NORMATIVA
Normativa regionale - Marche
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Legge regionale 09 dicembre 2005, n. 28
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Istituzione del registro degli amministratoti di condominio e di immobili
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Il Consiglio regionale ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1 (Registro regionale degli amministratori di condomini e di immobili)
1. E’ istituito, presso la struttura competente della Giunta regionale, il registro regionale degli amministratori di condominio e di immobili, di seguito denominato registro. 2. Il registro è ripartito in sezioni corrispondenti agli ambiti territoriali delle Province. 3. Possono chiedere l’iscrizione al registro i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2. 4. Nella domanda di iscrizione al registro è indicata la località di prevalente svolgimento dell’attività professionale del richiedente.
ARTICOLO 2 (Registro regionale)
1. Nel registro di cui all’articolo 1 possono essere iscritti coloro che risultino in possesso dei seguenti requisiti: a) i soggetti in possesso dell’attestato di qualifica professionale rilasciato dalla Regione; b) i soggetti iscritti in altri albi di ordini o collegi professionali affini. 2. I soggetti di cui al comma 1 devono altresì: a) aver compiuto il diciottesimo anno di età; b) essere muniti di partita IVA; c) avere una polizza assicurativa che copra i rischi derivanti dall’esercizio della professione, con estensione all’operato di tutti i collaboratori ai quali possono essere delegate parte delle funzioni; d) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado; e) non essere interdetti, inabilitati, falliti o condannati con sentenza definitiva per reati non colposi per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non inferiore a due anni. 3. L’iscrizione al registro è curata dalla competente struttura della Giunta regionale che provvede inoltre all’aggiornamento periodico, in relazione al permanere dei requisiti professionali indicati al comma 1, nonché alla cancellazione dal registro dei soggetti che ne facciano richiesta, che perdano i requisiti soggettivi o che violino le norme comportamentali e professionali previste dal provvedimento di cui all’articolo 9. 4. La mancata iscrizione al registro non preclude l’esercizio dell’attività di amministratore di condominio e di immobili.
ARTICOLO 3 (Qualificazione professionale)
1. La Regione promuove e organizza corsi di formazione professionale per il conseguimento della qualifica professionale di amministratore di condominio e di immobili che viene rilasciata previo superamento di un esame da sostenersi alla conclusione del corso. 2. Ai corsi di cui al comma 1 possono partecipare anche gli amministratori di condominio e di immobili già iscritti. 3. Le modalità di svolgimento dei corsi e dei relativi esami finali sono stabilite con il provvedimento di cui all’articolo 9.
ARTICOLO 4 (Consiglio regionale del registro degli amministratori di condominio e di immobili)
1. Con il provvedimento di cui all’articolo 9 sono indicate le modalità e le procedure per la costituzione del Consiglio degli amministratori di condominio e di immobili, di seguito denominato Consiglio regionale, articolato in Consigli provinciali. 2. Il Consiglio regionale: a) ha la rappresentanza in generale degli amministratori di immobili in condominio e la titolarità a promuovere iniziative a tutela degli iscritti al registro, per il miglior espletamento dell’attività professionale e per la formazione e aggiornamento; b) è organo di seconda istanza nei confronti delle decisioni dei Consigli provinciali relative ai provvedimenti disciplinari a carico degli iscritti; c) approva l’entità del contributo annuale e fissa i diritti di segreteria per il deposito dei verbali o per altri servizi; d) può disporre pubblicazioni, anche periodiche, per l’informazione degli iscritti e per il loro aggiornamento.
ARTICOLO 5 (Consiglio provinciale del registro degli amministratori di condomini e di immobili)
1. Il Consiglio provinciale del registro degli amministratori di condominio e di immobili: a) conserva copia aggiornata del registro provinciale; b) esercita le funzioni relative al procedimento disciplinare; c) fissa il contributo annuale, che sottopone all’approvazione del Consiglio regionale, in modo da assicurare il finanziamento dei costi relativi al funzionamento; d) promuove iniziative di formazione ed aggiornamento nell’interesse dell’incremento di professionalità dei propri iscritti.
ARTICOLO 6 (Procedimento disciplinare)
1. Il procedimento disciplinare per l’accertamento delle violazioni delle norme comportamentali e professionali di cui al provvedimento previsto all’articolo 9, è promosso dal Consiglio provinciale. 2. Avverso le decisioni del Consiglio provinciale è ammesso ricorso al Consiglio regionale, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di notifica della decisione dell’interessato. 3. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con una sanzione, il Consiglio regionale provvede a darne comunicazione alla competente struttura regionale.
ARTICOLO 7 (Affissione targa sui condomini)
1. In ogni condominio sito nel territorio regionale, nell’androne di ingresso, è affissa una targa nella quale è riportato il nominativo dell’amministratore, la sede dello studio, il recapito telefonico e la sua iscrizione al registro regionale.
ARTICOLO 8 (Disposizione transitoria)
1. Gli amministratori già iscritti da almeno due anni alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge possono iscriversi di diritto al registro entro sei mesi dall’emanazione del provvedimento di cui all’articolo 9.
ARTICOLO 9 (Modalità di attuazione)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con proprio provvedimento, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e la Commissione consiliare competente, stabilisce: a) le modalità per l’iscrizione al registro e per la sua tenuta; b) le modalità e le procedure per la costituzione del Consiglio regionale e dei Consigli provinciali di cui agli articoli 4 e 5; c) l’individuazione degli albi professionali considerati affini ai fini dell’iscrizione al registro; d) le modalità di svolgimento dei corsi di qualificazione professionale e degli esami per l’iscrizione al registro regionale; e) le norme comportamentali e professionali al cui rispetto è subordinata la permanenza dell’iscrizione al registro e le modalità del procedimento disciplinare.
ARTICOLO 10 (Disposizioni finanziarie)
1. Per la realizzazione dei corsi di cui all’articolo 3, l’entità della spesa sarà stabilita a decorrere dall’anno 2006 con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio. 2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nell’UPB 3.07.21 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce, ai fini della gestione del bilancio di previsione per l’anno 2006 e successivi, nel programma operativo annuale.
Formula Finale: La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge regione Marche. Data ad Ancona, addì 09 dicembre 2005.
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