Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Bilancio Annuale
1. Il totale generale delle entrate della Regione per l’anno finanziario 2005 è approvato in euro 13.870.462.524,48 in termini di competenza, di cui per partite di giro euro 1.207.720.526,05, e in euro 18.494.577.304,62 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati l’accertamento, la riscossione ed il versamento alla cassa delle entrate della Regione per l’anno finanziario 2005.
3. Il totale generale delle spese della Regione per l’anno finanziario 2005 è approvato in euro 13.870.462.524,48 in termini di competenza, di cui per
partite di giro euro 1.207.720.526,05, e in euro 18.055.464.233,95 in termini di cassa.
4. Sono autorizzati l’assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza ed il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 2005, fatti salvi i vincoli di spesa previsti dalla legge finanziaria 2005.
5. E’ autorizzata l’iscrizione nell’unità previsionale di base 7.28.64 denominata “Fondi di riserva per spese obbligatorie e per il pagamento dei residui passivi colpiti da perenzione amministrativa e reclamati dai creditori”
degli impegni di spesa regolarmente assunti, di parte corrente ed in conto capitale negli esercizi precedenti, caduti in perenzione alla chiusura
dell’esercizio precedente a quello cui la presente legge si riferisce e che si prevede di pagare nel corso dell’esercizio 2005 per un ammontare complessivo pari ad euro 400.000.000,00. Per la copertura finanziaria si farà fronte con quota parte del risultato di amministrazione – avanzo di amministrazione.
6. E’ autorizzata l’iscrizione nell’unità previsionale di base 6.23.57
denominata “ Spese generali, legali, amministrative e diverse” della somma
di euro 100.000.000,00 per il pagamento dei debiti fuori bilancio di cui all’art. 47 della L.R. n. 7/2002. Per la copertura finanziaria si farà fronte con quota parte del risultato di amministrazione – avanzo di amministrazione.
7. E’ autorizzata l’iscrizione nello stato di previsione dell’ entrata 2005 alla U.P.B. 15.49.88 la somma di euro 132.437.102,62 relativa alle economie
derivanti dalla mancata assunzione di impegni per spese correlate ad entrate, già accertate, con vincolo di destinazione e rientranti nella piena disponibilità della Regione per effetto della normativa vigente, per il
finanziamento del Fondo ex art.1 legge regionale 24/12/2003, n. 28, da iscrivere nella parte spesa alla U.P.B. 7.29.130.
ARTICOLO 2
Quadro generale riassuntivo
1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l’anno finanziario 2005 che riporta, distintamente per la competenza, la cassa ed i residui presunti i totali delle entrate ed i totali delle spese.
ARTICOLO 3
Bilancio Pluriennale
1. E’approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2005- 2007.
ARTICOLO 4
Elenco provvedimenti legislativi e fondi speciali
1. E’ approvato l’elenco dei provvedimenti legislativi, allegato A, la cui
copertura è precostituita dai fondi speciali di cui all’art.27 della legge
regionale 30 aprile 2002, n. 7.
2. Nel bilancio annuale 2005, per la copertura dei provvedimenti legislativi
inseriti nell’elenco di cui al comma 1, sono iscritti, a seconda che siano
destinati alla copertura di spese correnti o di spese in conto capitale, gli
stanziamenti dei fondi speciali pari a complessivi euro 1.000.000,00.
3. A seguito dell’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di cui al
comma 1 è consentito, ai sensi dell’art.27, comma 5, della legge regionale n. 7/2002, di disporre il prelievo delle relative disponibilità dai fondi di cui al
comma 2.
ARTICOLO 5
Ricorso al mercato finanziario
1. E’ autorizzato il ricorso al mercato finanziario per l’esercizio 2005, ai sensi e per gli effetti dell’art.3, commi 4 e 5, e dell’art.9 della legge regionale n. 7/2002, per la realizzazione di investimenti e per partecipare a società che svolgano attività strumentali rispetto agli obiettivi della programmazione
regionale (allegato B).
2. Il limite complessivo entro il quale è autorizzato il ricorso al mercato finanziario di cui al comma 1 è di euro 764.608.880,03, la cui incidenza deve essere contenuta entro il limite previsto dall’art.9, comma 2, della legge regionale n. 7/2002, alle migliori condizioni di mercato.
3. L’ammortamento dei mutui di cui al comma 1 non potrà decorrere da data anteriore al 1° ottobre 2005.
4. La Giunta regionale, ai sensi dell’art. 41 della legge n. 448/01 e successive norme vigenti in materia, è autorizzata ad effettuare operazioni di ristrutturazione del debito preesistente, mediante utilizzazione degli strumenti creditizi in uso nei mercati finanziari, qualora le condizioni di rifinanziamento consentano una riduzione del valore delle passività totali a carico della Regione.
ARTICOLO 6
Fondi di riserva
1. E’ autorizzata l’iscrizione in termini di competenza e di cassa nello stato previsionale della spesa per l’anno finanziario 2005, ciascuno in distinta unità previsionale di base di parte corrente:
a) del fondo spese obbligatorie e per il pagamento dei residui passivi colpiti da perenzione amministrativa e reclamati dai creditori pari ad euro 13.000.000,00 per la competenza ed a euro 13.000.000,00 per la cassa;
b) del fondo di riserva per spese impreviste pari ad euro 8.650.000,00 per la competenza e ad euro 8.650.000,00 per la cassa;
c) del fondo di riserva di cassa, iscritto nel bilancio solo in termini di cassa, pari ad euro 1.350.000.000,00.
ARTICOLO 7
Approvazione degli schemi di bilancio
1. Sono approvati gli schemi di bilancio di cui alla presente legge e la classificazione delle spese e delle entrate in essi rappresentate, con particolare riferimento alla loro ripartizione in funzioni obiettivo ed unità previsionali di base, anche per quanto concerne le contabilità speciali, ai sensi e per gli effetti dell’art.17 della legge regionale n.
7/2002.
ARTICOLO 8
Approvazione elenco spese obbligatorie
1. E’ approvato l’elenco delle spese obbligatorie di cui all’art.7, comma 2,
lettera c), della legge regionale n. 7/2002 – allegato C.
ARTICOLO 9
Allegati
1. Sono allegati al bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2005 i documenti previsti dall’art.13, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 7/2002.
2. La predisposizione degli allegati previsti dalla stessa legge regionale n. 7/2002 articolo 13, comma 1, lettere b) e c), articolo 18, comma 11, lettere a) e c), articolo 20, comma 5, lettere a), b) e c), è rinviata fino all’entrata in vigore dei regolamenti di cui all’art.50 della legge regionale n. 7/2002.
ARTICOLO 10
Dichiarazione di urgenza
1. La presente legge, emanata in conformità alla legge
regionale n. 7/2002, è dichiarata urgente, ai sensi degli articoli 43 e 45 dello
Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
Napoli, 11 agosto 2005
BASSOLINO