NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria
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Legge regionale 10 novembre 2009, n. 51
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Interventi in materia di trasporto ferroviario regionale
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 (Oggetto e finalità della legge) 1. Al fine di provvedere ad un significativo rinnovo del parco mezzi ferroviario da utilizzare per il servizio di trasporto pubblico sul territorio ligure, la Regione Liguria, nel rispetto della normativa comunitaria, concede al soggetto gestore del servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, contributi in conto capitale di euro 2.600.000,00 annui, per la durata di ventiquattro anni, a decorrere dal 2010, per contribuire all’acquisto di nuovo materiale rotabile. 2. Il materiale rotabile ferroviario acquisito ai sensi della presente legge è vincolato ad uso di servizio di trasporto pubblico ferroviario nell’ambito del territorio ligure ed è utilizzato dal gestore del servizio ferroviario regionale per un periodo pari alla durata del contratto di servizio stipulato col gestore medesimo. ARTICOLO 2 (Obblighi del soggetto beneficiario) 1. Il soggetto beneficiario del contributo si obbliga ad immettere in servizio tutto il materiale rotabile acquistato con il contributo di cui all’articolo 1 entro la data di scadenza del contratto di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modifiche e integrazioni, ovvero nei termini definiti nel contratto stesso ove più restrittivi. 2. Il soggetto beneficiario del contributo si obbliga all’avvio dell’immissione in servizio dei primi rotabili entro il primo triennio dalla data di sottoscrizione del contratto di servizio di cui al comma 1. 3. Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all’articolo 1, comma 2, il soggetto beneficiario del contributo si obbliga, allo scadere del contratto di servizio, a mettere a disposizione del nuovo soggetto gestore, a titolo gratuito, il materiale rotabile ferroviario acquisito con i contributi regionali di cui alla presente legge per un periodo pari alla durata del contratto di servizio stipulato tra la Regione Liguria e il gestore medesimo. ARTICOLO 3 (Obblighi della Regione Liguria) 1. La Regione Liguria si obbliga a corrispondere tutte le quote di finanziamento di cui all’articolo 1 al soggetto che ha sostenuto l’investimento. ARTICOLO 4 (Norma finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede annualmente mediante gli stanziamenti di cui all’U.P.B. 6.201 “Investimenti per il trasporto pubblico locale”. 2. I fondi assegnati alla Regione Liguria ai sensi dell’articolo 63, comma 12, della legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) sono vincolati al finanziamento della presente legge. ARTICOLO 5 (Dichiarazione d’urgenza) 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addì 10 novembre 2009 IL PRESIDENTE (Claudio Burlando)
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