NORMATIVA
Normativa regionale - Molise
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Legge regionale 10 ottobre 2005, n. 31
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Interventi per il diritto allo studio nelle scuole dell'infanzia non statali e nelle scuole primarie non statali e paritarie
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Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1 (Finalità)
1. La Regione al fine di garantire il diritto allo studio nel rispetto del pluralismo culturale ed eliminare condizioni di svantaggio sociale e culturale specie nelle aree interne e disagiate, in particolare ove manchi il servizio pubblico statale, sostiene la frequenza della scuola dell’infanzia con l’erogazione di contributi per il funzionamento delle scuole dell’infanzia non statali finalizzati ad assicurare agli alunni parità di trattamento rispetto agli alunni delle analoghe scuole statali. 2. La Regione Molise, al fine di garantire il diritto alla libertà di scelta in campo educativo e scolastico da parte delle famiglie, sostiene la frequenza di scuole non statali primarie con l’erogazione di contributi per il funzionamento delle scuole primarie paritarie. 3. Gli Enti gestori delle scuole di cui al comma 1 non devono avere fini di lucro e devono iscrivere e concedere la gratuità del servizio ad alunni in particolari condizioni di disagio psico-fisico e/o economico.
ARTICOLO 2 (Interventi)
1. La Regione Molise, per garantire l’accoglienza nella scuola dell’infanzia a tutti i bambini aventi diritto di frequentarla, senza differenza di sesso, razza, religione e per favorire in particolare l’inserimento di bambini con deficit o in situazioni di svantaggio culturale, attribuisce ai Comuni contributi da erogare alle scuole dell’infanzia non statali (comunali, paritarie e/o vigilate) senza fini di lucro che ne facciano richiesta. 2. La Regione Molise, per garantire la libertà di scelta nel campo educativo e scolastico attraverso la possibilità di frequenza delle scuole primarie paritarie, attribuisce ai Comuni contributi da erogare alle scuole primarie paritarie senza fini di lucro che ne facciano richiesta. 3. Fra i richiedenti, lo stanziamento viene così ripartito: a) il 50% da dividere fra tutte le scuole che ne hanno fatto richiesta; b) il 20% come addizionale, da dividere tra le scuole, per ogni sezione in più oltre la prima; c) il 5%, come addizionale, alle scuole paritarie; d) il 15% tra le scuole, con unica sezione, presenti in Comuni in cui non esiste una scuola dell’infanzia statale; e) il 5% da destinare, su richiesta documentata, alle scuole che accolgono alunni portatori di handicap e che garantiranno la presenza di personale specializzato. Le somme erogate concorreranno fino a un massimo delle spese sostenute per il suddetto personale. Se vi saranno limitate richieste o non vi saranno richieste finalizzate a tale scopo, le somme residue andranno ad incrementare quelle indicate alla precedente lettera b); f) il 5% per attività promozionali, di coordinamento e di supporto giuridico, amministrativo, legale, fiscale, previdenziale e pedagogico esercitate a favore delle scuole dell’infanzia non statali e delle scuole primarie paritarie dalle Associazioni che le affiliano, nel rispetto delle proporzioni relative agli ordini di scuola rappresentati. 4 La Giunta regionale è autorizzata a concedere ai soggetti di cui al comma 3, lettera f), contributi pari al 5% della somma totale finanziata, per spese organizzative e di gestione opportunamente rendicontate, anticipando il 50% della somma all’atto della programmazione delle attività. 5. Il contributo regionale è subordinato alle seguenti condizioni: a) durata di funzionamento della scuola, per l’anno scolastico, non inferiore a quella della scuola statale, il calendario annuale e l’orario di funzionamento della scuola dovranno essere resi noti all’inizio di ogni anno scolastico; b) la permanenza, per le scuole primarie, della qualifica di scuola paritaria; c) osservanza della normativa prevista dalla legge 28 marzo 2003, n. 53,concernente la "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" e del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; d) costituzione e attività regolare di organi collegiali per la partecipazione della famiglia alla gestione organizzativa e pedagogica della scuola con la presenza delle varie componenti scolastiche ed istituzionali, con l’eccezione delle scuole formate da meno di 3 sezioni; e) utilizzazione del personale insegnante ed ausiliario in possesso del titolo di studio corrispondente all’incarico richiesto, come previsto dalla normativa vigente; f) assunzione del personale esterno rispettando le condizioni e le norme stabilite dal contratto nazionale di lavoro stipulato tra i Sindacati scuola e le organizzazioni dei datori di lavoro e degli Enti Gestori; g) rispetto delle normative vigenti in materia per quanto riguarda la sicurezza, l’igienicità e l’accessibilità degli edifici scolastici; h) assicurazione, laddove opera un servizio mensa, della piena osservanza delle norme sanitarie; i) presentazione del rendiconto relativo all’utilizzazione delle somme ricevute dalla Regione l’anno precedente.
ARTICOLO 3 (Modalità di applicazione)
1. Gli interessati, entro il 30 settembre, devono far pervenire al Comune in cui ha sede la scuola la domanda di contributi corredata dei documenti e certificazioni, di cui al presente articolo, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: a) l’atto costitutivo e lo statuto dell’Ente gestore; b) la precisazione del numero delle sezioni istituite; c) l’elenco nominativo degli alunni iscritti alla scuola con la relativa data di nascita; d) il calendario annuale e l’orario di funzionamento della scuola; e) la copia dell’autorizzazione del Dirigente scolastico al funzionamento della scuola dell’infanzia (se vigilata) e del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Molise (se dell’infanzia paritaria); o del Decreto del Ministero dell’Istruzione (se primaria paritaria); f) la copia delle nomine degli insegnanti in servizio; g) il verbale di nomina degli organi collegiali della scuola, fatta eccezione per le scuole formate da meno di 3 sezioni. 2. Gli Enti gestori inviano alla Regione copia della domanda di contributo unitamente all’elenco degli alunni della scuola. 3. Entro il 15 ottobre i Comuni inviano al competente Assessorato regionale le schede riepilogative con il numero degli alunni. 4. Ogni variazione che si verifichi durante l’anno scolastico in merito alla documentazione di cui al comma precedente, va tempestivamente comunicata al Comune. 5. Entro tre mesi dalla chiusura dell’anno scolastico gli Enti beneficiari sono tenuti a rendicontare al Comune l’impiego del contributo regionale dell’anno precedente.
ARTICOLO 4 (Erogazioni)
1. La Giunta regionale: a) entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio annuale di previsione determina l’entità del contributo pro-capite ai sensi dell’articolo 2 e l’attribuisce ai Comuni; b) presenta annualmente al Consiglio regionale entro il 31 luglio una relazione contenente dati informativi, statistici e contabili sul funzionamento della scuola dell’infanzia non statale e della scuola primaria paritaria. 2. I Comuni: a) erogano il contributo agli enti interessati entro 15 giorni dall’accreditamento delle somme da parte della Regione; b) predispongono una scheda conoscitiva per raccogliere dati informativi, statistici e contabili sul funzionamento delle scuole dell’infanzia non statali e delle scuole primarie paritarie.
ARTICOLO 5 1. La Regione Molise promuove forme di collaborazione tra le scuole paritarie e/o vigilate (dell’infanzia e primarie), gli Enti Locali e le Aziende Sanitarie Locali. 2. Le condizioni e le modalità di collaborazione di cui al comma 1 sono stabilite con regolamento regionale da emanarsi entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 6 (Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si fa fronte per l’esercizio finanziario 2005 con i fondi stanziati nella U.P.B. n. 304, capitolo 12705, avente la seguente denominazione: "Interventi per il diritto allo studio nelle Scuole dell’Infanzia non statali e nelle Scuole primarie e paritarie": 2. Per gli esercizi successivi si provvede con le leggi regionali approvative dei rispettivi bilanci.
ARTICOLO 7 (Abrogazioni)
1. E’ abrogata la legge regionale 21 novembre 1997, n. 27 ad oggetto: "Interventi per il diritto allo studio nelle scuole materne non statali", e sue successive modificazioni ed integrazioni.
ARTICOLO 8 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Formula Finale: La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise. Data a Campobasso, addì 10 ottobre 2005
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