NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria
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Legge regionale 10 luglio 2009, n. 28
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Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA la seguente legge: TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO 1 (Finalità e ambito di applicazione) 1. La Regione Liguria, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche ed integrazioni ed in conformità alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici e successive modifiche ed integrazioni, persegue la tutela e la valorizzazione della biodiversità. La Regione tutela, in particolare, la diversità: a) delle specie animali e delle specie vegetali selvatiche; b) degli habitat; c) di altre forme naturali del territorio. 2. La Regione nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1: a) riconosce gli habitat naturali e seminaturali, la flora, la fauna e le forme naturali del territorio quali beni di rilevante interesse pubblico; b) garantisce il mantenimento o all’occorrenza il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario, nonchè dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie tutelate nella loro area di ripartizione naturale; c) concorre alla formazione della rete ecologica europea, denominata “Natura 2000”, costituita da Zone speciali di conservazione (ZSC), Zone di protezione speciale (ZPS), Siti di importanza comunitaria (SIC) e proposte di Siti di importanza comunitaria (pSIC); d) istituisce la rete ecologica regionale, costituita dalla rete Natura 2000, dalle aree di collegamento ecologico funzionale, di cui agli articoli 3 e 10 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e successive modifiche ed integrazioni, dalle aree protette e da eventuali altre aree di rilevante interesse naturalistico regionale. 3. La Regione persegue le finalità di cui alla presente legge tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, sia regionali che locali, nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile. ARTICOLO 2 (Competenze della Regione) 1. Sono, in particolare, di competenza della Regione: a) l’individuazione, l’approvazione e la modifica dei pSIC e delle ZPS, ai sensi dell’articolo 3 del d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni; b) l’elaborazione e l’approvazione delle misure di conservazione; c) l’espressione del parere in sede di approvazione degli eventuali piani di gestione dei siti della rete Natura 2000, secondo le modalità indicate nella presente legge; d) l’elaborazione di criteri, linee guida e procedure per la gestione e il monitoraggio dei siti della rete ecologica regionale; e) la definizione dei criteri, delle linee guida e delle procedure sulla base dei quali effettuare la valutazione di incidenza dei piani, dei progetti e interventi di cui all’articolo 5 del d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni; f) l’individuazione degli enti gestori dei siti rete Natura 2000; g) il coordinamento del monitoraggio di cui all’articolo 7 del d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni; h) il coordinamento della gestione dei siti della rete Natura 2000 al fine della verifica di efficacia e del mantenimento della coerenza ecologica della rete Natura 2000 e per il perseguimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie tutelate; i) l’individuazione degli interventi per la conservazione delle biocenosi ed in particolare delle specie naturali a rischio di estinzione o particolarmente minacciate, anche promuovendo studi ed interventi volti alla conservazione; j) l’incentivazione delle attività didattico-divulgative volte alla conoscenza delle specie oggetto di tutela; k) il coordinamento della diffusione delle informazioni relative alla rete ecologica regionale; l) l’individuazione delle misure di salvaguardia a cui sottoporre le specie naturali maggiormente minacciate o vulnerabili e i relativi habitat; m) l’individuazione delle misure relative ai prelievi delle specie di flora e fauna selvatiche disciplinate dalla presente legge; n) l’approvazione delle cartografie riportanti la presenza di habitat e specie di valenza naturalistica. ARTICOLO 3 (Rete ecologica regionale) 1. La Giunta regionale istituisce la rete ecologica regionale costituita dall’insieme dei siti della rete Natura 2000, dalle aree protette e dalle aree di collegamento ecologico-funzionali che risultano di particolare importanza per la conservazione, migrazione, distribuzione geografica e scambio genetico di specie selvatiche. 2. La Regione, mediante la rete ecologica regionale, persegue, in particolare, i seguenti obiettivi: a) mantenere o recuperare la funzionalità degli ecosistemi sul territorio regionale; b) assicurare la coerenza ecologica della rete Natura 2000 in applicazione della direttiva 92/43/CEE e successive modifiche ed integrazioni, evitando la frammentazione ambientale relativamente agli habitat peculiari delle specie oggetto di conservazione di ciascun sito rete Natura 2000; c) favorire la connettività ecologica fra le popolazioni delle specie di interesse comunitario entro e fra i siti della rete Natura 2000. TITOLO II STRUMENTI DI TUTELA ARTICOLO 4 (Misure di conservazione) 1. La Regione, sentiti gli enti gestori dei siti rete Natura 2000, elabora e adotta, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dei criteri e linee guida del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i SIC e le relative aree di collegamento ecologico-funzionali, le misure di conservazione di cui all’articolo 4 del d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni, prevedendo, altresì, eventuali procedure semplificate per la Valutazione di incidenza di cui all’articolo 6, in relazione a specifiche misure di conservazione. 2. Le misure di conservazione sono depositate presso la Regione e pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito informatico della stessa affinché chiunque vi abbia interesse possa prenderne visione e presentare osservazioni scritte nei successivi trenta giorni. 3. La Giunta regionale si esprime sulle osservazioni pervenute entro i successivi sessanta giorni e, sentita la Commissione consiliare competente, trasmette le misure di conservazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini dell’adozione del decreto di designazione delle ZSC. 4. Entro sei mesi dalla designazione delle ZSC, di cui al comma 3, la Giunta regionale approva le misure di conservazione. 5. La Regione approva, altresì, con proprio regolamento, le misure di conservazione delle ZPS. 6. Le misure di conservazione approvate sono immediatamente efficaci e vincolanti e prevalgono, nei casi previsti nelle medesime, sugli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di qualsiasi livello vigenti o adottati. 7. La delibera di approvazione delle misure di conservazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. Le misure di conservazione sono pubblicate sul sito informatico regionale. 8. La Giunta regionale individua i siti per i quali sia necessaria l’adozione di un Piano di gestione, ove le misure di conservazione non siano valutate sufficienti a garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione previsti dalla direttiva 92/43/CEE e successive modifiche ed integrazioni, sentiti gli enti gestori dei siti rete Natura 2000. ARTICOLO 5 (Piani di gestione) 1. Nel caso di cui all’articolo 4, comma 8, il Piano di gestione del sito è predisposto dal relativo ente di gestione, che procede all’elaborazione in modo specifico od integrato ad altri piani di sviluppo conformemente alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat e delle specie di interesse comunitario. 2. Il Piano di gestione è redatto secondo le linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 adottate con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000). La Giunta regionale specifica, attraverso linee guida, indirizzi e criteri, ulteriori contenuti e modalità per la predisposizione del Piano. 3. Il Piano è adottato dall’ente gestore e depositato per trenta giorni nella propria sede e contestualmente pubblicato all’albo pretorio dei comuni interessati per trenta giorni consecutivi, entro i quali chiunque vi abbia interesse può prenderne visione e presentare all’ente gestore osservazioni scritte. 4. Nei successivi quarantacinque giorni l’ente gestore si esprime sulle osservazioni presentate e, nei quindici giorni successivi, trasmette il Piano alla Giunta regionale che esprime parere vincolante entro sessanta giorni. L’ente gestore approva il Piano entro i successivi trenta giorni. Il Piano approvato in difformità dal parere regionale è nullo. 5. I Piani di gestione entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. 6. I Piani di gestione sono aggiornati con cadenza settennale. Tale aggiornamento può essere anticipato in relazione agli esiti del monitoraggio di cui all’articolo 13. ARTICOLO 6 (Valutazione di incidenza) 1. L’approvazione di piani, progetti e interventi che interessano i siti della rete Natura 2000 è condizionata all’esito favorevole della valutazione di incidenza, fatti salvi i casi previsti dall’articolo 5, commi 9 e 10, del d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni. La Valutazione di incidenza, ove richiesta in base ai criteri di cui al comma 2, costituisce parte integrante del procedimento ordinario di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa Valutazione di incidenza, ove richiesta, sono nulli. 2. La Giunta regionale, in conformità alle disposizioni di cui al d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni, approva i criteri, le linee guida e le procedure per l’applicazione della Valutazione di incidenza. 3. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività di coordinamento regionale in materia, gli enti competenti alla Valutazione di incidenza trasmettono alla Regione, entro centoventi giorni, gli esiti di ogni Valutazione di incidenza, nonché una relazione annuale contenente la lista delle valutazioni rese. ARTICOLO 7 (Valutazione di incidenza di piani) 1. Sono soggetti a Valutazione di incidenza i Piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i Piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, che interessano i siti della rete Natura 2000, tenuto conto degli specifici obiettivi di conservazione. 2. La procedura di Valutazione di incidenza dei Piani è ricompresa nell’ambito della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto stabilito dalle norme regionali in materia. ARTICOLO 8 (Valutazione di incidenza di progetti e interventi) 1. La Valutazione di incidenza di progetti e interventi, condotta nel rispetto dei criteri, delle linee guida e delle procedure di cui all’articolo 6, nonché sulla base delle misure di conservazione e degli eventuali Piani di gestione, è effettuata: a) dai soggetti gestori dei siti rete Natura 2000 individuati dalla presente legge; b) dalla Regione nei casi di cui all’articolo 9. 2. Sono soggetti a Valutazione di incidenza, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei siti della rete Natura 2000, gli interventi ed i progetti che interessano i siti della rete Natura 2000 suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat e che non siano direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente. 3. Sono esclusi dalla Valutazione di incidenza gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche ed integrazioni, a meno che l’oggetto stesso degli interventi di cui sopra non risulti elemento sostanziale per la salvaguardia delle specie per le quali il sito è stato individuato nella rete Natura 2000 dalle misure di conservazione di ciascun sito e/o dall’eventuale Piano di gestione o, in mancanza di questi, dalle schede dati Natura 2000. 4. Nei casi di progetti soggetti a procedura di Valutazione di impatto ambientale (VIA), di cui alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, che interessano i siti della rete Natura 2000, la Valutazione di incidenza è ricompresa nell’ambito della procedura di VIA che considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie. ARTICOLO 9 (Valutazione di incidenza di competenza regionale) 1. La Valutazione di incidenza è effettuata dalla Regione, secondo le modalità individuate dalla Giunta regionale, nei seguenti casi: a) progetti regionali; b) progetti che coinvolgono più siti rete Natura 2000 con diverso ente gestore; c) qualora vi sia identità fra l’ente proponente di progetti e interventi e l’ente competente ad esprimere la Valutazione di incidenza; d) progetti e interventi ricompresi negli allegati 1, 2 e 3 della l.r. 38/1998 e successive modifiche ed integrazioni; e) autorizzazione di interventi e progetti rientranti nei casi previsti dall’articolo 5, commi 9 e 10, del d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni; f) progetti ed interventi che interessino SIC marini. ARTICOLO 10 (Gestori dei siti Natura 2000) 1. Alla gestione dei siti rete Natura 2000 sono preposti gli enti gestori delle aree naturali protette, le Province e la Regione. ARTICOLO 11 (Funzioni e compiti dell’ente gestore dei siti della rete Natura 2000) 1. Al fine di assicurare il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e delle specie per i quali sono stati individuati i siti rete Natura 2000, l’ente gestore svolge, in particolare, le seguenti funzioni: a) provvede alla gestione dei siti, garantendo l’attuazione delle misure di conservazione o dei Piani di gestione; b) predispone il Piano di gestione di cui all’articolo 5; c) svolge il monitoraggio degli habitat e delle specie presenti nei siti di competenza sulla base degli indirizzi e criteri individuati dalla Giunta regionale e sulla base della programmazione, di cui alla lettera h), garantendo i necessari raccordi delle attività con l’Osservatorio regionale della biodiversità di cui all’articolo 14; d) emana eventuali disposizioni regolamentari di comportamento e di uso delle risorse territoriali per prevenire danni alla conservazione dei siti, ove necessario; e) effettua la Valutazione di incidenza, nei casi e secondo le modalità previste dalla Regione; f) esercita la vigilanza anche avvalendosi del Corpo forestale dello Stato e degli altri organi di vigilanza che operano in campo ambientale ed assume i provvedimenti sanzionatori previsti dalla presente legge; g) predispone ed invia alla Regione, entro il 30 ottobre di ogni anno, la relazione sulle attività svolte ai sensi del presente articolo; h) effettua ed invia alla Regione, entro il 30 ottobre di ogni anno, la programmazione delle attività previste per l’anno successivo, nonché un rapporto sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie e sulle priorità di conservazione da attuare. La Giunta regionale, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa, esprime un parere vincolante sulla compatibilità del programma delle attività e sulle priorità da attuare, con l’obiettivo della conservazione della coerenza e della funzionalità della rete Natura 2000. ARTICOLO 12 (Poteri sostitutivi) 1. La Giunta regionale in caso di accertata e persistente inerzia nell’esercizio delle attività di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a), b), c), e), f) ed h), previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti gestori dei siti della rete Natura 2000 nominando un commissario ad acta, con oneri a carico dell’ente inadempiente. 2. L’atto di sostituzione è adottato sentito l’ente interessato. ARTICOLO 13 (Monitoraggio) 1. Le funzioni di monitoraggio, previste dall’articolo 7 del d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni, sono disciplinate dalla Giunta regionale in conformità con le linee guida definite dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 2. Gli enti gestori dei siti rete Natura 2000, nonché gli enti pubblici che raccolgono dati o gestiscono sistemi informativi relativi allo stato di conservazione della biodiversità ligure, sono tenuti a trasmetterli all’Osservatorio ligure della biodiversità di cui all’articolo 14, sulla base degli indirizzi e delle specifiche definite dalla Giunta regionale al fine di implementare il Sistema informativo della biodiversità della Regione Liguria. ARTICOLO 14 (Osservatorio regionale della biodiversità) 1. E’ istituito l’Osservatorio ligure della biodiversità, denominato LIBIOSS, allo scopo di acquisire e di organizzare i dati inerenti il monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario, nazionale e regionale raccolti dai vari soggetti che operano sul territorio ligure. Tali dati fanno parte del Sistema informativo regionale della biodiversità che è parte del Sistema informativo regionale ambientale della Liguria (SIRAL), di cui alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell’ARPAL e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale) e successive modifiche ed integrazioni. 2. L’Osservatorio regionale della biodiversità è gestito da ARPAL ed è deputato, in particolare, all’inserimento, elaborazione, archiviazione dei dati che alimentano le banche dati costituenti il Sistema informativo regionale della biodiversità ed all’aggiornamento delle relative cartografie sulla biodiversità. 3. La Regione, al fine dell’espletamento delle funzioni previste dalla presente legge, può avvalersi dell’Università stipulando apposite convenzioni,in particolare con riferimento a: a) validazione dei dati naturalistici che entrano a far parte del Sistema informativo regionale della biodiversità; b) individuazione degli standard necessari alla identificazione dello stato di conservazione soddisfacente per specie e habitat naturali; c) iniziative e ricerche volte a valutare lo stato generale di salute della fauna e della flora selvatiche presente sul territorio regionale. 4. La Giunta regionale disciplina il funzionamento dell’Osservatorio ligure della biodiversità, definendo inoltre le direttive tecniche delle attività. TITOLO III TUTELA DELLA FLORA SPONTANEA E DELLA FAUNA ARTICOLO 15 (Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 1984, n. 9 (Norme per la protezione della flora spontanea)) 1. Gli allegati A, B e C della l.r. 9/1984 sono sostituiti dagli allegati A e B della presente legge. L’allegato A comprende, altresì, le specie di cui agli Allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE e successive modifiche ed integrazioni. ARTICOLO 16 (Tutela della fauna) 1. Sono considerate protette tutte le specie animali ricomprese negli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE e successive modifiche ed integrazioni, nell’allegato I della direttiva 79/409/CEE e successive modifiche ed integrazioni, le specie di cui all’allegato II della Convenzione di Berna, recepita dall’Italia con la legge 5 agosto 1981, n. 503 (Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e all’ambiente naturale in Europa, con allegati adottati a Berna il 19 settembre 1979), nonché le specie animali individuate nell’allegato C della presente legge, per le quali sono vietati: a) la cattura e l’uccisione; b) il deterioramento e la distruzione degli habitat delle specie e, in particolare, i siti di riproduzione, di riposo e di attività trofica; c) la perturbazione, specie nel periodo della riproduzione, dello svernamento e dell’estivazione; d) la raccolta e la distruzione delle uova e dei nidi; e) la detenzione, il trasporto e il commercio. 2. I divieti di cui al comma 1 si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie alle quali si applica il presente articolo. Il divieto di raccolta, trasporto, commercializzazione e detenzione vale per gli esemplari vivi o morti, nonché per parti di essi. 3. Resta ferma la disciplina prevista dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 e del regolamento (CEE) n. 3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica) e successive modifiche ed integrazioni. 4. In deroga a quanto previsto al comma 3 è consentito il trasporto e il commercio per uso alimentare di esemplari morti di rane verdi e di chiocciole provenienti da allevamento, nonché il trasporto ed il commercio di manufatti con corallo non raccolto in territorio ligure. 5. Gli esemplari di cui al comma 4 o parti di essi immessi sul mercato devono essere accompagnati da certificato redatto dal produttore e indicante le specie, la provenienza ed il peso complessivo. 6. E’ vietato danneggiare, disperdere o distruggere intenzionalmente nidi di formiche del gruppo Formica rufa o asportarne uova, larve, bozzoli, adulti così come è altresì vietato detenere o commerciare nidi di suddette formiche. Al Corpo Forestale dello Stato è data facoltà di autorizzare la cessione di nidi di Formica rufa per attuare programmi di lotta biologica. ARTICOLO 17 (Prelievi) 1. La Regione può concedere, in deroga all’articolo 16, per motivi strettamente scientifici e didattici, l’autorizzazione al prelievo, raccolta e allevamento di limitati quantitativi delle specie di cui all’allegato C da stabilirsi di volta in volta, fermo restando quanto stabilito dal d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Al fine di garantire la compatibilità del prelievo, della raccolta e dell’allevamento con l’esigenza di conservare le popolazioni selvatiche, l’autorizzazione di cui al comma 1 deve essere subordinata alla conoscenza dello status della specie oggetto del prelievo, della raccolta e dell’allevamento. 3. Per le specie di uccelli soggette a tutela dalla presente legge e ricomprese negli allegati della direttiva 79/409/CEE e successive modifiche ed integrazioni, il prelievo, nel territorio al di fuori di ZPS, è disciplinato secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche ed integrazioni. 4. Per le specie di cui all’allegato D il prelievo è disciplinato secondo quanto previsto dalla legge regionale 16 novembre 2004, n. 21 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne) e successive modifiche ed integrazioni. Nei siti rete Natura 2000 il prelievo per le suddette specie è disciplinato dalle misure di conservazione o dai Piani di gestione. 5. Ad insegnanti o a personale autorizzato di istituti scolastici di ogni ordine e grado è consentito raccogliere e allevare in cattività girini di rospo comune (Bufo Bufo) per motivi didattici. TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ARTICOLO 18 (Sanzioni) 1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative: a) da euro 300,00 a euro 3.000,00 per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 16; b) da euro 1.000,00 a euro 10.000,00 per la realizzazione di progetti o interventi in assenza della Valutazione di incidenza, ovvero in difformità alle prescrizioni della Valutazione di incidenza; c) da euro 1.000,00 a euro 10.000,00 per la realizzazione di progetti, interventi, attività in contrasto con le misure di salvaguardia, di conservazione o con quanto disposto nei Piani di gestione dei siti della rete Natura 2000. 2. All’accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui al comma 1, nonché per le violazioni punite ai sensi dell’articolo 13 della l.r. 9/1984, così come modificato dalla presente legge, si provvede ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modifiche ed integrazioni. 3. Le funzioni amministrative riguardanti l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1 e dall’articolo 13 della l.r. 9/1984, così come modificato dalla presente legge, sono esercitate dagli enti gestori dei siti rete Natura 2000. Al di fuori dei siti rete Natura 2000 le funzioni amministrative di cui al presente comma sono esercitate dalle Province. 4. Gli introiti delle sanzioni sono destinati agli enti di cui al comma 3 per attività di tutela della biodiversità, secondo quanto previsto nella programmazione di cui all’articolo 11, comma 1, lettera g). 5. Nel caso di realizzazione di opere ed interventi, ai quali si applicano le sanzioni di cui al comma 1, la Regione, anche su segnalazione degli enti gestori dei siti rete Natura 2000, valutata l’entità del pregiudizio ambientale arrecato, può disporre la sospensione dei lavori e/o la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di mancata demolizione e di ripristino, la Regione provvede d’ufficio a spese dell’inadempiente. 6. Oltre alle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, i soggetti preposti alla vigilanza possono provvedere alla confisca dell’animale e, ove possibile, alla liberazione immediata sul sito di raccolta. ARTICOLO 19 (Vigilanza e sorveglianza) 1. Le funzioni di sorveglianza di cui alla presente legge sono svolte dal Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 15 del d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dagli altri soggetti cui è affidata normativamente la vigilanza ambientale, ivi compresi gli organi e i soggetti che esercitano la vigilanza faunistica, venatoria e ittica ai sensi della normativa vigente. ARTICOLO 20 (Disposizioni transitorie e finali) 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta le misure di conservazione di cui all’articolo 4, comma 1. 2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni contenute nel d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni. 3. Nelle more della designazione delle ZSC, gli enti gestori per ciascun sito della rete Natura 2000 sono quelli individuati nell’allegato E. Sono fatte salve diverse disposizioni di legge. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 18 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico) e successive modifiche ed integrazioni, il patrimonio forestale regionale ricadente nei siti della rete Natura 2000 è gestito dal Corpo forestale dello Stato, d’intesa con l’ente gestore. 5. Nelle more dell’approvazione delle misure di conservazione, la Giunta regionale approva opportune misure di salvaguardia per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie per cui le zone sono state designate. 6. Fino all’adozione dei criteri, linee guida e procedure di cui all’articolo 6, comma 2, e delle norme regionali di cui all’articolo 7, comma 2, continuano ad applicarsi i provvedimenti regionali già assunti in materia di Valutazione di incidenza. 7. Sono esclusi dai divieti e dalle limitazioni di cui all’articolo 16 coloro che detengano, in cattività o post mortem, animali appartenenti a specie tutelate ai sensi della presente legge e che abbiano dato già comunicazione alle Province ai sensi della legge regionale 22 gennaio 1992, n. 4 (Tutela della fauna minore) e successive modifiche ed integrazioni alla data di entrata in vigore della presente legge. 8. Nell’allegato A della l.r. 20/2006 e successive modifiche ed integrazioni al punto 3, dopo la parola: “VAS” sono aggiunte le seguenti “e di Valutazione di incidenza”. 9. Nell’allegato A della l.r. 20/2006 e successive modifiche ed integrazioni, al punto 5, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: “i bis) gestione dell’Osservatorio regionale della biodiversità”. 10. Nell’allegato B della l.r. 20/2006 e successive modifiche ed integrazioni, al punto 1 la lettera b) è soppressa. 11. Nell’articolo 3 della l.r. 9/1984 le parole: “tabella C” sono sostituite con le seguenti: “tabella B”. 12. L’articolo 13 della l.r. 9/1984 è sostituito dal seguente:“Articolo 13 1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da euro 300,00 ad euro 3.000,00 per le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 4, 6, 7 e 9, che comportino danno alle specie di cui all’allegato B e per chi non provveda alla comunicazione di cui all’articolo 10, terzo comma; b) da euro 600,00 ad euro 6.000,00 per la violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 6, 7 e 9, che comportino danno delle specie di cui all’allegato A, e per chi pone in commercio le piante protette non spontanee di cui all’articolo 10, primo comma, senza il certificato di provenienza di cui al secondo comma dello stesso articolo. c) da euro 50 ad euro 300 per le violazioni di cui agli articoli 3 e 8. 2. Sono inoltre confiscate le piante protette ai sensi della presente legge in relazione alle quali è stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1.”. 13. La lettera C) della tabella A, allegata alla legge regionale 16 novembre 2004, n. 21 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne) è sostituita dalla seguente: “C) Misure minime Cheppia cm. 40 Alosa fallax nilotica Trota europea (Fario)Salmo trutta trutta cm. 20 Trota macrostigmaSalmo trutta macrotigmacompresi gli ibridi Trota marmorataSalmo trutta marmoratuscompresi gli ibridi cm. 35 con sola esca artificiale e un solo amo (possibilità di concessione di deroghe sulla taglia, comunque non inferiore a 22 cm. da parte delle Province, per i corsi d’acqua ove sono attivi progetti di ripopolamento con ceppi autoctoni selezionati, autorizzati dalle Province stesse) cm. 35 con sola esca artificiale e un solo amo (possibilità di concessione di deroghe sulla taglia, comunque non inferiore a 22 cm. da parte delle Province, per i corsi d’acqua ove sono attivi progetti di ripopolamento con ceppi autoctoni selezionati, autorizzati dalle Province stesse) Trota iridea (compresi ibridi) cm. 20 Oncorhyncus mykiss Salmerino di torrente (compresi ibridi) cm. 22 Salvelinus fontinalis Temolo cm. 30 Thymallus thymallus Carpa erbivora o Amur cm. 35 Ctenopharyngodon idella Carpa argentata (Temolo russo) cm. 35 Hipophtalmichthys nobilis Carpa testagrossa cm. 35 Hipophtalmichthys molitrix Vairone cm. 12 Leuciscus souffia muticellus Mugilidi e cefali cm. 20 Generi Mugil, Chelon, Liza Luccio cm. 50 Exos lucius Cavedano cm. 20 Leuciscus cephalus Tinca cm. 20 Tinca tinca Barbo cm. 30 Barbus plebejus Barbo caninoBarbus meridionalis cm. 20 Persico reale cm. 20 Perca fluviatilis Persico trota cm. 25 Micropterus sal oides Anguilla cm. 40 Anguilla anguilla Carpa (tutte le forme e varietà) cm. 35 Cyprinus carpio RovellaRutilus rubilio tutela integrale Lasca cm. 15 Chondrostoma genei Gobione Gobio gobio cm. 12 Triotto Rutilus erythrophthalmus cm. 12 Scardola Scardinius scardata cm. 20 Tutte le altre specie cm. 7 Le lunghezze minime totali sono misurate dall’apice del muso all’estremità della pinna caudale. Per quanto riguarda altre specie marine, rinvenibili occasionalmente nelle acque interne, si rimanda alle decisioni della Commissione tecnica regionale.”. 14. Alla lettera D) della tabella A, allegata alla l.r. 21/2004 dopo le parole: “Persico trota 15 aprile 15 giugno”, sono inserite le seguenti : “Lasca Chondrostoma genei 15 aprile 30 giugno Cobite Cobitis tenia bilineata 1 aprile 31 luglio Barbo Barbus plebejus 1 aprile 30 giugno Barbo canino Barbus meridionalis 1 aprile 30 giugno Gobione Gobio gobio 15 aprile 15 giugno Triotto Rutilus erythrophthalmus 1 maggio 30 giugno Scardola Scardinius scardata 1 maggio 15 luglio”. 15. In caso di modifiche nomenclatoriali, dovute a revisioni o nuovi studi tassonomici, le specie o le sottospecie ricomprese negli allegati A, B, C e D, che cambiano denominazione o classificazione, sono assoggettate alla medesima forma di tutela prevista per il taxon riportato originariamente nella presente legge. 16. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva le modifiche agli allegati A, B, C, e D alla presente legge, nel caso di modifiche normative, di nuove conoscenze scientifiche o in base agli esiti del monitoraggio di cui all’articolo 13. ARTICOLO 21 (Abrogazioni) 1. Sono abrogati gli articoli 5, 12 e 15 della l.r. 9/1984. E’ altresì soppressa la tabella C della l.r. 9/1984. 2. E’ abrogata la l.r. 4/1992 e successive modifiche ed integrazioni. ARTICOLO 22 (Norma finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede, ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 mediante utilizzo in termini di competenza di quota di euro 100.000,00 dell’U.P.B. 18.107 “Fondo speciale di parte corrente” dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2008 ed all’iscrizione in termini di competenza del medesimo importo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2009 nell’Area IV “Ambiente” all’U.P.B. 4.101 “Interventi e studi in materia di tutela ambientale”. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addì 10 luglio 2009 IL PRESIDENTE (Claudio Burlando) ALLEGATO 1 ALLEGATO A (Articolo 15) Specie vegetali (nota 1) Nome scientifico Nome italiano Alkanna tinctoria Tausch Arganetta azzurra Allium acutiflorum Loisel. Aglio occidentale Allium narcissiflorum Vill. Aglio piemontese Allium pendulinum Ten. Aglio pendulo Allium suaveolens Jacq. Aglio odoroso Anagallis tenella (L.) L. Centonchio palustre Anagyris foetida L. Legno-puzzo Aquilegia species Aquilegia Arenaria bertolonii Fiori Arenaria di Bertoloni Armeria seticeps Rchb. Spillone peduncolato Artemisia arborescens L. Assenzio arbustivo Asplenium petrarchae (Guérin) DC. Asplenio di Petrarca Aster alpinus L. Astro alpino Baldellia ranunculoides (L.) Parl. Mestolaccia ranunculoide Ballota frutescens (L.) Woods Cimiciotta spinosa Campanula isophylla Moretti Campanula del Finalese Charybdis maritima (L.) Speta Scilla marittima Centaurea veneris ( Sommier) Beguinot Fiordaliso di Porto Venere Convolvulus sabatius Viv. Convolvolo savonese Cyclamen species Ciclamino Digitalis grandiflora Mill. Digitale gialla grande Digitalis purpurea L. Digitale rossa Dictamnus albus L. Dittamo Drosera rotundifolia L. Rosolida Epipactis palustris (L.) Crantz Elleborina palustre Eryngium spinalba Vill. Regina delle Alpi Eryngium maritimum L. Calcatreppola marina Fritillaria species Fritillaria Globularia incanescens Viv. Vedovella delle Apuane Goodyera repens (L.) R. Br. Goodiera Herminium monorchis (L.) R. Br. Orchidea a bulbo Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart. Licopodio abietino Hydrocharis morsus-ranae L. Morso di rana Isoëtes duriei Bory Isoete di Durieu Juniperus phoenicea L. Ginepro fenicio Juniperus thurifera L. Ginepro turifero Knautia mollis Jord. Ambretta delle Alpi Marittime Lathraea clandestina L. Latrea clandestina Lavatera maritima Gouan Malvone delle rupi Leontopodium alpinum Cass. Stella alpina Leucobryum glaucum (Hedw.) Aengstr. Leucobryum Leuzea conifera (L.) DC. Fiordaliso ovoide Lilium species Giglio rosso, Giglio di S. Giovanni Limonium avei (De Not.) Brullo et Erben Statice di De Notaris Limonium cordatum (L.) Miller Statice cordato Linum austriacum L. subsp. collinum (Boiss.) Nyman Lino collinare Lotus creticus L. Ginestrino delle spiagge Lotus cytisoides L. Ginestrino delle scogliere Lycopodiella inundata (L.) Holub Licopodio inondato Lycopodium species Licopodio Medicago marina L. Erba medica marina Menyanthes trifoliata L. Trifoglio fibrino Moehringia lebrunii Merxm. Moheringia di Lebrun Moehringia sedoides (Pers.) Loisel. Moehringia a foglie di Sedum Nigritella species Nigritella Onosma fastigiata (Br.-Bl.) Lacaita Viperina ligure Ophrys species Ofride Ophioglossum sp. Ofioglosso Oxytropis helvetica Scheele Astragalo di Gaudin Paeonia species Peonia Pancratium maritimum L. Giglio delle spiagge Phyteuma cordatum Balbis Raponzolo di Balbis Pinguicula species Pinguicola, Erba unta Primula marginata Curtis Primula impolverata Pteris cretica L. Pteride di Creta Pulsatilla species Pulsatilla, Anemone alpino Romulea sp. Zafferanino Sagittaria sagittifolia L. Sagittaria comune Silene badaroi Breistr. Silene di Badarò Soldanella alpina L. Soldanella Sphagnum species Sfagno Teucrium lucidum L. Camedrio lucido Thymelaea dioica (Gouan) All. Timelea ligure Thymelaea hirsuta L. Endl. Timelea barbosa Tulipa species Tulipano selvatico Viola biflora L. Viola gialla Viola jordanii Hanry Viola di Jordan Viola valderia All. Viola di Valdieri Woodsia alpina (Bolton) Gray Felcetta alpina Jovibarba allionii (Jordan et Fourr) D.A. Webb Semprevivo giallo di Allioni Saxifraga caesia L. Sassifraga verdeazzurra Saxifraga callosa Sm. Sassifraga meridionale Saxifraga oppositifolia L. Sassifraga a foglie opposte Saxifraga cochlearis Reichenb. Sassifraga a foglie di cucchiaio Sempervivum arachnoideum L. Semprevivo ragnateloso Sempervivum calcareum Jordan Semprevivo calcareo Sempervivum tectorum L. Semprevivo maggiore (nota 1) L’allegato A, in aggiunta alle specie riportate nel seguente elenco, comprende tutte le specie vegetali ricomprese negli allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE e successive modificazioni ed integrazioni. ALLEGATO 2 ALLEGATO B (Articolo 15) Specie vegetali Nome scientifico Nome italiano Alchemilla transiens (Buser) Buser Alchemilla Alyssum bertolonii Desv. Alisso di Bertoloni Aphyllanthes monspeliensis L. Afillante Arnica montana L. Arnica Asplenium fontanum (L.) Bernh. Asplenio delle fonti Asplenium cuneifolium Viv Asplenio delle serpentiniti Bupleurum petraeum L. Bupleuro delle rocce Cardamine chelidonia L. Billeri celidonia Cardamine plumieri Vill. Billeri di Plumier Carduus carduelis (L.) Gren. Cardo frizzolato Carex ferruginea Scop. subsp. macrostachys (Bertol.) Arcang. Carice delle Apuane Carex fimbriata Schkuhr Carice sfrangiata Cheilanthes maderensis Lowe Felcetta di Madera Cheilanthes tinaei Tod. Felcetta di Tineo Cephalaria alpina (L.) Roem. & Schult. Vedovina alpina Cerastium utriense G. Barberis Peverina di Voltri Cirsium morisianum Rchb. Cardo di Moris Cirsium tuberosum (L.) All. Cardo tuberoso Cladium mariscus (L.) Pohl Falasco Convallaria majalis L. Mughetto Convolvulus siculus L. Convolvolo siculo Crepis albida Vill. Radicchiella iberica Crepis nicaeensis Balb. Radicchiella di Nizza Crocus ligusticus Mariotti Zafferano ligure Crocus versicolor Ker Gawl. Zafferano della Riviera Dactylorhiza species Orchidea selvatica Daphne species Dafne Dianthus furcatus Balb. Garofano forcato Dryopteris oreades Fomin Felce abbreviata Echinops ritro L. Cardo pallottola Erica cinerea L. Erica cinerea Erigeron gaudinii Brügger Cèspica di Gaudin Eriophorum species Pennacchi Erythronium dens-canis L. Dente di cane Euphorbia biumbellata Poiret Euforbia a doppia ombrella Euphorbia hyberna L. subsp. canuti (Parl.) Tutin Euforbia irlandese di Canut Euphorbia hyberna L. subsp. insularis (Boiss.) Briq. Euforbia irlandese delle isole Euphorbia segetalis L. Euforbia delle messi Euphorbia serrata L. Euforbia dentata Euphorbia terracina L. Euforbia di Terracina Euphorbia valliniana Belli Euforbia di Vallino Fuirena pubescens (Poir.) Kunth Lisca pubescente Galantus nivalis L. Bucaneve Galium obliquum Vill. Caglio obliquo Galium scabrum L. Caglio ellittico Genista hispanica L. Ginestra ispanica Genista slzmanni D.C. (incl. G. desoleana Valsecchi) Ginestra di Salzmann Gentiana species Genziana Gentianella species Genzianella Globularia alypum L. Vedovella cespugliosa Globularia repens Lam. Vedovella minore Halimium halimifolium (L.) Willk. Cisto giallo Helianthemum lunulatum (All.) DC. Eliantemo ligure Hyacinthoides italica (L.) Rothm Scilla italica Hyssopus officinalis L. Issopo Iberis sempervirens L. Iberide sempreverde Ilex aquifolium L. Agrifoglio Iris species Giaggiolo selvatico Juncus filiformis L. Giunco filiforme Juncus fontanesii J. Gay Giunco di Desfontaines Juncus tifidus L. Giunco trifido Juniperus communis L. Ginepro Juniperus oxycedrus L. Ginepro rosso Kundmannia sicula (L.) DC. Kundmannia Lamium orvala L. Falsa ortica maggiore Lavatera arborea L. Lavatera maggiore Leucanthemum coronopifolium Vill. ceratophylloides (All.) Vogt et Greuter Margherita laciniata Leucanthemum subglaucum De Laramb. Margherita ottoploide Leucanthemum virgatum (Desr.) Clos Margherita discoidea Leucojum vernum L. Campanelle Linaria angustissima (Loisel.) Borbás Linaiola italica Ludwigia palustris (L.) Elliot Porracchia dei fossi Luzula spicata (L.) DC. mutabilis Chrtek et Kriša Erba lucciola pendula Lycopodium annotinum L. Licopodio annotino Lythrum junceum Banks et Sol. Salcerella meridionale Medicago disciformis DC. Erba medica disciforme Micromeria marginata (Sm.) Chater Issopo delle Alpi Marittime Minuartia capillacea (All.) Graebn. Minuartia capillare Minuartia rupestris (Scop.) Schinz et Thell. Minuartia rupestre Moricandia arvensis (L.) DC. Moricandia comune Narcissus species Narciso Oenothera marinellae Soldano Enotera di Marinella Onosma helvetica Boiss. em. Teppner Viperina svizzera Orchis species sensu latissimo (incluse Anacamptis,Traunsteinera) Orchidea selvatica Orobanche bartlingii Griseb. = O. alsatica Kirschl. Succiamele della cervaria Pedicularis species Pedicolare Periploca graeca L. Periploca Plantago atrata Hoppe subsp. fuscescens (Jord.) Pilg. Piantaggine rossastra Polygonum robertii Loisel. Poligono di Robert Potentilla detommasii Ten. Cinquefoglia di De Tommasi Potentilla saxifraga Ardoino ex De Not. Cinquefoglia sassifraga Prunella hyssopifolia L. Prunella a foglie strette Quercus suber L. Quercia da sughero Ranunculus flammula L. Ranucolo delle passere Ranunculus gramineus L. Ranuncolo gramineo Ranunculus reptans L. Ranuncolo reptante Rhynchospora alba (L.) Vahl Rincospora chiara Rhaponticum heleleniifolium Gren. et Godr. bicknellii (Briq.) Greuter Fiordaliso rapontico Ruscus aculeatus L. Pungitopo Ruscus hypoglossum L. Pungitopo maggiore Santolina ligustica Arrigoni Crespolina ligure Scilla bifolia L. Scilla bifoglia Sedum fragrans ’t Hart Semprevivo odoroso Sedum monregalense Balb. Semprevivo di Mondovì Serapias species Serapide Sesleria uliginosa Opiz Sesleria delle paludi Silene campanula Pers. Silene campanula Silene niceensis All. Silene di Nizza Sorbus chamaemespilus (L.) Crantz Sorbo alpino Stipa juncea L. Lino delle fate giunchiforme Taxus baccata L. Tasso Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br. Teesdalia a stelo nudo Trichophorum cespitosum (L.) Hartm. Tricoforo cespuglioso Triglochin palustre L. Giuncastrello alpino Trollius europaeus L. Botton d’oro Utricularia species Erba vescica Veronica allionii Vill. Veronica di Allioni Vicia benghalensis L. Veccia rosso-nera Viola bertolonii Pio emend. Merxm. et W. Lippert Viola di Bertoloni Viola calcarata L. subsp. cavillieri (W.Becker) Merxm. et W.Lippert Viola di Cavillier Viola palustris L. Viola delle paludi ALLEGATO 3 ALLEGATO C (Articolo 16) Specie animali Nome scientifico Nome italiano Muscardinus avellanarius Moscardino Mustela putorius Puzzola Rana ridibunda Rana verde maggiore Corallium rubrum Corallo rosso Coronella girondica Colubro di Riccioli Natrix maura Biscia viperina Natrix natrix Biscia d’acqua Malpolon monspessulanus Colubro lacertino Chalcides striatus Gongilo Chalcides chalcides Luscengola Anguis fragilis Orbettino Timon lepidus Lucertola ocellata Hemidactylus turcicus Geco verrucoso Tarentola mauritanica Geco comune Rana esculenta Rana verde minore Rana temporaria Rana temporaria Pelodytes punctatus Pelodite puntaggiato Bufo bufo Rospo comune Triturus alpestris Tritone alpestre Triturus vulgaris Tritone punteggiato Salamandra salamandra Salamandra pezzata Helix pomatia Chiocciola delle vigne Unio elongatulus Cozza di fiume Unio mancus Cozza d’acqua dolce Onychogompus uncatus Libellula Maculinea rebeli Farfalla Potamon fluviatile Granchio di fiume Salaria fluviatilis Cagnetta Phoxinus phoxinus Sanguinerola Gasterosteus aculeatus Spinarello Lanius senator (Linnaeus, 1758) Averla capirossa Lanius excubitor (Linnaeus, 1758) Averla maggiore Monticola saxatilis (Linnaeus, 1766) Codirossone Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) Merlo acquaiolo Hirundo daurica (Linnaeus, 1771) Rondine rossiccia Picoides minor (Linnaeus, 1758) Picchio rosso minore Apus pallidus (Shelley, 1870) Rondone pallido Lepus timidus Lepre bianca Martes martes Martora Helix aspersa Chiocciola Elaphe scalaris Colubro bilineato Jynx torquilla Torcicollo Otus scopus Assiolo Tyto alba Barbagianni Sylvia hortensis Bigia grossa Oenanthe hispanica Monachella ALLEGATO 4 ALLEGATO D (Articolo 17) Pesci Nome scientifico Nome italiano Alosa fallax nilotica Cheppia Salmo macrostigma Trota macrostigma Salmo marmoratus Trota marmorata Barbus plebejus Barbo Barbus meridionalis Barbo canino Chondrostoma genei Lasca Leuciscus souffia muticellus Vairone Cobitis tenia bilineata Cobite Rutilus rubilio Rovella Thymallus Thymallus Temolo ALLEGATO 5 ALLEGATO E (Articolo 20) INDIVIDUAZIONE ENTE GESTORE PER CIASCUN SITO DELLARETE NATURA 2000 Siti di Importanza Comunitaria CODICE SIC NOME SIC ENTE GESTORE IT1313712 CIMA DI PIANO CAVALLO – BRIC CORNIA ENTE PARCO DELLE ALPI LIGURI IT1314609 M. MONEGA – M. PREARBA ENTE PARCO DELLE ALPI LIGURI IT1314610 M. SACCARELLO – M. FRONTE’ ENTE PARCO DELLE ALPI LIGURI IT1314611 M. GERBONTE ENTE PARCO DELLE ALPI LIGURI IT1314723 CAMPASSO – GROTTA SGARBU DU VENTU PROVINCIA IMPERIA IT1315313 GOUTA – TESTA D’ALPE – VALLE BARBAIRA ENTE PARCO DELLE ALPI LIGURI IT1315407 M. CEPPO ENTE PARCO DELLE ALPI LIGURI IT1315408 LECCETA DI LANGAN PROVINCIA DI IMPERIA IT1315421 M. TORAGGIO – M. PIETRAVECCHIA ENTE PARCO DELLE ALPI LIGURI IT1315503 M. CARPASINA PROVINCIA DI IMPERIA IT1315504 BOSCO DI REZZO ENTE PARCO DELLE ALPI LIGURI IT1315602 PIZZO DI EVIGNO REGIONE LIGURIA IT1315714 M. ABELLIO PROVINCIA DI IMPERIA IT1315715 CASTEL D APPIO PROVINCIA DI IMPERIA IT1315716 ROVERINO PROVINCIA DI IMPERIA IT1315717 M. GRAMMONDO – TORRENTE BEVERA PROVINCIA DI IMPERIA IT1315719 TORRENTE NERVIA PROVINCIA DI IMPERIA IT1315720 FIUME ROIA PROVINCIA DI IMPERIA IT1315805 BASSA VALLE ARMEA PROVINCIA DI IMPERIA IT1315806 M. NERO – M. BIGNONE PROVINCIA DI IMPERIA IT1315922 POMPEIANA PROVINCIA DI IMPERIA IT1316001 CAPO BERTA PROVINCIA DI IMPERIA IT1316118 CAPO MORTOLA UNIVERSITA’ GENOVA IT1320425 PIANA CRIXIA COMUNE DI PIANA CRIXIA IT1321205 ROCCHETTA CAIRO PROVINCIA DI SAVONA IT1321313 FORESTA DELLA DEIVA – TORRENTE ERRO ENTE PARCO DEL BEIGUA IT1322122 CROCE DELLA TIA – RIO BARCHEI PROVINCIA DI SAVONA IT1322216 RONCO DI MAGLIO PROVINCIA DI SAVONA IT1322217 BRIC TANA – BRIC MONGARDA COMUNE DI MILLESIMO IT1322219 TENUTA QUASSOLO PROVINCIA DI SAVONA IT1322223 CAVE FERECCHI PROVINCIA DI SAVONA IT1322304 ROCCA DELL’ADELASIA PROVINCIA DI SAVONA IT1322326 FORESTA CADIBONA PROVINCIA DI SAVONA IT1323014 M. SPINARDA – RIO NERO PROVINCIA DI SAVONA IT1323021 BRIC ZERBI PROVINCIA DI SAVONA IT1323112 M. CARMO – M. SETTEPANI PROVINCIA DI SAVONA IT1323115 LAGO DI OSIGLIA PROVINCIA DI SAVONA IT1323201 FINALESE – CAPO NOLI PROVINCIA DI SAVONA IT1323202 ISOLA BERGEGGI – PUNTA PREDANI COMUNE DI BERGEGGI IT1323203 ROCCA DEI CORVI – MAO – MORTOU PROVINCIA DI SAVONA IT1323920 M. GALERO PROVINCIA DI SAVONA IT1324007 M. CIAZZE SECCHE PROVINCIA DI SAVONA IT1324011 M. RAVINET – ROCCA BARBENA PROVINCIA DI SAVONA IT1324818 CASTEL ERMO – PESO GRANDE REGIONE LIGURIA IT1324896 LERRONE- VALLONI PROVINCIA DI SAVONA IT1324908 ISOLA GALLINARA COMUNE DI ALBENGA IT1324909 TORRENTE ARROSCIA E CENTA PROVINCIA DI SAVONA IT1324910 M. ACUTO – POGGIO GRANDE – RIO TORSERO PROVINCIA DI SAVONA IT1325624 CAPO MELE PROVINCIA DI SAVONA IT1330213 CONGLOMERATO DI VOBBIA ENTE PARCO ANTOLA IT1330223 RIO DI VALLENZONA ENTE PARCO ANTOLA IT1330620 PIAN DELLA BADIA ENTE PARCO BEIGUA IT1330905 PARCO DELL’ANTOLA ENTE PARCO ANTOLA IT1330925 RIO PENTEMINA ENTE PARCO ANTOLA IT1331012 L. MARCOTTO – ROCCABRUNA – GIFARCO – L. d. NAVE PROVINCIA DI GENOVA IT1331019 L. BRUGNETO ENTE PARCO ANTOLA IT1331104 PARCO DELL’AVETO ENTE PARCO AVETO IT1331402 BEIGUA – M. DENTE – GARGASSA – PAVAGLIONE ENTE PARCO DEL BEIGUA IT1331501 PRAGLIA – PRACABAN – M. LECO – P. MARTIN ENTE PARCO DEL BEIGUA IT1331606 TORRE QUEZZI PROVINCIA DI GENOVA IT1331615 M. GAZZO PROVINCIA DI GENOVA IT1331718 M. FASCE PROVINCIA DI GENOVA IT1331721 VAL NOCI –TORRENTE GEIRATO – ALPESISA PROVINCIA DI GENOVA IT1331810 M. RAMACETO ENTE PARCO AVETO IT1331811 M. CAUCASO PROVINCIA DI GENOVA IT1331909 M. ZATTA – P.so DEL BOCCO – P.so CHIAPPARINO – M. BOSSEA ENTE PARCO AVETO IT1332603 PARCO DI PORTOFINO ENTE PARCO PORTOFINO IT1332614 PINETA – LECCETA DI CHIAVARI ENTE PARCO PORTOFINO IT1332622 RIO TUIA – MONTALLEGRO ENTE PARCO PORTOFINO IT1332717 FOCE E MEDIO CORSO DEL FIUME ENTELLA PROVINCIA DI GENOVA IT1333307 PUNTA BAFFE – PUNTA MONEGLIA – VAL PETRONIO PROVINCIA DI GENOVA IT1333308 PUNTA MANARA PROVINCIA DI GENOVA IT1333316 ROCCHE DI S. ANNA – VALLE DEL FICO PROVINCIA DI GENOVA IT1342806 M. VERRUGA – M. ZENONE – ROCCAGRANDE – M. PU REGIONE LIGURIA IT1342813 RIO BORSA – T. VARA PROVINCIA DELLA SPEZIA IT1342824 RIO DI COLLA PROVINCIA DELLA SPEZIA IT1342907 M. ANTESSIO – CHIUSOLA PROVINCIA DELLA SPEZIA IT1342908 MONTE GOTTERO – PASSO DEL LUPO PROVINCIA DELLA SPEZIA IT1343412 DEIVA- BRACCO-PIETRA DI VASCA-MOLA REGIONE LIGURIA IT1343415 GUAITAROLA PROVINCIA DELLA SPEZIA IT1343419 M. SERRO PROVINCIA DELLA SPEZIA IT1343425 RIO DI AGNOLA PROVINCIA DELLA SPEZIA IT1343502 PARCO DELLA MAGRA – VARA ENTE PARCO MONTEMARCELLO MAGRA IT1343511 M. CORNOVIGLIO – M. FIORITO – M. DRAGNONE PROVINCIA DELLA SPEZIA IT1343518 GRUZZA DI VEPPO PROVINCIA DELLA SPEZIA IT1343520 ZONA CARSICA CASSANA PROVINCIA DELLA SPEZIA IT1343526 TORRENTE MANGIA PROVINCIA DELLA SPEZIA IT1344210 PUNTA MESCO ENTE PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE IT1344216 COSTA DI BONASSOLA – FRAMURA PROVINCIA DELLA SPEZIA IT1344321 ZONA CARSICA PIGNONE PROVINCIA DELLA SPEZIA IT1344323 COSTA RIOMAGGIORE – MONTEROSSO ENTE PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE IT1344422 BRINA E NUDA DI PONZANO PROVINCIA DELLA SPEZIA IT1345005 PORTOVENERE – RIOMAGGIORE – S.BENEDETTO ENTE PARCO NAZIONALE CINQUE TERRE / COMUNE DI PORTOVENERE IT1345101 PIANA DEL MAGRA ENTE PARCO MONTEMARCELLO MAGRA IT1345103 ISOLE TINO-TINETTO COMUNE DI PORTOVENERE IT1345104 ISOLA PALMARIA COMUNE DI PORTOVENERE IT1345109 MONTEMARCELLO ENTE PARCO MONTEMARCELLO MAGRA IT1345114 COSTA DI MARALUNGA ENTE PARCO MONTEMARCELLO MAGRA IT1315670 FONDALI C. BERTA – DIANO MARINA – CAPO MIMOSA REGIONE LIGURIA IT1315971 FONDALI PORTO MAURIZIO – S. LORENZO AL MARE – TORRE DEI MARMI REGIONE LIGURIA IT1315972 FONDALI RIVA LIGURE – CIPRESSA REGIONE LIGURIA IT1315973 FONDALI ARMA DI TAGGIA – PUNTA S. MARTINO REGIONE LIGURIA IT1316175 FONDALI CAPO MORTOLA – SAN GAETANO UNIVERSITA’ DI GENOVA IT1316274 FONDALI S. REMO - ARZIGLIA REGIONE LIGURIA IT1322470 FONDALI VARAZZE - ALBISOLA REGIONE LIGURIA IT1323271 FONDALI NOLI - BERGEGGI COMUNE DI BERGEGGI IT1324172 FONDALI FINALE LIGURE REGIONE LIGURIA IT1324973 FONDALI LOANO - ALBENGA REGIONE LIGURIA IT1324974 FONDALI S. CROCE - GALLINARA - CAPO LENA REGIONE LIGURIA IT1325675 FONDALI CAPO MELE - ALASSIO REGIONE LIGURIA IT1332477 FONDALI ARENZANO - PUNTA IVREA REGIONE LIGURIA IT1332575 FONDALI NERVI - SORI REGIONE LIGURIA IT1332576 FONDALI BOCCADASSE - NERVI REGIONE LIGURIA IT1332673 FONDALI GOLFO DI RAPALLO REGIONE LIGURIA IT1332674 FONDALI M. PORTOFINO CONSORZIO GESTIONE AREA MARINA PROTETTA DI PORTOFINO IT1333369 FONDALI PUNTA DI MONEGLIA REGIONE LIGURIA IT1333370 FONDALI PUNTA BAFFE REGIONE LIGURIA IT1333371 FONDALI PUNTA MANARA REGIONE LIGURIA IT1333372 FONDALI PUNTA SESTRI REGIONE LIGURIA IT1343474 FONDALI PUNTA APICCHI REGIONE LIGURIA IT1344270 FONDALI PUNTA MESCO - RIO MAGGIORE PARCO NAZIONALE CINQUE TERRE IT1344271 FONDALI PUNTA PICETTO REGIONE LIGURIA IT1344272 FONDALI PUNTA LEVANTO REGIONE LIGURIA IT1344273 FONDALI ANZO REGIONE LIGURIA Zone di Protezione Speciale CODICE ZPS NOME ZPS ENTE GESTORE IT1313776 PIANCAVALLO ENTE PARCO ALPI LIGURI IT1314677 SACCARELLO - GARLENDA ENTE PARCO ALPI LIGURI IT1314678 SCIORELLA ENTE PARCO ALPI LIGURI IT1314679 TORAGGIO - GERBONTE ENTE PARCO ALPI LIGURI IT1315380 TESTA D’ALPE - ALTO ENTE PARCO ALPI LIGURI IT1315481 CEPPO - TOMENA ENTE PARCO ALPI LIGURI IT1331578 BEIGUA - TURCHINO ENTE PARCO BEIGUA
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