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NORMATIVA
Normativa regionale - Lombardia

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Legge regionale 10 dicembre 2009, n. 28
Disposizioni per l’utilizzo e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso
 
Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge ARTICOLO 1 (Finalità) 1. La presente legge disciplina, in un quadro di sviluppo sostenibile, le attività di utilizzo e valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, nel rispetto dei principi di salvaguardia della sicurezza dei territori interessati, della salute e della sicurezza degli operatori, dei lavoratori, dei fruitori e visitatori dei siti minerari dismessi oggetto di valorizzazione a fini produttivi, di ricerca scientifica, turistici, culturali e sociali. 2. La Regione persegue i seguenti obiettivi: a) individuazione e censimento dei siti minerari dismessi, compresi i compendi immobiliari al servizio delle attività minerarie cessate o in fase di dismissione; b) definizione delle necessità di tutela a fini di sicurezza dei siti minerari e dei relativi compendi pertinenziali; c) individuazione e programmazione degli interventi di messa in sicurezza statica e di recupero ambientale, tenendo conto delle specificità dei siti minerari dismessi; d) definizione delle possibilità di riutilizzo a fini produttivi, diversi da quelli minerari, strettamente finalizzati alla valorizzazione per scopi di ricerca scientifica, turistici, culturali e sociali, nel rispetto delle necessità di conservazione e di tutela delle strutture interessate; e) previsione e promozione delle attività integrate di sfruttamento e valorizzazione delle miniere in esercizio che presentino cantieri dismessi; f) semplificazione dei procedimenti amministrativi per l’autorizzazione degli interventi di utilizzo e valorizzazione, nel rispetto della normativa statale; g) conservazione del paesaggio culturale e dei valori antropici delle passate attività minerarie; h) programmazione delle attività di valorizzazione dei siti minerari dismessi, prevedendo lo sviluppo integrato dei più significativi comprensori minerari regionali; i) promozione e incentivazione delle attività di ricerca scientifica per le scienze minerarie all’interno dei sotterranei dismessi, in accordo con il sistema universitario regionale; j) qualificazione degli operatori interessati agli interventi di valorizzazione, relativamente alle problematiche ambientali, culturali,tecniche, gestionali e di sicurezza; k) incentivazione delle attività di utilizzo e valorizzazione del patrimonio minerario dismesso. ARTICOLO 2 (Programma regionale per il recupero e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso) 1. Il programma regionale per il recupero e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, di seguito denominato programma regionale, costituisce lo strumento di coordinamento delle azioni di tutti i soggetti istituzionali. 2. Il programma regionale definisce le linee e gli indirizzi per lo sviluppo delle attività condotte dagli enti locali e dalle autonomie funzionali per l’attuazione degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 2. 3. Il programma regionale tiene conto delle specifiche realtà e attività di valorizzazione già avviate, delle necessità di sviluppo delle attività minerarie in esercizio, della salvaguardia dei giacimenti minerari non ancora esauriti e della possibilità di ripresa produttiva a fini estrattivi delle miniere dismesse. 4. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale che acquisisce il parere del Comitato consultivo di cui all’articolo 7, il programma regionale per una durata almeno quinquennale, tenendo conto degli indirizzi di politica mineraria e dei relativi programmi di ricerca mineraria di competenza dello Stato, nonché delle disposizioni comunitarie in materia di sviluppo sostenibile. 5. Il programma regionale può essere modificato o integrato per recepire nuove o differenti proposte o opportunità di valorizzazione con la procedura di cui al comma 4. 6. La Regione incentiva, con lo strumento dell’accordo di programma, l’attuazione del programma regionale. ARTICOLO 3 (Parchi geominerari) 1. Il programma regionale individua i parchi geominerari quali ambiti territoriali caratterizzati dallo sviluppo delle attività minerarie dismesse secondo principi di unitarietà delle tecniche minerarie adottate, delle tecnologie di estrazione e lavorazione del minerale estratto, delle iniziative economiche ed industriali connesse con quelle minerarie e delle potenzialità di valorizzazione coordinata con interventi pubblico-privato. 2. All’interno del parco geominerario è prevista una graduazione degli interventi di tutela e valorizzazione, con priorità per gli interventi di messa in sicurezza dei vuoti sotterranei delle cessate attività minerarie. 3. La Regione favorisce la raccolta, catalogazione e conservazione della documentazione tecnica ed amministrativa relativa alle attività minerarie dismesse all’interno del parco minerario. 4. La Regione promuove accordi operativi con lo Stato per la valorizzazione delle pertinenze delle miniere dismesse, ricomprese nell’ambito territoriale del parco minerario, in carico al patrimonio indisponibile dello Stato. 5. Con regolamento regionale sono definiti i criteri per l’esercizio coordinato ed integrato delle attività minerarie in esercizio e delle attività di valorizzazione delle miniere dismesse all’interno dei parchi minerari, anche con riferimento alle attività di valorizzazione condotte in cantieri dismessi di miniere in esercizio, tenendo conto degli indirizzi di politica mineraria e dei relativi programmi di ricerca mineraria di competenza dello Stato. 6. L’utilizzo a fini non minerari delle pertinenze relative al patrimonio minerario dismesso all’interno dei parchi minerari è subordinato a parere favorevole regionale, a seguito di verifica circa l’insussistenza dell’interesse minerario. ARTICOLO 4 (Operatori per l’attività di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso) 1. Al fine di garantire la presenza qualificata sul territorio, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente, sono accreditati gli operatori la cui attività sia finalizzata alla messa in sicurezza, al recupero funzionale e al riutilizzo a fini turistici, culturali e sociali di miniere dismesse, di sezioni dismesse di miniere in esercizio o di compendi immobiliari di miniere dismesse. 2. Gli operatori di cui al comma 1 devono dimostrare di aver sviluppato interventi coerenti con tali attività, di possedere la capacità tecnica di elaborare programmi e progetti pluriennali finalizzati alle citate tipologie di intervento e di aver sviluppato esperienza nella valorizzazione delle tradizioni e della storia mineraria dei luoghi. A tali operatori accreditati è riconosciuto il ruolo di attuatori degli interventi previsti all’interno dei parchi geominerari dal programma regionale. 3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i requisiti degli operatori e le modalità necessarie per ottenere l’accreditamento di cui al comma 1. ARTICOLO 5 (Catasto delle miniere dismesse) 1. E’ costituito presso la competente direzione della Giunta regionale il catasto delle miniere dismesse o abbandonate, al fine di valutare possibili condizioni di pericolo conseguenti a inidonee chiusure minerarie dei cantieri, alla manomissione degli accessi ai cantieri stessi o alla presenza di dissesti dei vuoti sotterranei o delle fronti in superficie, nonché per necessità di recupero morfologico e ambientale. 2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità per la costituzione e l’aggiornamento del catasto delle miniere dismesse o abbandonate. Per la gestione del catasto stesso la Giunta regionale può avvalersi dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente o di un altro soggetto del sistema regionale di cui alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2007). ARTICOLO 6 (Autorizzazione) 1. Gli interventi di valorizzazione a fini di ricerca scientifica, turistici e culturali di cantieri dismessi all’interno di aree interessate da permessi di ricerca o concessioni minerarie in corso sono soggetti alla specifica normativa in materia di miniere. 2. Gli interventi di cui al comma 1 relativi a miniere dismesse o a compendi immobiliari di miniere dismesse sono soggetti ad autorizzazione regionale, nel rispetto del programma regionale. 3. La concessione mineraria può essere rilasciata per lo sfruttamento integrato del giacimento minerario, a fini produttivi minerari e per la valorizzazione a fini di ricerca scientifica, turistici, culturali e sociali. In sede di valutazione della capacità tecnica ed economica del richiedente e di definizione della coltivabilità del giacimento minerario, finalizzata al conferimento o al rinnovo della concessione mineraria, si tiene conto anche delle attività di valorizzazione delle sezioni esaurite del giacimento. 4. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con regolamento regionale i criteri e le modalità per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 2. 5. Alle attività di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave). ARTICOLO 7 (Comitato consultivo per la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso) 1. E’ istituito presso la Giunta regionale il Comitato consultivo per la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, di seguito denominato Comitato, per l’espressione di pareri relativi ai provvedimenti della Giunta regionale attuativi della presente legge e la formulazione di proposte relative alle attività di valorizzazione. 2. Il Comitato di cui al comma 1 è costituito con decreto del direttore della direzione generale regionale competente in materia di miniere all’inizio di ogni legislatura e resta in carica per l’intera durata della stessa. 3. Sono componenti del Comitato: a) il direttore della direzione generale regionale competente in materia di miniere o un suo delegato, con funzioni di Presidente; b) un rappresentante della direzione generale regionale competente in materia di miniere; c) un rappresentante della direzione generale regionale competente in materia di territorio; d) un rappresentante della direzione generale regionale competente in materia di cultura; e) un rappresentante dell’ANCI; f) un rappresentante dell’UPL; g) un rappresentante dell’UNCEM; h) due rappresentanti degli operatori del settore. 4. La partecipazione ai lavori del Comitato avviene a titolo gratuito. ARTICOLO 8 (Vigilanza e sanzioni) 1. La vigilanza sulla conformità degli interventi di cui all’articolo 6, comma 2, è esercitata dalla struttura regionale competente in materia di miniere. 2. Chiunque esegue interventi in assenza o in difformità dell’autorizzazione di cui all’articolo 6, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 a euro 10.000,00. ARTICOLO 9 (Disposizioni finali e transitorie) 1. La Giunta regionale adotta il regolamento di cui all’articolo 3, comma 5, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. 2. Gli esercenti le attività di valorizzazione relative a miniere dismesse o a compendi immobiliari di miniere dismesse, già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, presentano istanza di autorizzazione entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia del regolamento regionale di cui all’articolo 6, comma 4. 3. In fase di prima attuazione il Comitato di cui all’articolo 7 è costituito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. ARTICOLO 10 (Norma finanziaria) 1. Alle spese per l’incentivazione degli accordi di programma di cui all’articolo 2, comma 6, si provvede con gli stanziamenti iscritti nei singoli esercizi finanziari alla UPB 6.4.2.3.145 “Risorse minerarie, geotermiche, cave e recupero ambientale” del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2009-2011. 2. Le entrate di competenza della Regione derivanti dalle sanzioni di cui all’articolo 9 “Vigilanza e sanzioni”, sono introitate sull’UPB 3.4.10 “Introiti diversi”. Formula Finale: La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda. Milano, 10 dicembre 2009 (Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n.VIII/915 dell’1 dicembre 2009) ALLEGATO 1 ALLEGATO A Scheda di accompagnamento ai progetti di legge - PdL “Disposizioniper l’utilizzo e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso” (1) (2) (3) (4) (A)QUANTIFICAZIONE SPESA (B)COPERTURA FINANZIARIA intervento SPESA CONTINUATIVA O RICORRENTE(art. 22 lr 34/1978) Riferimento PDL art… comma … Natura spesa CORRENTE /CONTO CAPITALE UPB IMPORTO UPB IMPORTO Cofinanziamento di interventi per l’attuazione del Programma regionale per il recupero e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso mediante lo strumento dell’Accordo di Programma Articolo 2 comma 6 Spesa conto capitale La spesa non può essere quantificata in quanto conseguente all’effettivo avvio delle procedure di programmazione negoziata ed alla sottoscrizione degli Accordi di Programma 6.4.2.3.145 “Risorse minerarie, geotermiche, cave e recupero ambientale” (Cap. 980) NOTA: per la Giunta oltre all’UPB occorre anche l’indicazione del capitolo/i, sia già esistente sia di nuova istituzione


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