Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Princìpi generali)
1. In attuazione dell’art. 44, comma 2, della Costituzione e dell’articolo 2, commi 17 e 18 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la presente legge promuove il riordino istituzionale delle Comunità Montane, enti locali strategici per promuovere le politiche a favore della montagna calabrese.
2. Nell’ordinamento regionale sono accolti i princìpi concernenti, direttamente o indirettamente, le Comunità Montane contenuti nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e successive modifiche ed integrazioni.
ARTICOLO 2
(Sostituzione dell’art. 1 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4)
1. L’art. 1 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 è sostituito dal seguente:
Art. 1 (Natura)
«1. Le Comunità Montane sono Enti locali sovracomunali costituiti fra Comuni montani e parzialmente montani, appartenenti di norma alla stessa Provincia, per l’esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite o delegate.
2. Le Comunità Montane costituiscono il livello ottimale per l’esercizio associato delle funzioni da parte dei Comuni montani e parzialmente montani, in relazione alla peculiarità del territorio, alle esigenze della popolazione ed alla funzionalità dei servizi. Esse promuovono, programmano ed attuano le politiche a favore delle popolazioni dei territori montani e parzialmente montani ricompresi nell’ambito territoriale di competenza».
ARTICOLO 3
(Modifiche all’art. 2 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4)
1. All’art. 2, comma 4, della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 le parole «dopo l’espletamento del controllo da parte del competente Organo regionale lo Statuto è pubblicato» sono soppresse e sostituite dalle seguenti:
«dopo la deliberazione di cui al comma 3 lo Statuto è trasmesso alla Regione per la pubblicazione».
2. All’art. 2, comma 5, della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 la parola «otto» è soppressa e sostituita dalla seguente «quattro».
ARTICOLO 4
(Sostituzione dell’art. 5 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4)
1. L’art. 5 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 è sostituito dal seguente:
Art. 5 (Esercizio associato di funzioni e di servizi comunali)
«1. La legge regionale 24 novembre 2006, n. 15 recante “Riordino territoriale ed incentivazione delle forme associative dei Comuni” disciplina le modalità per la gestione associata di funzioni e servizi che i Comuni appartenenti ad una Comunità Montana, intendono esercitare in base a criteri di buon andamento, economicità ed efficienza della gestione».
ARTICOLO 5
(Modifiche all’art. 6 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4)
1. L’art. 6 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4, è così sostituito:
«1. La Regione definisce gli ambiti territoriali delle Comunità Montane sulla base degli indicatori fisico-geografici, demografici e socio economici previsti nel comma 18 dell’art. 2 della Legge 24 Dicembre 2007 n. 244, di cui al presente articolo.
2. Per la costituzione di una Comunità Montana occorrono di norma almeno sei Comuni. Sono associati in una Comunità Montana, in primo luogo, i Comuni il cui territorio non sia inferiore per almeno il 55% della loro superficie al di sopra di 500 metri di altitudine sul livello del mare. Sono altresì associati in una Comunità Montana i Comuni che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) ubicazione della sede Municipale al di sopra di 300 metri di altitudine sul livello del mare;
b) territorio non inferiore per almeno il 33% della loro superficie al di sopra di 400 metri di altitudine sul livello del mare.
3. Sono inclusi nella delimitazione delle aree delle Comunità Montane i Comuni appartenenti alle minoranze storiche linguistiche così come individuati nella legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante “Norme in materia di tutela delle minoranze inguistiche storiche”, ed in applicazione di quanto contenuto nell’art. 13 della medesima legge ed agli artt. 21, 23 e 24 della legge regionale 30 ottobre 2003, n. 15, recante “Norme per la tutela e la valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche di Calabria”, che presentino i seguenti requisiti:
a) ubicazione della sede del Municipio in quota non inferiore a 500 mt s.l.m. ed almeno il 45% del territorio comunale a quota superiore a 300 mt s.l.m.;
b) ovvero, siano già appartenenti alle Comunità Montane.
4. Non possono essere associati in una Comunità Montana i Comuni Capoluogo di Provincia.
5. I Comuni che presentano i requisiti di cui alla presente legge, debbono essere associati ad una Comunità Montana contigua territorialmente, previa delibera consiliare comunale. La Comunità Montana interessata è tenuta, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, a trasmettere l’istanza di adesione al competente Dipartimento regionale per la verifica del possesso dei requisiti di legge. Il Dipartimento è tenuto a rendere il predetto parere entro trenta giorni dalla data di ricevimento dalla richiesta; decorso tale termine il parere si intende acquisito. Successivamente il Consiglio della Comunità Montana è tenuto a deliberare l’adesione del Comune richiedente.
6. Le leggi regionali che istituiscono nuovi Comuni o modificano le circoscrizioni territoriali di quelli esistenti, nel caso che tali provvedimenti incidano sulla determinazione degli ambiti territoriali delle Comunità Montane, debbono disporre anche in merito a tali ambiti».
2. I Comuni facenti parte di Comunità Montane non possono associarsi ad Unioni
di Comuni.
ARTICOLO 6
(Sostituzione dell’art. 7 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4)
1. La rubrica dell’articolo dell’art. 7 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4, è sostituita dalla seguente: «Individuazione delle Comunità Montane.
2. L’art. 7 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 è sostituito dal seguente:
Art. 7 (Individuazione delle Comunità Montane)
«1. La Regione individua nel numero di 20 (venti) il numero delle Comunità Montane che si possono costituire nella regione Calabria, tenendo conto della seguente articolazione massima per provincia, sulla base dei Comuni eleggibili aventi i requisiti previsti dall’art. 6 della presente legge:
a) Provincia di Cosenza nr. 8 (otto) Comunità Montane;
b) Provincia di Catanzaro nr. 3 (tre) Comunità Montane;
c) Provincia di Crotone nr. 1 (uno) Comunità Montane;
d) Provincia di Vibo Valentia nr. 2 (due) Comunità Montane;
e) Provincia di Reggio Calabria nr. 6 (sei) Comunità Montane.
2. Gli ambiti territoriali delle Comunità Montane sono costituiti dal territorio dei Comuni ricompresi nelle zone omogenee di cui all’Allegato A della presente legge.
3. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge il Presidente
della Giunta regionale emana i singoli decreti di costituzione delle Comunità
Montane».
ARTICOLO 7
(Sostituzione dell’art. 8 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4)
1. L’art. 8 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 è sostituito dal seguente:
Art. 8 (Controllo sulle Comunità Montane)
«1. Nell’ambito della loro autonomia statutaria, organizzativa e regolamentare le Comunità Montane, si dotano di strumenti adeguati a garantire la legittimità e l’economicità dell’azione amministrativa e contabile nonché per valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione di piani e programmi in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti».
ARTICOLO 8
(Sostituzione dell’art. 10 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4)
1. L’art. 10 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 è sostituito dal seguente:
Art. 10 (Composizione del Consiglio)
«1. Il Consiglio della Comunità Montana è formato da consiglieri comunali eletti nei Consigli dei Comuni da cui essa è costituita.
2. Il numero dei rappresentanti di ogni Comune nel Consiglio della Comunità Montana, è così determinato:
a) n. 3 (tre) componenti per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti due terzi dei quali espressi dalla maggioranza ed un terzo dalla minoranza, eletti dai Consigli comunali con voto ad uno e con separate votazioni, l’una per la maggioranza e l’altra per la minoranza. La minoranza è quella espressa dalle risultanze della consultazione elettorale amministrativa.
b) n. 1 (uno) componenti per gli altri Comuni.
3. Lo Statuto disciplina altresì il funzionamento del Consiglio con particolare riguardo alle modalità di convocazione, al numero legale, al procedimento di discussione e di deliberazione. Stabilisce le modalità di sostituzione degli eletti che non accettino la nomina e dei membri del Consiglio che, per qualsiasi causa, cessino dalla carica. Lo Statuto può stabilire l’articolazione del Consiglio in Commissioni e gruppi».
ARTICOLO 9
(Sostituzione dell’art. 12 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4)
1. L’art. 12 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 è sostituito dal seguente:
Art. 12 (Composizione della Giunta)
«1. La Giunta è costituita dal Presidente e da un numero di Assessori stabilito dallo Statuto, in numero di due per le Comunità Montane con popolazione totale fino a 40.000 abitanti e non superiore a quattro per le Comunità Montane con popolazione superiore a 40.000 abitanti.
2. Le funzioni di Vice Presidente sono attribuite dal Presidente a uno degli Assessori».
ARTICOLO 10
(Modifiche all’art. 19 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4)
1. All’art. 19, comma 1, della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 dopo la parola «accettate» sono aggiunte le seguenti parole «e comunque diventano efficaci decorsi venti giorni dalla data di acquisizione al protocollo della Comunità Montana».
ARTICOLO 11
(Sostituzione dell’art. 21 legge regionale 19 marzo 1999, n. 4)
1. L’art. 21 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 è sostituito dal seguente»:
Art. 21 (Rimozione e sospensione di amministratori di Comunità Montane)
«1. Al Presidente ed agli Amministratori delle Comunità Montana in caso di rimozione o sospensione dalla carica si applicano le norme stabilite dall’art. 142 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche».
ARTICOLO 12
(Sostituzione dell’art. 22 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4)
1. L’art. 22 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 è sostituito dal seguente»:
Art. 22 (Indennità)
«1. Al Presidente e agli Assessori delle Comunità Montane spetta l’indennità nella misura prevista dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 art. 2, comma 25, ridotta di un ulteriore 20% e decurtata da quella eventualmente già percepita nella qualità di Sindaco o Assessore del Comune.
2. Ai Consiglieri, per la partecipazione alle sedute del Consiglio, spetta il solo gettone di presenza nella misura prevista dalla vigente normativa».
ARTICOLO 13
(Sezione del Piano pluriennale di sviluppo socio economico - Piano delle
funzioni e dei servizi dei Comuni membri da gestire in forma associata)
1. Dopo l’art. 24 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 è inserito il seguente articolo 24 bis:
Art. 24 bis (Sezione del Piano pluriennale di sviluppo socio economico Piano delle
funzioni e dei servizi dei Comuni membri da gestire in forma associata)
«1. Una speciale sezione riguardante le funzioni e i servizi del piano pluriennale di sviluppo socio-economico assume la denominazione di piano delle funzioni e dei servizi dei Comuni membri da gestire in forma associata.
2. Ai fini della definizione di tale specifico piano la Comunità Montana effettua una ricognizione delle funzioni e dei servizi dei Comuni membri facendo normalmente riferimento alla classificazione dei bilanci comunali, per valutare l’idoneità delle forme di gestione da adottare con riguardo all’ambito territoriale e ad esigenze funzionali ed economiche. A seguito delle risultanze derivanti dalla ricognizione e dalla verifica, la Comunità Montana promuove, di concerto coi Comuni membri, le iniziative necessarie volte alla scelta delle forme più idonee per la gestione associata delle funzioni e servizi comunali dando la priorità ai servizi di supporto.
3. Il piano contiene l’assetto, la dimensione e le caratteristiche delle funzioni e dei servizi, la forma di gestione prescelta previa valutazione comparativa, le dotazioni patrimoniali e dipersonale, il piano finanziario degli interventi e quello di gestione, lo schema di convenzione da stipulare con i Comuni membri contenente la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie».
ARTICOLO 14
(Modifiche all’art. 61 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4)
1. Il comma 1 dell’art. 61 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 è soppresso.
2. Il comma 2 dell’art. 61 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 è sostituito dal seguente:
«1. Le Comunità Montane costituite ai sensi della presente Legge subentrano nei rapporti attivi e passivi alle Comunità Montane preesistenti, assorbendone le risorse umane, finanziarie e strumentali, facendone salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data 1/1/2008, così come prescritto dall’articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
2. Qualora in esecuzione del comma precedente le risorse umane assorbite dalle nuove Comunità Montane dovessero risultare in esubero rispetto alle effettive esigenze gestionali dell’Ente, le Comunità Montane valuteranno prioritariamente l’opportunità di utilizzare il personale eventualmente in esubero nella gestione associata di servizi comunali.
3. Qualora in applicazione della presente legge derivi la soppressione o l’accorpamento di una o più Comunità Montane la Regione nomina un Commissario con l’incarico di provvedere alla gestione ordinaria degli Enti fino alla nuova costituzione del Consiglio per come stabilito all’art. 15 della presente Legge. Lo stesso Commissario avrà l’incarico di provvedere, entro il medesimo termine, alla redazione di un piano di ricognizione delle risorse umane, strumentali e finanziarie nonché per individuare l’insieme dei rapporti giuridici attivi e passivi in atto da trasferire.
4. Il Presidente della Giunta Regionale nomina tra i funzionari regionali e della Pubblica Amministrazione, su proposta dell’Assessore regionale al ramo, i commissari previsti dal presente articolo.
5. Entro 30 giorni successivi al termine di cui sopra, la Giunta Regionale approva il piano di ricognizione redatto dal Commissario e definisce gli aspetti successori con particolare riguardo ai rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi, finanziari e del personale tra gli Enti medesimi.
6. Qualora i nuovi ambiti territoriali interessano Comuni compresi in Comunità Montane costituite ai sensi della presente legge e si determinino, come conseguenza, variazioni territoriali, la gestione ordinaria della Comunità Montana è assicurata dagli Organi in carica fino alla nuova costituzione del Consiglio per come stabilito all’art. 15 della presente legge».
ARTICOLO 15
(Norme finali e transitorie)
1. In sede di prima applicazione della presente legge il Consiglio delle Comunità Montane è composto con le modalità di cui all’art. 10 e nei termini fissati dall’art. 18, comma 5, della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 come modificata dalla presente legge.
2. Le Comunità Montane adeguano il proprio Statuto alle disposizioni della presente legge entro tre mesi dalla data di entrata in vigore. Decorso tale termine e fino al momento dell’entrata in vigore delle modifiche di adeguamento dello Statuto, le norme in contrasto con la presente legge sono da considerarsi prive di ogni effetto.
3. I Comuni non in possesso dei requisiti di cui all’art. 5, il cui territorio sia contiguo a quello di una Comunità montana, previa deliberazione consiliare e relativo recepimento da parte del consiglio della Comunità Montana, possono affidare la gestione della superficie territoriale ubicata al di sopra di 400
mt s.l.m. al medesimo ente per l’esercizio delle attività di competenza.
4. Quanto previsto dal precedente comma non comporta la rappresentanza del Comune nel consiglio della Comunità Montana.
5. I Comuni già associati in una comunità Montana ed esclusi a seguito della determinazione dei nuovi ambiti territoriali delle Comunità Montane possono associarsi in unione dei Comuni entro e non oltre il 31/12/2008. Le risorse umane e strumentali in capo alle Comunità Montane di appartenenza vengono trasferite alle costituenti unioni dei Comuni.
6. Le sedi definitive delle Comunità Montane istituite in applicazione della presente legge saranno individuate dai rispettivi consigli fatta eccezione per le preesistenti sedi ubicate in Comuni ricadenti negli ambiti territoriali di all’allegato A) se di proprietà delle stesse Comunità Montane, le quali diventano sedi definitive.
I consigli delle Comunità Montane possono stabilire una sede diversa da quella di cui al precedente comma previa cessione della proprietà della medesima sede.
7. I fondi ricavati dalla precedente cessione dovranno essere utilizzati in via prioritaria per l’acquisto di una nuova sede maggiormente baricentrica rispetto al territorio della Comunità Montana. È escluso l’ulteriore impiego di fondi rispetto a quelli ricavati dalla cessione della sede.
ARTICOLO 16
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 10 luglio 2008 – Loiero
ALLEGATO 1
Allegato A di cui all’art. 6 di questa legge che modifica l’art. 7 dellalegge regionale 19 marzo 1999, n. 4 Individuazione delle Comunità MontaneAmbiti territoriali delle Comunità Montane: elenchi dei Comuni ricompresinelle zone omogenee.
L’allegato in oggetto non è pervenuto dalla Regione. E’ consultabile all’indirizzo:
http://www.consiglioregionale.calabria.it/upload/testicoordinati/L.R.%2010.07.08%20N.%2020.doc