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NORMATIVA
Normativa regionale - Calabria

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Legge regionale 10 febbraio 2011, n. 2
Istituzione dell’Elaioteca regionale «Casa degli Oli extravergini d’oliva di Calabria»
 

Il Consiglio regionale ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
(Finalità)


1. La Regione Calabria promuove la costituzione dell'Elaioteca regionale denominata «Casa degli oli extravergini d'oliva di Calabria» da localizzare nel territorio della Regione con sede legale in Gioia Tauro (RC) e con sede secondaria in Corigliano Calabro (CS).


2. L'Elaioteca si costituisce quale associazione, ai sensi dell'articolo 14 del Codice Civile, per lo studio e la promozione degli oli regionali e, più specificamente, per il perseguimento dei seguenti scopi istituzionali:


a) comunicare, promuovere e valorizzare, in Italia e all'estero, gli oli e gli altri prodotti agroalimentari di qualità del territorio calabrese e, in particolare, degli oli di qualità, con specifico riguardo agli oli extra vergini di oliva a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP), nonché degli oli extra vergini di oliva ottenuti con il metodo di agricoltura convenzionale e biologica di alta qualità;


b) sviluppare e sostenere iniziative di promozione dell'immagine dei prodotti e dei territori regionali, concordate con l'Assessorato regionale all'Agricoltura;


c) favorire iniziative per il recupero e la valorizzazione delle tradizioni e per la ricostruzione delle identità economiche e culturali dei territori regionali dell'olio e degli altri prodotti agroalimentari;


d) contribuire alla formazione di figure professionali esperte nel settore olivicolo ed elaiotecnico, nel marketing e nella comunicazione dell'olio;


e) esporre permanentemente nelle proprie sedi, o in eventuali sedi distaccate, in Italia ed all'estero, i prodotti dell'olio, di alta qualificazione;


f) illustrare le caratteristiche ed i pregi dei prodotti elaiotecnici regionali ed il loro consumo appropriato, attraverso la presentazione delle caratteristiche degli oli, con degustazioni guidate da effettuare anche in apposite sale attrezzate;


g) promuovere, attraverso opportune sinergie, l'immagine degli oli accostandola a quella dei prodotti agro-alimentari tipici della Regione Calabria;


h) promuovere iniziative volte ad ottenere un miglioramento qualitativo degli oli prodotti nella Regione Calabria.


3. L'Elaioteca, in via strumentale e funzionale al perseguimento degli scopi di cui al comma 1, può:


1) svolgere attività di vendita dei prodotti esposti nella sede delle mostre permanenti;


2) concludere rapporti di affiliazione per la concessione ad operatori del settore olivicolo, del diritto di gestire punti vendita con formato espositivo, insegna, assortimento dei prodotti, simile a quello della mostra permanente;


3) favorire i contatti tra i propri soci ed operatori del settore;


4) organizzare la partecipazione a fiere, esposizioni, workshop ed eventi culturali scientifici di promozione dell'olio.


4. L'Elaioteca regionale della Calabria compie tutti gli atti ed i negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi associativi.


Articolo 2
(Costituzione della Casa degli Oli extravergini d'oliva di Calabria)


1. L'Elaioteca regionale «Casa degli Oli extravergini di Calabria» è un'associazione alla quale partecipano enti pubblici, enti di diritto pubblico, consorzi di produttori olivicoli, organizzazioni e associazioni di produttori olivicoli, cooperative del settore e soggetti privati.


2. La Casa degli Oli extravergini di Calabria ha sede legale in Gioia Tauro (RC) ed una sede territoriale in Corigliano Calabro (CS) e deve:


a) essere allocata presso edifici, aperti al pubblico, in possesso di requisiti storici, artistici e architettonici, idonei allo scopo;


b) garantire opportuni spazi di mescita e disporre di locali idonei per la conservazione degli oli della Calabria;


c) presentare gli oli calabresi DOP e IGP oltre che oli di qualità accertata ottenuti con metodi di agricoltura biologica e convenzionale;


d) sviluppare azioni di acquisizione e conservazione di documentazione attinente alla cultura contadina;


e) svolgere, senza fini di lucro, azioni tendenti alla valorizzazione degli oli della Calabria ed alla promozione della loro conoscenza e del loro consumo, attraverso la formulazione di programmi triennali di attività, anche in collegamento con la promozione e la degustazione di altri prodotti tipici calabresi, tradizionali e di qualità;


f) provvedere alla selezione degli oli calabresi mediante la costituzione di specifiche commissioni tecniche;


g) realizzare, d'intesa ed in collaborazione con altri enti ed istituzioni operanti nel territorio, il concorso oleario dei prodotti calabresi;


h) organizzare, con i consorzi di tutela della Regione Calabria e le associazioni, l'attività di promozione degli oli di qualità DOP e IGP;


i) svolgere funzione di indirizzo e di coordinamento delle strade dell'olio d'oliva e delle relative elaioteche, anche secondo le direttive del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione della Regione Calabria.


Articolo 3
(Attività di formazione)


1. L'Elaioteca promuove attività di istruzione, formazione e ricerca, nonché il servizio di assistenza tecnica alle imprese del settore.


2. La Giunta regionale è autorizzata ad inserire nella programmazione regionale delle attività formative, previste da norme vigenti, corsi specifici in materia olivicola, anche in raccordo con le istituzioni scolastiche operanti sul territorio regionale, al fine di favorire lo studio, la ricerca e la promozione dell'olivicoltura.


3. La Regione Calabria favorisce l'organizzazione di corsi di formazione, in materia di olivicoltura ed elaiotecnica, da tenersi anche presso sedi ove sussistano le idonee condizioni strutturali, logistiche e vocazionali.


Articolo 4
(Finanziamenti)


1. Alle spese per il funzionamento e per lo sviluppo delle attività programmate, l'Elaioteca regionale della Calabria provvede mediante:


a) la quota di prima ammissione a socio;


b) la quota ordinaria annuale di socio;


c) i contributi dei soci per la partecipazione a fiere ed eventi promozionali e per la realizzazione di iniziative promozionali e pubblicitarie degli oli, svolte anche per conto dei soci;


d) i contributi della Regione Calabria o di altri enti pubblici o privati;


e) le donazioni.


2. Le quote associative ed i contributi, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, sono deliberati dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio di amministrazione.


Articolo 5
(Modalità di concessione dei finanziamenti)


1. La concessione dei contributi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:


a) adozione, da parte dell'Elaioteca, dello statuto approvato dalla Giunta regionale e di un regolamento di organizzazione e di contabilità;


b) partecipazione obbligatoria di enti pubblici all'associazione ed eventuale partecipazione di consorzi di tutela e valorizzazione riconosciuti secondo la vigente normativa, di operatori agricoli singoli o associati, di altri operatori che producono e commercializzano oli di qualità o biologici imbottigliati;


c) nomina, da parte del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione, di un numero di rappresentanti pari almeno ai 2/3 dei componenti il Consiglio di amministrazione.


Articolo 6
(Attività propedeutiche e modalità di costituzione della Casa degli Oli extravergini d'oliva di Calabria)


1. Il Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione cura le attività propedeutiche per la costituzione dell'Elaioteca regionale «Casa degli Oli extravergini di Calabria», redigendo lo schema di atto costitutivo, di statuto, del regolamento di attuazione e del logo caratteristico.


2. La Giunta regionale su proposta del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione adotta gli schemi degli atti indicati al comma 1 entro novanta giorni dalla data d'entrata in vigore della presente legge e li sottopone per l'approvazione all'assemblea dei soci fondatori.


3. Il Consiglio di amministrazione è formato da tre componenti, tra cui il Presidente, nominati dal Consiglio regionale.


Articolo 7
(Comitato tecnico-scientifico)


1. La Regione Calabria istituisce il Comitato tecnico-scientifico con compiti di consulenza e verifica per tutte le attività contemplate nella seguente legge.


2. Il Comitato è costituito:


a) dagli Assessori regionali all'agricoltura e forestazione ed alle attività produttive (o loro delegati);


b) dai Presidenti delle Province calabresi (o loro delegati);


c) dal Presidente dell'Unione delle Camere di commercio (o suo delegato);


d) da cinque esperti di olivicoltura, politiche agricole e marketing turistico nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura.


3. Il Comitato tecnico-scientifico esprime parere consultivo, obbligatorio e non vincolante.


Articolo 8
(Disposizioni finanziarie)


1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, inizialmente quantificati in € 100.000,00, gravano sul capitolo 5125201 UPB 22040801 Spese per l'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura e pesca, conferiti ai sensi del Decreto Legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale) e dell'articolo 7 del Decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) del bilancio di previsione anno 2011.


2. Per gli esercizi finanziari successivi, si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti per il medesimo capitolo o di capitolo appositamente istituito in sede di bilancio annuale di previsione.


Articolo 9
(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.



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