Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1 (Finalità) 1. La Regione Molise, al fine di mantenere vivi i legami sociali e culturali con le comunità molisane presenti in altre regioni italiane, riconosce e sostiene le associazioni di molisani, che hanno sede ed operano al di fuori del territorio regionale da almeno tre anni, e le funzioni che esse svolgono per promuovere e rinsaldare i legami con la propria terra di origine. 2. Sono consentite associazioni miste composte da cittadini molisani e di altre regioni.
ARTICOLO 2
(Istituzione dell’albo regionale delle associazioni dei molisani operanti in Italia al di fuori del territorio regionale)
1. È istituito presso l’Assessorato regionale competente in materia di rapporti con i molisani nel mondo l’albo regionale delle associazioni dei molisani operanti in Italia al di fuori del territorio regionale, di seguito denominato: ’albo’. 2. La domanda di iscrizione all’albo è inoltrata alla Presidenza della Giunta regionale e deve contenere: a) copia autenticata dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione da cui si evinca che essa: 1) svolga attività a vantaggio della locale comunità di molisani; 2) non persegua scopi di lucro o di propaganda partitica; 3) sia gestita con metodo democratico; 4) assegni le proprie cariche mediante elezione; b) relazione, a firma del legale rappresentante dell’associazione, che documenti l’attività svolta nel triennio precedente la domanda di iscrizione. 3. Possono essere iscritte all’albo regionale le associazioni che abbiano un numero di soci non inferiore a 40. 4. L’iscrizione all’albo è disposta, previa istruttoria compiuta nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione presso l’assessorato regionale competente in materia di rapporti con i molisani nel mondo, con provvedimento dirigenziale. 5. Qualora un’associazione perda uno dei requisiti indicati ai commi 2 e 3,con provvedimento dirigenziale ne è disposta la cancellazione dall’albo.
ARTICOLO 3
(Interventi)
1. Alle associazioni iscritte all’albo di cui all’articolo 2 la Giunta regionale concede contributi per sostenere le attività ordinarie, nonché per la realizzazione di progetti, di manifestazioni e di iniziative conformi alle finalità della legge regionale 2 ottobre 2006, n. 31 (Interventi della Regione a favore dei “Molisani nel mondo”). 2. Sono esclusi dai contributi di cui al comma 1 gli interventi rientranti tra quelli previsti dal Capo II della citata legge regionale n. 31/2006.
ARTICOLO 4
(Norma finanziaria)
1. La presente legge non comporta oneri finanziari per l’esercizio finanziario in corso. 2. Per gli anni successivi si provvede con le rispettive leggi approvative del bilancio.
ARTICOLO 5
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Formula Finale: La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.
Data a Campobasso, addì 10 febbraio 2009