Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Istituzione e funzioni del Collegio dei revisori dei conti)
1. In attesa della attuazione dell’articolo 78, comma 2 dello Statuto e al fine di assicurare
la continuità della funzione di controllo sulla gestione finanziaria della Regione, è istituito il Collegio dei revisori dei conti.
2. Il Collegio esercita il controllo sulla gestione finanziaria della Regione, provvedendo
alla relazione sul conto consuntivo di cui all’articolo 84, comma 3 della legge regionale
28 febbraio 2000, n. 13 e alla relazione trimestrale al Consiglio sull’andamento della gestione stessa.
ARTICOLO 2
(Composizione del Collegio dei revisori dei conti)
1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri eletti dal Consiglio regionale tra i propri componenti.
2. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto e ciascun consigliere vota per un solo nome.
3. Sono proclamati eletti i consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti. A
parità di voti è proclamato eletto il consigliere più anziano di età.
4. Assume le funzioni di Presidente il membro eletto facente parte di uno dei gruppi di
minoranza del Consiglio regionale.
5. Nel caso in cui siano eletti due membri facenti parte dei gruppi di minoranza, assume
la presidenza il consigliere che ha riportato più voti. A parità di voti prevale il consigliere
più anziano di età.
ARTICOLO 3
(Incompatibilità)
1. La carica di revisore dei conti è incompatibile con quella di componente dell’Ufficio di
Presidenza del Consiglio e di componente della Giunta regionale.
ARTICOLO 4
(Durata del Collegio dei revisori dei conti)
1. I componenti del Collegio dei revisori dei conti durano in carica fino alla rielezione del nuovo Collegio a seguito dell’entrata in vigore della legge di cui all’articolo 78, comma 2 dello Statuto.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1 dello Statuto
regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione Umbria.
Data a Perugia, addì 8 luglio 2005
ORENZETTI