NORMATIVA
Normativa regionale - Lazio
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Legge regionale 09 dicembre 2004, n.18
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Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche. Modifica alla legge regionale 8 novembre 2004, n. 12 (Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi). Disposizioni transitorie
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Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale Promulga la seguente legge
Art. 1 (Oggetto e finalità)
1. La Regione, in attesa di disciplinare in modo organico l'esercizio dell'attività pianificatoria e delle funzioni amministrative di competenza regionale in materia di beni paesaggistici, anche al fine di adeguare la normativa regionale vigente ai principi contenuti nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e nella Convenzione europea del paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000, introduce, con la presente legge, prime modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche, finalizzate, in particolare, ad assicurare, anche attraverso forme di collaborazione istituzionale, la compatibilità tra la pianificazione paesistica e lo sviluppo sostenibile del territorio.
Art. 2 (Modifiche all’articolo 4 della l. r. 24/1998)
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 24/1998 le parole da "omissis" a "omissis" sono sostituite dalle seguenti: “omissis" 2. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 24/1998 è inserito il seguente: “omissis”
Art. 3 (Modifiche all’articolo 5 della l.r. 24/1998, come modificato dalla legge regionale 6 luglio 1998, n. 25)
1. Il comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 24/1998 è sostituito dal seguente: "omissis" 2. Il comma 6 dell’articolo 5 della l.r. 24/1998 è sostituito dal seguente: "omissis" 3. Al comma 7 dell’articolo 5 della l.r. 24/1998, come modificato dalla l.r. 25/1998, le parole "omissis" sono sostituite dalle seguenti: "omissis" 4. Dopo il comma 10 dell’articolo 5 della l.r. 24/1998, è inserito il seguente: "omissis"
Art. 4 (Modifiche all’articolo 6 della l.r. 24/1998, come modificato dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 16)
1. Il comma 5 dell’articolo 6 della l.r. 24/1998 è sostituito dal seguente: "omissis" 2. Al comma 10 dell’articolo 6 della l.r. 24/1998 le parole da: "omissis" a "omissis" sono sostituite dalle seguenti: "omissis"
Art. 5 (Modifiche all’articolo 7 della l.r. 24/1998, da ultimo modificato dalla legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2)
1. Il comma 7 dell’articolo 7 della l.r. 24/1998, come da ultimo modificato dalla l.r. 16/2000, è sostituito dal seguente: "omissis 2. Al comma 8 dell’articolo 7 della l.r. 24/1998, come modificato dalla l.r. 2/2004, dopo le parole: "omissis" sono inserite le seguenti: "omissis". 3. Dopo il comma 15 dell'articolo 7 della l.r. 24/1998 è inserito il seguente: "omissis"
Art. 6 (Modifiche all’articolo 8 della l.r. 24/1998)
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 24/1998, è inserito il seguente: "omissis"
Art. 7 (Modifiche all’articolo 10 della l.r. 24/1998, come modificato dalla legge regionale 9 dicembre 1999, n. 37 e dalla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39)
1. Al comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 24/1998 dopo la parola "omissis" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "omissis" 2. Al comma 8 dell’articolo 10 della l.r. 24/1998 dopo le parole "omissis" sono inserite le seguenti: "omissis" 3. Dopo il comma 8 dell’articolo 10 della l.r. 24/1998 è inserito il seguente: "omissis"
Art. 8 (Modifiche all’articolo 11 della l.r. 24/1998)
1. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 24/1998 dopo le parole: "omissis" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "omissis" 2. Al comma 4 dell’articolo 11 della l.r. 24/1998 le parole da "omissis" a: "omissis" sono sostituite dalle seguenti: "omissis" 3. Dopo il comma 4 dell’articolo 11 della l.r. 24/1998 è inserito il seguente: "omissis"
Art. 9 (Modifiche all’articolo 13 della l.r 24/1998)
1. Il comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 24/1998 è sostituto dal seguente: "omissis" 2. Dopo il comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 24/1998, è inserito il seguente: "omissis" 3. Il comma 4 della l.r. 24/1998 è sostituito dal seguente: "omissis".
Art. 10 (Modifiche all’articolo 14 della l.r. 24/1998)
1. Il comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 24/1998 è sostituito dal seguente: "omissis
Art. 11 (Modifiche all’articolo 16 della l.r. 24/1998)
1. Il comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 24/1998 è sostituito dal seguente: "omissis"
Art. 12 (Modifiche all’articolo 17 della l.r. 24/1998)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 24/1998 è inserito il seguente: "omissis"
Art. 13 (Inserimento dell’articolo 18ter nella l.r. 24/1998)
1. Dopo l’articolo 18bis della l.r. 24/1998 è inserito il seguente: "omissis"
Art. 14 (Inserimento dell’articolo 18quater nella l.r. 24/1998)
1. Dopo l’articolo 18ter della l.r. 24/1998, come inserito dalla presente legge, è inserito il seguente: "omissis"
Art. 15 (Modifiche all’articolo 21 della l.r. 24/1998)
1. Al comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 24/1998 le parole "omissis" sono sostituite dalle seguenti: "omissis"
Art. 16 (Modifiche all’articolo 22 della l.r. 24/1998, come modificato dalla legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 e dalla l.r. 16/2000)
1. Il comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 24/1998 è sostituito dal seguente: "omissis"
Art. 17 (Modifiche all’articolo 23 della l.r. 24/1998, da ultimo modificato dalla legge regionale 20 dicembre 2001, n. 39)
1. Alla rubrica dell’articolo 23 della l.r. 24/1998, le parole “l’adeguamento” sono sostituite dalle seguenti: "omissis" 2. Al comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 24/1998 le parole da “i comuni” a “vincolo” sono sostituite dalle seguenti: "omissis" 3. Dopo il comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 24/1998 è inserito il seguente: "omissis" 4. Il comma 7 dell’articolo 23 della l.r. 24/1998 è sostituito dal seguente: "omissis" 5. Dopo il comma 7 della l.r. 24/1998 è aggiunto il seguente: "omissis"
Art. 18 (Sostituzione dell’articolo 24 della l.r. 24/1998)
1. L’articolo 24 della l.r. 24/1998 è sostituito dal seguente: "omissis"
Art. 19 (Modifiche all’articolo 25 della l.r. 24/1998, come modificato dalla l.r. 25/1998)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 24/1998 è inserito il seguente: "omissis" 2. Al comma 6 dell’articolo 25 della l.r. 24/1998 dopo le parole "omissis" sono inserite le seguenti: "omissis"
Art. 20 (Modifiche all’articolo 26 della l.r. 24/1998)
1. Al comma 3 dell’articolo 26 della l.r. 24/1998 dopo le parole "omissis" sono inserite le seguenti: "omissis"
Art. 21 (Inserimento dell’articolo 27.1 nella l.r. 24/1998)
1. Dopo l’articolo 27 della l.r. 24/1998 è inserito il seguente: "omissis"
Art. 22 (Modifiche all’articolo 27 bis, inserito dalla legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 27bis della l.r. 24/1998, come inserito dalla l.r. 2/2001, è aggiunto il seguente: "omissis"
Art. 23 (Abrogazione dell'articolo 27ter della l.r. 24/1998, inserito dalla legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, come modificato dalla legge regionale 18 dicembre 2002, n. 32)
1. L'articolo 27ter della l.r. 24/1998, inserito dalla l.r. 10/2001, come modificato dalla l.r. 32/2002, è abrogato.
Art. 24 (Modifiche all’articolo 31 della l.r. 24/1998)
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 24/1998 le parole "omissis" sono sostituite dalle seguenti: "omissis" 2. Alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 31 della l.r. 24/1998 le parole "omissis" sono sostituite dalle seguenti: "omissis"
Art. 25 (Inserimento dell’articolo 31.1 nella l.r. 24/1998)
1. Dopo l’articolo 31 della l.r. 24/1998 è inserito il seguente: "omissis".
Art. 26 (Sostituzione dell’articolo 31 bis della l.r. 24/1998, inserito dalla l.r. 6/1999)
1. L’articolo 31bis della l.r. 24/1998, inserito dalla l.r. 6/1999, è sostituito dal seguente: "omissis"
Art. 27 (Inserimento dell’articolo 31ter nella l.r. 24/1998)
1. Dopo l’articolo 31bis della l.r. 24/1998, è inserito il seguente: "omissis"
Art. 28 (Inserimento dell’articolo 31quater nella l.r. 24/1998)
1. Dopo l’articolo 31ter della l.r. 24/1998, come inserito dalla presente legge, è inserito il seguente: "omissis"
Art. 29 (Inserimento dell’articolo 31quinquies nella l.r. 24/1998)
1. Dopo l’artico 31quater della l.r. 24/1998, come inserito dalla presente legge, è inserito il seguente: "omissis"
Art. 30 (Modifiche all’articolo 34 della l.r. 24/1998)
1. Al comma 2 dell’articolo 34 della l.r. 24/1998 le parole "omissis" sono sostituite dalle seguenti: "omissis" 2. Al comma 2bis dell’articolo 34 della l.r. 24/1998 le parole "omissis" sono sostituite dalle seguenti: "omissis"
Art. 31 (Modifiche all’articolo 36ter della l.r. 24/1998)
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 36ter della l.r. 24/1998 le parole da "omissis" a "omissis" sono sostituite dalle seguenti: "omissis" 2. Dopo il comma 2 dell’articolo 36ter della l.r. 24/98 è aggiunto il seguente: “"omissis"
Art. 32 (Disposizioni transitorie)
1. Le modifiche apportate dalla presente legge all’articolo 5, commi 4 e 10bis, all’articolo 6, comma 5, all’articolo 7, commi 7, 8 e 15bis, all’articolo 16, comma 3, della l.r. 24/1998 nonchè le disposizioni degli articoli 31quater e 31quinquies della l.r. 24/1998, come inseriti dalla presente legge, non si applicano ai PTP approvati dalla stessa l.r. 24/1998. 2. Le province possono presentare le proposte di modifica delle perimetrazioni dei vincoli paesistici e delle classificazioni per zona, ai sensi dell’articolo 23 della l.r. 24/1998, come modificato dalla presente legge, a decorrere dalla prima modifica o dal primo aggiornamento del PTPR di cui all’articolo 21 della stessa l.r. 24/1998.
Art. 33 (Abrogazione dell'articolo 296 della l.r. 10/2001)
1. L'articolo 296 della l.r. 10/2001, che inserisce l’articolo 27ter della l.r. 24/1998, è abrogato.
Art. 34 (Abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 13 della l.r. 32/2002)
1. I commi 2 e 3 dell'articolo 13 della l.r. 32/2002, concernenti rispettivamente un’interpretazione autentica ed una modifica all’articolo 27ter della l.r. 24/1998, sono abrogati.
Art. 35 (Modifica all’articolo 3 della legge regionale 8 novembre 2004, n .12 “Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi”)
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 12/2004 è sostituita dalla seguente: "omissis"
Art. 36 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Note: (1) Legge pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10 dicembre 2004, n. 34, s. o. n. 7
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