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NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria

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Legge regionale 10 novembre 2009, n. 53
Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e successive modifiche ed integrazioni
 
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 (Modifiche all’articolo 58 della legge regionale 2 gennaio 2007, n.1 (Testo Unico in materia di commercio) e successive modifiche ed integrazioni) 1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 58 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni le parole: “esclusivamente per quegli impianti dotati di apparecchiature self-service post pagamento che devono obbligatoriamente installare attività accessorie, nonché per gli impianti relativi a carburanti ad erogazione non automatica (GPL-METANO)” sono soppresse. ARTICOLO 2 (Modifiche all’articolo 77 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni) 1. Alla lettera a), comma 1, dell’articolo 77 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni, dopo la parola “ambiente” sono inserite le seguenti: “, nonché al fine di favorire l’incremento del risparmio energetico, la diffusione di carburanti ecocompatibili e garantire servizi polifunzionali al consumatore finale”. 2. Le lettere b), c), d), e) del comma 1 sono abrogate. 3. La lettera h) del comma 1, è sostituita dalla seguente: “h) definizione degli indirizzi per gli orari di apertura e chiusura degli impianti;”. 4. La lettera i) del comma 1, è sostituita dalla seguente: “i) individuazione dei criteri e delle modalità per lo sviluppo dei servizi all’auto e all’automobilista quali, a titolo esemplificativo, officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione e delle attività integrative commerciali, artigianali, di somministrazione alimenti e bevande, stampa quotidiana e periodica e di altre eventuali attività negli impianti;”. 5. La lettera j) del comma 1, è sostituita dalla seguente: “j) individuazione di eventuali deroghe per l’erogazione di particolari forme di alimentazione quali, a titolo esemplificativo, l’energia elettrica.”. 6. Alla lettera a) del comma 2, dopo la parola “ ambiente” sono inserite le seguenti:“, e garantire servizi polifunzionali al consumatore finale”. ARTICOLO 3 (Modifiche all’articolo 78 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni) 1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 78 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni, la parola: “gasolio” è sostituita dalla seguente: “gasoli”. 2. Al numero 2) della lettera b) del comma 1, la parola: “gasolio” è sostituita dalla seguente: “gasoli”. 3. Il numero 5 della lettera b) del comma 1 è sostituito dal seguente: “5) ogni altra forma di alimentazione delle auto quali, a titolo esemplificativo, energia elettrica, idrogeno o relative miscele conformi alle disposizioni emanate dagli enti competenti secondo la vigente normativa;”. 4. Il comma 2 è abrogato. 5. Al comma 3, dopo la parola: “autotrazione”, sono inserite le seguenti: “nonché ogni altra forma di alimentazione quali, a titolo esemplificativo, energia elettrica, idrogeno o relative miscele,”. ARTICOLO 4 (Modifiche all’articolo 79 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni) 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 79 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni, sono inseriti i seguenti: “1 bis. Per l’installazione e l’esercizio di nuovi impianti devono essere rispettate unicamente le normative in materia urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza stradale, sanitaria, antincendio e del lavoro e di tutela dei beni storici e artistici. 1 ter. Ai fini del calcolo delle superfici si deve tenere conto anche degli spazi destinati alla sosta. 1 quater. Gli impianti di distribuzione carburanti possono essere realizzati in tutto il territorio comunale ad eccezione dei centri storici di cui all’articolo 14, comma 1, lettera e), nel rispetto della presente legge e degli strumenti urbanistici. 1 quinquies. Nei centri storici di cui all’articolo 14, comma 1, lettera e), possono essere installati impianti eroganti esclusivamente energia elettrica nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1 bis e 1 ter.” 2. Il comma 2 è abrogato. ARTICOLO 5 (Modifiche all’articolo 80 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni) 1. Il comma 1 dell’articolo 80 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente: “1. Al fine di assicurare una maggiore diffusione dei carburanti a basso impatto ambientale e di integrare l’offerta, tutti i nuovi impianti devono essere dotati dei prodotti benzine, gasoli e di almeno un prodotto a scelta tra metano e gpl, idrogeno o relative miscele, nonché del servizio self-service pre-pagamento e dell’impianto fotovoltaico di potenza installata non inferiore a 12 kw/h e devono rispettare i criteri e parametri definiti dalla programmazione commerciale ed urbanistica di cui all’articolo 3.”. 2. Al comma 2, le parole: “I nuovi impianti dotati di apparecchiature self-service post-pagamento devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1 ed essere dotati, oltre che di autonomi servizi all’auto ed all’automobilista, anche di autonome attività commerciali accessorie su superfici non superiori a quelle definite dall’articolo 15, comma 1, lettera a).” sono soppresse. 3. Al comma 2, la parola: “licenze“ è sostituita dalla seguente: “autorizzazioni”. 4. Al comma 2, le parole: “La Regione potrà stabilire, con successivi provvedimenti amministrativi, altri requisiti ed eventuali ulteriori attività integrative.” sono soppresse. 5. Al comma 3, dopo le parole: “all’articolo 3”, sono aggiunte le seguenti: “possono essere installati”. 6. Al comma 3, le parole: “, possono derogare dal rispetto di alcuni requisiti di cui ai commi 1 e 2.” sono sostituite dalle seguenti: “anche in deroga ai requisiti di cui al comma 1, a condizione che venga garantita l’erogazione di benzine e gasoli.”. ARTICOLO 6 (Modifiche all’articolo 81 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni) 1. Al comma 3 dell’articolo 81 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni, dopo la parola: “progetto”, sono inserite le seguenti: “ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell’Unione Europea”. 2. Il comma 4 è abrogato. ARTICOLO 7 (Modifiche alla rubrica della Sezione III della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni) 1. Nella rubrica della Sezione III della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni le parole: “DI GPL, METANO,” sono soppresse. ARTICOLO 8 (Abrogazione degli articoli 82 e 83 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni) 1. Gli articoli 82 e 83 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni sono abrogati. ARTICOLO 9 (Modifiche all’articolo 84 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni) 1. Al comma 1 dell’articolo 84 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni le parole: “almeno cinque automezzi ovvero con almeno quattro” sono soppresse. 2. Al comma 3 le parole: “almeno cinque automezzi ovvero con almeno quattro” sono soppresse. 3. Al comma 3, dopo la parola: “ materia,” sono inserite le seguenti: “di cui all’articolo 79”. ARTICOLO 10 (Modifiche all’articolo 88 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni) 1. L’articolo 88 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente: “Articolo 88(Contributi per impianti stradali eroganti metano o GPL) 1. Al fine di assicurare una maggiore diffusione dei carburanti a basso impatto ambientale, l’autosufficienza energetica degli impianti mediante utilizzo di fonti rinnovabili e l’accrescimento delle loro condizioni di sicurezza rispetto ai rischi di criminalità, la Regione concede contributi, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio e nei limiti del regime de minimis ai sensi della vigente normativa comunitaria per l’aggiunta di metano o GPL in impianti già installati ed eroganti i prodotti di cui all’articolo 80, comma 1. 2. Possono presentare domanda di contributo regionale i soggetti pubblici e privati anche associati tra loro. 3. L’entità del contributo concedibile per ogni operatore, sia per metano sia per GPL, è pari al 70 per cento dell’investimento ammissibile. L’importo dell’investimento da considerare è al netto dell’imposta sul valore aggiunto. Sono in ogni caso escluse le spese per l’acquisizione della disponibilità dell’area. 4. La Regione, tramite FI.L.S.E. S.p.A, concede i contributi nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio, avuto riguardo alla data di presentazione delle istanze di contributo e subordinatamente all’avvenuto rilascio dell’autorizzazione necessaria per l’effettuazione dei lavori. 5. Con provvedimento della Giunta regionale vengono stabiliti: a) l’entità del contributo; b) le spese ammissibili; c) le modalità, i termini per la presentazione delle domande e per l’erogazione dei contributi; d) i criteri di priorità, nonché la priorità delle aree o province che risultano carenti degli impianti eroganti metano o GPL. 6. I rapporti tra FI.L.S.E. S.p.A. e Regione sono disciplinati con apposita convenzione. 7. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri contributi previsti da normative statali e regionali concessi per le stesse finalità.”. ARTICOLO 11 (Modifiche all’articolo 90 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni) 1. Al comma 1 dell’articolo 90 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni le parole: “, per i rinnovi di cui all’articolo 94,” sono soppresse. ARTICOLO 12 (Modifiche all’articolo 92 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni) 1. Alla lettera b) del comma 3, dell’articolo 92 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni dopo la parola: “progetto” sono inserite le seguenti “ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell’Unione Europea”. ARTICOLO 13 (Modifiche all’articolo 94 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni) 1. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 94 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni dopo la parola “progetto” sono inserite le seguenti: “ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell’Unione Europea”. ARTICOLO 14 (Modifiche all’articolo 94 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni) 1. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 94 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni dopo la parola “progetto” sono inserite le seguenti: “ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell’Unione Europea”. ARTICOLO 15 (Modifiche all’articolo 96 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni) 1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 96 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni dopo la parola: “progetto” sono inserite le seguenti: “ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell’Unione Europea”. ARTICOLO 16 (Modifiche all’articolo 99 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni) 1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 99 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni dopo la parola: “progetto” sono inserite le seguenti: “ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell’Unione Europea”. 2. Il comma 2 è abrogato. ARTICOLO 17 (Modifiche all’articolo 155 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni) 1. Il comma 2 dell’articolo 155 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato. ARTICOLO 18 (Norma finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti nell’Area 15 – Commercio, fiere, Mercati – dello stato di previsione del bilancio regionale 2009 alla Unità Previsionale di Base 15.202 “Interventi per lo sviluppo del commercio”. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addì 10 novembre 2009 IL PRESIDENTE (Claudio Burlando)


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