NORMATIVA
Normativa regionale - Friuli Venezia Giulia
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Legge regionale 10.08.2006, n. 15
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Modifica dell’articolo 23 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), recante norme per la tutela dei praticanti le attivita’ sportive e per la valorizzazione della figura professionale dei laureati in scienze motorie
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Il Consiglio regionale ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1 (Modifica dell’articolo 23 della legge regionale 8/2003)
1. L’articolo 23 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), e’ sostituito dal seguente: <1. Le strutture sportive aperte al pubblico per l’esercizio di attivita’ motorie finalizzate a contribuire a un corretto sviluppo, mantenimento o recupero psico-fisico della persona si avvalgono della presenza costante di almeno un professionista qualificato in possesso di laurea in scienze motorie, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facolta’ e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell’articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127), o del diploma universitario conseguito presso l’Istituto superiore di educazione fisica (ISEF), ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 (Provvedimenti per l’educazione fisica), o in possesso di altri titoli equipollenti. 2. Prima dell’inizio dell’attivita’, i gestori delle strutture sportive di cui al comma 1, comunicano al Comune, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’, il nominativo e i titoli previsti dal comma 1 del professionista che assume l’incarico di direttore tecnico. 3. Il direttore tecnico ha la responsabilita’ dell’applicazione dei programmi svolti nella struttura. Il direttore tecnico e’ tenuto a verificare il possesso dell’idoneita’ fisica dei praticanti, comprovata dalla presentazione di apposita certificazione medica, ove prevista dalla normativa vigente, nonche’ il rispetto delle normative antidoping. 4. Le Province e i Comuni, qualora siano promotori di iniziative di attivita’ motorie o sportive, a tutela della salute dei cittadini, sono tenuti ad avvalersi di soggetti in possesso dei titoli professionali di cui al comma 1.5. Sono escluse dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1: a) le attivita’ per l’educazione fisica previste dai programmi scolastici; b) le attivita’ motorie disciplinate da norme approvate dalle Federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; c) le attivita’ libere amatoriali esercitate in modo individuale o collettivo, anche se svolte in aree pubbliche attrezzate. 6. Le violazioni degli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 comportano la revoca degli incentivi previsti dalla presente legge e l’applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 10.000 euro a carico del gestore dell’attivita’. Le sanzioni sono irrogate secondo le modalita’ della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative regionali). Alla determinazione e irrogazione delle sanzioni provvede il Comune, salva la competenza della Regione, nel caso in cui il trasgressore sia il Comune. 7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, nelle strutture sportive di cui al comma 1, possono operare anche soggetti che abbiano svolto almeno ventiquattro mesi di attivita’ negli ultimi cinque anni con riferimento alla data di entrata in vigore della legge regionale 10 agosto 2006, n. 15 e siano in possesso di titolo abilitativo rilasciato dalla Scuola centrale dello sport del CONI o da Federazioni sportive nazionali aderenti al CONI, o da enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o abbiano frequentato appositi corsi di formazione istituiti e riconosciuti dalla Giunta regionale.>>.
ARTICOLO 2 (Norma transitoria)
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture gia’ in attivita’ dovranno adeguarsi alle disposizioni di cui all’articolo 23, comma 1, della legge regionale 8/2003, come sostituito dall’articolo 1.
Formula Finale: La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Data a Trieste, addì 10 agosto 2006.
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