Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
TITOLO I
LA COSTRUZIONE IN ZONA SISMICA
CAPO I
PRINCIPI E FUNZIONI
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata Regione,nel rispetto della parte II, capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia. ), persegue gli obiettivi di tutela della pubblica incolumità e di riduzione del rischio sismico sul territorio regionale, attraverso la salvaguardia della stabilità e della sicurezza delle costruzioni nelle zone dichiarate sismiche.
2. Alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1 concorrono, nel rispetto dei principi di decentramento e di collaborazione, i Comuni con riferimento al territorio di competenza.
ARTICOLO 2
(Ambito di applicazione)
1. Le norme per la costruzione in zona sismica contenute nella presente legge si applicano a chiunque esegua, con o senza titolo abilitativo, nelle zone del territorio della Regione soggette all’obbligo della progettazione antisismica, opere o interventi edilizi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, che abbiano rilevanza strutturale, ovvero
modifichi la destinazione d’uso di edifici e di opere, con o senza lavori edili, in modo tale da farli rientrare nelle categorie di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a).
ARTICOLO 3
(Competenze della Regione)
1. Per le finalità di cui all’articolo 1 la Regione provvede:
a) alla classificazione delle zone sismiche del territorio regionale, sentiti le Province e i Comuni, i quali sono tenuti a esprimersi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, la classificazione proposta dalla Regione si intende assentita;
b) alla gestione degli elenchi delle zone di cui alla lettera a) e all’aggiornamento dei valori differenziati attribuiti ai gradi di sismicità, in base ai criteri generali definiti ai sensi dell’articolo 83, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001;
c) all’indirizzo e al coordinamento delle funzioni dei Comuni nei casi in cui ricorra la specifica esigenza di assicurare unitarietà e uniformità di trattamento del territorio regionale.
2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale sono definiti:
a) la classificazione delle zone sismiche e l’indicazione delle aree di alta e bassa sismicità ai fini di cui agli articoli 6 e 7;
b) le modalità di applicazione delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica così come definite dalle normative vigenti;
c) le modalità del sorteggio dei progetti previsto all’articolo 7, comma 3, e delle relative comunicazioni;
d) i parametri per la determinazione dell’onere istruttorio per la parziale copertura dei costi dell’attività svolta dagli organismi tecnici istituiti ai sensi del comma 4.
3. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, sono definiti:
a) le tipologie di edifici e di opere previsti all’articolo 6, comma 2, lettera a);
b) le modalità di presentazione e di trasmissione dei progetti nell’ambito dei procedimenti di cui agli articoli 6 e 7;
c) i criteri per la determinazione della funzione di limitata importanza nel contesto statico dell’opera, ai sensi dell’articolo 5, comma 3.
4. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono costituiti gli organismi tecnici di cui all’articolo 4, comma 2, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, che ne determina la composizione, la durata, i compiti e le modalità di funzionamento.
ARTICOLO 4
(Competenze dei Comuni)
1. I Comuni con riferimento all’ambito territoriale di competenza, provvedono:
a) a esprimersi ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a);
b) a svolgere le attività connesse al deposito dei progetti previsto all’articolo 5, comma 1;
c) a svolgere, ai sensi degli articoli 6 e 7, le attività relative alla trasmissione dei progetti alla struttura regionale a livello provinciale competente in materia;
d) a svolgere le attività connesse alla denuncia dei lavori prevista all’articolo 8;
e) alla gestione e all’aggiornamento costante dei registri delle denunce dei progetti di cui all’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001;
f) al rilascio dell’autorizzazione all’inizio dei lavori di cui all’articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001;
g) alla vigilanza sul rispetto, nelle zone del territorio regionale soggette all’obbligo della progettazione antisismica, delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica definite ai sensi dell’articolo 83, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.
2. Ai fini dell’esercizio delle competenze di cui al comma 1, lettera f), i Comuni si avvalgono di organismi tecnici, composti dai responsabili delle strutture regionali a livello provinciale competenti in materia e da esperti, costituiti ai sensi dell’articolo 3, comma 4.
CAPO II
VIGILANZA SULLA COSTRUZIONE IN ZONA SISMICA
ARTICOLO 5
(Disciplina dell’autorizzazione)
1. La realizzazione delle opere e degli interventi edilizi di cui all’articolo 2 e delle eventuali variazioni strutturali delle opere previste dai progetti originari è soggetta al preavviso scritto e al contestuale deposito dei progetti presso il Comune competente per territorio, ai fini di cui agli articoli 6 e 7.
2. L’inizio dei lavori relativi agli interventi di cui all’articolo 6, comma 2, e alle eventuali variazioni strutturali delle opere previste daiprogetti originari è subordinato all’autorizzazione scritta da parte del Comune competente per territorio.
3. L’osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, in relazione alle varianti in corso d’opera o agli interventi locali su costruzioni esistenti, che assolvono una funzione di limitata importanza nel contesto statico dell’opera, come definita dal regolamento di cui all’articolo 3, comma 3, lettera c), è asseverata da una dichiarazione del progettista ed è accertata dal collaudatore delle opere e degli interventi stessi. In tali casi non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano agli edifici e alle opere di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a).
5. Le stazioni appaltanti i lavori pubblici presentano l’istanza di autorizzazione di cui al comma 2, prima di iniziare le procedure di affidamento dei lavori.
ARTICOLO 6
(Procedimento di autorizzazione)
1. L’istanza intesa a ottenere l’autorizzazione di cui all’articolo 5, comma 2, è presentata al Comune competente per territorio che, entro il termine di cinque giorni dal ricevimento, la trasmette alla struttura regionale a livello provinciale competente in materia, ai fini della verifica, entro cinquanta giorni, sull’osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica da parte dell’organismo tecnico istituito ai sensi dell’articolo 3, comma 4.
2. Il Comune, all’esito della verifica tecnica, positivo o con prescrizioni, sull’osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, rilascia l’autorizzazione scritta all’inizio dei lavori relativi agli interventi che riguardano:
a) gli edifici di interesse strategico e le opere, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assuma rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli edifici e le opere, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, così come individuati ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a);
b) gli edifici e le opere, diversi da quelli previsti dalla lettera a), compresi nelle aree ad alta sismicità, così come definite ai sensi dell’articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.
3. Il rilascio ovvero il diniego dell’autorizzazione scritta sono comunicati al richiedente entro cinque giorni dalla data di ricevimento dell’esito della verifica di cui al comma 1.
4. L’eventuale richiesta di integrazioni documentali, da effettuarsi in un’unica soluzione, da parte dell’organismo tecnico istituito ai sensi dell’articolo 3, comma 4, sospende il termine di cinquanta giorni di cui al comma 1 fino alla data di ricezione, da parte dell’organismo tecnico medesimo,
della documentazione richiesta.
5. L’accertamento sul rispetto delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, relativamente alle opere e agli interventi edilizi di cui al comma 2, è effettuato, altresì, ai sensi dell’articolo 67 e ai fini di cui all’articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, da un collaudatore nominato anteriormente alla presentazione dell’istanza di autorizzazione, nell’ambito del collaudo in corso d’opera e della revisione dei calcoli di verifica e di stabilità. Il certificato di collaudo statico è depositato presso il Comune competente per territorio.
6. Nel caso in cui una singola opera strutturale ricada sul territorio di più Comuni, il preavviso scritto e il deposito di cui all’articolo 5, nonché la presentazione dell’istanza di autorizzazione di cui al comma 1, sono effettuati in ogni caso presso il Comune ricadente nell’area a maggior grado di sismicità, cui compete il rilascio dei conseguenti provvedimenti. Il Comune competente informa gli altri Comuni interessati del rilascio dell’attestazione di cui all’articolo 7, comma 1, e dell’esito della verifica tecnica di cui all’articolo 7, comma 3, nonché, dà contestuale comunicazione ai medesimi delle attività svolte ai sensi dei commi 1 e 3, nonché dell’articolo 7, comma 2.
ARTICOLO 7
(Procedimento semplificato)
1. Nel caso di progetti relativi a edifici e a opere previsti dall’articolo 6, comma 2, lettera b), compresi nelle aree a bassa sismicità, così come definite ai sensi dell’articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, può essere dato inizio ai lavori a seguito del rilascio, da parte del Comune competente per territorio, dell’attestazione di avvenuto deposito del progetto ai sensi dell’articolo 5, comma 1.
2. Il Comune, entro il termine di cinque giorni dal deposito, trasmette la scheda informativa recante gli estremi e la classificazione del progetto di cui al comma 1 alla struttura regionale a livello provinciale competente in materia, dandone contestuale comunicazione al soggetto che ha effettuato il deposito del progetto.
3. I progetti di cui al comma 1 sono soggetti a verifica a campione sull’osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica a cura dell’organismo tecnico istituito ai sensi dell’articolo 3, comma 4, mediante scelta, da parte della struttura regionale a livello provinciale competente in materia, con il metodo del sorteggio, di un numero non inferiore al 5 per cento delle schede informative ricevute.
4. Il Comune, entro il termine di dieci giorni dal deposito, comunica al soggetto che ha effettuato il deposito stesso se il relativo progetto, all’esito del sorteggio di cui al comma 3, è sottoposto a verifica.
5. L’esito della verifica tecnica di cui al comma 3 è comunicato al soggetto che ha effettuato il deposito del progetto e al Comune interessato,entro sessanta giorni dalla data del deposito medesimo. Decorso tale termine, l’esito della verifica si intende positivo.
6. L’esito positivo della verifica tecnica di cui al comma 3 consente la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle eventuali prescrizioni dettate.
7. In caso di esito negativo della verifica tecnica di cui al comma 3 il direttore dei lavori sospende i lavori.
8. La deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), può individuare determinate aree di bassa sismicità in cui l’osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, relativamente ai progetti di cui al comma 1, è asseverata da una dichiarazione del progettista e non si applicano le disposizioni di cui al comma 3.
9. L’accertamento sul rispetto delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, relativamente agli interventi di cui al comma 1, è effettuato con le modalità di cui all’articolo 6, comma 5.
ARTICOLO 8
(Progetti di opere strutturali)
1. I progetti di opere strutturali sono soggetti alla denuncia dei lavori prevista dall’articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 presso il Comune competente per territorio.
2. Per i progetti delle opere e degli interventi edilizi di cui all’articolo 2 e per le eventuali variazioni strutturali delle opere previste dai progetti originari, che interessano zone del territorio regionale soggette all’obbligo della progettazione antisismica, il deposito del progetto ai sensi dell’articolo 5, comma 1, produce gli effetti della denuncia dei lavori prevista dall’articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.
3. La denuncia dei lavori di cui al comma 1, nonché il deposito del progetto ai sensi dell’articolo 5, comma 1, relativi a opere e a interventi edilizi di cui all’articolo 2, realizzati dalla Protezione civile della Regione, sono effettuati presso la sede della struttura direzionale stessa che provvede a darne comunicazione al Comune competente per territorio.
ARTICOLO 9
(Disposizioni per i centri storici)
1. Nel caso in cui sussistano ragioni determinate dall’esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici che impediscano, anche parzialmente, il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni nelle zone di cui all’articolo 2, la Regione, su richiesta dei soggetti interessati o, nel caso di opere di competenza della Regione, su iniziativa della struttura regionale competente in materia, è autorizzata a concedere deroghe all’osservanza delle citate norme tecniche.
2. La possibilità di deroga di cui al comma 1 è prevista nello strumento di pianificazione generale comunale.
3. La deroga è disposta dalla Giunta regionale sulla base dell’istruttoria della struttura regionale competente in materia, sentita la struttura regionale competente in materia di tutela dei beni paesaggistici.
4. La deroga di cui al comma 3 è confermata nel piano attuativo comunale.
ARTICOLO 10
(Interventi realizzati dalla Regione e dagli enti locali)
1. La Regione e gli enti locali realizzano le opere e gli interventi edilizi di cui all’articolo 2 nel rispetto delle norme per la costruzione nelle zone soggette all’obbligo della progettazione antisismica di cui alla presente legge.
2. Fermo restando l’obbligo di denuncia dei lavori ai sensi dell’articolo 8, la verifica sull’osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica in relazione alle opere e agli interventi edilizi di cui al comma 1 può essere effettuata, in alternativa agli organismi tecnici di cui all’articolo 3, comma 4, dalle strutture interne competenti in materia della Regione e degli enti locali, a condizione che non abbiano partecipato alla predisposizione dei relativi progetti.
3. L’accertamento del rispetto delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica relativamente agli interventi di cui al comma 1 è effettuato, altresì, nell’ambito del collaudo in corso d’opera e della revisione dei calcoli di verifica e di stabilità.
4. La verifica sull’osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica in relazione a opere e a interventi edilizi di cui all’articolo 2, realizzati dalla Protezione civile della Regione, può essere effettuata, in alternativa agli organismi tecnici di cui all’articolo 3, comma 4, dalla struttura tecnica interna alla stessa, a condizione che non abbia partecipato alla predisposizione dei relativi progetti, che in entrambi i casi provvede a darne comunicazione al Comune competente per territorio.
CAPO III
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 11
(Poteri sostitutivi)
1. In caso di mancato adempimento da parte del Comune delle attività di cui all’articolo 4, comma 1, lettere c) ed e), la Giunta regionale, tramite l’Assessore regionale competente in materia di normativa antisismica, diffida il Comune a provvedere entro un congruo termine non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d’urgenza. Decorso tale termine, la Giunta regionale, tramite l’Assessore regionale medesimo, sentito l’ente inadempiente, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare lo svolgimento dell’attività non realizzata, anche attraverso la nomina di un commissario.
2. In caso di mancato adempimento da parte del Comune delle attività di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f), la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, assegna al Comune, tramite l’Assessore regionale competente in materia di normativa antisismica, un congruo termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d’urgenza. Decorso tale termine, la Giunta regionale, sentito l’ente inadempiente e il Consiglio delle autonomie locali, adotta, tramite l’Assessore regionale medesimo, i provvedimenti necessari ad assicurare lo svolgimento dell’attività non realizzata, anche attraverso la nomina di un commissario.
3. Gli oneri conseguenti all’attività del commissario sono posti a carico del bilancio dell’ente inadempiente.
ARTICOLO 12
(Sistema sanzionatorio)
1. Alla presente legge si applica il regime sanzionatorio previsto, in caso di violazione delle norme che disciplinano la costruzione in zona sismica, nella parte II, capo II, sezione II e capo IV, sezione III, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.
2. Le funzioni attribuite alla Regione, nella parte II, capo II, sezione II e capo IV, sezione III, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, sono svolte dalle corrispondenti strutture comunali, con esclusione dei casi in cui tali funzioni si riferiscano alle opere e agli interventiedilizi realizzati dalla Regione ai sensi dell’articolo 10.
ARTICOLO 13
(Iniziative formative)
1. Nella fase di prima applicazione della presente legge, la Regione organizza attività di formazione in materia di costruzione in zona sismica, destinate al personale delle strutture regionali competenti in materia e degli uffici tecnici comunali.
TITOLO II
TUTELA FISICA DEL TERRITORIO
ARTICOLO 14A
(Principi e finalità)
1. La Regione persegue l’obiettivo generale di garantire la tutela dell’incolumità delle persone, la preservazione dei beni, nonché la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale.
2. L’uso del territorio regionale avviene nel rispetto delle condizioni di sicurezza idrogeologica e nella considerazione dei limiti imposti dalla vulnerabilità del territorio stesso e dei beni, nonché dei rischi connessi.
ARTICOLO 15
(Classificazione del territorio regionale)
1. Il quadro conoscitivo del territorio regionale viene delineato mediante la classificazione del territorio in ambiti caratterizzati da un diverso grado di pericolosità sotto il profilo geologico, idraulico e valanghivo, ai fini della previsione e della prevenzione dei relativi rischi.
2. Gli ambiti territoriali di cui al comma 1 sono definiti dal Comune in uno studio costituito dai seguenti elaborati:
a) relazione geologica, geologico-tecnica e idraulica che evidenzi la compatibilità tra le previsioni dello strumento di pianificazione comunale e le condizioni del territorio sotto il profilo geologico, idraulico e valanghivo;
b) rappresentazioni cartografiche che, quale strumento di sintesi delle rilevate caratteristiche del territorio, considerino in particolare le eventuali situazioni di pericolo, di danno e di alterazione dell’assetto del territorio.
3. Gli ambiti territoriali di cui al comma 1 sono individuati come segue:
a) aree sicure ai fini edificatori o infrastrutturali che, sulla base della conoscenza del territorio, all’atto della predisposizione dello studio di cui al comma 2, non risultino caratterizzate da situazioni di pericolosità sotto il profilo geologico, idraulico e valanghivo;
b) aree che, in caso di destinazione d’uso a fini edificatori o infrastrutturali, possono assumere un carattere di pericolosità sotto il profilo geologico, idraulico e valanghivo;
c) aree pericolose ai fini edificatori o infrastrutturali che, sulla base della conoscenza del territorio all’atto della predisposizione dello studio di cui al comma 2, risultino caratterizzate da situazioni di pericolosità sotto il profilo geologico, idraulico e valanghivo, eventualmente suddivise in subaree qualificate da diversi gradi di pericolosità.
4. Lo studio di cui al comma 2 fa parte integrante degli elaborati dello strumento di pianificazione comunale ed è sottoscritto da tecnici laureati abilitati, ciascuno per il settore di propria competenza.
5. I Comuni trasmettono lo studio di cui al comma 2 alla struttura regionale competente in materia ai fini della verifica sulla conformità dei contenuti dello studio alle condizioni geologiche, idrauliche e valanghive del territorio. L’esito della verifica è reso noto al Comune interessato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dello studio.
6. I Comuni, in caso di calamità naturale i cui effetti, per gravità ed estensione, impongano l’adozione di una variante dello strumento di pianificazione comunale, o qualora intervengano modificazioni dell’assetto della sicurezza idrogeologica del proprio territorio, provvedono ad aggiornare la perimetrazione degli ambiti territoriali di cui al comma 1.
7. La Regione provvede alla redazione della cartografia geologico-tecnica, nonché alla pubblicazione di studi e cartografie di carattere geologico e geotematico riguardanti il territorio regionale.
ARTICOLO 16
(Parere geologico)
1. Ai sensi dell’articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, i Comuni adottano lo strumento di pianificazione comunale e le relative varianti previo rilascio, da parte della struttura regionale competente in materia, entro sessanta giorni dalla presentazione degli elaborati di cui al comma 2, del parere geologico volto alla verifica della compatibilità delle previsioni contenute nello strumento di pianificazione comunale con le condizioni geologiche, idrauliche e valanghive del territorio.
2. L’istanza di rilascio del parere geologico è presentata alla struttura regionale competente in materia, corredata dei seguenti elaborati:
a) lo studio di cui all’articolo 15, comma 2;
b) lo studio di compatibilità idraulica, redatto da un tecnico laureato abilitato, volto a dimostrare il rispetto, anche mediante l’adozione di misure compensative, nelle previsioni dello strumento di pianificazione comunale, del principio dell’invarianza idraulica, secondo il quale la trasformazione di un’area avviene senza provocare un aggravio della portata di piena del corpo idrico o della rete di drenaggio ricevente i deflussi originati dall’area stessa, che comportino una modifica del regime idraulico dei corsi d’acqua.
3. Eventuali prescrizioni o vincoli espressi nel parere geologico sono recepiti in sede di adozione dello strumento di pianificazione comunale.
4. Nelle aree di cui all’articolo 15, comma 3, lettera a), la compatibilità fra le previsioni dello strumento di pianificazione urbanistica comunale e dei piani attuativi comunali, nonché delle relative varianti, con le condizioni geologiche, idrauliche e valanghive risultanti dalla classificazione del territorio regionale, è attestata dal professionista estensore dei relativi
progetti di piano, sulla base degli studi di cui al comma 2.
5. Nelle aree di cui all’articolo 15, comma 3, lettere b) e c), i Comuni adottano gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, nonché le relative varianti, previo parere geologico emesso dalla struttura regionale competente in materia.
6. Nelle aree di cui all’articolo 15, comma 3, lettere b) e c), i Comuni adottano i piani attuativi comunali che interessano aree assoggettate a prescrizioni imposte dal parere geologico già espresso sullo strumento di pianificazione urbanistica comunale, nonché le relative varianti, sulla base degli studi di cui al comma 2 e dell’attestazione di un tecnico laureato abilitato in ordine alla conformità del piano attuativo alle suddette prescrizioni.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai piani territoriali infraregionali.
ARTICOLO 17
(Provvedimenti attuativi)
1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con
deliberazione della Giunta regionale, sono definiti:
a) i criteri e le linee guida per la classificazione del territorio regionale negli ambiti di cui all’articolo 15, comma 1;
b) i contenuti della relazione geologica, geologico-tecnica e idraulica di cui all’articolo 15, comma 2, lettera a);
c) i contenuti dello studio di compatibilità idraulica di cui all’articolo 16, comma 2, lettera b).
2. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, è definito il procedimento per il rilascio del parere geologico di cui all’articolo 16.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 18
(Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall’applicazione dell’articolo 3, comma 4,
relativamente alla provincia di Gorizia, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 9443 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 con la denominazione “Oneri connessi al funzionamento degli organismi tecnici - Direzione provinciale lavori pubblici di Gorizia” e con lo stanziamento di 10.000 euro per l’anno 2009.
2. Per le finalità previste dall’applicazione dell’articolo 3, comma 4, relativamente alla provincia di Pordenone, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 9444 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 con la denominazione “Oneri connessi al funzionamento degli organismi tecnici - Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone” e con lo stanziamento di 10.000 euro per l’anno 2009.
3. Per le finalità previste dall’applicazione dell’articolo 3, comma 4, relativamente alla provincia di Trieste, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 9445 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 con la denominazione “Oneri connessi al funzionamento degli organismi tecnici - Direzione provinciale lavori pubblici di Trieste” e con lo stanziamento di 10.000 euro per l’anno 2009.
4. Per le finalità previste dall’applicazione dell’articolo 3, comma 4, relativamente alla provincia di Udine, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 9446 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 con la
denominazione “Oneri connessi al funzionamento degli organismi tecnici - Direzione provinciale lavori pubblici di Udine” e con lo stanziamento di 10.000 euro per l’anno 2009.
5. Per le finalità previste dall’applicazione dell’articolo 13 è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 9449 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 con la denominazione “Iniziative formative in materia di costruzione in zona sismica” e con lo stanziamento di 5.000 euro per l’anno 2009.
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi da 1 a 5, previsti in complessivi 45.000 euro per l’anno 2009, si provvede mediante storno di pari importo a carico dell’unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 9843 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
7. Le risorse stanziate nei capitoli di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 possono essere utilizzate per sostenere gli oneri connessi al funzionamento delle Commissioni tecniche provinciali istituite ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull’osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell’articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), maturati nelle more dell’emanazione dei provvedimenti attuativi previsti
dall’articolo 3, comma 4.
8. Per le finalità previste dall’applicazione dell’articolo 15, comma 7, è autorizzata la spesa complessiva di 1.340.960 euro per gli anni dal 2009 al 2011, suddivisa in ragione di 780.320 euro per l’anno 2009 e di 280.320 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 a carico dell’unità di bilancio 3.1.1.1057 e del capitolo 2198 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2009- 2011 e del bilancio per l’anno 2009 con la denominazione “Spese relative alla cartografia geologico-tecnica riguardante il territorio regionale” e con lo stanziamento complessivo di 1.340.960 euro per gli anni dal 2009 al 2011, suddivisi in ragione di 780.320 euro per l’anno 2009 e di 280.320 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell’unità di bilancio 3.1.1.1057 e del capitolo 2301 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
ARTICOLO 19
(Abrogazioni)
1. Sono o restano abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 16 gennaio 1978, n. 1 (Norme in materia di applicazione delle prescrizioni per le costruzioni nelle zone sismiche);
b) la legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull’osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell’articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741);
c) il decreto del Presidente della Giunta regionale 5 aprile 1989, n. 0164/Pres., concernente il “Regolamento di esecuzione della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull’osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell’articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741)”;
d) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e l’articolo 15, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge regionale 4 maggio 1992, n. 15 (Ulteriori norme procedurali per la formazione degli strumenti urbanistici e per la programmazione ed attuazione degli interventi regionali di prevenzione dei rischi naturali. Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 9 maggio 1988, n. 27 e 28 agosto 1982, n.
68);
e) la legge regionale 19 maggio 1994, n. 8 (Ulteriori norme in materia di compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geologiche del territorio. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 maggio 1988, n. 27);
f) l’articolo 29 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31 (Modifiche di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, di opere pubbliche e di interesse pubblico e di pianificazione territoriale);
g) i commi 83 e 84 dell’articolo 5 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003);
h) l’articolo 4 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell’anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia);
i) i commi 1 quater e 1 quinques dell’articolo 48 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio);
j) l’articolo 52 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo);
k) l’articolo 3 della legge regionale 12 febbraio 2009, n. 2 (Modifiche urgenti alla legge regionale 14/2002 “Disciplina dei lavori pubblici”, alla legge regionale 5/2007 “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio”, e interventi per la conservazione e il restauro di immobili di interesse storico-architettonico).
ARTICOLO 20
(Disposizioni transitorie)
1. Nelle more della nuova classificazione delle zone sismiche ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), continua ad applicarsi la classificazione sismica del territorio regionale vigente.
2. Nelle more dell’emanazione dei provvedimenti attuativi previsti all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, e all’articolo 17, nonché nelle more della classificazione del territorio regionale ai sensi dell’articolo 15, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 27/1988 e del relativo regolamento di esecuzione, dell’articolo 52, comma 2, della legge regionale 16/2008 e dell’articolo 3 della legge regionale 2/2009.
3. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dall’Amministrazione regionale in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 19.
ARTICOLO 21
(Norma di rinvio)
1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge trova applicazione la normativa statale vigente in materia.
ARTICOLO 22
(Rinvio dinamico)
1. Il rinvio a leggi e regolamenti contenuto nella presente legge si intende effettuato al testo vigente dei medesimi. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addi’ 11 agosto 2009.