NORMATIVA
Normativa regionale - Lazio
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Legge regionale 11 agosto 2009, n. 22
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Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio
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Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale Promulga la seguente legge ARTICOLO 1 (Disposizioni varie) 1. Nello stato di previsione dell’entrata per l’esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009-2011 sono introdotte le variazioni di cui all’allegata tabella “A” – Entrata. 2. Nello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009-2011 sono introdotte le variazioni di cui all’allegata tabella “B” – Spesa. 3. Gli elenchi allegati al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 si intendono aggiornati in conformità alle variazioni ed ai riferimenti recati dalla presente legge e relative tabelle annesse. 4. L’autorizzazione a contrarre mutui o prestiti per interventi finalizzati ai nuovi investimenti, di cui all’elenco n. 5 allegato al bilancio di previsione 2009, è pari ad euro 2.716.707.128,68 in aumento per un importo di euro 168.885.085,18 rispetto a quanto approvato con legge regionale 24 dicembre 2008, n. 32 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2009) e modificato con legge regionale 20 maggio 2009, n. 17 (Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2009). 5. Il livello massimo di ricorso al mercato finanziario, risultante della somma tra il disavanzo relativo alle spese di investimento e l’importo totale dei mutui o dei prestiti obbligazionari di cui al comma 4, è pari ad euro 6.463.721.522,92 in aumento per un importo di euro 949.371.590,97 rispetto a quanto stabilito dall’articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31, relativo a Determinazione del livello massimo di ricorso al mercato finanziario, e modificato dall’articolo 4, comma 2, della l.r. 17/2009. 6. In materia di perenzione amministrativa, sono confermate, per l’esercizio finanziario 2009, le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 3, 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2007). 7. Le somme non operative di cui alla limitazione dell’articolo 4, comma 3, della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31, relativo ai limiti agli impegni di spesa, sono utilizzate nell’ambito della manovra di assestamento di bilancio 2009. 8. Ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, su conforme indicazione dell’assessore competente in materia di bilancio, sono autorizzate la direzione regionale economia e finanza a rendere, per quanto necessario, non operative le disponibilità presenti sui vari capitoli e la direzione regionale ragioneria generale, di concerto con la direzione regionale economia e finanza, a disporre il blocco dei pagamenti. 9. Per le finalità di cui al comma 8 e per adeguare la contabilizzazione delle concessioni e delle riscossioni di crediti, con particolare riferimento a quelli di cui ai fondi rotativi, alle regole previste dal SIOPE (Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici), ai sensi del D.M. 5 marzo 2007, n. 17114, si provvede mediante l’istituzione di appositi capitoli di entrata e di uscita secondo quanto riportato nelle allegate tabelle “A” e “B”. 10. In materia di anticipazioni di cassa, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione), sono istituiti rispettivamente, nell’ambito dell’U.P.B. 521 un apposito capitolo di entrata denominato “Anticipazioni di cassa ai sensi dell’articolo 47, comma 2, della l.r. 25/2001” e, nell’ambito dell’U.P.B. T19, un apposito capitolo di spesa denominato “Rimborso anticipazioni di cassa ai sensi dell’articolo 47, comma 2, della l.r. 25/2001”. 11. Al fine di dare attivazione a quanto previsto dall’articolo 9 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali) convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102 ed evitare il procrastinarsi di situazioni debitorie nei confronti di creditori terzi e di prevenire le possibili conseguenze dannose derivanti da un mancato adempimento delle obbligazioni pecuniarie pendenti, la Giunta regionale può ricorrere agli istituti previsti dall’articolo 1272 e seguenti del codice civile, attivando gli strumenti ivi previsti con il Tesoriere della Regione Lazio. Sono liquidabili con tali strumenti, nel rispetto del principio di parità di trattamento e per un importo massimo del 50 per cento dell’anticipazione di tesoreria, i debiti pecuniari per il loro valore nominale che, salvo motivata deroga, sono scaduti alla data del 31 luglio 2009, secondo i limiti e le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di bilancio, sentita la commissione consiliare competente. 12. Alla copertura delle spese di gestione e per le attività della società in house RisorSa s.r.l., costituita ai sensi dell’articolo 24, comma 3, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo alla istituzione della Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio – Sviluppo Lazio S.p.A., è istituito, nell’ambito dell’U.P.B. S21, un apposito capitolo denominato “Fondo di dotazione RisorSa s.r.l.”, con uno stanziamento, per ciascuna delle annualità del triennio 2009-2011, pari ad euro 600 mila. La Giunta regionale, entro il 30 novembre dell’annualità precedente a quella di riferimento, con deliberazione, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di demanio e sentita la commissione consiliare competente, adotta il programma di intervento triennale, attuato mediante piani annuali, della RisorSa s.r.l.. 13. L’articolo 33 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11, relativo al programma delle iniziative di RisorSa s.r.l., è abrogato. 14. Dopo l’articolo 10 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche è inserito il seguente: “Art. 10 bis (Istituzione del ruolo professionale degli avvocati della Regione. Avvocatura) 1. Per lo svolgimento delle specifiche funzioni inerenti all’attività forense, è istituito, nell’ambito della dotazione organica complessiva della Giunta regionale, il ruolo professionale degli avvocati della Regione, nel rispetto dei principi della legge e dell’ordinamento professionale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Gli avvocati della Regione sono inseriti organicamente nella struttura denominata “Avvocatura regionale”, alla quale si accede mediante pubblico concorso per titoli ed esami, ai sensi della normativa vigente in materia di accesso all’impiego pubblico e di esercizio della professione forense presso le amministrazioni pubbliche.”. 15. La rubrica del capo II del titolo II della l.r. 6/2002 e successive modifiche è sostituita dalla seguente: “Strutture organizzative. Dirigenza”. 16. Dopo l’articolo 11 della l.r. 6/2002 e successive modifiche è inserito il seguente: “Art. 11 bis (Avvocatura regionale) 1. L’Avvocatura regionale rappresenta e difende la Regione dinanzi alle giurisdizioni di ogni ordine e grado e svolge, altresì, attività di consulenza giuridico-legale a favore della Regione. 2. L’Avvocatura regionale, nell’espletamento delle attività di cui al comma 1, è autonoma. Gli avvocati dell’Avvocatura regionale esercitano le mansioni proprie della professione forense con piena autonomia e rispondono dell’espletamento del mandato professionale unicamente al Presidente della Regione, fermo restando il rispetto degli obblighi giuridici derivanti dalla natura del rapporto di pubblico impiego. 3. Ai fini di un razionale svolgimento delle specifiche funzioni professionali, all’Avvocatura regionale è preposto l’avvocato coordinatore. L’incarico di avvocato coordinatore è conferito con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, ad avvocati regionali abilitati al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori e in possesso della qualifica dirigenziale ovvero ad avvocati esterni abilitati al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori da almeno cinque anni, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni. 4. All’avvocato coordinatore si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dalla normativa regionale vigente per i dirigenti delle strutture di vertice dell’amministrazione. 5. Il ricorso al patrocinio esterno, ivi compresa l’Avvocatura dello Stato, da parte della Regione è consentito in caso di incompatibilità degli avvocati regionali rispetto all’oggetto dell’affare da trattare, in caso di eccessivo carico di lavoro segnalato dall’Avvocatura regionale, in caso di motivata opportunità. 6. Con il regolamento di organizzazione sono disciplinati in particolare: a) l’articolazione e le modalità di costituzione e tenuta del ruolo professionale; b) l’organizzazione, il funzionamento e le specifiche competenze dell’Avvocatura regionale, le modalità di espletamento del mandato conferito agli avvocati regionali, nonché il contingente complessivo del personale amministrativo con funzioni di supporto all’Avvocatura regionale; c) il trattamento economico e giuridico degli avvocati regionali, in conformità a quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.”. 17. Al comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 6/2002 dopo le parole: “nell’ambito”, sono inserite le seguenti: “del ruolo professionale dell’Avvocatura regionale,”. 18. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 30 della l.r. 6/2002 è inserita la seguente: “a bis) l’organizzazione, il funzionamento, le specifiche competenze ed il contingente complessivo del personale amministrativo di supporto all’Avvocatura regionale di cui all’articolo 11 bis nonché l’articolazione e le modalità di costituzione e tenuta del ruolo professionale di cui all’articolo 10 bis;”. 19. La Giunta regionale adegua il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale), e successive modifiche, alle disposizioni di cui agli articoli 10 bis e 11 bis della l.r. 6/2002, così come modificata dalla presente legge, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 20. Fino all’adeguamento del r.r. 1/2002 ai sensi del comma 19 e alla costituzione del ruolo professionale e dell’Avvocatura regionale ai sensi degli articoli 10 bis e 11 bis della l.r. 6/2002, come modificata dalla presente legge, la struttura di cui all’articolo 553 bis del medesimo regolamento continua a svolgere le funzioni ivi previste. Gli avvocati già in servizio presso la struttura di cui all’articolo 553 bis del r.r. 1/2002, all’atto della costituzione del ruolo professionale dell’Avvocatura regionale di cui all’articolo 10 bis della l.r. 6/2002, come modificata dalla presente legge, sono inquadrati, a domanda, nel ruolo professionale e sono assegnati all’Avvocatura regionale. 21. Alla legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali) sono apportate le seguenti modifiche: a) Dopo il comma 7 dell’articolo 2, è aggiunto il seguente: “7bis. Il Presidente del CAL e i vice presidenti si avvalgono di una struttura di diretta collaborazione analoga a quelle di cui all’articolo 37, comma 3, della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale).”. b) Il comma 1 dell’articolo 9, è sostituito dal seguente: “1.Ai componenti del CAL spetta un gettone di presenza per ogni giornata di partecipazione a sedute del Consiglio medesimo, in misura pari a quello previsto per le sedute del Consiglio comunale del capoluogo di Regione.”. 22. Ai fini dell’espletamento del referendum propositivo di leggi regionali di cui all’articolo 62 dello Statuto regionale si applicano, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino degli istituti di democrazia diretta di cui al Titolo VII dello Statuto, le disposizioni di cui alla legge regionale 20 giugno 1980, n. 78 (Disciplina del referendum abrogativo di leggi, regolamenti, provvedimenti amministrativi della Regione Lazio). 23. Nelle more della riforma del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) ai sensi del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell’articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328), e successive modifiche, sono sospese le alienazioni concernenti i patrimoni delle IPAB. Nel caso in cui da tale sospensione possa derivare un significativo nocumento per le attività delle IPAB, le alienazioni potranno essere effettuate acquisito il preventivo parere obbligatorio e vincolante della Direzione regionale competente in materia di affari istituzionali, salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di dismissione del patrimonio pubblico. 24. Il comma 9 dell’articolo 20 della l.r. 6/2002 è sostituito dal seguente: “9. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti a dirigenti di pubbliche amministrazioni previo collocamento in aspettativa, fuori ruolo, in posizione di comando o analogo provvedimento secondo l’ordinamento dell’amministrazione di appartenenza, entro il limite percentuale previsto dal comma 5 bis dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche ridotto del 50 per cento.”. 25. Per l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 9 dell’articolo 20 della l.r. 6/2002, come sostituito dalla presente legge, l’amministrazione effettua la ricognizione dei contratti già stipulati ai sensi del comma 7 dell’articolo 20 della medesima l.r. 6/2002, al fine di procedere alla collocazione degli stessi nell’ambito delle percentuali previste per le diverse fattispecie. 26. La Regione, nell’ambito del programma di prevenzione e controllo del cancro alla cervice uterina, sostiene la campagna di vaccinazione anti-papilloma virus (HPV) nel Lazio mediante l’istituzione, nell’ambito dell’U.P.B. H13, di un apposito capitolo denominato “Oneri relativi alla campagna di vaccinazione anti-papilloma virus (HPV)”, con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2009, pari ad euro 2 milioni e 500 mila 27. La Regione, in attuazione dell’articolo 26 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità) ed al fine di favorire l’abilitazione e la riabilitazione delle persone con disabilità grave e gravissima e di facilitarne percorsi di autonomia ed autodeterminazione, sostiene le attività e le iniziative del Centro per l’Autonomia presso la Azienda USL Roma C attraverso l’istituzione, nell’ambito dell’U.P.B. H13, di un apposito capitolo di spesa denominato “Contributo relativo alle attività del Centro per l’Autonomia presso la Azienda USL Roma C”, con uno stanziamento, per ciascuna delle annualità del triennio 2009-2011, pari ad euro 1 milione. 28. La Regione, al fine di rendere coerente l’attuale rete dei servizi per la salute mentale con le finalità dei progetti obiettivo regionali e nazionali sulla salute mentale, avvia un intervento straordinario a sostegno delle iniziative previste dalla legge 13 maggio 1978, n. 180 (Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori) e successive modifiche. 29. Alle finalità di cui al comma 30, si provvede mediante l’istituzione di un apposito capitolo, nell’ambito dell’U.P.B. H13, denominato “Interventi a sostegno dei servizi di salute mentale – parte corrente” con uno stanziamento, pari ad euro 1 milione per l’annualità 2009 e pari ad euro 5 milioni per ciascuna annualità 2010-2011 e mediante l’istituzione di un apposito capitolo, nell’ambito dell’U.P.B. H22 denominato “Interventi a sostegno dei servizi di salute mentale – parte capitale” con uno stanziamento pari ad euro 3 milioni per l’annualità 2009 e pari ad euro 5 milioni per ciascuna annualità 2010-2011. Le risorse sul capitolo di conto capitale sono integrate dai proventi della vendita dei beni di cui al comprensorio di S. Maria della Pietà (Azienda USL Roma E) e di eventuali altre strutture presenti nel territorio della Regione utilizzate per la medesima finalità. 30. La Giunta regionale, con deliberazione, su proposta dell’assessore competente in materia di sanità, sentita la commissione consiliare competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce di concerto con le parti sociali e gli operatori del settore, un piano straordinario triennale di intervento sulla salute mentale nella Regione. 31. Al fine di attuare una politica di gestione del patrimonio immobiliare, in ottemperanza con quanto previsto dall’articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria), convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, la Giunta regionale predispone annualmente l’elenco dei beni immobili suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione costituenti il piano delle valorizzazioni e alienazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione annuale della Regione, di seguito denominato “piano”. 32. L’elenco costituente il piano di cui al comma 33 è redatto nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 544 del r.r. n. 1/2002, laddove i beni immobili patrimoniali devono riportare uno stato descrittivo e valutativo comprendente, di norma, le seguenti indicazioni: a) il luogo e la denominazione; b) i dati catastali, la stima o la rendita imponibile; c) i titoli di provenienza; d) l’estensione; e) il reddito; f) la condizione giuridica dell’immobile (libero, occupato, locato); g) l’uso o il servizio speciale a cui sono destinati (alienazione o valorizzazione); h) la destinazione urbanistica. 33. All’interno dell’elenco costituente il piano, sono inseriti quei beni immobili che sono: a) oggetto di dismissione, se beni non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali della Regione suscettibili di incrementare le entrate regionali, anche sulla base della progressiva ricognizione straordinaria dei beni effettuata ai sensi delle leggi regionali 18 settembre 2006, n. 10 (Assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006) e 28 dicembre 2007, n. 26 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008 – art. 11 l.r. 20 novembre 2001, n. 25), la cui gestione non risulta più economica per l’amministrazione regionale; b) oggetto di valorizzazione, se beni che, a seguito della progressiva ricognizione straordinaria di cui alla lettera a), siano suscettibili di una più efficiente valorizzazione economica da effettuarsi, in base al principio di leale collaborazione tra i diversi enti territoriali con le procedure previste dall’articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni in legge 23 novembre 2001 n. 410 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare). 34. I terreni agricoli ricadenti in aree naturali protette, le superfici boschive e le aree destinate a verde pubblico e rurale non sono oggetto di dismissione. 35. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio, con apposita relazione a consuntivo in merito al grado di realizzazione del piano di alienazione e valorizzazione di cui ai commi 33, 34, 35 e 36. 36. Il comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo alle concessioni a canoni ricognitori di beni di proprietà regionale, e successive modifiche, è sostituito dal seguente: “1.La Regione può rilasciare concessioni relative a beni immobili del proprio patrimonio indisponibile e demaniale a favore di enti locali, agenzie e enti pubblici dipendenti dalla Regione, persone giuridiche pubbliche e private, enti ecclesiastici civilmente riconosciuti dalla Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base delle intese ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione, nonché istituzioni, fondazioni, associazioni riconosciute e non, aventi finalità non lucrative qualora l’uso dell’immobile è richiesto per essere destinato a sede degli organismi ivi previsti o per lo svolgimento delle loro attività istituzionali o statutarie, per un periodo massimo di venti anni con esclusione della sublocazione, per un canone ricognitorio annuo stabilito con deliberazione della Giunta regionale e, comunque, non inferiore al dieci per cento di quello determinato sulla base di comuni valori di mercato.”. 37. La revisione dei saggi di aumento dei canoni di concessione di aree del demanio idrico lacuale e fluviale aventi elementi di pregio ambientale, naturalistico e paesistico operata dalla deliberazione della Giunta regionale 27 febbraio 2009, n. 112, si applica con decorrenza dal 20 settembre 2007. Le somme introitate dalla Regione ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 12 giugno 2007, n. 412 a titolo di canoni concessori o indennizzi per l’uso e l’occupazione abusiva di aree del demanio idrico lacuale e fluviale aventi elementi di pregio ambientale, naturalistico e paesistico, non dovute per effetto della disposizione di cui al presente comma, sono restituite agli aventi diritto, anche mediante conguaglio sulle somme comunque dovute alla Regione a titolo di canoni o indennizzi relativi ad altri periodi. 38. La Regione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto, al fine di sostenere il settore delle bioscienze, promuove la costituzione di una società per azioni denominata “Nuova IRBM” che opera per lo sviluppo della ricerca scientifica e per la salvaguardia delle competenze dei ricercatori operanti nel settore delle bioscienze presso l’Istituto di Ricerca di Biologia Molecolare P. Angeletti (I.R.B.M. S.p.A.) di Pomezia, di proprietà della Merck e acquisibile senza costi. 39. Il capitale sociale della società “Nuova IRBM” è pari ad euro 12 milioni interamente sottoscritto dalla Regione e versato in tre annualità. La Regione, entro un anno dalla costituzione della società stessa, si impegna a collocare in tutto o in parte le quote azionarie possedute, mediante procedura di evidenza pubblica che salvaguardi il mantenimento delle attività di ricerca e degli attuali livelli occupazionali. La Giunta regionale, con deliberazione, su proposta dell’assessore competente in materia di ricerca e sviluppo economico, adotta tutti gli atti necessari al perfezionamento dell’operazione di acquisizione e di successivo collocamento. 40. Agli oneri derivanti dalla costituzione della società “Nuova IRBM” si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’U.P.B. C22, di un apposito capitolo denominato “Oneri connessi alla costituzione della società Nuova IRBM, con uno stanziamento pari ad euro 4 milioni per ciascuna delle annualità 2009-2010-2011. 41. La Regione, al fine di potenziare e favorire lo sviluppo del sistema aeroportuale laziale, partecipa, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto, al capitale sociale della Società Aeroporto di Frosinone S.p.A. e della Società Interporto di Frosinone S.p.A., costituite nella forma di società per azioni, ai sensi degli articoli 2325 e seguenti del codice civile, mediante la sottoscrizione di quote societarie. 42. Il Presidente della Regione, ovvero l’assessore competente in materia di mobilità da lui delegato, sono autorizzati a compiere tutti gli atti esecutivi necessari per rendere operante la partecipazione della Regione alle società, ivi compresa la sottoscrizione di eventuali patti parasociali relativi all’esercizio dei reciproci diritti e doveri. La Regione è rappresentata nell’assemblea delle società dal Presidente della Regione o dall’assessore competente in materia di mobilità da lui delegato. I rappresentanti della Regione negli organi sociali sono vincolati, nell’esercizio del mandato, all’osservanza degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale. 43. Agli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 41 e 42, si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’U.P.B. C22, di due appositi capitoli denominati “Partecipazione al capitale sociale della Società Aeroporto di Frosinone”, con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2009, pari ad euro 1 milione e 350 mila e “Partecipazione al capitale sociale della Società Interporto di Frosinone”, con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2009, pari ad euro 1 milione e 800 mila. 44. All’articolo 16 della l.r. 31/2008, relativo a misure straordinarie in favore dei lavoratori dell’indotto coinvolto dalla crisi aziendale del gruppo Alitalia, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole da: “istituisce il distretto industriale” a: “in tale settore,” sono sostituite dalle seguenti: “sostiene, anche attraverso specifico programma di intervento denominato “Città del Volo”, i lavoratori e le imprese che operano in tale settore ed”; b) al comma 2, la parola: “marzo” è sostituita dalla seguente: “dicembre” e le parole: “ed i criteri di funzionamento del distretto” sono sostituite dalle seguenti: “nonché gli obiettivi specifici e le modalità di funzionamento del programma”; c) alla lettera b) del comma 3, le parole: “l’istituzione del distretto industriale di lavoro e servizi di Fiumicino” sono sostituite dalle seguenti: “il programma di intervento”. 45. La Regione, ai sensi dell’articolo 117, quinto comma della Costituzione e dell’articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), provvede all’applicazione delle disposizioni sanzionatorie nei confronti dei produttori viticoli detentori di superfici vitate illegali previste dall’articolo 14, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008), in attuazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008 e del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008 relativi all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo. A tal fine la Giunta regionale, con regolamento di attuazione ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto, determina le modalità per l’applicazione delle suddette disposizioni sanzionatorie. 46. All’articolo 18 della l. r. 32/2008, relativo alla concessione dei beni del demanio marittimo, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole: “al 30 giugno 2009” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 agosto 2010”; b) al comma 2 le parole: “al 31 dicembre 2009” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 agosto 2010”. 47. Le autorità competenti all’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 15 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e successive modifiche, sono i comuni nel cui territorio si è verificato l’illecito. I comuni procedono all’irrogazione delle sanzioni, ai sensi dell’articolo 182 della legge regionale 6 Agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche, avvalendosi, ai fini dell’effettuazione dei controlli e della vigilanza, dell’Agenzia Regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA), ai sensi dell’articolo 14 della l. 36/2001.”. 48. All’articolo 38 della l.r. 31/2008, relativo ad interventi di trasporto pubblico locale, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dopo le parole: “soggetto giuridicamente distinto” sono aggiunte le seguenti: “, purché l’autorità competente a livello locale o, nel caso di un gruppo di autorità, almeno una di esse, eserciti sul soggetto stesso un controllo analogo a quello che esercita sulle proprie strutture.”; b) il comma 3 è abrogato; c) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. La Giunta regionale può procedere, sentita la competente commissione consiliare, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 e delle condizioni e delle procedure di cui all’articolo 23 bis, commi 3 e 4 del d.l. 112/2008, nonché dell’articolo 4 bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga dei termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali), convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, all’affidamento diretto dei servizi di cui al comma 4 alla COTRAL Gestione S.p.A., società a capitale interamente pubblico, purché la Regione eserciti sulla stessa società un controllo analogo a quello che esercita sulle proprie strutture. Qualora non ricorrano le condizioni per l’affidamento diretto alla COTRAL Gestione S.p.A., i predetti servizi sono affidati, in conformità alla normativa di cui al comma 1, a imprenditori o a società in qualunque forma costituite, individuati mediante procedure competitive a evidenza pubblica.”. 49. All’articolo 13 della deliberazione legislativa del 6 agosto 2009 concernente “Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale”, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: “5bis. Agli oneri connessi all’applicazione del piano straordinario decennale di edilizia sovvenzionata di cui al presente articolo, si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’U.P.B. E62, di un apposito capitolo denominato “Spese connesse all’attuazione degli interventi di edilizia sovvenzionata”, con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2009, pari ad euro 50 milioni e, per ciascuna delle annualità 2010-2018, pari ad euro 65 milioni.”. 50. La Regione, al fine di sostenere lo sviluppo degli enti locali e dei municipi, attua un programma straordinario regionale di investimenti mediante l’integrazione pari ad euro 42 milioni per l’annualità 2009 e 28 milioni per l’annualità 2010, delle risorse disponibili sul capitolo C22547. 51. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell’assessore competente in materia di bilancio, definisce, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall’articolo 23 della l. r. 31/2008, relativo al programma straordinario regionale di investimenti, le modalità per la presentazione dei progetti e per la concessione dei contributi ed approva il programma straordinario di cui al comma 52. Le disposizioni previste all’articolo 23 della l.r. 31/2008 sono da considerarsi prevalenti rispetto alle eventuali disposizioni contenute nelle specifiche discipline di settore vigenti in materia. Qualora gli investimenti previsti dal programma straordinario riguardino la realizzazione di lavori e opere pubbliche, non si applica quanto previsto dall’articolo 93 della l.r. 6/1999, relativo a modalità e termini per benefici e provvidenze di legge e successive modifiche, dall’articolo 4 della legge regionale 31 gennaio 2002, n. 5 (Comitato regionale per i lavori pubblici) e successive modifiche, e dall’articolo 30 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo a disposizioni in materia di opere pubbliche e successive modifiche. 52. I soggetti che previa una selezione di evidenza pubblica hanno ricoperto, per almeno cinque anni consecutivi, incarichi dirigenziali nelle strutture della Regione e attualmente prestano servizio presso le stesse sono, a domanda, immessi nel ruolo della dirigenza della Regione. 53. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria vigente relativa agli aiuti di Stato a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso relativo all’autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea ed in particolare: a) i contributi esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato della Comunità europea, sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio, del 7 maggio 1998, relativo all’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali; b) i contributi soggetti alla procedura di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato della Comunità europea, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3 e dell’articolo 7, paragrafi 3 e 4, oppure sia giustificato ritenere che siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n.659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, relativo alle modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE. ARTICOLO 2 (Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 32 “Bilancio di previsionedella Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2009”) 1. Dopo l’articolo 26 della l.r. 32/2008 è aggiunto il seguente: “Art. 26 bis (Nota informativa sugli strumenti finanziari derivati o sui contratti di finanziamento che includono una componente derivata) 1. Ai sensi dell’articolo 62, comma 8, del d.l. 112/2008, convertito dalla l. 133/2008 e modificato con legge 22 dicembre 2008, n. 203, è allegata alla presente legge la nota informativa, di seguito denominata “Allegato 1”, nella quale sono evidenziati gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.”. ARTICOLO 3 (Approvazione dei bilanci degli enti) 1. Ai sensi degli articoli 57 e 58 della legge regionale del 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche, sono approvati i bilanci di previsione per l’anno finanziario 2009 deliberati dai sotto indicati enti: a) Parco naturale regionale dei Monti Simbruini; b) Agenzia regionale per la mobilità (AREMOL); c) Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (ARSIAL); d) Azienda di promozione turistica del Comune di Roma; e) Azienda di promozione turistica della Provincia di Roma; f) Azienda di promozione turistica della Provincia di Frosinone; g) Azienda di promozione turistica della Provincia di Latina; h) Azienda di promozione turistica della Provincia di Viterbo; i) Azienda di promozione turistica della Provincia di Rieti. 2. Le APT, istituite con la legge regionale 15 maggio 1997, n. 9 (Nuove norme in materia di organizzazione turistica del Lazio) e successive modifiche ed in fase di soppressione ai sensi dell’articolo 60 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”) e successive modifiche, sono tenute ad apportare, per l’anno in corso, le necessarie variazioni ai rispettivi bilanci in relazione allo stanziamento complessivo pari ad euro 5.800.000,00, previsto, nel bilancio 2009 – 2011, sul capitolo B41503 denominato “Spese di funzionamento delle A.P.T. (l.r. 13/07, art. 60 e 62)”, sulla base della ripartizione di seguito indicata: a) APT del Comune di Roma 743.923,67 b) APT della Provincia di Roma 820.964,30 c) APT della Provincia di Frosinone 1.137.679,12 d) APT della Provincia di Latina 1.468.453,03 e) APT della Provincia di Viterbo 731.762,68 f) APT della Provincia di Rieti 897.217,20____________ Totale 5.800.000,00 3. Le schede riepilogative dei bilanci degli enti di cui al comma 1 sono allegate alla presente legge. ARTICOLO 4 (Modifica all’articolo 10 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31, relativo a interventi per favorire la monetizzazione dei crediti verso le pubbliche amministrazioni) 1. All’articolo 10 della l.r. 31/2008 sono apportate le seguenti modifiche: a) nella rubrica dopo le parole: “verso le pubbliche amministrazioni” sono aggiunte le seguenti: “e le imprese pubbliche”; b) al comma 1 dopo le parole: “verso la pubblica amministrazione” sono aggiunte le seguenti: “e le imprese pubbliche di cui all’articolo 3, comma 28, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)”; c) al comma 3 dopo le parole: “verso la PA” sono inserite le seguenti: “e le imprese pubbliche”. ARTICOLO 5 (Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7 “Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 1999”) 1. L’articolo 11 della l.r. 7/1999, così come sostituito dall’articolo 7 comma 3 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29, è sostituito dal seguente: “Art. 11 (Rinuncia alla riscossione dei crediti relativi a tributi regionali. Limite di rimborsabilità degli stessi) 1. Non si fa luogo all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi a tributi regionali di ogni specie, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative tributarie o interessi legali, maturati alla data di entrata in vigore delle presente legge e maturandi, qualora l’ammontare dovuto, per ciascun credito e per ciascun periodo tributario, non superi l’importo di euro 16,53. 2. Se l’importo del credito supera il limite previsto nel comma 1, si fa luogo all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione per l’intero ammontare. 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative tributarie o interessi legali, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo. 4. Non si procede al rimborso dovuto per i tributi regionali di ogni specie ed oneri connessi, di importo non superiore ad euro 16,53. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all’addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas metano.”. ARTICOLO 6 (Disposizioni relative al programma di intervento di cui all’articolo 27, comma 1, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 “Assestamento e variazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2007”) 1. Alle domande di contributo relative al programma di intervento, sospese per effetto dell’articolo 27, comma 1, della l.r. 15/2007, è concesso, previa verifica di ammissibilità, un contributo in conto capitale in un’unica soluzione, fino al 50 per cento della spesa complessiva sostenuta e documentata, con un limite massimo di 200.000 euro. Sono ritenute ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di presentazione delle suddette domande. 2. La Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell’assessore competente in materia di turismo, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce i criteri per l’ammissibilità delle domande di cui al comma 1, nonché la documentazione da allegare alle stesse ai fini della concessione del contributo3. Gli oneri relativi all’attuazione del programma di intervento di cui al presente articolo, pari ad euro 5 milioni, gravano sul capitolo B44105. ARTICOLO 7 (Partecipazione della Regione Lazio ad un consorzio con l’Agenzia Spaziale Italiana per la gestione del Galileo Test Range) 1. Al fine di rafforzare la competitività del settore aerospaziale nel territorio regionale, la Regione, nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro “Ricerca Innovazione Tecnologica, Reti Telematiche, Sistema Universitario Regionale e Alta Formazione: Stralcio Distretto Tecnologico nel Settore dell’Industria Aerospaziale (APQ6)”, stipulato tra la Regione Lazio, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed il Ministero dell’economia e delle finanze, sviluppa e gestisce la fase avanzata del progetto Galileo Test Range (GTR) attraverso la partecipazione ad un consorzio paritetico con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). 2. Il Presidente della Regione, ovvero l’assessore regionale competente per materia da lui delegato, adotta tutti gli atti necessari per perfezionare la partecipazione della Regione al consorzio di cui al comma 1. 3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’U.P.B. C12, di un apposito capitolo denominato “Partecipazione della Regione Lazio al consorzio con l’Agenzia Spaziale Italiana per la gestione del Galileo Test Range”, con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2009, pari ad euro 4 milioni per soli scopi di natura civile. ARTICOLO 8 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 11 agosto 2009 Marrazzo ALLEGATO 1 ALLEGATO Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio.
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