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NORMATIVA
Normativa regionale - Marche

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Legge regionale 10 giugno 2008, n. 13
Gestione del trasporto sanitario modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 36 "Sistema di emergenza sanitaria"
 
Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
(Modifiche all’articolo 3 della l.r. 36/1998)

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 36 (Sistema di emergenza sanitaria) le parole: “servizio sanità” sono sostituite dalle seguenti: “servizio salute”.
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 36/1998 le parole: “Servizio della protezione civile” sono sostituite dalle seguenti: “Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile”.
3. Al comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 36/1998 le parole: “Assessore regionale alla sanità” sono sostituite dalle seguenti: “Assessore regionale alla salute”.
4. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 36/1998 le parole: “i responsabili” sono sostituite dalle seguenti: “i direttori”.
5. Alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 36/1998 le parole: “Servizio protezione civile della Regione” sono sostituite dalle seguenti: “Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile della Regione”.

ARTICOLO 2
(Modifiche all’articolo 5 della l.r. 36/1998)

1. Il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 36/1998 è sostituito dal seguente:
“2. Il sistema di allarme sanitario è diretto e gestito da quattro Centrali operative territoriali e da una Centrale operativa regionale. Le Centrali operative territoriali sono attivate negli “Ospedali Riuniti Umberto I - G. M. Lancisi - G. Salesi” di Ancona, negli ospedali San Salvatore di Pesaro, Generale provinciale di Macerata e C. e G. Mazzoni di Ascoli Piceno che assumono le seguenti denominazioni: “Ancona Soccorso”, “Pesaro Soccorso”, “Macerata Soccorso” e “Piceno Soccorso”. La Centrale operativa di Ancona svolge altresì la funzione di Centrale operativa regionale.”.
2. Al comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 36/1998 la parola: “provinciale“ è sostituta dalla seguente: “territoriale”.
3. Al comma 5 dell’articolo 5 della l.r. 36/1998 la parola: “provinciale” è sostituita dalla seguente: “territoriale”.

ARTICOLO 3
(Modifiche all’articolo 6 della l.r. 36/1998)

1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 36/1998 la parola: “provinciale” è sostituta dalla seguente: “territoriale”.
2. Il comma 9 dell’articolo 6 della l.r. 36/1998 è sostituito dal seguente:
“9. La Centrale operativa si avvale di personale sanitario, individuato dal Comitato del
dipartimento di emergenza competente, sulla base dei criteri individuati dalla Giunta regionale ai sensi della normativa vigente. In particolare è assicurato che il personale infermieristico e medico sia formato nel settore dell’emergenza e urgenza”.

ARTICOLO 4
(Modifica all’articolo 7 della l.r. 36/1998)

1. Il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 36/1998 è sostituito dal seguente:
“2. L’attività extraospedaliera si avvale delle Postazioni territoriali di soccorso (POTES), del personale e dei mezzi di soccorso messi a disposizione dal servizio sanitario regionale, dalla CRI, dalle associazioni di volontariato iscritte nel registro del volontariato e da altri soggetti privati accreditati sensi dell’articolo 26 bis.”.

ARTICOLO 5
(Modifiche all’articolo 8 della l.r. 36/1998)

1. Al comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 36/1998 le parole: “I Direttori generali delle Aziende USL”
sono sostituite dalle seguenti: “Le Aziende sanitarie”.
2. La lettera a) del comma 5 dell’articolo 8 della l.r. 36/1998 è sostituita dalla seguente:
“a) medico, con priorità per il personale dei servizi di emergenza territoriale di cui al vigente accordo collettivo nazionale di lavoro per i medici di medicina generale;”.
3. Alla lettera c) del comma 5 dell’articolo 8 della l.r. 36/1998 le parole: “appartenente alla CRI o ad una pubblica assistenza, che ha partecipato ai corsi di cui all’articolo 11” sono sostituite dalle seguenti: “che ha partecipato ai corsi indicati all’articolo 9, comma 4, lettera b);”.4. Alla lettera d) del comma 5 dell’articolo 8 della l.r. 36/1998 le parole: “ad una pubblica assistenza” sono sostituite dalle seguenti: “ad una associazione di volontariato accreditata ai sensi dell’articolo 26 bis”.
5. Il comma 9 dell’articolo 8 della l.r. 36/1998 è sostituito dal seguente:
“9. Il personale sanitario delle POTES è messo a disposizione dalle Aziende sanitarie, sulla base della normativa regionale vigente. Il personale non sanitario delle POTES può essere messo a disposizione dalle associazioni di volontariato convenzionate, dalle sezioni della CRI convenzionate, dalle Aziende sanitarie e dai privati accreditati secondo le modalità indicate all’articolo 10 bis. Qualora la POTES venga localizzata ove ha sede la CRI o una associazione di volontariato accreditate ai sensi dell’articolo 26 bis, queste possono mettere a disposizione del servizio sanitario regionale anche proprie ambulanze.”.
6. Al comma 11 dell’articolo 8 della l.r. 36/1998 le parole: “del servizio sanitario nazionale” sono sostituite dalle seguenti: “del servizio sanitario regionale” e le parole: “In caso di presenza, in uno stesso ambito territoriale di AUSL, di più unità operative di pronto soccorso appartenenti a diverse Aziende sanitarie, la Giunta regionale ripartisce le rispettive competenze relativamente alla gestione degli equipaggi di soccorso.” sono soppresse.
7. Al comma 12 dell’articolo 8 della l.r. 36/1998 le parole: “pubbliche assistenze” sono sostituite dalle seguenti: “associazioni di volontariato o di sezioni della CRI accreditate ai sensi dell’articolo 26 bis”.
8. Al comma 13 dell’articolo 8 della l.r. 36/1998 le parole: “pubblica assistenza o la CRI, le stesse associazioni di volontariato,” sono sostituite dalle seguenti: “associazione di volontariato o la CRI accreditate ai sensi dell’articolo 26 bis, queste,”.

ARTICOLO 6
(Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 36/1998)

1. L’articolo 9 della l.r. 36/1998 è sostituito dal seguente:
“Art. 9 - (Trasporto sanitario).
1. Per trasporto sanitario si intende l’attività di trasporto di infermi con personale di soccorso.
2. Con regolamento approvato dalla Giunta regionale, sentito il Comitato per l’emergenza sanitaria,
sono determinati i requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e professionali necessari per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 26 e dell’accreditamento di cui all’articolo 26 bis.
3. Il regolamento in particolare determina:
a) la tipologia dei mezzi di trasporto sanitario e le professionalità necessarie in relazione al tipo di intervento da effettuare;
b) le caratteristiche tecniche, la dotazione di attrezzature e di materiale, gli standard di
efficienza ed i livelli di manutenzione dei mezzi di trasporto sanitario;
c) il segno distintivo di riconoscimento per il trasporto sanitario e le modalità di esposizione dello stesso;
d) i termini, non superiori complessivamente a novanta giorni, per l’approvazione del provvedimento di autorizzazione e di accreditamento, decorsi i quali i provvedimenti si intendono rilasciati;
e) i termini e le modalità per l’avvio del processo di accreditamento dei soggetti che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso esercitano attività di trasporto sanitario.
4. Il regolamento di cui al comma 2 assicura altresì che:
a) i mezzi di soccorso utilizzati dai soggetti accreditati siano in grado di collegarsi via radio con la centrale operativa di riferimento;
b) il personale volontario da utilizzare nelle autoambulanze sia maggiorenne e in possesso di un attestato di idoneità rilasciato sulla base della frequenza ad uno specifico corso di addestramento con esame finale.”.

ARTICOLO 7
(Inserimento dell’articolo 9 bis nella l.r. 36/1998)

1. Dopo l’articolo 9 della l.r. 36/1998 è inserito il seguente:
“Art. 9 bis - (Elisoccorso).
1. Il servizio di elisoccorso è un servizio regionale di soccorso sanitario con uno o più elicotteri attrezzati, ubicati in una o più sedi secondo le indicazioni contenute nel piano sanitario regionale. Il servizio è svolto dall’Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Umberto I - G. M. Lancisi - G. Salesi” sulla base di un finanziamento specifico della Regione. Esso dipende dalla Centrale operativa costituita presso tale Azienda.”.

ARTICOLO 8
(Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 36/1998)

1. L’articolo 10 della l.r. 36/1998 è sostituito dal seguente:
“Art. 10 - (Partecipazione delle associazioni al sistema dell’emergenza).
1. Le associazioni di volontariato, la CRI e gli enti pubblici che esercitano attività di trasporto sanitario possono collaborare con le Aziende sanitarie nel sistema di emergenza sanitaria.
2. La Regione e le Aziende sanitarie favoriscono e promuovono il coinvolgimento e la partecipazione della CRI e delle associazioni di volontariato in tutti i livelli della rete dell’emergenza sanitaria.
3. Requisito per la partecipazione è l’appartenenza ad organizzazioni regionali e nazionali iscritte negli appositi albi.
4. Per le funzioni di supporto alla gestione della Centrale operativa, il personale non sanitario può essere individuato anche attraverso convenzioni con la CRI e con le associazioni di volontariato accreditate.”.

ARTICOLO 9
(Inserimento dell’articolo 10 bis nella l.r. 36/1998)

1. Dopo l’articolo 10 della l.r. 36/1998 è inserito il seguente:
“Art. 10 bis - (Gestione del trasporto sanitario).
1. Il trasporto sanitario costituisce attività di interesse generale improntata al rispetto dei
principi di universalità, solidarietà, economicità ed appropriatezza. In particolare il servizio di trasporto sanitario garantisce nelle situazioni dell’urgenza o dell’emergenza, il trattamento sanitario del paziente sul luogo dell’evento e il trasporto in struttura idonea alla cura secondo le modalità stabilite dalla presente legge.
2. Il trasporto sanitario di cui agli articoli 20, comma 1, e 21, commi 1 e 2, è assicurato dalle Aziende sanitarie e dall’INRCA avvalendosi di mezzi e personale propri. Ove ciò non sia possibile il trasporto sanitario è affidato ai soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 26 bis, sulla base dei seguenti principi:
a) in via prioritaria, è assicurato l’affidamento di tutti i servizi del trasporto sanitario a
carico del servizio sanitario regionale alle associazioni di volontariato, alla CRI ed agli altri enti pubblici accreditati, al fine di garantire l’espletamento del servizio di interesse generale in condizioni di equilibrio economico per il bilancio regionale. I rapporti con i soggetti suindicati sono regolati da convenzioni;
b) l’affidamento del trasporto sanitario ai soggetti diversi da quelli indicati alla lettera a) è
effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici di servizi e
forniture. A tal fine i bandi di gara nelle procedure aperte contengono i requisiti prescritti per l’autorizzazione e l’accreditamento ed indicano un termine non inferiore a novanta giorni entro cui, comunque, gli interessati debbono munirsi del provvedimento di autorizzazione e accreditamento.
3. Le convenzioni di cui alla lettera a) del comma 2 prevedono per le associazioni di volontariato e la CRI l’esclusiva erogazione dei rimborsi delle spese effettivamente sostenute, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita l’ANPAS, sezione marchigiana, e la rappresentanza regionale della CRI, sulla base dei principi di economicità, efficienza e non sovracompensazione dei costi sostenuti.
4. Le Aziende sanitarie e l’INRCA possono prevedere l’attivazione delle procedure indicate al comma 2 anche per il trasporto di organi e di sangue.”.

ARTICOLO 10
(Modifiche all’articolo 12 della l.r. 36/1998)

1. Al comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 36/1998 la parola: “provinciali” è sostituita dalla
seguente: “territoriali”.
2. Il comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 36/1998 è sostituito dal seguente:
“3. Di norma il servizio di continuità assistenziale ha sede in strutture sanitarie o presso le
associazioni di volontariato o la CRI. Le Aziende sanitarie in mancanza di mezzi o strumenti propri possono stipulare apposite convenzioni con le associazioni di volontariato o la CRI, affinché le stesse mettano a disposizione del servizio di continuità assistenziale quanto necessario per l’esercizio del servizio stesso.”.

ARTICOLO 11
(Modifica all’articolo 14 della l.r. 36/1998)

1. Al comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 36/1998 le parole: “Le Aziende unità sanitarie locali istituiscono” sono sostituite dalle seguenti: “L’ASUR
istituisce”.

ARTICOLO 12
(Modifica all’articolo 17 della l.r. 36/1998)

1. Al comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 36/1998 le parole: “Salesi di Ancona” sono sostituite dalle seguenti: “Ospedali Riuniti Umberto I - G. M. Lancisi - G. Salesi”.

ARTICOLO 13
(Modifiche all’articolo 18 della l.r. 36/1998)

1. Al comma 3 dell’articolo 18 della l.r. 36/1998 le parole: “Salesi” sono sostituite dalle
seguenti: “Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi”.
2. Al comma 5 dell’articolo 18 della l.r. 36/1998 dopo le parole: “Aziende sanitarie” sono aggiunte le seguenti: “e l’INRCA”.
3. Al comma 6 dell’articolo 18 della l.r. 36/1998 le parole: “nelle Aziende sanitarie e nei singoli reparti” sono sostituite dalle seguenti: “nelle Aziende sanitarie e nell’INRCA”.

ARTICOLO 14
(Modifiche all’articolo 21 della l.r. 36/1998)

1. Al comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 36/1998 le parole: “servizio sanitario nazionale assicura” sono sostituite dalle seguenti: “servizio sanitario regionale assicura, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale,”.
2. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 36/1998 è sostituita dalla seguente:
“a) siano preventivamente richiesti dal medico curante o da un medico dell’unità operativa di diagnosi, cura e riabilitazione che dispone l’accettazione, il trasferimento o la dimissione del malato;”.
3. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 36/1998 è sostituita dalla seguente:
“b) siano effettuati con i mezzi indicati dal regolamento di cui all’articolo 9, appartenenti alla CRI, ad enti pubblici, associazioni di volontariato e soggetti privati accreditati ai sensi dell’articolo 26 bis;”.
4. Il comma 3 dell’articolo 21 della l.r. 36/1998 è sostituito dal seguente:
“3. L’onere dei trasporti sanitari autorizzati è addebitato secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.”.
5. Alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 21 della l.r. 36/1998 le parole: “servizio sanitario nazionale” sono sostituite dalle seguenti: “servizio sanitario regionale”.
6. Al comma 6 dell’articolo 21 della l.r. 36/1998 la parola: “AUSL” è sostituita dalle seguenti:
“Aziende sanitarie”.
7. Al comma 7 dell’articolo 21 della l.r. 36/1998 le parole: “tariffe determinate” sono sostituite dalle seguenti: “rimborsi determinati” e le parole: “tenuto conto” dalle seguenti: “sulla base”.
8. Al comma 8 dell’articolo 21 della l.r. 36/1998 le parole: “Le associazioni di pubblica assistenza e gli altri enti autorizzati” sono sostituite dalle seguenti: “I soggetti”.

ARTICOLO 15
(Modifica all’articolo 22 della l.r. 36/1998)

1. Al comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 36/1998 le parole: “Le Aziende USL, le Aziende
ospedaliere” sono sostituite dalle seguenti: “Le Aziende sanitarie”.

ARTICOLO 16
(Modifica all’articolo 24 della l.r. 36/1998)

1. Al comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 36/1998 le parole: “del personale convenzionato, di cui all’articolo 63 dell’accordo reso esecutivo con d.p.r. 484/1996” sono sostitute dalle seguenti: “dei medici dei servizi di emergenza territoriale di cui al vigente accordo collettivo nazionale di lavoro per i medici di medicina generale”.

ARTICOLO 17
(Modifica all’articolo 25 della l.r. 36/1998)

1. Al comma 3 dell’articolo 25 della l.r. 36/1998 le parole: “con le Aziende USL ed ospedaliere” sono sostituite dalle seguenti: “con le Aziende sanitarie”.

ARTICOLO 18
(Sostituzione dell’articolo 26 della l.r. 36/1998)

1. L’articolo 26 della l.r. 36/1998 è sostituito dal seguente:
“Art. 26 - (Autorizzazione al trasporto sanitario).
1. L’esercizio dell’attività di trasporto sanitario è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal
dirigente del servizio della Giunta regionale competente in materia, previo accertamento dei requisiti indicati dal regolamento di cui all’articolo 9 da parte dei competenti servizi dell’ASUR. La Giunta regionale stabilisce i requisiti e gli adempimenti necessari per ottenere l’autorizzazione all’esercizio del trasporto sanitario con il regolamento indicato all’articolo 9.
2. L’autorizzazione non è richiesta per le ambulanze in transito occasionale nelle Marche
appartenenti a soggetti aventi sede in altre regioni.
3. Salvo quanto previsto al comma 2, è vietato a chiunque esercitare sul territorio regionale il servizio di trasporto sanitario senza autorizzazione.”.

ARTICOLO 19
(Inserimento dell’articolo 26 bis nella l.r. 36/1998)

1. Dopo l’articolo 26 della l.r. 36/1998 è inserito il seguente:
“Art. 26 bis - (Accreditamento).
1. L’esercizio dell’attività di trasporto sanitario per conto del servizio sanitario regionale è
subordinato al rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 26 e all’accreditamento di cui al comma 2.
2. L’accreditamento è rilasciato dal dirigente del servizio della Giunta regionale competente in materia, previo accertamento da parte dei competenti servizi dell’ASUR dei requisiti di qualificazione prescritti dal regolamento di cui all’articolo 9.
3. I soggetti accreditati sono iscritti in apposito elenco, di cui è data la più ampia pubblicità, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.”.

ARTICOLO 20
(Modifiche all’articolo 27 della l.r. 36/1998)

1. Al comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 36/1998 le parole: “L’Azienda unità sanitaria locale
competente territorialmente esercita” sono sostitute dalle seguenti: “Le Zone territoriali dell’ASUR esercitano”.
2. Al comma 2 dell’articolo 27 della l.r. 36/1998 le parole: “l’Azienda unità sanitaria locale” sono sostitute dalle seguenti: “la Zona territoriale dell’ASUR”.

ARTICOLO 21
(Modifiche all’articolo 28 della l.r. 36/1998)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 28 della l.r. 36/1998 le parole: “da un minimo di lire 3.000.000 ad un massimo di lire 18.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “da un minimo di euro 1.549,00 ad un massimo di euro 9.296,00”.
2. Al comma 2 dell’articolo 28 della l.r. 36/1998 le parole: “da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di lire 6.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “da un minimo di euro 1.549,00 ad un massimo di euro 9.296,00”.

ARTICOLO 22
(Modifica all’articolo 29 della l.r. 36/1998)

1. Al comma 1 dell’articolo 29 della l.r. 36/1998 le parole: “del servizio regionale sanità” sono sostituite dalle seguenti: “del servizio salute”.

ARTICOLO 23
(Modifiche all’articolo 30 della l.r. 36/1998)

1. Al comma 1 dell’articolo 30 della l.r. 36/1998 le parole: “delle Aziende unità sanitarie locali di cui all’articolo 27” sono sostitute dalle seguenti: “dell’ASUR”.
2. Al comma 2 dell’articolo 30 della l.r. 36/1998 le parole: “Le Aziende unità sanitarie locali provvedono” sono sostitute dalle seguenti: “L’ASUR provvede”.
3. Al comma 3 dell’articolo 30 della l.r. 36/1998 le parole: “dalle Aziende unità sanitarie locali” sono sostituite dalle seguenti: “dall’ASUR”.

ARTICOLO 24
(Abrogazioni)

1. Al comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 36/1998 sono soppresse le parole: “dalle Unità sanitarie locali” e la parola: “provinciale”.
2. Il comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 36/1998 è abrogato.
3. I commi 10, 11 e 12 dell’articolo 6 della l.r. 36/1998 sono abrogati.
4. Il comma 10 dell’articolo 8 della l.r. 36/1998 è abrogato.
5. L’articolo 11 della l.r. 36/1998 è abrogato.
6. Al comma 11 dell’articolo 16 della l.r. 36/1998 sono soppresse le parole: “e delle Aziende ospedaliere Salesi e Lancisi”.
7. Al comma 7 dell’articolo 20 della l.r. 36/1998 sono soppresse le parole: “mediante accordi o convenzioni”.
8. L’articolo 16 della l.r. 24 dicembre 2004, n. 29 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2005) è abrogato.

ARTICOLO 25
(Disposizioni transitorie)

1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva il regolamento indicato all’articolo 9, comma 2, della l.r. 36/1998, come modificato dalla presente legge.
2. Sono provvisoriamente accreditati i soggetti che svolgono attività di trasporto sanitario alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La Giunta regionale approva gli atti di cui ai commi 1 e 4 dell’articolo 14 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.
Data ad Ancona, addì 10 giugno 2008.


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