Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Beneficiari
1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono destinati agli imprenditori agricoli professionali (I.A.P.) nonché alle società agricole così come definiti dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 marzo 1999, n.99.
2. I benefici previsti dagli articoli 3, 4 e 5 sono riconosciuti prioritariamente:
a) agli imprenditori agricoli aventi una età non superiore a 40 anni e che siano subentrati nella conduzione dell’impresa agricola come capo-azienda a partire dall’anno 2000;
b) alle società di capitali che siano state costituite prima della stipula del finanziamento di cui al successivo art.2 e che siano subentrate nella conduzione delle aziende al posto di imprenditori, di cui all’articolo 2135 del Codice Civile, o di società di persone.
ARTICOLO 2
Interventi
1. Ai soggetti di cui all’articolo precedente possono essere concessi finanziamenti agrari di soccorso per il consolidamento di passività derivanti da operazioni di credito agrario poste in essere entro il 30 giugno 2006 e non pagate.
2. Tali finanziamenti sono concessi ai soggetti di cui all’articolo 1 qualora gli stessi o i precedenti conduttori abbiano avuto titolo ai benefici previsti dalla Legge 185/92, dalla Legge 256/02, dal D.Lgs. 102/04, e la cui azienda agricola sia stata colpita per almeno due annate agrarie, anche non consecutive, da calamità naturali dichiarate eccezionali con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, a partire dall’anno 2000.
ARTICOLO 3
Contributi
1. I finanziamenti sono assistiti dal concorso sugli interessi fino al 50% del tasso di riferimento delle operazioni superiori a 18 mesi vigente alla data di stipula del mutuo.
ARTICOLO 4
Operazioni ammissibili
1. Le operazioni di credito agrario che possono essere ripianate sono quelle derivanti da rate di miglioramento e di esercizio dell’azienda agricola comprese quelle finalizzate a recuperare la capacità produttiva e/o reddituale dell’azienda scadute e non pagate alla data del 30 giugno 2006.
Sono ammissibili al consolidamento anche le spese di costituzione delle società di capitali.
ARTICOLO 5
Rinegoziazione
1. E’ ammessa la rinegoziazione dei mutui in essere; in tale ipotesi, il capitale residuo, riveniente dall’anticipata estinzione, decurtato del concorso sugli interessi residui attualizzati costituirà il capitale da rinegoziare.
2. Per detti mutui non sono ammissibili ulteriori agevolazioni.
ARTICOLO 6
Disposizioni relative ai finanziamenti
1. I finanziamenti, la cui durata minima è fissata in anni cinque, potranno essere stipulati con le Banche, iscritte all’albo di cui al D.Lgs. 385/93 eroganti il credito agrario, che sottoscrivano un protocollo d’intesa con la Regione Basilicata in cui s’impegnino ad erogarli entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge e a rendicontarli entro i tre mesi successivi.
2. Nelle more della sottoscrizione del protocollo di cui al precedente comma, si fa riferimento alla convenzione già stipulata tra la Regione e gli Istituti Bancari per operazioni aventi analoghe finalità. Il concorso sugli interessi potrà essere corrisposto in forma attualizzata. Il tasso d’interesse a carico dell’imprenditore agricolo non potrà essere inferiore all’1%.
3. I soggetti di cui all’art.1 per il conseguimento dei benefici di cui alla presente legge possono avvalersi dei Consorzi Fidi di garanzia agricola operanti in Basilicata.
ARTICOLO 7
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati per l’anno 2006, in Euro 100.000,00, si farà fronte mediante prelevamento dal “Fondo Speciale per le spese in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente all’approvazione del Bilancio”, di cui alla UPB 1211.02.
2. La Giunta Regionale è autorizzata ad istituire il relativo capitolo di Bilancio nell’ambito dell’UPB 0421.13, per le spese di cui al comma 1, e ad apportare le conseguenti variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2006.
3. Gli stanziamenti necessari alla copertura degli oneri relativi agli esercizi successivi al 2006 saranno determinati con le rispettive leggi di bilancio.
ARTICOLO 8
Pubblicazione
1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
ARTICOLO 9
Clausola di efficacia
1. Il presente regime di aiuti è soggetto all’obbligo di notifica alla Commissione Europea.
2. Alle disposizioni della presente legge non può essere data esecuzione prima che la Commissione Europea abbia adottato una decisione di autorizzazione all’aiuto.
Potenza, lì 9 agosto 2006
DE FILIPPO