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NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria

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Legge regionale 10 luglio 2009, n. 27
Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2008, n. 24 (Discipline di riordino delle Comunità Montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli Comuni) e misure straordinarie per l'attuazione del riordino delle Comunità Montane
 
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA la seguente legge: CAPO I MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 2008, N. 24 (DISCIPLINA DI RIORDINO DELLE COMUNITÀ MONTANE, DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE INTERCOMUNALE E NORME A FAVORE DEI PICCOLI COMUNI) ARTICOLO 1 (Modifica all’articolo 11 della legge regionale 4 luglio 2008, n. 24 (Disciplina di riordino delle Comunità montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli comuni)) 1. Il comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 24/2008 è sostituito dal seguente: “1. La Comunità montana può stipulare convenzioni, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, con Comuni non facenti parte della Comunità montana nonché con altri enti pubblici per l’esercizio, in modo programmato, di servizi e attività.”. ARTICOLO 2 (Modifica all’articolo 21 della l.r. 24/2008) 1. Dopo il comma 5 dell’articolo 21 della l.r. 24/2008 è aggiunto il seguente: “5 bis. Ai fini del comma 5 un mandato si intende compiuto qualora il Presidente resti in carica per un periodo corrispondente alla metà più un giorno del mandato elettivo dallo stesso ricoperto.”. ARTICOLO 3 (Modifica all’articolo 22 della l.r. 24/2008) 1. Dopo il comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 24/2008 è aggiunto il seguente: “2 bis. La Giunta esecutiva esercita i propri poteri anche dopo la cessazione dalla carica ai sensi del presente articolo fino alla nomina della nuova Giunta esecutiva e comunque non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla cessazione della carica.”. ARTICOLO 4 (Modifica all’articolo 28 della l.r. 24/2008) 1. Al comma 3 dell’articolo 28 della l.r. 24/2008, dopo le parole: “di altra Comunità montana” sono inserite le seguenti: “o di ente locale”. ARTICOLO 5 (Modifica all’articolo 31 della l.r. 24/2008) 1. Al comma 2 dell’articolo 31 della l.r. 24/2008 le parole: “all’Unione nazionale comuni comunità ed enti della montagna (UNCEM) regionale” sono sostituite dalle seguenti: “alle associazioni maggiormente rappresentative delle Comunità montane liguri”. ARTICOLO 6 (Modifica all’articolo 56 della l.r. 24/2008) 1. Il comma 1 dell’articolo 56 della l.r. 24/2008 è sostituito dal seguente: “1. Per i territori non ricompresi nelle Comunità montane derivanti dal riordino di cui alla presente legge, a decorrere dal 1° gennaio 2009, le deleghe e le attribuzioni di funzioni regionali già conferite alle Comunità montane sono esercitate dagli enti indicati dalle singole leggi regionali di settore. In assenza di una specifica disposizione normativa di individuazione ovvero qualora gli enti indicati non fossero più operanti, le deleghe e le attribuzioni di funzioni regionali già conferite alle Comunità montane sono esercitate dagli enti individuati con atto della Giunta regionale, previa consultazione degli enti locali interessati. Per l’esercizio delle attività gli enti individuati ai sensi del presente articolo possono convenzionarsi con le Comunità montane limitrofe.”. CAPO II MISURE STRAORDINARIE PER L’ATTUAZIONE DEL RIORDINO DELLE COMUNITÀ MONTANE ARTICOLO 7 (Finalità) 1. In relazione alle particolari esigenze finanziarie determinatesi a carico delle Comunità montane nella prima fase del processo di riordino in attuazione della l.r. 24/2008, tenuto conto in particolare della permanenza in servizio del personale delle preesistenti Comunità montane, la Regione concede contributi straordinari al fine di riequilibrare le risorse finanziarie disponibili alle Comunità montane di nuova costituzione. ARTICOLO 8 (Fondo di riequilibrio) 1. Per le finalità di cui all’articolo 7, è istituito un fondo di riequilibrio. 2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente dalla Giunta regionale in funzione di parametri obiettivi di fabbisogno riferiti al personale in servizio al 30 aprile 2009, al fine di integrare i trasferimenti statali e regionali ordinari di natura corrente a favore delle Comunità montane. 3. Le provvidenze di cui alla presente legge sono previste a partire dall’anno 2009, per un periodo massimo di due esercizi finanziari. ARTICOLO 9 (Misure per favorire la ricollocazione del personale in esubero) 1. Per la ricollocazione lavorativa del personale in esubero, nei due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge le Comunità montane possono stipulare accordi per la copertura, anche in quota parte e per un massimo di due anni, degli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale trasferito ad amministrazioni diverse ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). 2. Gli accordi di cui al comma 1 sono stipulati dalla Comunità montana con l’amministrazione presso la quale il lavoratore viene trasferito e devono prevedere, in caso di cessazione per qualsiasi causa del rapporto di lavoro, la restituzione alla Comunità montana delle risorse già trasferite per il pagamento degli oneri relativi al trattamento economico fondamentale per il periodo successivo alla cessazione dal servizio del lavoratore. 3. Per le finalità di cui al comma 1, gli accordi stipulati dalla Comunità montana con l’amministrazione presso la quale il lavoratore viene trasferito prevedono l’impegno da parte della medesima amministrazione a considerare la somma di cui al comma 1 quale importo che concorre a formare la spesa di personale ai fini del rispetto dei vincoli derivanti dalle rispettive discipline di contenimento della spesa di personale stabilite dalla normativa vigente, con particolare riguardo al rispetto del patto di stabilità interno per gli enti locali ad esso sottoposti. CAPO III DISPOSIZIONI FINALI ARTICOLO 10 (Norma finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, per l’anno finanziario 2009, quantificati in euro 4.000.000,00 si provvede mediante gli stanziamenti iscritti, in termini di competenza e di cassa nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, all’Area XIII – Agricoltura, economia montana – Unità Previsionale di Base 13.112 “Spesa di funzionamento delle Comunità montane”. 2. Per l’anno 2010, alla quantificazione del fondo di riequilibrio di cui all’articolo 8 si provvede con legge finanziaria. ARTICOLO 11 (Dichiarazione di urgenza) 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addì 10 luglio 2009 IL PRESIDENTE (Claudio Burlando)


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