentazione grafica.
ARTICOLO 25
(Commissario del completamento)
1. Nella procedura da avviare per il completamento del libro fondiario, il coordinatore dell’ufficio tavolare esercita le funzioni di commissario.
ARTICOLO 26
(Avvio del procedimento di completamento)
1. Il commissario accerta preliminarmente se il bene, oggetto della procedura, risulti iscritto in un libro fondiario posto fuori uso. In questo caso pone a base delle successive operazioni lo stato tavolare risultante da quel libro fondiario.
2. Non risultando il bene iscritto in alcun libro fondiario, gli accertamenti devono riguardare:
a) la consistenza dell’immobile;
b) il diritto di proprieta’ e le limitazioni alla capacita’ e al potere di disposizione del proprietario;
c) gli altri diritti per i quali e’ consentita l’iscrizione;
d) gli atti e i fatti giuridici che costituiscono oggetto di annotazione.
3. Il commissario richiede all’Agenzia del Demanio, all’Amministrazione regionale, a quelle provinciale e comunale competenti per territorio, nonche’ al Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, un’attestazione che nulla osta all’iscrizione richiesta.
4. Ultimati gli accertamenti, il commissario predispone, per ogni immobile, il progetto di partita tavolare.
ARTICOLO 27
(Conclusione del procedimento di completamento)
1. Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione.
2. Il commissario fissa il giorno a partire dal quale si puo’ prendere visione degli atti di cui al comma 1 e lo rende noto mediante avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione e da affiggersi all’albo dell’ufficio tavolare e del Comune interessato.
3. L’avviso deve pure contenere l’indicazione:
a) della sede dove sono depositati gli atti;
b) della possibilita’ di proporre osservazioni scritte al commissario contro le risultanze degli atti;
c) del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, entro il quale devono essere proposte le osservazioni.
4. Il commissario convoca le parti interessate per l’esame delle osservazioni.
Nel caso esse risultino fondate, effettua le opportune rettifiche al progetto della partita tavolare.
ARTICOLO 28
(Rinvio)
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei punti da 4 a 6 dell’ordinanza del Ministero di giustizia 9 gennaio 1889, n. 621, Bollettino delle ordinanze del Ministero della giustizia n. 4, concernente le procedure da seguire nel completamento dei nuovi libri fondiari con l’iscrizione di beni immobili che non sono ancora iscritti in alcun libro fondiario.
CAPO IV
NORME FINALI E TRANSITORIE
ARTICOLO 29
(Regolamenti)
1. Con regolamenti di esecuzione sono disciplinati:
a) la tenuta del giornale per atti tavolari mediante elaborazione informatica;
b) il rilascio di estratti e certificazioni;
c) la fruizione dei servizi tavolari al pubblico;
d) l’accesso per via telematica alla banca dati del libro fondiario;
e) l’attivita’ degli agenti contabili degli uffici tavolari e la stesura del conto giudiziale;
f) la presentazione della domanda tavolare telematica;
g) l’attuazione dell’informatizzazione del libro maestro.
ARTICOLO 30
(Norme transitorie)
1. Fino all’emanazione dei regolamenti di cui all’articolo 29 continuano a trovare applicazione i regolamenti emanati ai sensi delle leggi regionali di cui all’articolo 31.
2. Qualora la normativa regionale rinvii a disposizioni di legge abrogate dall’articolo 31 e sostanzialmente riprodotte nella presente legge, il rinvio si intende effettuato nei confronti di queste ultime.
ARTICOLO 31
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 30 novembre 1972, n. 56 (Ordinamento degli uffici per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari);
b) la legge regionale 20 giugno 1983, n. 59 (Introduzione di procedure automatizzate nella tenuta del libro fondiario e norme sull’ordinamento del servizio);
c) la legge regionale 10 luglio 1987, n. 20 (Ristrutturazione e potenziamento delle attivita’ del libro fondiario);
d) la legge regionale 19 febbraio 1990, n. 8 (Tenuta del libro fondiario mediante elaborazione informatica dei dati);
e) l’articolo 114 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione);
f) l’articolo 21 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell’Amministrazione regionale);
g) il comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000);
h) i commi 4 e 5 dell’articolo 1 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003).
ARTICOLO 32
(Testo notiziale)
1. Nel testo notiziale della presente legge, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18 (Norme in materia di pubblicazione dei testi legislativi sul Bollettino Ufficiale della Regione), e’ riportata una tabella di corrispondenza fra le disposizioni di cui al presente testo unico e quelle contenute nelle leggi regionali abrogate dall’articolo 31 e quivi riprodotte, in tutto o in parte.
ARTICOLO 33
(Norme finanziarie)
1. Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui agli articoli 10 e 11 fanno carico all’unita’ di bilancio 11.3.1.1189 e al capitolo 156 e all’unita’ di bilancio 11.3.2.1189 e al capitolo 180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010.
2. Le entrate derivanti dal disposto di cui all’articolo 16, comma 2, sono accertate e riscosse nell’unita’ di bilancio 3.2.91 e nel capitolo 704 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010.
3. Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui agli articoli 20 e 23 fanno carico all’unita’ di bilancio 11.3.1.1180 e al capitolo 1454 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010.
Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addi’ 11 agosto 2010.