NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria
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Legge regionale 10 dicembre 2007, n. 42
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Disciplina delle procedure amministrative e finanziarie per l'attuazione del programma regionale di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1 (Finalità)
1. La presente legge disciplina le procedure amministrative e finanziarie per l’attuazione del programma di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013, di seguito PSR, adottato dalla Regione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 (regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)). 2. La presente legge mira inoltre a garantire uniformità di interpretazione ed applicazione, anche in termini temporali, relativamente all’applicazione delle competenze amministrative di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b). 3. In particolare, per quanto riguarda gli interventi finanziati dal PSR, la presente legge: a) provvede a ripartire le competenze amministrative tra Regione ed enti delegati in agricoltura e foreste di cui alla legge regionale 12 gennaio 1978 n. 6 (delega delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, economia montana) e successive modifiche ed integrazioni; b) stabilisce le modalità di attuazione delle diverse misure del PSR; c) definisce gli obblighi cui sono tenuti i beneficiari degli aiuti; d) disciplina le procedure relative: 1) alla presentazione delle domande e relativo esame istruttorio, alla concessione ed alla liquidazione degli aiuti; 2) al monitoraggio; 3) al controllo; 4) alle pronunce di decadenza, alle revoche e alle sanzioni amministrative pecuniarie; e) definisce il sistema di finanziamento delle attività di gestione e controllo.
ARTICOLO 2 (Individuazione atti del procedimento)
1. Ai fini dell’applicazione della presente legge, oltre a quanto stabilito dall’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dagli articoli 3, 11, 12, 20, 26, 27 e 30 del regolamento (CE) n. 1975/2006 (regolamento della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale), le fasi del procedimento di concessione dell’aiuto e di autorizzazione del pagamento si articolano come segue: a) verifica di ammissibilità: prima fase del procedimento amministrativo con la quale l’ente pubblico competente valuta se una domanda di aiuto possiede i requisiti minimi di ammissibilità previsti dalle pertinenti misure e si conclude con l’ammissione all’istruttoria di merito o con un provvedimento di archiviazione; b) archiviazione: atto amministrativo motivato con cui, a seguito di una verifica di ammissibilità conclusasi con esito negativo, l’ente pubblico competente determina l’archiviazione della domanda; c) istruttoria di merito: fase del procedimento amministrativo di concessione con il quale, in seguito alla presentazione di una domanda ammissibile e ai relativi controlli, l’amministrazione pubblica competente determina l’aiuto che può essere concesso al beneficiario; d) concessione: atto amministrativo motivato con cui, a seguito di una domanda di aiuto ammissibile, viene individuato il beneficiario, la somma spettante a titolo di aiuto, la misura o le misure del PSR in base alle quali l’aiuto viene concesso, le condizioni da rispettare per ottenere la liquidazione dell’aiuto, i tempi che consentano il raggiungimento delle finalità della misura, gli obblighi gravanti sul beneficiario e l’indicazione degli eventuali punteggi di merito o livelli di priorità; e) verifica dello stato finale o dello stato di avanzamento: fase del procedimento amministrativo di autorizzazione del pagamento con il quale, a seguito della presentazione di una domanda di pagamento, l’amministrazione pubblica competente determina che l’aiuto può essere liquidato al beneficiario; f) autorizzazione del pagamento: atto amministrativo motivato con cui, a seguito di una domanda di pagamento e della relativa verifica dello stato finale o dello stato di avanzamento, l’amministrazione pubblica competente determina la somma da liquidare a favore del beneficiario.
ARTICOLO 3 (Riparto delle competenze amministrative)
1. Ai fini dell’attuazione del PSR: a) la Regione programma, coordina e vigila sull’efficiente e corretta esecuzione degli interventi, cura i rapporti con l’organismo pagatore, seleziona le strategie di sviluppo locale, coordina e controlla la corretta attuazione delle procedure nonché effettua il controllo “ex post” di cui all’articolo 8; la Regione attua inoltre le misure del PSR individuate dalla Giunta regionale e introita i relativi pagamenti a rimborso provenienti dall’organismo pagatore; b) alle comunità montane e ai consorzi di comuni, di cui alla l.r. 6/1978 e successive modifiche ed integrazioni, sono delegate le funzioni amministrative relative alla concessione degli aiuti o archiviazione delle domande e all’autorizzazione del pagamento per quanto riguarda le misure del PSR che saranno individuate dalla Giunta regionale; c) le funzioni relative agli atti di decadenza e di revoca sono di competenza della Regione o degli enti delegati per le misure di rispettiva competenza; d) le funzioni relative alle sanzioni amministrative pecuniarie nel settore agricolo sono esercitate dall’ente competente secondo quanto stabilito dalla legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e dalla legge 23 dicembre 1986 n. 898 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27 ottobre 1986 n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell’olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo). 2. In caso di inadempienza da parte di un ente delegato la Regione esercita, ai sensi dell’articolo 63 dello Statuto, il potere sostitutivo relativamente a singoli atti o, in caso di inadempienze gravi e reiterate, relativamente a tutte le funzioni di competenza dell’ente medesimo disciplinate dalla presente legge. 3. Ogni inadempienza richiedente l’esercizio del potere sostitutivo comporta, per l’ente delegato inadempiente, la riduzione dei finanziamenti di cui all’articolo 12 in misura doppia rispetto all’importo risultante dai criteri di assegnazione dei medesimi finanziamenti.
ARTICOLO 4 (Procedure)
1. Le misure del PSR possono essere attuate secondo le seguenti modalità: a) attuazione diretta da parte della Regione; b) a regia regionale, qualora la Regione individui a priori i beneficiari, per esigenze di interesse regionale debitamente motivate; c) a bando, nel caso in cui si renda necessario stabilire un periodo determinato per presentare le domande di aiuto e la selezione delle domande debba avvenire contestualmente; d) a bando in due fasi, qualora si debbano esaminare e selezionare strategie di sviluppo locale e si renda quindi necessario acquisire una prima progettazione di massima, cui fa seguito un affinamento delle strategie, condotto in partenariato fra i proponenti e la Regione, e la selezione definitiva delle domande; e) a sportello, nel caso in cui si renda necessario garantire la possibilità di presentare le domande di aiuto in qualunque momento e la selezione delle medesime domande possa altresì avvenire in qualunque momento sulla base di opportuni criteri di priorità.
ARTICOLO 5 (Semplificazione delle procedure amministrative)
1. Per attuare le strategie di sviluppo locale di cui all’asse 4 del PSR e qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, le amministrazioni pubbliche competenti attivano gli strumenti di cui agli articoli 16 e 17 della legge regionale 6 giugno 1991 n. 8 (norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
ARTICOLO 6 (Monitoraggio)
1. Per ottenere la liquidazione dei fondi di cui all’articolo 12, gli enti delegati sono tenuti a fornire alla Regione i dati relativi al monitoraggio dell’attività, con le modalità e nei tempi stabiliti dalla Giunta regionale. 2. I fondi non liquidati sulla base di quanto stabilito al comma 1 contribuiscono a costituire un fondo per l’incentivazione dell’efficienza delle amministrazioni pubbliche competenti nella gestione del PSR, il cui funzionamento è disciplinato dalla Giunta regionale con apposito atto.
ARTICOLO 7 (Obblighi a carico dei beneficiari degli aiuti)
1. I richiedenti, limitatamente a quanto previsto nelle lettere c), d) ed e) del presente comma, e i beneficiari di aiuti finanziati dal PSR sono tenuti a: a) realizzare l’opera, il progetto o l’intervento nei tempi che consentono il raggiungimento delle finalità della misura, in conformità agli obblighi derivanti dalla normativa vigente e dal PSR, salvo eventuale concessione di proroghe; b) realizzare l’intervento in modo conforme rispetto alle finalità della misura, in coerenza con il progetto approvato, fatta salva la concessione di eventuali varianti; c) mettere a disposizione della Regione, degli enti delegati e di ogni altra autorità pubblica incaricata dei controlli tutta la documentazione necessaria a svolgere l’attività di controllo, anche nel caso sia detenuta da terzi; d ) consentire l’accesso degli incaricati dei controlli ai luoghi dove si trovano i beni oggetto dell’aiuto pubblico; e) conservare per almeno cinque anni tutta la documentazione di cui alla lettera c); f) non distogliere i beni oggetto dell’aiuto dalla destinazione d’uso dichiarata ai fini dell’ottenimento dell’aiuto stesso per un periodo di almeno cinque anni, nel caso di beni mobili e di impianti di colture arboree e arbustive, e di almeno dieci anni nel caso di beni immobili, tranne casi debitamente motivati con riferimento a cause di forza maggiore e a obsolescenza economica; g) comunicare all’ente competente, entro il termine al riguardo previsto, la cessione totale o parziale delle opere finanziate, prima della conclusione dell’opera, del progetto o dell’intervento o prima della scadenza del vincolo di destinazione. 2. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1 comporta la decadenza o revoca dell’intero aiuto. 3. Relativamente a quanto previsto al comma 1, lettera f), la cessione della proprietà, di diritti reali, del possesso o, comunque, del godimento del bene non costituisce inadempimento qualora venga mantenuta, fino alla scadenza prevista, la destinazione d’uso degli immobili finanziati. 4. Non sono revocati i contributi quando il mancato rispetto degli obblighi dipende da causa estranea alla volontà del beneficiario, quale malattia invalidante, esproprio per pubblica utilità o altra causa di forza maggiore. Sono cause di forza maggiore la calamità naturale dichiarata eccezionale in base alla normativa vigente che danneggi i beni aziendali e l’epizoozia che colpisca la totalità o una percentuale superiore al cinquanta per cento del patrimonio zootecnico.
ARTICOLO 8 (Controlli)
1. Sono stabiliti i seguenti livelli di controllo: a) controllo amministrativo; b) controllo in loco; c) controllo ex post; d) controllo di gestione. 2. Le funzioni relative ai livelli di controllo di cui sopra devono essere separate. Si considerano separate le funzioni di cui sono responsabili due persone diverse non in relazione gerarchica tra loro. 3. I controlli di cui al comma 1, lettere a) e b) corrispondono a quanto definito dagli articoli 11, 12, 20, 26 e 27 del regolamento (CE) n. 1975/2006. 4. I controlli di cui al comma 1, lettera c) corrispondono a quanto definito dall’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1975/2006. 5. Il controllo di cui al comma 1, lettera d) del consiste nella verifica della corretta esecuzione delle procedure da parte di tutti i soggetti responsabili di funzioni nell’ambito dell’attuazione del PSR. 6. I controlli di cui al comma 1, lettera a) riguardano tutte le domande. 7. I controlli di cui al comma 1, lettera b) sono eseguiti: a) su un campione di almeno il cinque per cento delle domande di cui agli articoli 37, 38, 39, 40, 43 paragrafo 1 lettere b) e c), 46 e 47 del regolamento (CE) n. 1698/2005; b) su tutte le rimanenti domande. 8. I controlli amministrativi e i controlli in loco competono agli enti responsabili dei procedimenti di concessione. I controlli ex post e i controlli di gestione competono alla Regione. 9. Spettano inoltre alla Regione i controlli sulle misure connesse alla superficie e agli animali di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1975/2006.
ARTICOLO 9 (Decadenze e revoche)
1. I provvedimenti di decadenza o revoca dell’aiuto sono adottati dall’ente che ha concesso l’aiuto medesimo. 2. Il procedimento di decadenza, revoca e restituzione del contributo deve essere comunque avviato quando, a seguito di verifiche e controlli, emergano anomalie rispetto alla situazione del beneficiario al momento in cui ha percepito il contributo. 3. Costituiscono anomalie: a) la difformità tra quanto dichiarato nella domanda dal richiedente e quanto accertato in sede di controllo o con riferimento ai dati presenti nel sistema integrato di gestione e controllo; b) l’inosservanza degli obblighi derivanti dall’accoglimento della domanda relativa ad una delle misure previste dal PSR. 4. In caso di pagamento indebito, il beneficiario della misura ha l’obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato degli interessi decorrenti dalla data di notificazione dell’obbligo di restituzione sino alla data del rimborso o detrazione degli importi dovuti. 5. La decadenza totale viene pronunciata anche nel caso in cui il beneficiario o un proprio rappresentante impediscano il regolare svolgimento delle operazioni di controllo. 6. Qualora si constatino false dichiarazioni intenzionali, il beneficiario è comunque escluso da tutte le misure del PSR per l’anno in questione e per il successivo.
ARTICOLO 10 (Sanzioni amministrative pecuniarie)
1. L’accertamento delle violazioni che comportino l’eventuale irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie è di competenza dei soggetti come individuati ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 45/1982. 2. Nel caso di irregolarità che possono dare luogo all’applicazione di sanzioni amministrative di cui alla l. 898/1986, i soggetti di cui al comma 1 trasmettono al competente ufficio regionale o all’ente delegato la documentazione prevista dagli articoli 2, 3 e 4 della l.r. 45/1982.
ARTICOLO 11 (Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede alle seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2007: a) prelevamento di quota di euro 10.000,00 dall’U.P.B. 18.107 “Fondo speciale di parte corrente”; b) prelevamento di quota di euro 1.000.000,00 dall’U.P.B. 18.207 “Fondo speciale di conto capitale”; c) iscrizione di euro 10.000,00 all’U.P.B. 2.113 “Finanziamento piano di sviluppo rurale”; d) iscrizione di euro 1.000.000,00 all’U.P.B. 2.213 “Finanziamento piano di sviluppo rurale”. 2. Agli oneri per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio. 3. Agli oneri derivanti dalle funzioni delegate di cui all’articolo 3, si provvede con gli stanziamenti iscritti annualmente all’U.P.B. 18.103 “Spesa per le deleghe a Enti locali”. 4. I fondi assegnati dallo Stato a rimborso delle misure del PSR ad attuazione diretta regionale di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), sono iscritti nello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale all’U.P.B. di nuova istituzione 4.1.17 “Trasferimenti per il programma di sviluppo rurale – anni 2007-2013”.
ARTICOLO 12 (Criteri di riparto dei fondi agli enti delegati)
1. Ogni anno, per l’esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), la Regione ripartisce fra gli enti delegati i fondi disponibili sulla base del lavoro effettivamente svolto nell’anno precedente, tenuto conto della complessità delle diverse misure, sulla base di parametri determinati dalla Giunta regionale. 2. Limitatamente al primo anno di gestione del PSR, il riparto dei fondi viene effettuato sulla base del lavoro complessivamente svolto per la gestione del PSR per il periodo 2000 – 2006.
ARTICOLO 13 (Disposizioni transitorie)
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede a determinare: a) le misure di diretta attuazione regionale, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a); b) le misure di competenza degli enti delegati, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b); c) i parametri di riparto dei fondi agli enti delegati, ai sensi dell’articolo 12. 2. La Giunta regionale provvede inoltre entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a emanare gli atti di cui all’articolo 6, comma 2.
Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addì 10 dicembre 2007 IL PRESIDENTE (Claudio Burlando)
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