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NORMATIVA
Normativa regionale - Lombardia

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Legge regionale 10 marzo 2009 n. 4
Disposizioni in materia di cultura - modifiche alle leggi regionali 39/1974, 39/1984, 81/1985, 39/1991, 9/1993, 35/1995, 28/2008 - Collegato ordinamentale
 
Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA


Promulga la seguente legge


ARTICOLO 1

(Modifiche alla l.r. 12 luglio 1974, n. 39)


1. Alla legge regionale 12 luglio 1974, n. 39 (Norme in materia di musei di enti locali o di interesse locale) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 4 dell’articolo 10 le parole “di cui al successivo articolo 15” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 16”; b) l’articolo 16 è sostituito dal seguente: “Art. 16 1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva i criteri e le modalità di intervento, compresa la possibilità di stipulare convenzioni e protocolli d’intesa, per la realizzazione delle iniziative in materia di musei di enti locali o di interesse locale. 2. Il dirigente della direzione generale competente cura gli adempimenti conseguenti.”; c) l’articolo 17 è abrogato.


ARTICOLO 2

(Modifiche alla l.r. 6 agosto 1984, n. 39)


1. Alla legge regionale 6 agosto 1984, n. 39 (Interventi regionali per la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, architettonico, artistico ed archeologico) sono apportate le seguenti modifiche: a) i commi 1 e 2 dell’articolo 7 sono sostituiti dai seguenti: “1. La Giunta regionale, sentite le province, approva i criteri e le modalità per l’accesso ai contributi in conto capitale di cui all’articolo 1. 2. Il dirigente della direzione generale competente cura gli adempimenti conseguenti.”; b) i commi 3 e 4 dell’articolo 7 sono abrogati; c) i commi 1 e 2 dell’articolo 9 sono abrogati; d) il comma 1 dell’articolo 10 è abrogato.


ARTICOLO 3

(Modifiche alla l.r. 14 dicembre 1985, n. 81)


1. Alla legge regionale 14 dicembre 1985, n. 81 (Norme in materia di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale) sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera c) del comma 2 dell’articolo 4 è sostituita dalla seguente: “c) approva la delibera triennale di cui all’articolo 22 e le relative variazioni;”; b) il comma 3 dell’articolo 5 è abrogato; c) alla rubrica del titolo III, la parola “programma” è sostituita dalla seguente: “programmazione”; d) la rubrica dell’articolo 22 è sostituita dalla seguente: “delibera triennale”; e) l’alinea del comma 1 dell’articolo 22 è sostituita dalla seguente: “1. La Giunta regionale, in coerenza con il documento di programmazione economico- finanziaria regionale (DPEFR) e sentita la commissione consiliare competente, approva la delibera triennale che prevede:”; f) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 22, le parole “gli indirizzi programmatici e” sono soppresse; g) alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 22, le parole “di intervento” sono sostituite dalle seguenti: “e le modalità di intervento, compresa la possibilità di stipulare convenzioni e protocolli d’intesa con soggetti pubblici e privati”; h) al comma 2 dell’articolo 22, le parole “il programma regionale” sono sostituite dalle seguenti: “la delibera triennale”; i) il comma 3 dell’articolo 22 è sostituito dal seguente: “3. La delibera triennale, che può essere oggetto di modifiche e integrazioni annuali, sentita la commissione consiliare competente, è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.”; j) al comma 1 dell’articolo 24, le parole “al programma regionale pluriennale” sono sostituite dalle seguenti: “alla delibera triennale”; k) alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 25, le parole “al programma regionale” sono sostituite dalle seguenti: “alla delibera triennale”; l) l’articolo 26 è sostituito dal seguente: “Art. 26 (Attuazione della delibera triennale) 1. Il dirigente della direzione generale competente cura gli adempimenti conseguenti all’approvazione della delibera triennale. Secondo le modalità definite dalla stessa delibera, le province trasmettono alla direzione generale competente i rispettivi piani annuali di attuazione e gestione.”.


ARTICOLO 4

(Modifiche alla l.r. 19 dicembre 1991, n. 39)


1. Alla legge regionale 19 dicembre 1991, n. 39 (Promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani) sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 dell’articolo 4 è abrogato; b) il comma 1 dell’articolo 7 è sostituito dal seguente: “1. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per l’accesso ai contributi di cui all’articolo 5.”; c) dopo il comma 1 dell’articolo 7 è aggiunto il seguente: “1bis. Il dirigente della direzione generale competente cura gli adempimenti conseguenti.”.


ARTICOLO 5

(Modifiche alla l.r. 26 febbraio 1993, n. 9)


1. Alla legge regionale 26 febbraio 1993, n. 9 (Interventi per attività di promozione educativa e culturale) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell’articolo 4, le parole “delibera-quadro triennale di promozione educativa e culturale” sono sostituite dalle seguenti: “delibera triennale di promozione educativa e culturale”; b) al comma 2 dell’articolo 4, le parole “e, per i rispettivi territori, ai consorzi comprensoriali di Lecco e di Lodi” sono soppresse; le parole: “delibera-quadro” sono sostituite dalle seguenti: “delibera triennale”; c) la rubrica dell’articolo 5 è sostituita dalla seguente: “delibera triennale di promozione educativa e culturale”; d) il comma 1 dell’articolo 5 è sostituito dal seguente: “1. La Giunta regionale, in coerenza con il documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR) e sentita la commissione consiliare competente, approva la delibera triennale di promozione educativa e culturale, aggiornabile annualmente acquisito il parere della commissione consiliare competente.”; e) all’alinea del comma 2 dell’articolo 5, le parole “La delibera quadro” sono sostituite dalle seguenti: “La delibera triennale:”; f) alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 5, le parole “gli indirizzi” e “le priorità” sono soppresse; le parole “campo culturale” sono sostituite dalle seguenti: “materia di promozione educativa e culturale”; g) il comma 3 dell’articolo 5 è abrogato; h) l’articolo 6 è abrogato; i) la rubrica dell’articolo 7 è sostituita dalla seguente: “Attuazione della delibera triennale”; j) l’alinea del comma 1 dell’articolo 7 è sostituita dalla seguente: “1. In attuazione della delibera triennale di promozione educativa e culturale e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, la Giunta regionale:”; k) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 7, le parole “previsto nella delibera-quadro” sono soppresse; l) alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 7, le parole “, in attuazione dei criteri stabiliti dalla delibera-quadro,” sono soppresse; m) alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 7, le parole “ed ai consorzi comprensoriali di Lecco e di Lodi” sono soppresse; n) dopo il comma l dell’articolo 7 è aggiunto il seguente: “1 bis. Il dirigente della direzione generale competente cura gli adempimenti conseguenti.”; o) al comma 1 dell’articolo 8, le parole “delibera-quadro regionale” sono sostituite dalle seguenti: “delibera triennale”; p) l’articolo 12 è abrogato.


ARTICOLO 6

(Modifiche alla l.r. 29 aprile 1995, n. 35)


1. Alla legge regionale 29 aprile 1995, n. 35 (Interventi della Regione Lombardia per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell’articolo 2, le parole “sentita la commissione consiliare competente” sono soppresse; b) al comma 3 dell’articolo 2, le parole “direttore generale” sono sostituite dalle seguenti: “dirigente della direzione generale competente”.


ARTICOLO 7

(Modifiche alla l.r. 14 novembre 2008, n. 28)


1. Alla legge regionale 14 novembre 2008, n. 28 (Promozione e valorizzazione del patrimonio storico della Prima guerra mondiale in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 dell’articolo 4, le parole “Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia” sono sostituite dalle seguenti: “Soprintendenza competente per territorio ai sensi della legislazione statale.”; b) al comma 2 dell’articolo 11, le parole “tra Regione, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia e Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale” sono sostituite dalle seguenti: “tra la Regione e la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia”.


ARTICOLO 8

(Norma transitoria)

1. I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono secondo le diposizioni vigenti al momento del loro avvio.


ARTICOLO 9

(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.


Formula Finale:

La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 10 marzo 2009 (

Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/812 del 3 marzo 2009)


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