Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
L’articolo 12 della L.R. 30 gennaio 2007, n. 1 è integrato con l’aggiunta del seguente comma:
6. La proroga dei termini di cui al precedente comma 5 è estesa alle strutture sanitarie che erogano prestazioni riabilitative ai disabili psichici e psiconeuromotori in regime ambulatoriale.
ARTICOLO 2
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza, 10 aprile 2007
DE FILIPPO