Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La Regione, in conformità con gli indirizzi programmatici espressi nel DAP, con la presente legge espone per ciascun anno compreso nel periodo 2006-2008 il quadro di riferimento finanziario e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico-finanziaria regionale.
ARTICOLO 2
(Ricorso al mercato)
1. Per l’anno 2006 il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per la contrazione di mutui e prestiti per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo è fissato, in termini di competenza, in euro 56.775.500,00.
2. Per gli anni 2007 e 2008 il livello massimo di ricorso al mercato è rispettivamente determinato in euro 53.675.500,00 ed in euro 37.175.500,00.
3. I livelli di ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti.
Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
ARTICOLO 3
(Fondo consortile Società TRE A a r.l.)
1. Quota parte del finanziamento della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35, di cui alla tabella "C" allegata alla presente legge per un importo di euro 206.500,00, iscritta nella Unità Previsionale di Base (di seguito denominata U.P.B.) 07.2.011 "Attività istituzionali" (cap. 7819/2480), è vincolata all’incremento del fondo consortile della Società di gestione del Parco tecnologico agroalimentare dell’Umbria.
ARTICOLO 4
(Oneri contributivi per l’assicurazione degli apprendisti artigiani)
1. Ai sensi del comma 9 dell’articolo 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione destina la somma di euro 432.790,88 annui iscritta nella U.P.B. di spesa 08.1.015 (cap. 2802), di cui alla tabella "B" allegata alla suddetta legge, per l’attuazione delle norme in materia di oneri contributivi verso gli Istituti previdenziali ed assicurativi per l’assicurazione degli apprendisti artigiani.
2. I rapporti della Regione con l’INAIL e l’INPS sono definiti con apposita convenzione nella quale sono stabilite le modalità di rendicontazione degli oneri da parte degli Istituti previdenziali e le modalità di erogazione delle quote dovute dalla Regione, previo versamento del saldo da parte dello Stato.
ARTICOLO 5
(Disposizioni per gli Enti dipendenti)
1. Al finanziamento delle spese di funzionamento e delle spese per l’attività istituzionale degli enti dipendenti regionali si provvede con gli stanziamenti previsti nella allegata tabella "C".
2. La disposizione di cui all’articolo 10 della presente legge si applica anche agli enti dipendenti dalla Regione.
ARTICOLO 6
(Fondo per il sostegno finanziario all’accesso alle abitazioni in locazione. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11)
1. Ai sensi del comma 6 dell’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la somma di euro 1.000.000,00 iscritta nella U.P.B. 03.2.007 (cap. 7009/8020) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale è destinata al concorso della Regione al finanziamento degli interventi previsti dalla legge suddetta come previsto nell’allegata tabella "C".
Titolo III
INTERVENTI PER LO SVILUPPO
ARTICOLO 7
(Finanziamento di programmi comunitari)
1. Al finanziamento dei programmi e progetti ammessi o ammissibili al cofinanziamento comunitario si provvede con lo stanziamento della U.P.B. 16.2.002 (cap. 9756) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2006, 2007 e 2008.
ARTICOLO 8
(Cofinanziamento regionale del progetto interregionale denominato promozione di servizi orientati allo sviluppo rurale. Delibera Cipe del 18 dicembre 1996)
1. Per l’anno 2006 è autorizzata la spesa di euro 92.000,00 per il cofinanziamento del programma interregionale denominato promozione di servizi orientati allo sviluppo rurale di cui alla delibera CIPE del 18 dicembre 1996, con imputazione alla U.P.B. 07.2.012 (cap. 7824/8020).
Titolo IV
NORME FINALI
ARTICOLO 9
(Fondi speciali e tabelle)
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 29 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2006-2008, restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nelle tabelle "A" e "B", allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2006 e triennio 2006-2008, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, così come individuate e indicate nella tabella “C” allegata alla presente legge.
3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale restano determinati, ai sensi del comma 3 dell’articolo 30 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nella tabella “D” allegata alla presente legge.
4. A valere sulle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella tabella di cui al comma 3, l’assunzione degli impegni di spesa nell’anno 2006, a carico di esercizi futuri è consentita nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
ARTICOLO 10
(Conservazione dei residui correlati a vincoli di destinazione)
1. È disposta la conservazione in bilancio, fino alla loro totale estinzione, dei residui correlati a spese aventi uno specifico vincolo di destinazione da parte dei soggetti erogatori dei trasferimenti in attuazione del comma 3 dell’articolo 82 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.
ARTICOLO 11
(Copertura finanziaria)
L’onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per l’anno 2006 trova copertura nel bilancio di previsione annuale 2006 e per gli anni 2007 e 2008 nel bilancio pluriennale 2006-2008.
Formula Finale:
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, addì 10 febbraio 2006
LORENZETTI
ALLEGATO 1
TABELLA A (Art. 29, comma 1, L.R. 13/2000): Quantificazione degli importi da includere nel fondo speciale di parte corrente per la copertura finanziaria di provvedimenti legislativi in corso
(L’allegato in oggetto non é acquisito nel sito)
ALLEGATO 2
TABELLA B (Art. 29, comma 1, L.R. 13/2000): Quantificazione degli importi da includere nel fondo speciale in conto capitale per la copertura finanziaria di provvedimenti legislativi in corso (L’allegato in oggetto non é acquisito nel sito)
ALLEGATO 3
TABELLA C (Art. 27, comma 3, lett. c) L.R. 13/2000): Stanziamenti in relazione a disposizioni di leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria (L’allegato in oggetto non é acquisito nel sito)
ALLEGATO 4
TABELLA D (Art. 27, comma 3, lett. d) L.R. 13/2000): Importi da iscrivere in bilancio in relazione ad autorizzazioni di spese a carattere pluriennale (L’allegato in oggetto non é acquisito nel sito)
Note:
LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge:
– di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell’Assessore Riommi, deliberazione n. 1933 del 15 novembre 2005,
atto consiliare n. 289 (VIIIa Legislatura).
– Assegnato per il parere alle Commissioni consiliari permanenti Ia “Affari istituzionali – programmazione – bilancio – finanze e patrimonio – organizzazione e personale – enti locali” con competenza in sede referente, IIa “Attività economiche – Assetto ed utilizzazione del territorio – Ambiente e infrastrutture – Formazione professionale” e IIIa “Servizi e politiche sociali – igiene e sanità – istruzione – cultura – sport”, con competenza in sede consultiva, il 19 dicembre 2005.
– Espletate sull’atto apposite audizioni, ai sensi dell’articolo 55-bis, comma 4, della legge regionale 16 aprile 1998, n. 14.
– Testo licenziato dalla Ia Commissione consiliare permanente il 30 gennaio 2006, con parere e relazioni illustrate oralmente, dal Presidente Dottorini per la maggioranza e dal Consigliere Lignani Marchesani per la minoranza e con i pareri consultivi delle Commissioni consiliari permanenti IIa e IIIa (atto n. 289/BIS).
– Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale, con emendamenti, nella seduta del 31 gennaio 2006, deliberazione n. 50.
NOTE (AL TESTO DELLA LEGGE)
Nota all’art. 3:
? La legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35, recante “Riordino delle funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura e foreste: scioglimento dell’Ente di sviluppo agricolo in Umbria (ESAU) e istituzione dell’Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l’innovazione in agricoltura (ARUSIA)”, è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. n. 50 del 2 novembre 1994.
Nota all’art. 4, comma 1:
? La legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica” (pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 302 del 30 dicembre 1997), è stata modificata ed integrata con: decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457 (in G.U. n. 303 del 31 dicembre 1997) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 (in G.U. n. 49 del 28 febbraio 1998), decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6 (in G.U. n. 24 del 30 gennaio 1998) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 marzo
1998, n. 61 (in G.U. n. 75 del 31 marzo 1998), decreto legge 8 aprile 1998, n. 78 (in G.U. n. 82 dell’8 aprile 1998) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176 (in G.U. n. 130 del 6 giugno1998), legge 8 maggio 1998, n. 146 (in S.O. alla G.U. n. 110 del 14 maggio 1998), decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (in G.U. n. 151 del 1 luglio 1998), legge 3 agosto 1998, n. 315 (in G.U. n. 202 del 31 agosto 1998), legge 23 dicembre 1998, n. 448 (in S.O. alla G.U. n. 302 del 29 dicembre 1998), legge 18 febbraio 1999, n. 28 (in G.U. n. 43 del 22 febbraio 1999), legge 8 marzo 1999, n. 50 (in G.U. n. 56 del 9 marzo 1999), legge 13 maggio 1999, n. 133 (in S.O. alla G.U. n. 113 del 17 maggio 1999), legge 17 maggio 1999, n. 144 (in S.O. alla G.U. n. 118 del 22 maggio 1999), legge 3 agosto 1999, n. 265 (in S.O. alla G.U. n. 183 del 6 agosto 1999), legge 23 dicembre 1999, n. 488 (in S.O. alla G.U. n. 302 del 27 dicembre 1999), legge 31 marzo 2000, n. 78 (in G.U. n. 79 del 4 aprile 2000), legge 8 novembre 2000, n. 328 (in S.O. alla G.U. n. 265 del 13 novembre 2000), legge 21 novembre 2000, n. 342 (in S.O. alla G.U. n. 276 del 25 novembre 2000), legge 23 dicembre 2000, n. 388 (in S.O. alla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2000), legge 6 marzo 2001, n. 64 (in G.U. 27 marzo 2001, n. 68), legge 28 dicembre 2001, n. 448 (in G.U. n. 301 del 29 dicembre 2001), decreto legge 8 luglio 2002, n. 138 (in G.U. n. 158 del 08 luglio 2002) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 (in G.U. n. 187 del 10 agosto 2002), legge 24 dicembre 2003, n. 350 (in S.O. alla G.U. 27 dicembre 2003, n. 299) e decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (in S.O. alla G.U. 13 ottobre 2005, n. 239).
Si riporta il testo dell’art. 48, comma 9:
«Art. 48. Regioni ed enti locali.
Omissis.
9. A decorrere dal 1° gennaio 1998 le regioni a statuto ordinario destinano le somme di cui alla terza colonna della tabella B allegata alla presente legge all’attuazione delle norme in materia di agevolazioni contributive agli apprendisti artigiani, appostando specifico capitolo nei propri bilanci. A consuntivo lo Stato riconosce alle regioni la differenza tra il costo sostenuto per l’attuazione delle norme stesse e quanto indicato nella tabella.
Omissis.».
Nota all’art. 6:
? Si riporta il testo dell’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” (pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 292 del 15 dicembre 1998):
«Art. 11.Fondo nazionale.
1. Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione annua è determinata dalla legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
2. Per ottenere i contributi di cui al comma 3 i conduttori devono dichiarare sotto la propria responsabilità che il contratto di locazione è stato registrato.
3. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione, ai conduttori aventi i requisiti minimi individuati con le modalità di cui al comma 4, di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, nonché, qualora le disponibilità del Fondo lo consentano, per sostenere le iniziative intraprese dai comuni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o attraverso attività di promozione in convenzione con cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati.
4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi di cui al comma 3 e i criteri per la determinazione dell’entità dei contributi stessi in relazione al reddito familiare e all’incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione.
5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite, entro il 31 gennaio di ogni anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere dall’anno 2001 la ripartizione è effettuata dal Ministro dei lavori pubblici, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione al fabbisogno accertato dalle regioni e dalle province autonome per l’anno precedente ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome, ai sensi del comma 6. Il fabbisogno è comunicato al Ministero dei lavori pubblici entro il 30 ottobre di ciascun anno.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 3 con proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla ripartizione fra i comuni delle risorse di cui al comma 6 nonché di quelle ad esse attribuite ai sensi del comma 5, sulla base di parametri che premino anche la disponibilità dei comuni a concorrere con proprie risorse alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3. Qualora le risorse di cui al comma 5 non siano trasferite ai comuni entro novanta giorni dall’effettiva attribuzione delle stesse alle regioni e alle province autonome, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa diffida alla regione o alla provincia autonoma inadempiente, nomina un commissario ad acta; gli oneri connessi alla nomina ed all’attività del commissario ad acta sono posti a carico dell’ente inadempiente.
8. I comuni definiscono l’entità e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 3, individuando con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne, nel risptto dei criteri e dei requisiti minimi di cui al comma 4.
9. Per gli anni 1999, 2000 e 2001, ai fini della concessione dei contributi integrativi di cui al comma 3, è assegnata al Fondo una quota, pari a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, delle risorse di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, relative alle annualità 1996, 1997 e 1998. Tali disponibilità sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le predette risorse, accantonate dalla deliberazione del CIPE 6 maggio 1998, non sono trasferite ai sensi dell’articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e restano nella disponibilità della Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti per il predetto versamento.
10. Il Ministero dei lavori pubblici provvederà, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, ad effettuare il versamento all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2003 delle somme occorrenti per la copertura delle ulteriori minori entrate derivanti, in tale esercizio, dall’applicazione dell’articolo 8, commi da 1 a 4, pari a lire 67,5 miliardi, intendendosi ridotta per un importo corrispondente l’autorizzazione di spesa per l’anno medesimo determinata ai sensi del comma 1 del presente articolo.
11. Le disponibilità del Fondo sociale, istituito ai sensi dell’articolo 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto.».
Nota all’art. 8:
? La delibera CIPE del 18 dicembre 1996, recante “Approvazione del contratto di programma tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la Unica S.c.p.a.”, è pubblicata nella G. U. 28 marzo 1997, n. 73.
Nota all’art. 9, commi 1 e 3:
? Il testo degli artt. 29 e 30, comma 3, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante “Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria” (pubblicata nel S.O. al B.U.R. n. 11 del 2 marzo 2000), è il seguente:
«Art. 29. (Fondi speciali)
1. La legge finanziaria regionale quantifica in apposita norma gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi del DAP. In apposite tabelle allegate, la legge finanziaria regionale indica, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, l’oggetto di ogni singolo provvedimento legislativo e le somme destinate alla copertura finanziaria annuale e pluriennale.
2. I fondi di cui al comma 1, non sono utilizzabili per l’imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa delle unità previsionali esistenti o di nuove unità dopo l’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.
3. Le quote dei fondi speciali, non utilizzate al termine dell’esercizio secondo le modalità di cui al comma 2, costituiscono economie di bilancio.
4. Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi, non approvati entro il termine dell’esercizio relativo può farsi riferimento alle quote non utilizzate di fondi globali di detto esercizio, purché tali provvedimenti siano approvati prima del rendiconto di tale esercizio e comunque entro il termine dell’esercizio immediatamente successivo. In tal caso resta ferma l’assegnazione degli stanziamenti dei suddetti fondi speciali al bilancio nei quali essi furono iscritti, e delle nuove o maggiori spese al bilancio dell’esercizio nel corso del quale si perfezionano i relativi provvedimenti legislativi.
5. Nei casi di cui al comma 4, allo stanziamento della nuova o maggiore spesa di bilancio dovrà accompagnarsi una annotazione da cui risulti che si tratta di spese finanziate con ricorso ai fondi speciali dell’esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio, delle spese di cui al presente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell’eventuale disavanzo di cui all’articolo 36.
Art. 30. (Leggi regionali di spesa)
Omissis.
3. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l’ammontare complessivo della spesa e l’onere per competenza e per cassa relativo al primo anno di applicazione. Le disposizioni che determinano le quote annuali di spesa di leggi a carattere pluriennale cessano di avere validità a partire dall’esercizio finanziario 2000. La legge finanziaria regionale determina le quote destinate a gravare sul bilancio annuale e su ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, tenendo anche conto degli impegni giuridicamente perfezionati.
Omissis.».
Nota all’art. 10:
? Il testo dell’art. 82, comma 3, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (si veda la nota all’art. 9, commi 1 e 3), come modificato ed integrato dall’art. 2 della legge regionale 16 febbraio 2005, n. 8 (in B.U.R. 4 marzo 2005, n. 10), è il seguente:
«Art. 82. (Residui passivi. Nozione)
Omissis.
3. Le somme di cui al comma 1 possono essere conservate nel conto dei residui per non più di due anni successivi a quello in cui l’impegno si è perfezionato per le spese correnti e per non più di sette anni per le spese in conto capitale. Trascorso tale termine non si fa più luogo alla conservazione delle predette somme nel conto dei residui, il relativo debito, qualora richiesto dai creditori, potrà essere iscritto nei successivi bilanci ai fini del pagamento. La legge regionale può disporre la conservazione in bilancio, fino alla loro totale estinzione, dei residui correlati a spese aventi uno specifico vincolo di destinazione da parte dei soggetti erogatori dei trasferimenti.
Omissis.».
NOTA ALLA DICHIARAZIONE D’URGENZA:
Si trascrive, per opportuna conoscenza, il testo dell’articolo 38,
comma 1, dello Statuto della Regione Umbria:
«Art. 38, comma 1. – La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla sua promulgazione da parte del Presidente della Regione ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione, salvo che la legge preveda un termine diverso.».