Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
CAPO I
Disposizioni in materia di urbanistica, cartografia,pianificazione territoriale e paesaggistica ed aree naturali protette
ARTICOLO 1
Modifiche all’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni.
1. Dopo il comma 7 bis 4 dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, è aggiunto il seguente comma:
“7 ter. Decorso il termine di cui al comma 7 bis 3, nelle more dell’approvazione del primo PAT e PI:
a) nelle sottozone classificate E1 dal vigente piano regolatore generale comunale sono ammessi esclusivamente gli interventi sui fabbricati esistenti di manutenzione ordinaria e straordinaria e di consolidamento, gli interventi diretti a dotare gli edifici dei servizi igienici e dei necessari impianti tecnologici nel rispetto delle caratteristiche strutturali e tipologiche degli edifici, nonché gli altri tipi di interventi previsti dal vigente strumento urbanistico comunale finalizzati alla tutela del patrimonio storico, ambientale e rurale ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24;
b) nelle sottozone classificate E2 dal vigente piano regolatore generale comunale sono in ogni caso consentiti, per le costruzioni non oggetto di tutela da parte dello strumento urbanistico generale per le quali si confermano gli interventi in esso previsti, gli interventi di cui alla lettera d) dell’articolo 3 del DPR n. 380 del 2001 e successive modificazioni, nonché l’ampliamento di edifici residenziali, utilizzando l’eventuale parte rustica esistente e contigua fino ad un massimo di 800 mc. compreso l’esistente;
c) nelle sottozone classificate E3 dal vigente piano regolatore generale comunale sono in ogni caso consentiti, per le costruzioni non oggetto di tutela da parte dello strumento urbanistico generale per le quali si confermano gli interventi in esso previsti, gli interventi di cui alla lettera d) dell’articolo 3 del DPR n. 380 del 2001 e successive modificazioni, nonché l’ampliamento di edifici residenziali fino ad un massimo di 800 mc. compreso l’esistente;
d) nelle sottozone classificate E1, E2, E3 dal vigente piano regolatore generale comunale sono altresì consentiti, nel rispetto delle previsioni e prescrizioni dello stesso, gli interventi edilizi, compresa la nuova edificazione, in funzione dell’attività agricola destinati a strutture agricolo-produttive con le modalità di cui agli articoli 44 e 45;
e) nelle sottozone classificate E4 - centri rurali - dal vigente piano regolatore generale comunale sono realizzabili gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale vigente;
f) per le costruzioni non oggetto di tutela da parte del vigente piano regolatore generale ubicate nelle zone di protezione delle strade di cui al DM 1° aprile 1968, n. 1404, e in quelle di rispetto al nastro stradale e alle zone umide vincolate come inedificabili dagli strumenti urbanistici generali, sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) dell’articolo 3 del DPR n. 380 del 2001, compresa la demolizione e la ricostruzione in loco oppure in area agricola adiacente, sempre che non comportino l’avanzamento dell’edificio esistente sul fronte stradale o sul bene da tutelare;
g) fermo restando quanto previsto dalla lettera a), nelle zone agricole dei territori montani di cui all’articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 “Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell’agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani” sono consentiti interventi finalizzati al mutamento di destinazione d’uso residenziale nei limiti di 300 mc., a condizione che l’edificio sia dichiarato non più funzionale alle esigenze del fondo, sulla base di un’analisi agronomica redatta da un tecnico abilitato e certificata dall’ispettorato regionale dell’agricoltura, e che le eventuali opere necessarie per l’allacciamento alle reti tecnologiche e per l’accessibilità viaria siano a carico del richiedente.”.
ARTICOLO 2
Modifiche all’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni.
1. Al comma 7 bis 2 dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 dopo le parole “finalizzate alla ristrutturazione, riconversione, cessazione, riattivazione e ampliamento di attività produttive esistenti” sono aggiunte le parole “nonché alla trasposizione, a parità di superficie di zona e per comprovate ragioni di tutela ambientale e della salute, di zone territoriali omogenee D a carattere industriale e artigianale interessate da un’unica struttura aziendale”.
ARTICOLO 3
Disposizioni transitorie in materia di varianti al piano regolatore generale annullate a seguito di contenzioso.
1. In deroga al divieto previsto dal comma 1 e fino all’approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT) di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e comunque entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge è ammessa secondo le procedure di cui all’articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni, l’adozione di varianti al piano regolatore generale già approvate dalla Regione e annullate in sede giurisdizionale o a seguito di ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai soli fini di adeguare le varianti originarie al giudicato.
ARTICOLO 4
Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1976, n. 28 “Formazione della carta tecnica regionale”.
1. Al primo comma dell’articolo 4 le parole: “lavori pubblici” sono sostituite dalle parole: “appalti di pubblici servizi”.
ARTICOLO 5
Recupero del patrimonio edilizio degradato nelle zone di montagna.
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni, fino all’approvazione del primo piano di assetto territoriale (PAT) e del piano degli interventi (PI) nelle zone agricole dei territori classificati montani ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 “Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell’agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani” è consentita, nel rispetto integrale della tipologia originaria, la ricostruzione, con la volumetria originaria, dei fabbricati crollati nel caso in cui esistano sul terreno i muri perimetrali che consentano di individuarne il sedime e ciò sia riscontrabile nelle cartografie edilizie depositate presso gli enti competenti, corredate da documentazione fotografica o iconografica.
ARTICOLO 6
Piano paesaggistico.
1. Fino all’adeguamento della disciplina regionale ai principi contenuti nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modificazioni, al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione dei beni paesaggistici, la Regione, in via sperimentale ed in funzione dell’ approvazione del nuovo piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), quale piano urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, individua gli ambiti definiti ai sensi dell’articolo 135, comma 2 del medesimo decreto legislativo nei quali avviare prioritariamente una pianificazione paesaggistica.
2. Gli ambiti dei piani paesaggistici di cui al comma 1 sono definiti dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
3. I piani paesaggistici di cui al comma 1 sono formati con la procedura prevista dall’articolo 25 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni, integrata dalle disposizioni dell’articolo 143, comma 3, del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni.
4. I piani paesaggistici approvati ai sensi del presente articolo prevalgono, per quanto attiene la tutela del paesaggio, sulle disposizioni contenute in tutti gli atti di pianificazione territoriale ai sensi dell’articolo 145, comma 3 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni.
5. Fino all’approvazione del Piano regionale dell’attività di cava (PRAC), al fine di salvaguardare la singolarità del paesaggio delle Prealpi trevigiane, caratterizzate da particolare fragilità territoriale e idrogeologica, nelle aree classificate dal piano d’area delle Prealpi trevigiane come zone di rilevante valenza ambientale, nonché in quelle per cui lo stesso piano, adottato, prevede un esplicito divieto di autorizzazione alla coltivazione di cave o alla riapertura di quelle dismesse o abbandonate, è vietato il rilascio di nuove autorizzazioni alla coltivazione e/o all’ampliamento di ogni tipo di cava.
ARTICOLO 7
Procedure per l’alienazione di immobili di proprietà della Regione.
1. Gli immobili di proprietà della Regione per i quali siano venuti meno la destinazione a pubblico servizio o il pubblico interesse all’utilizzo possono essere alienati secondo le modalità dell’articolo 39 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 “Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali”.
2. Per poter essere alienati, i beni di cui al comma 1, vengono declassificati e passano al patrimonio disponibile della Regione. La cancellazione dei beni dal patrimonio indisponibile e la conseguente iscrizione nel patrimonio disponibile è disposta con decreto del dirigente regionale della struttura competente, su autorizzazione della Giunta regionale e previo parere vincolante della competente commissione consiliare. Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
3. Per le finalità di cui al comma 2, il dirigente regionale della struttura competente trasmette alla Giunta regionale
apposita richiesta di autorizzazione con l’indicazione:
a) dei motivi per i quali si intende procedere alla cancellazione;
b) dei fini perseguiti con la cancellazione stessa;
c) del valore di stima del bene.
4. I beni immobili della Regione, declassificati ai sensi del presente articolo, prima della loro alienazione, possono essere oggetto di cambio di destinazione d’uso; qualora gli strumenti urbanistici prevedano una destinazione non compatibile, le aree su cui insistono gli immobili sono soggette a variazione degli strumenti urbanistici secondo le modalità di cui al comma 5.
5. Ai fini della variante di cui al comma 4, il dirigente regionale della struttura competente convoca una conferenza di servizi, ai sensi dell’articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni, alla quale prendono parte i soggetti interessati. Il verbale della decisione della conferenza costituisce adozione di variante qualora ratificato dal Consiglio comunale nel termine perentorio di novanta giorni.
ARTICOLO 8
Modifica dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.
1. Dopo il comma 7 ter dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, come introdotto dall’articolo 1 della presente legge, è aggiunto il seguente comma:
“7 quater. Per i programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale trasmessi entro il 30 giugno 2006, il termine di cui all’articolo 5, comma 2, della legge regionale 1° giugno 1999, n. 23 è prorogato di ulteriori centoventi giorni.”.
ARTICOLO 9
Modifiche alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 “Norme per l’istituzione del Parco regionale dei Colli Euganei” e successive modificazioni.
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38, è aggiunto il seguente comma:
“3 bis. Al fine del rilascio dei provvedimenti di cui all’articolo 63, comma 1, lettera a) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, l’ente parco predispone, in conformità ai contenuti e ai principi del piano ambientale, specifici indirizzi tipologici urbanistico-edilizi da applicarsi nelle zone di urbanizzazione controllata; tali indirizzi sono approvati con le procedure di cui all’articolo 7, comma 3, sentita la competente commissione consiliare.”.
2. Dopo l’articolo 12 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38, è inserito il seguente articolo:
“Art. 12 bis - Funzioni dei Comuni.
1. Successivamente alla pubblicazione nel BUR del provvedimento che individua e disciplina le zone di pre-parco di cui all’articolo 3, comma 4 e del provvedimento di indirizzi tipologici urbanistico-edilizi di cui all’articolo 12, comma 3 bis,
i comuni esercitano le funzioni di cui all’articolo 63, comma 1, lettera a) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 rispettivamente per le zone di pre-parco e per le zone di urbanizzazione controllata.”.
3. Nell’articolo 16, comma 2, lettera a) della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 le parole: “le funzioni amministrative delegate alla Regione ai sensi dell’articolo 82, del DPR 24 luglio 1977, n. 616 in materia di tutela dei beni ambientali e subdelegate alle Province, a norma dell’articolo 1 della legge regionale 6 marzo 1984, n. 11” sono sostituite dalle parole “le funzioni di cui all’articolo 63, comma 1, lettera a) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12 bis”.
ARTICOLO 10
Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 “Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali” e successive modificazioni.
1. Al primo comma dell’articolo 18 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 le parole “trenta giorni” sono sostituite dalle parole “sessanta giorni”.
CAPO II
Disposizione in materia di edilizia residenziale pubblica
ARTICOLO 11
Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 "Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" e successive modificazioni.
1. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 come modificata dal comma 1 dell’articolo 68 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, le parole “in misura non superiore al limite per l’accesso stabilito dalla Giunta regionale per un nucleo familiare di due componenti e vigente al momento della scadenza del bando di concorso” sono sostituite dalle seguenti: “in misura non superiore ad euro 22.388,00, importo annualmente rivalutato sulla base della variazione assoluta dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati” e le parole “dei redditi fiscalmente imponibili” sono sostituite dalle seguenti: “dei redditi di cui all’articolo 8 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi” e successive modificazioni, dedotti gli oneri di cui all’articolo 10 del citato decreto”.
2. Il comma 2, dell’articolo 2, della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 è sostituito con il seguente:
“2. Il dirigente regionale della struttura competente in materia provvede, ogni anno, all’aggiornamento del limite di reddito sulla base della variazione assoluta dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.”.
ARTICOLO 12
Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive modificazioni.
1. Al numero 10 della lettera a) del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, le parole “da 1 a
4” sono sostituite dalle parole “da 1 a 8”.
ARTICOLO 13
Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 "Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" e successive modificazioni.
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, è inserito il seguente comma:
“2 bis. Gli alloggi disponibili sono suddivisi tra le aree di cui all’articolo 18, comma 1, lettere A) e B) in proporzione al numero di aspiranti assegnatari in possesso dei requisiti per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica collocati nelle aree medesime.”.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle domande relative ai bandi di concorso pubblicati successivamente all’entrata in vigore del limite di accesso di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 così come modificato dal comma 1 dell’articolo 11 della presente legge.
ARTICOLO 14
Modifica dell’articolo 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive modificazioni.
1. Al comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 come modificato dall’articolo 9 della legge regionale 16 maggio 1997, n. 14, le parole: “reddito imponibile” e “reddito imponibile annuo” e “redditi fiscalmente imponibili” sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “reddito fiscale” e “redditi fiscali”.
2. Al comma 1, lettera B.1, dell’articolo 18, della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 come modificato dall’articolo 9 della legge regionale 16 maggio 1997, n. 14, le parole “con reddito di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), non superiore al limite previsto per l’accesso” sono sostituite dalle seguenti: “con reddito convenzionale non superiore al limite di euro 10.846,00”.
3. Al comma 1, lettere B.2, B.3, C.1 e C.2 dell’articolo 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 come modificato dall’articolo 9 della legge regionale 16 maggio 1997, n. 14, le parole “con reddito di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) compreso tra il limite per l’accesso” sono sostituite dalle seguenti: “con reddito convenzionale compreso tra il limite previsto alla lettera B.1”.
4. Al comma 1, lettera C.3 dell’articolo 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 come modificato dall’articolo 9 della legge regionale 16 maggio 1997, n. 14, le parole “con reddito di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), superiore al limite dell’accesso” sono sostituite dalle seguenti: “con reddito convenzionale superiore al limite previsto alla lettera B.1”.
5. Il comma 1 bis, dell’articolo 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 come introdotto dal comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 38 è sostituito con il seguente:
“1 bis. Per reddito fiscale si intende il reddito di cui all’articolo 8 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, dedotti gli oneri di cui all’articolo 10 del citato decreto quali risultano dall’ultima dichiarazione presentata. Per reddito convenzionale si intende la somma dei redditi fiscali di tutti i componenti del nucleo familiare, quali risultano dall’ultima dichiarazione presentata, da computarsi con le modalità di cui all’articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo è ridotto di euro 516,46 per ogni componente oltre i due, sino ad un massimo di euro 3.098,75.
La riduzione si applica anche per i figli a carico oltre alla riduzione per gli stessi prevista dall’articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457.”.
6. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, così come sostituito dalla presente legge, è inserito il seguente comma:
“1 ter. L’importo mensilmente dovuto dagli assegnatari è costituito dal canone di locazione mensile, determinato secondo i criteri previsti al comma 1, aumentato di un ammontare pari ad euro 10,00.”.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano ai contratti di locazione stipulati a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 15
Modifica del punto 6, della tabella parametrica 3, dell’allegato C), della legge regionale 9 settembre 1999, n. 42 “Determinazione del costo teorico base di costruzione e approvazione delle tabelle parametriche nonché della convenzione tipo per l’edilizia convenzionata”.
1. Il punto 6, della tabella parametrica 3, dell’allegato C), della legge regionale 9 settembre 1999, n. 42, è sostituito con il seguente:
“6. Oneri finanziari, nella misura del tasso variabile euribor con scadenza 12 mesi, rilevato dalla federazione bancaria europea e riferito alla data di inizio dei lavori, aumentato di un punto e calcolato sulla somma dei valori di cui ai punti 1), 2), 3), 5), per un periodo pari alla durata dei lavori e comunque non superiore a quello della durata della concessione edilizia.”.
ARTICOLO 16
Disposizioni in materia di diritto di prelazione nella alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
1. Il diritto di prelazione di cui al comma 20 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560 “Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” si estingue qualora l’acquirente dell’alloggio, ceduto in applicazione di tale legge, versi all’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale (ATER) cedente un importo pari al 10 per cento del valore calcolato applicando un moltiplicatore pari a cento alla rendita catastale, con l’obbligo per la stessa azienda di reinvestire i proventi così conseguiti nella costruzione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero nel recupero e nella manutenzione straordinaria di quelli esistenti.
CAPO III
Disposizioni in materia di viabilità
ARTICOLO 17
Modifica dell’articolo 96 bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni.
1. Al comma 1 dell’articolo 96 bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni le parole: “La tutela ed il controllo sull’uso delle strade di cui all’articolo 11, comma 1, lettera e)” sono sostituite dalle seguenti: “Le funzioni di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a) ed e)”.
ARTICOLO 18
Modifica dell’articolo 22 della legge regionale 17 gennaio 2002 n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2002” e successive modificazioni.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 e successive modificazioni è inserito il seguente:
“1 bis. Il finanziamento di cui alla lettera b) del comma 1 è assegnato anche a favore delle altre società concessionarie che realizzano le opere viarie complementari al passante Mira-Quarto d’Altino.”.
CAPO IV
Disposizioni in materia di mobilità
ARTICOLO 19
Modifica dell’articolo 33 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” e successive modificazioni.
1. Al comma 1 dell’articolo 33 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 e successive modificazioni, dopo le parole “dai rispettivi comandi” è aggiunta la seguente frase “che consente il trasporto anche dei relativi veicoli di servizio”.
CAPO V
Disposizioni in materia di trasporti a fune ed innevamento programmato
ARTICOLO 20
Modifica dell’articolo 47 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”.
1. Al comma 1 dell’articolo 47 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 le parole: “completamento ed ammodernamento degli impianti di risalita” sono sostituite dalle seguenti: “realizzazione, completamento, ammodernamento e collegamento degli impianti di risalita, nonché per la realizzazione di impianti di innevamento programmato”.
CAPO VI
Norma finale
ARTICOLO 21
Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 10 agosto 2006