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NORMATIVA
Normativa regionale - Sicilia

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Legge regionale 08.02.2007, n. 2
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2007.
 
L'Assemblea regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga la seguente legge

Titolo I
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E CONTABILI. NORME IN MATERIA DI ENTRATE

ARTICOLO 1
Risultati differenziali

1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera b), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e considerati gli effetti della presente legge, il saldo netto da finanziare per l’anno 2007 è determinato in termini di competenza in 94.422 migliaia di euro.
2. Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, per l’anno 2008 è determinato un saldo netto da impiegare pari a 201.112 migliaia di euro, mentre per l’anno 2009 è determinato un saldo netto da impiegare pari a 257.221 migliaia di euro.
3. L’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie per cofinanziare gli interventi previsti nel Programma operativo regionale 2007-2013.
4. Per l’esercizio finanziario 2007 continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall’articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1.
5. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato, per l’esercizio finanziario 2007, a contrarre mutui e ad effettuare altre operazioni finanziarie per l’attualizzazione di entrate derivanti da trasferimenti poliennali dello Stato, compresi quelli derivanti da trasferimenti previsti dall’articolo 1, comma 114, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dall’articolo 5, comma 3 ter, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modifiche dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

ARTICOLO 2
Disposizioni in materia di residui attivi

1. Le entrate accertate contabilmente fino all’esercizio 2005 a fronte delle quali, alla chiusura dell’esercizio 2006, non corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell’esercizio medesimo.
2. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all’individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2006.
3. Qualora, a fronte delle somme eliminate a norma del presente articolo, sussistano eventuali crediti, si provvede al loro accertamento all’atto della riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata.

ARTICOLO 3
Disposizioni in materia di residui passivi e di residui perenti

1. Le somme perente agli effetti amministrativi relative ad impegni assunti fino all’esercizio finanziario 1996, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell’esercizio finanziario 2006, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell’esercizio medesimo.
2. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione, si procede all’individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2006.
3. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all’esercizio 2005 e quelli di conto capitale assunti fino all’esercizio 2004, per i quali alla chiusura dell’esercizio 2006 non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono eliminati dalle scritture contabili della Regione dell’esercizio medesimo.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano alle spese per esecuzione di opere qualora il progetto dell’opera finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicono la gara, stabilendo le modalità di appalto.
5. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all’individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 3. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2006.
6. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi dei precedenti commi, sussista l’obbligo della Regione e nel caso di eliminazione di somme perente, da eliminare ai sensi del comma 1, sia documentata l’interruzione dei termini di prescrizione, si provvede al relativo pagamento con le disponibilità dei capitoli aventi finalità analoghe a quelli su cui gravavano originariamente le spese o, in mancanza di disponibilità, mediante iscrizione in bilancio delle relative somme, da effettuarsi con successivi decreti del Ragioniere generale ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni e dell’articolo 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all’Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.

ARTICOLO 4
Tasse sulle concessioni governative regionali

1. Dopo il comma 1 ter dell’articolo 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente:
’1 quater. Sono abrogate le seguenti voci della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230:
a) Voce di cui al numero d’ordine 22 che comprende:
1) autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 326, per l’apertura e l’esercizio di uno dei seguenti complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale: alberghi e ostelli per la gioventù, campeggi,
villaggi turistici, case per ferie, altri allestimenti in genere, che non abbiano le caratteristiche volute dal regio decreto legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651 e successive modificazioni, autostelli;
2) autorizzazione rilasciata ai titolari o gestori di uno dei predetti complessi ricettivi complementari per la nomina di un proprio rappresentante.
b) Voce di cui al numero d’ordine 26:
1) autorizzazione per impiantare vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la produzione e selezione dei semi od esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi di cui all’articolo l della legge 18 giugno 1931, n. 987, e all’articolo 11 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700.
c) Voce di cui al numero d’ordine 35:
1) concessione della costruzione e dell’esercizio di vie funicolari aeree (funivie) di interesse regionale in servizio pubblico, per trasporto di persone e di cose di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771’.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dalla entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 5
Istituzione di tasse di concessione regionale

1. Ai fini del rilascio del riconoscimento previsto dall’articolo 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, è istituita la tassa di concessione regionale per l’attivazione degli stabilimenti da adibire alla produzione, alla trasformazione e al commercio all’ingrosso degli alimenti di origine animale il cui importo è fissato in € 600. La tassa è dovuta all’atto della richiesta di un nuovo riconoscimento o di una modifica di elementi
essenziali dell’impresa.
2. Per l’iscrizione nell’elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo e dell’applicazione del sistema HACCP ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004, n. 853/2004, n. 854/2004 e n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, ed in conformità con quanto stabilito dall’Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 17 giugno 2004, recante "Requisiti minimi e criteri per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari ai fini dell’autocontrollo" è istituita la tassa di concessione regionale il cui importo è fissato in 600 euro. La tassa è dovuta all’atto della richiesta della prima iscrizione e nei casi di modifica di elementi essenziali dell’impresa.
3. Le tasse sulle concessioni regionali di cui ai commi 1 e 2 si applicano a far data dall’entrata in vigore della presente legge e trovano regolamentazione nelle disposizioni della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24.

ARTICOLO 6
Contabilità economica degli enti

1. Gli enti di cui all’articolo 18, comma 4, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, che applicano il regolamento contabile emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, e quelli di cui allo stesso comma 4 che devono adeguare i propri regolamenti contabili ai principi di detto decreto, possono differire all’l gennaio 2009 l’applicazione delle disposizioni del medesimo articolo 18, comma 4, della legge regionale n. 19 del 2005.

Titolo II
DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE, LA RIDUZIONE DELLA SPESA E LO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE

ARTICOLO 7
Patto di stabilità regionale

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti dal ’Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2007-2011’ adottato dalla Regione nonché il rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno, la spesa complessiva di parte corrente, sia in termini di competenza che di cassa, delle società partecipate dalla Regione, degli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, fatta eccezione per le aziende unità sanitarie locali e le ziende ospedaliere, che usufruiscono di trasferimenti diretti o indiretti della Regione, non può superare, per il triennio 2007-2009, il limite massimo degli impegni di competenza assunti e dei relativi pagamenti effettuati nel 2005, ridotti del 10 per cento, salvo che per le spese relative a stipendi, assegni,
pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria.
2. Per l’anno 2007 è fatto divieto, ai soggetti di cui al comma 1, di procedere all’assunzione di personale. I medesimi soggetti, nell’anno 2007 possono procedere alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato nelle forme giuridiche previste dalla vigente normativa, posti in essere anche sulla base di specifiche convenzioni, fermo restando che il relativo costo non superi il limite massimo del 50 per cento della spesa sostenuta a tale titolo nel corso dell’anno 2005.
3. Per l’anno 2007 i soggetti di cui al comma 1 non possono effettuare spese di ammontare superiore al 40 per cento della spesa impegnata nell’anno 2005 per relazioni pubbliche, convegni, mostre, fiere, manifestazioni, pubblicità e per spese di rappresentanza.
4. Per l’anno 2007, i soggetti di cui al comma 1 possono conferire incarichi di studio e di consulenza a soggetti esterni in misura non superiore al 50 per cento della relativa spesa sostenuta nell’anno 2005. E’ fatto obbligo ai predetti soggetti di adottare le relative misure di pubblicità e trasparenza, comunicando l’elenco dei propri consulenti con l’indicazione dell’oggetto, della durata e del compenso, alla competente amministrazione di tutela e vigilanza ed alla Corte dei conti.
5. Per i soggetti individuati nel comma 1 che adottano una contabilità esclusivamente civilistica, le limitazioni previste dal presente articolo si intendono riferite alle corrispondenti voci dei costi della produzione, individuati all’articolo 2425, numeri 6), 7) e 8), del codice civile.
6. Gli organi di controllo interno sono obbligati a denunciare al competente organo tutorio il mancato rispetto delle disposizioni del presente articolo.
7. Per quei soggetti che non realizzano le riduzioni di spesa previste nel presente articolo, i trasferimenti ed i contributi regionali dell’esercizio successivo sono ridotti di una percentuale pari al rapporto tra l’eccedenza di spesa e la spesa complessiva, al netto delle partite di giro, impegnata nell’esercizio in cui non sono stati rispettati i predetti vincoli.
Per i soggetti individuati nel comma 1 che adottano esclusivamente una contabilità economico-patrimoniale, i contributi regionali dell’esercizio successivo sono ridotti di una percentuale pari al rapporto tra i maggiori costi sostenuti rispetto ai limiti stabiliti nel presente articolo ed il totale dei costi della produzione sostenuti nell’esercizio in cui non sono stati rispettati i predetti vincoli.
8. I soggetti individuati nel comma 1, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare i propri bilanci alle disposizioni del presente articolo ed a comunicare ai competenti organi regionali tutori ed alla ragioneria generale della Regione i risparmi conseguiti.
9. Le amministrazioni regionali, all’atto di assunzione dell’impegno delle somme da trasferire ai soggetti individuati nel comma 1, tengono conto dei predetti risparmi che costituiscono economie di spesa nel bilancio della Regione destinati al miglioramento del risultato di gestione.
10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che hanno concluso le procedure di selezione alla data di entrata in vigore della presente legge, per il rinnovo dei contratti a tempo determinato stipulati entro il 31 dicembre 2006, ed ai soggetti istituiti successivamente all’anno 2004, che comunque sono tenuti ad adottare comportamenti mirati al contenimento della spesa. I predetti soggetti, nell’espletamento dei loro compiti istituzionali, sono tenuti ad avvalersi principalmente delle professionalità in atto esistenti nell’ambito dell’Amministrazione regionale e di cui all’articolo 2,
comma 1, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4, ed all’articolo 35 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.

ARTICOLO 8
Riduzione dei compensi

1. Per il triennio 2007-2009 i compensi da corrispondere ai direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie, del Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS) e dell’Istituto zooprofilattico sperimentale con sede in Sicilia, restano fissati
nelle misure in atto stabilite ridotte del 10 per cento.
2. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, i contratti in essere devono essere rinegoziati ai sensi del comma 1.

ARTICOLO 9
Contenimento della spesa corrente

1. I dirigenti regionali responsabili della spesa, nonché gli amministratori ed i dirigenti degli enti ed organismi regionali che usufruiscono di trasferimenti diretti o indiretti della Regione, devono adottare comportamenti selettivi mirati al contenimento della spesa di gestione ed escludere o riprogrammare le iniziative che comportano aumento degli oneri, ovvero devono porre in essere tutte le opportune attività che a parità di costi possono migliorare l’azione amministrativa medesima.
2. A decorrere dall’esercizio finanziario 2007 è istituito nel bilancio della Regione - Dipartimento regionale bilancio e tesoro - un fondo per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spesa per consumi intermedi.
3. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio per il trasferimento delle somme dal predetto fondo alle pertinenti unità previsionali di base, su richiesta del competente dirigente generale o del dirigente responsabile della gestione della spesa, sulla base di specifiche documentate esigenze di natura obbligatoria e collegate a contratti per utenze, previa dichiarazione della impossibilità di procedere alle variazioni di cui all’articolo 1, comma 21, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Il fondo di cui al comma 2 è determinato in 13.000 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2007, in 15.000 migliaia di euro per l’esercizio 2008 ed in 18.000 migliaia di euro per l’esercizio 2009.
5. Per l’Amministrazione regionale le riduzioni previste dall’articolo 6, comma 4, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, incrementate del 10 per cento, sono applicate anche per l’anno 2007.
6. Per l’anno 2007 l’Amministrazione regionale può conferire incarichi di studio e di consulenza a soggetti esterni all’Amministrazione in misura non superiore al 50 per cento della relativa spesa sostenuta nell’anno 2005, con l’esclusione della spesa relativa alle indagini inserite nel Programma statistico regionale.
7. A decorrere dall’esercizio finanziario 2007, gli uffici dell’Amministrazione regionale possono assumere mensilmente impegni per importi non superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità
previsionale di base, con esclusione delle spese per stipendi, retribuzioni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonché per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, obblighi derivanti dalla normativa comunitaria o da accordi di programma stipulati con lo Stato, annualità relative ai limiti di impegno e rate di ammortamento mutui.
8. Qualora nel corso dell’esercizio la ragioneria generale della Regione verifichi che l’andamento della spesa regionale non rispetti limiti di cui al comma 7, con decreto dell’Assessore per il bilancio e le finanze è disposta, anche in via temporanea, la sospensione dell’assunzione di impegni di spesa o dell’emissione di titoli di pagamento a carico di uno o più capitoli di bilancio.
9. Il mancato rispetto dei limiti di spesa annuali autorizzati con la legge di bilancio, effettuato attraverso l’assunzione di obbligazioni con oneri a carico del bilancio negli esercizi successivi, rileva agli effetti della responsabilità contabile e comporta l’obbligo da parte degli organi di controllo interno di denuncia alla Procura regionale della Corte dei conti per l’accertamento delle eventuali responsabilità.
10. Le misure di contenimento della spesa previste dal presente articolo, ivi comprese quelle relative alla spesa per consumi intermedi, costituiscono obiettivi prioritari da trasferire nei contratti individuali sottoscritti con i dirigenti delle strutture di massima dimensione e degli uffici equiparati.

ARTICOLO 10
Soppressione dell’indennità di trasferta

1. A decorrere dall’esercizio finanziario 2007, ai soggetti previsti dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 1, commi 213, 214, 215 e 216 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Sono soppresse le disposizioni regionali in contrasto con quanto previsto dal presente comma.

ARTICOLO 11
Riorganizzazione dell’Amministrazione regionale

1. Al fine di ridurre le spese a carico del bilancio della Regione, è fatto obbligo all’Assessore regionale alla Presidenza,
di concerto con l’Assessore regionale per il bilancio e le finanze, di presentare, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, un piano di riorganizzazione dell’Amministrazione regionale rivolto ad eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali e a razionalizzare le competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee, migliorandone la funzionalità e l’efficienza, da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale.
2. Il predetto piano viene predisposto, sentiti i dipartimenti regionali interessati, dalla Segreteria generale, dal dipartimento del personale e dalla ragioneria generale della Regione.
3. Il piano di cui al comma 1 deve essere accompagnato da una dettagliata relazione tecnica che specifichi, per ciascuna modifica organizzativa, le riduzioni di spesa conseguibili nel triennio di avvio del piano stesso e da una proposta operativa che indichi gli obiettivi da raggiungere, le azioni, anche legislative, da porre in essere ed i relativi tempi e termini di attuazione.
4. Nelle more della completa riorganizzazione di cui ai commi 1, 2 e 3 è fatto divieto di procedere all’istituzione di nuovi
uffici previsti dall’articolo 4, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

ARTICOLO 12
Trasferimenti di personale con qualifica dirigenziale

1. Il comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
’2. Nel caso di trasferimento di personale con qualifica dirigenziale da una struttura della Regione ad un’altra, si provvede alle variazioni di bilancio compensative ai sensi dell’articolo 55, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, previo assenso da parte del dirigente generale preposto alla struttura di massima dimensione o equiparata di provenienza, attestato dal competente dipartimento del personale.’.
2. L’articolo 7 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, è soppresso.

ARTICOLO 13
Norme in materia di controllo interno di enti regionali

1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica regionale:
a) gli organi di controllo interno di regolarità amministrativo-contabile, comunque denominati, di enti, agenzie o società la cui nomina sia di competenza regionale, e degli enti pubblici sottoposti alla vigilanza ed al controllo della Regione, per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, trasmettono alla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, sulla base di criteri dalla stessa determinati, le relazioni sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto o bilancio economico dell’esercizio medesimo, nonché una relazione semestrale sull’attività svolta. In caso di mancato adempimento si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48, comma 4, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17;
b) i collegi dei revisori dei conti degli enti regionali, individuati con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, su conforme parere della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, sono integrati con un magistrato della Corte dei conti, in possesso di qualifica non inferiore a quella di consigliere, che ne assume la presidenza. L’eventuale trattamento di missione a questi spettante è liquidato limitatamente alle percorrenze sul territorio regionale, e non trova applicazione, per il medesimo, il disposto dell’articolo 9, comma 1, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e successive modificazioni. La presente norma si applica a tutti gli enti partecipati in via maggioritaria dalla Regione, anche se costituiti secondo le norme di diritto comune, a competenza ultraprovinciale, sino a quando non sarà istituita una apposita Sezione di controllo della Corte dei conti per gli enti ai quali la Regione contribuisce in via ordinaria. E’ abrogata ogni altra disposizione in contrasto o incompatibile con la presente norma;
c) le strutture operative degli istituti ed aziende sottoposti a vigilanza e tutela della Regione, comprese le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale, alle quali è assegnata la funzione del controllo di gestione, forniscono le relative relazioni, oltre che agli amministratori ed ai dirigenti, anche alla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana. Al medesimo obbligo di comunicazione sono tenute le unità dell’Amministrazione regionale responsabili del controllo di gestione di cui all’articolo 3, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
d) al fine di consentire il migliore esercizio delle funzioni direttive e di controllo da espletarsi da parte della Regione degli enti sottoposti a vigilanza e delle società partecipate, e tenuto conto del disposto degli articoli 48 e 53 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, il limite di cui all’articolo 3, comma 6, della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, non si applica agli incarichi di controllo e sorveglianza conferiti a dipendenti dell’Amministrazione regionale.

ARTICOLO 14
Proroga degli organi di controllo interno di enti regionali

1. Alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 1 bis.(Proroga degli organi di controllo interno)

1. I Collegi dei revisori dei conti o sindacali scaduti sono prorogati fino alla nomina dei nuovi collegi e comunque per non oltre 45 giorni.
2. I soggetti che, per qualsiasi causa, sono nominati ad integrazione dei collegi dei revisori dei conti o sindacali, od in sostituzione di uno o più componenti, scadono insieme agli altri membri del collegio già in carica.".

ARTICOLO 15
Disposizioni relative al Comitato di coordinamento dei dipartimenti

1. All’art. 5 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
- il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il CODIPA è formato dai dirigenti preposti ai dipartimenti dell’Amministrazione regionale ed agli uffici ad essi equiparati; ai lavori del medesimo comitato partecipa, altresì, il capo di Gabinetto del Presidente della Regione.";
- il comma 3 è abrogato;
- al comma 4 le parole "Il CODIPA esprime pareri ed articola proposte operative per quanto riguarda" sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini del coordinato esercizio delle competenze gestionali attribuite alla dirigenza, il CODIPA adotta direttive, formula indirizzi ed articola proposte operative per quanto riguarda:";
- dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4 bis. Per lo svolgimento degli approfondimenti tecnici e degli altri adempimenti propedeutici all’esercizio delle funzioni proprie del CODIPA, nel suo ambito opera un esecutivo tecnico coordinato dal Segretario generale della Presidenza della Regione. L’esecutivo tecnico è composto dai dirigenti generali preposti ai dipartimenti o uffici equiparati con competenze di carattere trasversale ovvero dotati di rilevanti articolazioni territoriali periferiche, come individuati con decreto del Presidente della Regione che ne determina, altresì, le modalità di funzionamento.";
- al comma 5 le parole "almeno una volta al mese" sono sostituite con le parole "con cadenza trimestrale".

ARTICOLO 16
Norme in materia di compensi. Composizione dei consigli di amministrazione di enti e società

1. Nelle società a totale partecipazione della Regione o degli enti pubblici regionali, nonché nelle società a partecipazione mista tra Regione ed altri soggetti pubblici e privati, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 1, commi da 725 a 729 e da 733 a 735, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le disposizioni attuative previste dal comma 729 del medesimo articolo sono determinate con decreto del Presidente della Regione.
2. Le predette società adeguano, a pena di decadenza degli organi di amministrazione, i propri statuti e gli eventuali patti parasociali entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione del citato decreto presidenziale.

ARTICOLO 17
Trattamento economico degli amministratori delle agenzie e degli enti pubblici regionali

1. Il trattamento economico complessivo degli amministratori delle agenzie e degli enti pubblici regionali non può superare quello del primo presidente della Corte di cassazione, ferme restando le disposizioni normative vigenti che stabiliscono limiti inferiori.

ARTICOLO 18
Indennità spettante agli amministratori degli enti locali

1. L’indennità di carica prevista dall’articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, per gli amministratori indicati ai commi 2 e 7, è riferita a tutti i compiti, le funzioni e le attribuzioni, espletati individualmente o collegialmente, previsti e disciplinati dagli statuti degli enti locali di appartenenza.

ARTICOLO 19
Trattamento economico dei dirigenti a contratto

1. Gli emolumenti spettanti ai dirigenti a contratto dell’Amministrazione regionale o presso gli enti controllati o società partecipate a maggioranza dalla Regione, non possono eccedere l’importo di 250.000 euro annui.
2. E’ fatto obbligo entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge di adeguare i contratti in essere a quanto disposto dal comma 1.

ARTICOLO 20
Semplificazione delle procedure relative all’erogazione del trattamento economico

1. Allo scopo di razionalizzare, omogeneizzare ed eliminare duplicazioni e sovrapposizioni degli adempimenti e dei servizi, gli uffici dell’Amministrazione regionale, per il calcolo ed il pagamento del trattamento economico, devono adottare, entro e non oltre il 31 dicembre 2007, procedure informatiche predisposte dalla ragioneria generale della Regione, d’intesa con il dipartimento del personale.

ARTICOLO 21
Infermità per causa di servizio

1. Sono recepite le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 220 e 221, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di rimborso spese di cura ai dipendenti per infermità da causa di servizio.
2. E’ abrogato il comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, come introdotto dalla legge regionale 17 febbraio 1987, n. 8, articolo 7, lettera a).

ARTICOLO 22
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

ARTICOLO 23
Comitato regionale per le comunicazioni

1. All’articolo 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 sono apportate le seguenti modifiche:
- al comma 1 le parole "composto da cinque membri di cui due designati dal Presidente della Regione, due dal Presidente dell’Assemblea regionale ed uno dall’Assessore regionale per il bilancio e le finanze" sono sostituite dalle parole "composto da sette membri nominati dal Presidente dell’Assemblea regionale siciliana, sentiti i presidenti dei Gruppi parlamentari, in modo da rispecchiare la consistenza di ogni singolo Gruppo parlamentare";
- al comma 2 le parole "il Comitato elegge nel suo seno il Presidente" sono sostituite con "Il Presidente dell’Assemblea regionale siciliana designa il Presidente del Comitato tra i componenti nominati";
- al comma 3 bis le parole "Presidente della Regione" sono sostituite dalle seguenti "Presidente dell’Assemblea regionale siciliana";
- il comma 5 è abrogato.
2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

ARTICOLO 24
Razionalizzazione e contenimento della spesa sanitaria

1. L’Assessore regionale per la sanità determina e attribuisce, entro il mese di marzo, alle aziende unità sanitarie locali,
alle aziende ospedaliere, alle aziende ospedaliere universitarie, al Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del servizio sanitario (CEFPAS) e all’Istituto zooprofilattico sperimentale con sede in Sicilia, le risorse per l’anno 2007, necessarie per rispettare le strategie e gli obiettivi previsti nel piano di risanamento del sistema sanitario regionale per il triennio 2007-2009, previa negoziazione con i rispettivi direttori generali, nell’ambito delle risorse destinate al Fondo sanitario regionale derivanti dal riparto annuale del Fondo sanitario nazionale ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché delle integrazioni di cui all’articolo 6, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.
2. Con le medesime procedure e nel rispetto delle scadenze di cui al comma 1, l’Assessore regionale per la sanità provvede all’assegnazione delle risorse per gli anni 2008 e 2009.
3. La negoziazione di cui al comma 1 per la determinazione dei rispettivi budget è estesa anche all’Ospedale classificato Buccheri La Ferla di Palermo, all’Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione (IsMeTT), alla Fondazione San Raffaele Giglio di Cefalù, agli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) Centro neurolesi ’Bonino Pulejo’ di Messina, Associazione Oasi Maria SS. ed alla Fondazione Oasi Salute - da essa derivata - entrambe con sede in Troina.
4. Nel caso in cui, entro il termine previsto dal comma 1, non sia stata ancora adottata la delibera di riparto del Fondo sanitario nazionale, il limite delle risorse destinate al sistema sanitario regionale viene commisurato provvisoriamente e, salvo conguaglio, sulla base delle sole risorse del fondo sanitario regionale assegnate nell’anno precedente.
5. La spesa per l’acquisizione di beni e servizi nel triennio 2007-2009 deve essere ridotta del 3 per cento rispetto alla spesa sostenuta nell’anno 2005.
La spesa complessiva regionale per le consulenze, escluse quelle a carattere assistenziale e sanitario, assunta dalle aziende di cui al comma 1 deve essere ridotta nel triennio 2007-2009 del 50 per cento rispetto alla spesa sostenuta nell’anno 2005.
6. La spesa complessiva per le consulenze di carattere assistenziale e sanitario è ridotta del 10 per cento rispetto alla spesa sostenuta nell’anno 2005.
7. La quota di fondo sanitario regionale disponibile destinata alla assistenza ospedaliera non può superare il 46 per cento per l’anno 2007, il 45 per cento per l’anno 2008 ed il 44 per cento per l’anno 2009.
8. L’importo dell’aggregato di spesa relativo all’assistenza ospedaliera preaccreditata, già fissato con decreto interassessoriale 13 luglio 2004, n. 3787, così come ripartito a livello provinciale per l’anno 2005, è ridotto,
rispettivamente, del 2 per cento per l’anno 2007, di un ulteriore 1 per cento per l’anno 2008 e di un ulteriore 1 per cento per l’anno 2009; sono nulle le autorizzazioni di spesa in eccedenza rispetto ai valori complessivi provinciali rideterminati con la presente norma. L’Assessore regionale per la sanità, con proprio decreto, determina, per il triennio 2007-2009, i criteri di remunerazione delle prestazioni effettuate in extra budget nell’ottica di ottenere risparmi di spesa. Le eventuali economie, derivanti dalla differenza tra l‘aggregato di spesa per l’assistenza ospedaliera preaccreditata per singola provincia e quello realmente utilizzato, possono essere destinate, sulla base delle direttive emanate dall’Assessorato regionale della sanità e in ambito provinciale, all’abbattimento delle liste di attesa, con particolare riferimento a quelle riguardanti prestazioni di elevata specializzazione carenti sul territorio.
9. L’importo dell’aggregato di spesa relativo all’assistenza specialistica preaccreditata, già fissato con decreto interassessoriale 13 luglio 2004, n. 3787, così come ripartito a livello provinciale per l’anno 2005, è ridotto,
rispettivamente, del 2 per cento per l’anno 2007, di un ulteriore 1 per cento per l’anno 2008 e di un ulteriore 1 per cento per l’anno 2009; sono nulle le autorizzazioni di spesa in eccedenza rispetto ai valori complessivi provinciali rideterminati con la presente norma. L’Assessore regionale per la sanità, con proprio decreto, determina, per il triennio 2007-2009, i criteri di remunerazione delle prestazioni effettuate in extra budget nell’ottica di ottenere risparmi di spesa. Le eventuali economie derivanti dalla differenza tra l’aggregato di spesa per l’assistenza specialistica preaccreditata per singola provincia e quello realmente utilizzato, possono essere destinate, sulla base delle direttive emanate dall’Assessorato regionale della sanità, all’attuazione di piani su base provinciale per l’abbattimento delle liste di attesa, con particolare riferimento alle prestazioni di elevata specialità carenti sul territorio e avuta considerazione della tipologia e del livello tecnologico delle attrezzature utilizzate.
10. I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, entro trenta giorni dalla definizione della negoziazione di cui al comma 1, provvedono alla contrattazione dei budget delle strutture private preaccreditate ospedaliere e specialistiche, secondo le effettive esigenze della popolazione di riferimento, e dei criteri stabiliti dall’Assessore regionale per la sanità.
Sino alla definizione del nuovo piano territoriale di assistenza specialistica ambulatoriale, i direttori generali provvedono alle assegnazioni dei budget previsti, scaturenti dalle effettive esigenze della popolazione di riferimento e a criteri stabiliti dall’Assessorato della sanità negoziati con le organizzazioni sindacali di categoria secondo quanto previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, solo ed esclusivamente ai soggetti preaccreditati/accreditati con il Servizio sanitario regionale alla data di pubblicazione della presente legge. L’importo complessivo dei budget assegnati alle singole strutture non può superare i tetti di spesa provinciali fissati annualmente con decreto dell’Assessore regionale per la sanità.
11. I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali possono autorizzare, entro l’ambito del territorio provinciale e del budget contrattato, il trasferimento di strutture private preaccreditate, purché supportato da adeguata motivazione in riferimento alla carenza di prestazioni sul territorio ovvero al miglioramento dei requisiti organizzativi, strutturali, tecnologici, generali e specifici, per l’esercizio delle attività sanitarie di cui al D.P.R. 14 gennaio 1997.
12. Fermo restando il regime di compartecipazione alla spesa sanitaria fissato dalla normativa nazionale e regionale, per il triennio 2007/2009, per adempiere agli obblighi di cui ai piani di rientro, derivanti dal Nuovo Patto per la salute Stato-Regioni, l’Assessore regionale per la sanità, previa delibera della Giunta regionale di Governo e previo parere della competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana, può provvedere, con proprio decreto, a fissare l’importo di eventuali ulteriori quote di compartecipazione e le modalità di applicazione a carico di tutti gli assistiti per le prestazioni sanitarie o farmaceutiche.
13. Nell’attribuzione delle risorse agli enti di cui ai commi 1 e 3 l’Assessorato regionale della sanità determina un accantonamento da destinare al finanziamento della quota di parte regionale degli interventi per la riqualificazione della assistenza sanitaria previsti ai sensi dell’articolo 71, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
14. In coerenza con il patto di stabilità regionale e secondo quanto previsto dall’articolo 3 del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modifiche e integrazioni, nonché con l’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, le aziende unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, il Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del servizio sanitario (CEFPAS) e l’Istituto zooprofilattico sperimentale con sed in Sicilia, sono tenuti a garantire l’equilibrio economico di bilancio in relazione alle risorse negoziate, nel rispetto degli obiettivi fissati dal Piano di rientro derivante dal nuovo Patto per la salute Stato-Regioni.
15. Qualora il bilancio di esercizio delle aziende di cui al comma 1 registri un risultato economico positivo, questo è iscritto in apposita voce del patrimonio netto con indicazione dell’anno in cui si è prodotto. Il risparmio di esercizio è destinato in via prioritaria alla copertura delle perdite eventualmente registrate negli esercizi precedenti. Il direttore generale in sede di adozione del bilancio di esercizio formula proposte per l’utilizzazione del risparmio conseguito.
L’Assessore regionale per la sanità valuta le proposte dei direttori generali e decide, nel rispetto delle linee programmatiche regionali, la destinazione dei risparmi di esercizio.
16. L’Assessore regionale per la sanità, entro quarantacinque giorni dalla chiusura della negoziazione di cui al comma 1, assegna a ciascun direttore generale specifici obiettivi, fissando le cadenze delle verifiche periodiche;
il mancato raggiungimento dell’equilibrio economico di bilancio in relazione alle risorse negoziate nel rispetto degli obiettivi fissati dal Piano di rientro di cui al comma 12, dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, e della normativa vigente di cui all’articolo 52, comma 4, lettera d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dell’articolo 1, comma 173, lettera f), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comporta la decadenza automatica del direttore generale delle aziende di cui al comma 1.
17. L’Assessorato regionale della sanità, ai fini dell’espletamento dell’attività di vigilanza e di controllo della gestione, finalizzata alla salvaguardia dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità, esercita il controllo sui seguenti atti delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie, del Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del servizio sanitario (CEFPAS) e dell’Istituto zooprofilattico sperimentale con sede in Sicilia:
a) il bilancio di esercizio;
b) l’atto aziendale;
c) le dotazioni organiche complessive.
18. L’attività di controllo sugli atti di cui al comma 17 deve espletarsi entro 90 giorni dal ricevimento e può essere interrotta una sola volta con la richiesta di chiarimenti, integrazioni o verifiche in luogo; in tal caso i termini del controllo sono sospesi. Si applica altresì quanto previsto dall’articolo 53, comma 13, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.
19. L’esercizio del controllo deve fare riferimento, oltre alla verifica contabile, ai risultati di gestione e alla coerenza dei medesimi con gli atti di programmazione nazionale e regionale e con ogni altra disposizione in merito. Sono abrogati il comma 5 dell’articolo 28 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2; il comma 8 dell’articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6; l’articolo 27 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.
20. Il divieto di cui all’articolo 1, comma 6, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 è prorogato fino al 31 dicembre 2007.
21. Le gestioni liquidatorie costituite presso le aziende unità sanitarie locali cessano a decorrere dall’1 gennaio 2007;
l’Assessorato regionale della sanità determina, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità di chiusura delle predette contabilità con il trasferimento delle situazioni debitorie residue sulle contabilità ordinarie delle aziende.
22. La Giunta regionale, definito il processo di condivisione con il Governo della Repubblica, sentita la competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana, approva gli obiettivi e le misure di contenimento del piano di risanamento del sistema sanitario regionale per il triennio 2007/2009; gli obiettivi e le misure deliberate, nonché i
conseguenti provvedimenti di attuazione che saranno adottati dall’Assessorato regionale della sanità, impegnano tutte le strutture del sistema sanitario regionale agli adempimenti necessari per il raggiungimento delle finalità contenute dal piano stesso.
23. La Giunta regionale procede, entro il 31 dicembre 2007, alla predisposizione del piano sanitario regionale e di quello socio-sanitario.
24. All’articolo 66, comma 9, primo periodo, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, dopo le parole ’alle attività a destinazione vincolata individuate nel piano sanitario regionale’ sono aggiunte le seguenti parole: "ed al finanziamento dei progetti elaborati dai dipartimenti dell’Assessorato regionale della sanità, finalizzati al monitoraggio della spesa sanitaria ed alla verifica delle iniziative di razionalizzazione dei servizi aziendali e delle misure di contenimento della spesa.".
25. Al fine di ridurre i tempi di intervento sul contenimento della spesa sanitaria, in aggiunta alle misure già individuate nei precedenti commi:
a) è sospesa l’efficacia, sino alla approvazione delle misure di contenimento del piano di risanamento regionale, di tutti gli accordi intervenuti e le convenzioni stipulate con i soggetti di cui al comma 3, che abbiano determinato incrementi aggiuntivi di budget per il sistema sanitario regionale rispetto al 2005; gli accordi e le convenzioni sono rinegoziati
tenendo come tetto massimo di spesa i valori di budget dell’anno 2005, maggiorati dell’incremento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
b) è sospesa l’efficacia, sino alla approvazione delle misure di contenimento del piano di risanamento regionale, di tutti gli atti deliberativi delle aziende unità sanitarie locali adottati nel 2006 che prevedono il conferimento di nuovi incarichi di direzione di strutture complesse autorizzate e non ancora attivate.
26. Al comma 17 dell’articolo 25 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole ’in misura non inferiore al 3 per mille’ sono sostituite dalle seguenti: ’in misura non inferiore al 2,3 per mille’. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
27. La spesa per le borse di studio ulteriori di cui all’articolo 1 della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33, non può superare l’importo complessivo dell’anno 2006. Il 60 per cento delle risorse disponibili deve essere assegnato nell’ambito delle discipline carenti individuate con decreto dell’Assessore regionale per la sanità, sentita la competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana, tenuto conto anche degli indirizzi formulati dall’Osservatorio regionale per le scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia. Il decreto di individuazione delle discipline carenti è adottato entro il 30 giugno di ogni anno.
28. Al comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, le parole "tre dodicesimi" sono sostituite dalle parole "quattro dodicesimi".
29. Al fine di pervenire a sensibili economie di scala nella fornitura e gestione di beni e servizi, le aziende unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie sono tenute a procedere all’acquisizione di beni e servizi in forma consorziata, in ambito provinciale o extraprovinciale, nel rispetto delle direttive impartite dall’Assessorato regionale della sanità entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tale scopo l’Assessorato avvia il monitoraggio delle procedure espletate in forma consorziata per la verifica delle economie di scala conseguite. L’ottemperanza alle disposizioni di cui al presente comma, unitamente a quelle di cui all’articolo 42 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è condizione necessaria per l’ammissione alla valutazione dei risultati di gestione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502.
30. Al fine del contenimento e della razionalizzazione della spesa sanitaria per il triennio 2007-2009 è fatto divieto alle aziende unità sanitarie locali, alle aziende ospedaliere, alle aziende ospedaliere universitarie di corrispondere al personale dipendente somme per prestazioni lavorative aggiuntive, al di fuori dei fondi determinati ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti. I fondi relativi agli istituti contrattuali connessi alla produttività collettiva per il miglioramento dei servizi ed alla retribuzione di risultato devono essere prioritariamente finalizzati alla remunerazione di prestazioni orarie aggiuntive del personale svolte per garantire la copertura delle attività assistenziali, o a supporto delle stesse, nel rispetto delle modalità che verranno definite in sede di contrattazione aziendale.
31. Per le finalità connesse alla programmazione, al monitoraggio dello stato di salute della popolazione ed alla sorveglianza delle malattie, il dipartimento Osservatorio epidemiologico dell’Assessorato regionale della sanità è autorizzato al trattamento dei dati anagrafici e dei dati sullo stato di salute dei residenti in Sicilia e dei soggetti assistiti nel territorio della Regione siciliana, raccolti dal Registro nominativo delle cause di morte (ReNCaM), dai registri di patologia, dalle aziende unità sanitarie locali, dai soggetti convenzionati con il Servizio sanitario regionale e dai soggetti privati che erogano prestazioni sanitarie, oltre che dai dati veicolati dal Sistema informativo sanitario ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30. Il dipartimento Osservatorio epidemiologico è individuato quale struttura tecnica per l’assegnazione del codice univoco che non consente la identificazione dell’interessato durante il trattamento dei dati, ad eccezione dei casi strettamente indispensabili e secondo procedure formalmente definite.
32. Il ReNCaM della Regione siciliana, contenente l’elenco nominativo dei deceduti nel corso dell’anno nell’ambito del territorio regionale e la relativa causa di morte, i registri di patologia regionali di talassemia, delle malformazioni, dei tumori tiroidei, già istituiti ed operanti presso il dipartimento Osservatorio epidemiologico della Regione siciliana, sono individuati quali strumenti fondamentali per il monitoraggio dello stato di salute della popolazione regionale e riconosciuti parte integrante del Sistema informativo sanitario regionale.
33. I Registri tumori delle province di Catania, Messina, Palermo, Ragusa, e Trapani, il Registro provinciale di patologia di Siracusa, già istituiti ed operanti nel territorio regionale sono individuati quali strumenti fondamentali per il monitoraggio dello stato di salute della popolazione regionale e riconosciuti parte integrante del Sistema informativo sanitario regionale.34. Per le finalità connesse alla sorveglianza delle malattie ed al monitoraggio dello stato di salute della popolazione regionale, il ReNCaM ed i registri di cui ai precedenti commi, sono autorizzati al trattamento dei dati individuali nominativi dei residenti in Sicilia, e alla interconnessione di tali dati con quelli veicolati dal Sistema informativo sanitario di cui all’articolo 18 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30.
35. Per le finalità di cui al comma 31, il dipartimento Osservatorio epidemiologico dell’Assessorato regionale della sanità è autorizzato all’interconnessione dei dati anagrafici e di quelli relativi allo stato di salute dei residenti in Sicilia raccolti dal ReNCaM, dai registri di patologia, dalle aziende unità sanitarie locali, dai soggetti convenzionati con il Servizio sanitario regionale e dai soggetti privati che erogano prestazioni sanitarie, oltre che dei dati veicolati dal Sistema informativo sanitario ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30.

ARTICOLO 25
Finanziamento integrativo della spesa sanitaria

1. Il comma 7 dell’articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 è sostituito dal seguente:
’7. Le risorse derivanti dalla valorizzazione del patrimonio delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere sono destinate, nell’esercizio finanziario 2007, fino all’importo massimo di 250 milioni di euro, al finanziamento del maggior fabbisogno del sistema sanitario regionale rispetto a quello complessivamente quantificato per la Regione siciliana per l’anno medesimo, di cui all’articolo 6, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19. Le ulteriori risorse sono
destinate alla compensazione, fino all’intero importo trasferito, delle perdite e dei disavanzi ripianati dalla Regione negli esercizi precedenti.’.
2. Il comma 8 dell’articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 è abrogato.
3. Nella Tabella ’A’ dell’articolo 13 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, sono soppressi l’accantonamento positivo e l’accantonamento negativo relativi alle dismissioni del patrimonio disponibile delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere.
4. Per la copertura delle perdite delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere cumulativamente registrate fino all’anno 2005, è autorizzato, a decorrere dall’esercizio finanziario 2007, il limite di impegno ventennale di 84 milioni di euro annui. L’erogazione delle somme di cui al presente comma è subordinata alla verifica della situazione creditoria e debitoria delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere.
5. Alla copertura della spesa di cui al comma 4 è destinata una quota di pari importo del gettito derivante dalle tasse automobilistiche di spettanza regionale.
6. A seguito del raggiungimento dell’intesa di cui all’articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, preliminare all’emanazione delle nuove norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia sanitaria, il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad iscrivere, con proprio provvedimento, al pertinente capitolo del corrispondente accantonamento positivo, le somme derivanti dal gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale da destinare al concorso della Regione alla spesa sanitaria di cui all’articolo 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il quale viene disposto, nel bilancio di previsione della Regione per l’anno 2007, lo specifico accantonamento negativo previsto dalla Tabella ’A’ allegata alla presente legge.

ARTICOLO 26
Restituzione di assegnazioni e finanziamento della maggiore spesa sanitaria

1. Le assegnazioni per il finanziamento del maggiore fabbisogno del sistema sanitario regionale per l’anno 2005, autorizzate dall’articolo 6, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, pari a 645.276 migliaia di euro, nell’esercizio finanziario 2007 sono restituite alla Regione dai soggetti beneficiari.
2. Le entrate di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento degli interventi di cui alla Tabella ’M’ allegata alla presente legge.
3. Il gettito derivante dall’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 1, comma 277, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è destinato nell’esercizio finanziario 2007 al finanziamento della maggiore spesa sanitaria regionale per l’anno 2005.
4. Per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria derivante dall’attuazione del comma 1, al netto dell’importo di cui al comma 3, è autorizzato, a decorrere dall’esercizio finanziario 2007, il limite di impegno decennale di 35.800 migliaia di euro annui.
5. Alla copertura della spesa di cui al comma 4, è destinata una quota annuale di pari importo del gettito derivante dalle tasse automobilistiche di spettanza regionale.
6. Le somme accertate a chiusura dell’esercizio finanziario 2006, relative al gettito dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta regionale sulle attività produttive, al netto di quelle destinate al finanziamento del Fondo sanitario nazionale 2006, di cui alla delibera CIPE del 17 novembre 2006, sono iscritte,
nell’esercizio finanziario 2007, in un apposito Fondo a destinazione vincolata per essere destinate alle regolazioni contabili di cui all’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed al finanziamento previsto dal comma 3 del presente articolo.
7. Con decreto del Ragioniere generale della Regione si provvede ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio.

ARTICOLO 27
Designazioni dei sindaci degli enti del settore sanità

1. Le disposizioni dell’articolo 47, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, si applicano anche ai sindaci delle aziende ospedaliere, dell’Istituto zooprofilattico sperimentale con sede in Sicilia, del Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS) e delle aziende ospedaliere universitarie della Sicilia.

ARTICOLO 28
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

Titolo III
DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 29
Assegnazioni in favore dei comuni per il triennio 2007-2009

1. Nelle more della definizione della compartecipazione dei comuni al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche riscossa nel territorio della Regione, da attuare ai sensi dell’articolo 1, commi da 189 a 193, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il triennio 2007-2009, le assegnazioni annuali in favore dei comuni, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, sono quantificate nella misura stabilita dall’articolo 8, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, da iscrivere in una o più soluzioni, e sono destinate, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ad esclusione dei comuni delle isole minori, per una quota non inferiore al 7 per cento con obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5 per cento o nella maggiore misura che sarà deliberata in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali, a spese di investimento.
2. Per l’attuazione dell’articolo 1, commi da 189 a 192, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è istituito un apposito tavolo di concertazione composto dalla Segreteria generale della Regione, dal dipartimento regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, dal dipartimento delle finanze e credito, dalla ragioneria generale della Regione e dall’ANCI Sicilia.
3. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è effettuata ai sensi dell’articolo 76, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e dell’articolo 21, comma 17, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche e integrazioni.
4. L’iscrizione in bilancio e la relativa erogazione, al netto delle quote destinate a spese di investimento e di quella derivante dall’applicazione dell’articolo 21, comma 17, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, è effettuata tenendo conto delle disposizioni previste dall’articolo 18 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15.

ARTICOLO 30
Norme in materia di assegnazioni agli enti locali

1. Al comma 1 bis dell’articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, sostituire "3.000" con "6.000" e alla fine del
periodo aggiungere "di cui 1.175 migliaia di euro da destinare al Comune di Lampedusa per i maggiori costi sostenuti nell’esercizio finanziario 2006.".

ARTICOLO 31
Assegnazioni in favore delle province regionali

1. Per il triennio 2007-2009, le assegnazioni annuali in favore delle province, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, sono determinate in 65.000 migliaia di euro e sono destinate, per una quota non inferiore al 7 per cento con obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5 per cento o nella maggiore misura che sarà deliberata in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali, a spese di investimento.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è effettuata, ai sensi dell’articolo 76, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, tenendo anche conto del gettito sull’imposta sulle assicurazioni di cui all’articolo 10 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, riscosso negli esercizi precedenti.

ARTICOLO 32
Proroga di termini

1. Le parole 31 dicembre 2006, di cui all’articolo 60 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, sono sostituite dalle parole 31 dicembre 2011. La presente norma si applica con decorrenza 1 gennaio 2007.

ARTICOLO 33
Istituzione Autorità per la vigilanza ed il controllo dei consorzi di bonifica

1. E’ istituita, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio della Regione, presso l’Assessorato dell’agricoltura e delle foreste, l’Autorità per la vigilanza ed il controllo dei consorzi di bonifica con i compiti di cui all’articolo 21, comma 2, della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45.
L’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste con proprio decreto, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, definisce struttura ed organizzazione dell’Autorità, utilizzando esclusivamente personale in servizio presso lo stesso Assessorato. I commi 3 e 4 dell’articolo 21 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 sono soppressi. Entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge, l’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste, al fine di pervenire all’ordinaria amministrazione, predispone il piano di classifica di cui all’articolo 10, comma 2, della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45. I ricorsi avverso i piani di classifica devono essere decisi entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione. Nei successivi 30 giorni è fatto obbligo ai consorzi di bonifica di provvedere a convocare l’assemblea dei consorziati per l’elezione degli organi consortili.2. L’articolo 13 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, è sostituito dal seguente:
"Art. 13.
1. Il consiglio di amministrazione è formato da 5 componenti, di cui 3 eletti dall’assemblea dei consorziati e 2 nominati dalla Giunta regionale, uno dei quali con funzione di presidente.".

ARTICOLO 34
Cessione di quote e scioglimento di società ed organismi facenti capo all’Ente di sviluppo agricolo

1. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.) cede le quote detenute nel capitale di società e di organismi di qualsiasi natura costituiti ed è, altresì, tenuto a sciogliere le società e gli organismi di qualsiasi natura costituiti, dallo stesso totalmente controllati. Le funzioni degli enti e degli altri organismi disciolti di cui al presente articolo sono attribuite all’Ente di sviluppo agricolo dalla data di effettivo scioglimento degli stessi.

ARTICOLO 35
Riconoscimento dell’Istituto regionale della vite e del vino quale ente di ricerca della Regione siciliana

1. L’Istituto regionale della vite e del vino è riconosciuto quale ente di ricerca della Regione siciliana, avuto riguardo a quanto disposto dall’articolo 2, lettera f), della legge regionale 18 luglio 1950, n. 64, e dallo Statuto-regolamento approvato con decreto assessoriale 21 dicembre 1951, n. 12.

ARTICOLO 36
Istituto regionale dei sordi di Sicilia e Convitto regionale per audiofonolesi

1. A far data dall’entrata in vigore della presente legge l’Istituto statale dei sordi di Sicilia, con sede in Palermo,
assume la denominazione di "Istituto regionale dei sordi di Sicilia" ed il Convitto nazionale di Stat audiofonolesi, con sede in Marsala, assume la denominazione di "Convitto regionale per audiofonolesi".
2. L’attività di controllo sulla regolarità della gestione e della contabilità dell’Istituto regionale dei sordi di Sicilia e del Convitto regionale per audiofonolesi è esercitata da un collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti. Dei componenti effettivi uno è designato dall’Assessore regionale per il bilancio e le finanze, scelto tra i dipendenti in servizio dell’Assessorato medesimo, con funzioni di presidente, e due sono designati dall’Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione, scelti tra gli iscritti all’Albo nazionale dei revisori contabili, istituito con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
I componenti supplenti sono designati rispettivamente dall’Assessore regionale per il bilancio e le finanze e dall’Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione. Il Collegio dei revisori dura in carica quattro anni e ciascun componente può essere confermato una sola volta.
Il compenso da corrispondere al Collegio dei revisori dei conti è determinato, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale. Nelle more dell’emanazione del predetto decreto viene corrisposto il compenso annuo pari a 2.500 euro a ciascun componente effettivo e pari a 3.000 euro al presidente.

ARTICOLO 37
Istituzione della commissione per la composizione del nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici regionali

1. Per la selezione dei componenti del nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici regionali di cui all’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è istituita una apposita commissione. La commissione è composta da cinque membri di comprovata esperienza nel settore della programmazione comunitaria e regionale e della valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, nominati dal Presidente della Regione.

ARTICOLO 38
Interventi per lo sport

1. È determinato annualmente, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, l’intervento e il relativo importo di seguito indicati:
- Club amatori sport di Catania: + 500 migliaia di euro - U.P.B. 12.2.1.3.3.

ARTICOLO 39
Norme in materia di valorizzazione dei beni immobili di proprietà della Regione e degli enti vigilati e finanziati

1. Al comma 1 bis dell’articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche e integrazioni, dopo
le parole "con esclusione" sono aggiunte le parole "di Palazzo d’Orlèans e dei siti presidenziali individuati con delibere di Giunta e".

ARTICOLO 40
Interventi relativi ai cantieri di lavoro

1. L’articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, è abrogato. In materia si applica la normativa previgente di cui alla legge regionale 1 luglio 1968, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione, previa delibera della Giunta di Governo, emana entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana, un regolamento per definire:
- l’utilizzazione dei fondi e le modalità di individuazione dei soggetti da coinvolgere attraverso bando pubblico;
- le modalità di espletamento delle attività e i periodi di utilizzo del personale.
3. I cantieri di lavoro possono interessare anche aree da destinare a verde cittadino e al recupero di fondi agricoli da destinare al rimboschimento.

ARTICOLO 41
Disposizioni in materia di sportelli multifunzionali

1. Nelle more della riforma dei servizi per l’impiego e della formazione professionale, al fine di assicurare i livelli occupazionali tutelati dall’articolo 2 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche e integrazioni, e di contenere la spesa, i progetti attuativi degli sportelli multifunzionali, in essere nell’anno 2006, sono prorogati, nei limiti dello stanziamento di bilancio autorizzato con legge di bilancio, al 31 dicembre 2007, con affidamento agli enti ed organismi convenzionati ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24. Qualora dovessero determinarsi condizioni particolari, l’Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione, è autorizzato ad apportare modifiche o adeguamenti al piano, previa deliberazione della Commissione regionale per l’impiego.

ARTICOLO 42
Misure per favorire la stabilizzazione di personale

1. L’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione, è autorizzato a disporre la prosecuzione degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati nelle attività socialmente utili di cui all’articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17. Al fine di consentire la stabilizzazione dei lavoratori impiegati nei processi di esternalizzazione di servizi attivati dalle Università di Palermo, Catania e Messina, i contributi già concessi alle predette Università ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e successive modifiche e integrazioni, possono essere corrisposti per un ulteriore quinquennio. Al relativo onere si fa fronte con le risorse destinate al Fondo unico per il precariato di cui all’articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.

ARTICOLO 43
Cooperative costituite da portatori di handicap

1. I benefici di cui all’articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, sono estesi alle cooperative costituite a maggioranza da soggetti portatori di handicap, qualunque sia la loro età. La società deve avere sede legale in Sicilia.

ARTICOLO 44
Attivazione dell’ERSU dell’Università Kore di Enna

1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, a valere sulle disponibilità della U.P.B. 9.2.1.3.5 (cap. 373312), la somma di 1.000 migliaia di euro è destinata all’attivazione dell’Ente regionale per il diritto allo studio universitario dell’Università Kore di Enna.

ARTICOLO 45
Individuazione dei nuovi ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani

1. Per l’esercizio delle funzioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali. I nuovi ambiti territoriali ottimali sono individuati, entro 90 giorni, dalla Agenzia per i rifiuti e le acque, sulla base di uno studio che deve tenere conto della necessità di assicurare l’efficacia, l’efficienza, l’economicità e la funzionalità, nonché la continuità dei servizi, in numero non superiore al 50 per cento di quelli esistenti, pari a 14. Gli ambiti territoriali ottimali potranno non coincidere con il territorio della provincia. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale si costituiscono in Consorzio, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i comuni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 200, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il Consorzio è dotato di personalità giuridica e costituisce per il proprio ambito territoriale ottimale l’Autorità d’ambito di cui all’art. 201, comma 2, del D.lgs. n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni. Il Consorzio è amministrato da un consiglio di amministrazione costituito da non più di cinque componenti. Con decreto del Presidente della Regione, sulla scorta dello studio predisposto dall’Agenzia, previa delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana, sono definiti la suddivisione in ambiti e lo schema di convenzione tra i soci, che deve prevedere le modalità di associazione e funzionamento, la struttura interna, le modalità di scelta del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione. Il Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, provvede ad individuare le modalità per l’utilizzo dell’eventuale personale proveniente da comuni, province e Regione, i criteri per la definizione dei rapporti attivi e passivi delle attuali società d’ambito e del regime transitorio per gli affidamenti esistenti e per quelli i cui bandi siano già stati pubblicati, nonché le modalità di affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti. Le Società d’ambito esistenti devono essere poste in liquidazione entro 60 giorni dall’insediamento dei nuovi consigli di amministrazione. Ogni consorzio subentra in tutti i rapporti attivi e passivi delle società d’ambito esistenti. Il presidente del Consorzio, entro 60 giorni dall’insediamento del consiglio di amministrazione, ne dà comunicazione formale agli amministratori delle società d’ambito, che provvedono secondo le norme del codice civile. Ai consorzi di gestione degli ATO i applicano le disposizioni dell’articolo 6, comma 2, della presente legge.
2. Le società e le autorità d’ambito assumono nuovo personale solo attraverso procedure di evidenza pubblica.
3. La percentuale di raccolta differenziata non potrà essere inferiore al 20 per cento per l’anno 2007, al 30 per cento per l’anno 2008, al 50 per cento per l’anno 2009 e al 60 per cento per l’anno 2010, nel rispetto dell’intesa di cui all’articolo 205, comma 6, del D.lgs. n. 152 del 2006.

ARTICOLO 46
Differimento del termine per la definizione delle pratiche di sanatoria edilizia. Accesso dei comuni alle premialità nella ripartizione di risorse economiche

1. Al comma 4 dell’articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, le parole "entro il 31 dicembre 2006" sono sostituite con le parole "entro il 31 dicembre 2007". Il differimento del predetto termine produce effetti anche in ordine all’attività gestionale riconducibile all’esercizio finanziario 2006, fatta salva l’incidenza del parametro di cui all’articolo 12, comma 4, della legge regionale n. 17 del 2004, secondo modalità già assentite in sede di conferenza Regione-Autonomie locali, in favore dei comuni che hanno adottato gli adempimenti ivi previsti entro il 31 dicembre 2006.
2. Alla fine del comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche e integrazioni,
sono cassate le parole "entro il 31 dicembre 2005".

ARTICOLO 47
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

ARTICOLO 48
Attività dell’Agenzia regionale per i rifiuti e le acque. Nomina del consiglio di amministrazione

1. All’articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
- al comma 3, lett. e), aggiungere alla fine le parole "anche sovrambito";
- al comma 3 sopprimere la lettera p);
- al comma 3, lett. t), eliminare la parola "progettazione";
- al comma 6 sostituire la parola "cinque" con "sei" e aggiungere alla fine: "-
gestione delle risorse umane, bilancio, affari generali e legali";
- dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
"6 bis. Eventuali nuovi compiti affidati all’Agenzia saranno assegnati ai vari settori con provvedimento del Presidente che,
per garantire maggiore economicità ed efficienza all’azione amministrativa potrà altresì rivedere la distribuzione delle competenze di cui al precedente comma.";
- al comma 8 aggiungere dopo le parole "trattamento economico" le parole "e di quiescenza e di previdenza";
- al comma 9, lettera a), sostituire "il direttore generale" con "il presidente" e aggiungere:
"a bis) il consiglio di amministrazione composto, oltre che dal presidente, da quattro componenti nominati dal Presidente
della Regione, previa delibera della Giunta regionale, fra persone che abbiano rilevante competenza nella materia per avere ricoperto per almeno 5 anni cariche di amministratori di enti pubblici e privati operanti nei settori attinenti all’attività istituzionale dell’Agenzia o svolto attività scientifica, professionale o amministrativa nelle medesime materie";
- al comma 9, lettera b), il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi, dei quali due nominati dal Presidente della Regione e uno nominato dall’Assessore per il bilancio e le finanze, ai sensi dell’articolo 48 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, tra gli iscritti al registro previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.";
- al comma 9, lettera b), al secondo periodo, sostituire le parole "sette anni" con "cinque anni";
- al comma 10, terzo periodo, le parole "Il direttore generale ha la rappresentanza dell’Ente e " sono sostituite con "Il Presidente ha la rappresentanza dell’Ente, dura in carica cinque anni e ";
- al comma 10, ultimo periodo, le parole "direttore generale" sono sostituite con la parola "Presidente";
- dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
"11 bis. Ai componenti del Consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti si applicano le disposizioni sulle incompatibilità e ineleggibilità previste dall’articolo 24 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212 e successive modificazioni e integrazioni. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e può essere riconfermato. Fino all’approvazione dei regolamenti di cui al comma 11 si applicano per quanto compatibili gli artt. 17, 18 e 19 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212";
- al comma 13 dopo le parole "dal Commissario delegato per l’emergenza idrica" aggiungere le parole "e dal Soggetto attuatore di cui all’art. 2 dell’O.M. n. 3224 del 28 giugno 2002";
- dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
"13 bis. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, dalla normativa regionale e dal CCRL si applica il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- al comma 15 sostituire "dell’articolo 3" con "degli articoli 1 e 3".
2. Al comma 10 dell’articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, i periodi "Il Direttore generale è" sino a "legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive" sono soppressi a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio di amministrazione.
3. Le competenze relative alla gestione delle emergenze infrastrutturali sono trasferite alla Protezione civile regionale.
4. Agli eventuali oneri derivanti dalle modifiche ed integrazioni introdotte con il presente articolo si fa fronte con le risorse previste dall’articolo 7, comma 14, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.

ARTICOLO 49
Disposizioni in materia di pagamento di oneri e diritti relativi all’attività dell’ufficio del dipartimento regionale urbanistica

1. Per talune attività di istituto che l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - dipartimento regionale urbanistica - espleta in favore di privati, sono istituiti, con oneri a carico degli stessi, appositi diritti.
Tali attività riguardano:
a) attività di cui all’articolo 37 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, in ordine al procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all’insediamento di attività produttiva;
b) cessione in uso di copie del materiale cartografico, telematico e topografico prodotto e gestito per fini istituzionali dall’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - dipartimento regionale urbanistica.
2. Ai fini dell’istruttoria per il rilascio dei pareri di cui all’articolo 37 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, il committente versa una somma pari allo 0,1 per cento dell’importo del progetto presentato.
3. Ai fini della cessione in uso di materiale cartografico, telematico e topografico, l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, su proposta del Dirigente generale del dipartimento regionale urbanistica, determina, con apposito decreto, le quote e le modalità di versamento dei diritti di cui al presente articolo.
4. I diritti previsti dal presente articolo possono essere aggiornati, con cadenza biennale, con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente. Con successivo decreto dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente, d’intesa con l’Assessorato del bilancio e delle finanze, sono stabilite le modalità di versamento.

ARTICOLO 50
Istituzione del tariffario per l’attività degli uffici dell’Agenzia per i rifiuti e le acque

1. L’Agenzia per i rifiuti e le acque adotta il tariffario per le attività di rilascio delle autorizzazioni di propria competenza e per le attività di controllo ed ispettive. Il tariffario è adottato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge e può essere aggiornato periodicamente, con riferimento all’andamento dell’indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

ARTICOLO 51
Spese di istruttoria delle procedure per la valutazione di impatto ambientale

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, come modificato dal comma 8 dell’articolo 29 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, sono aggiunti i seguenti:
"1 bis. Qualora l’importo del progetto di cui al comma 1 sia superiore a 100 milioni di euro e sino a 300 milioni di euro, la somma da versare sulla parte compresa tra i due importi è pari allo 0,05 per cento; per importi superiori la somma da versare è pari allo 0,03 per cento.
1 ter. Le somme di cui ai commi 1 e 1 bis possono essere rateizzate sino a 24 mesi, previo rilascio di idonea garanzia bancaria o assicurativa da parte del committente privato.".

ARTICOLO 52
Liquidazione delle Aziende autonome di soggiorno e turismo e delle Aziende provinciali di incremento turistico

1. Le gestioni liquidatorie delle Aziende autonome di soggiorno e turismo e delle Aziende provinciali di incremento turistico sono prorogate sino alla data del 30 settembre 2007 e fino ad allora possono continuare a svolgere la propria attività istituzionale. Entro tale data le gestioni liquidatorie devono cessare. L’attivazione dei servizi turistici di cui all’art. 4, comma 4, della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, coincide con la data della chiusura delle gestioni liquidatorie.
2. A tal fine il Dirigente generale del dipartimento turismo sport e spettacolo è autorizzato ad utilizzare le disponibilità destinate alle attività dei predetti servizi turistici nel bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2007, nonché quelle previste nella U.P.B 12.2.1.1.
3. La gestione degli immobili già detenuti o comunque condotti dalle stesse Aziende, nonché di quelli dove saranno ubicati i servizi turistici è affidata al dipartimento del personale e dei servizi generali della Presidenza della Regione.

ARTICOLO 53
Norme in materia di trasporto pubblico locale

1. Al comma 6 dell’articolo 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, sono apportate le seguenti modifiche:
- alla fine del quarto periodo dopo le parole ’in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge’ sono aggiunte le parole ’compresi quelli derivanti dalle istruttorie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge’;
- al quinto periodo dopo le parole ’I predetti contratti sono stipulati’ sono aggiunte le parole ’entro il 30 giugno 2007’;
- l’undicesimo periodo è soppresso.
2. Dopo il comma 6 dell’articolo 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, è aggiunto il seguente:
"6 bis. La durata dei contratti di affidamento provvisorio, di cui al comma 6, decorre dalla data della stipula dei contratti stessi.".
3. Per le finalità di cui all’articolo 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, a partire dall’anno 2007, al relativo onere si provvede ai sensi dell’articolo 3, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni. (U.P.B. 12.3.1.1.2 - capitolo 476521).

ARTICOLO 54
Orto botanico di Palermo

1. Al comma 2 dell’articolo 101 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni sono soppresse le parole ’ed all’Assessore regionale per il bilancio e le finanze’ .
2. Al contributo di cui all’ articolo 101 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 23 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni.

Titolo IV
NORME FINALI

ARTICOLO 55
Abrogazioni e modifiche di norme

1. Al comma 11 bis dell’articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, le parole ’l’Assessore regionale per il bilancio e le finanze’ sono sostituite con le parole ’il Ragioniere generale della Regione’.
2. Al comma 24 dell’articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, le parole ’1° gennaio 2006’ sono sostituite con le parole ’1° gennaio 2009’.
3. Al comma 24 dell’articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il periodo ’Entro l’esercizio 2007 con decreto presidenziale, su proposta del Ragioniere generale della Regione, sono individuati i criteri, la metodologia relativi al passaggio alla contabilità economica’.
4. Al comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, all’ultimo periodo dopo la parola "risiedere" sono aggiunte le parole "nella regione".
5. All’articolo 2 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 49, sono aggiunte le seguenti parole "nonché per acquisizioni e realizzazioni di immobili da adibire alla ricerca scientifica. Il contributo può essere utilizzato anche con rendicontazione in esercizi successivi a quello di riferimento".
6. Al comma 1 dell’articolo 36 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole ’ad effettuare’ sono aggiunte le parole ’al bilancio della Regione siciliana nonché al bilancio dell’Azienda delle foreste demaniali’.
7. Dopo la lettera i) del comma 1 dell’articolo 36 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunta la seguente:
’i bis) compensative tra il capitolo relativo al fondo di riserva 1603 del bilancio dell’Azienda delle foreste demaniali e i
pertinenti capitoli di spesa di parte corrente.’
8. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 36 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, le parole ’della rubrica’ sono
sostituite con la parola ’del’.
9. Al comma 1 dell’articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, sono soppresse le parole ’di concerto con l’Assessore regionale per il bilancio e le finanze’.
10. Al comma 2 dell’articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, sono soppresse le parole ’da emanarsi di concerto con l’Assessore regionale per il bilancio e le finanze’.
11. Al comma 10 dell’articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, sono soppresse le parole ’di concerto con l’Assessore regionale per il bilancio e le finanze’.
12. Al comma 1 dell’articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, le parole ’sentita la’ sono sostituite con le parole ’previo parere della’ .
13. Al comma 2 dell’articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, le parole ’sentita la’ sono sostituite con le parole ’previo parere della’.
14. Al comma 10 dell’articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, le parole ’sentita la’ sono sostituite con le parole ’previo parere della’.
15. Al comma 5 dell’articolo 26 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, le parole "A decorrere dall’1 settembre successivo alla data di approvazione della presente legge, l’ammontare della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è determinato in euro 62", sono sostituite dalle parole "L’ammontare della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è determinato in euro 75 per l’anno accademico 2007/2008 ed in euro 85 a decorrere dall’anno accademico 2008-2009.".
16. Il comma 4 dell’articolo 13 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 come modificato dai commi 1 e 2 dell’articolo 12 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9 è così sostituito:
"4. L’istanza per l’avvio delle procedure di cui ai commi precedenti sarà inviata al Servizio demanio trazzerale che redigerà il verbale di liquidazione ed il decreto di sdemanializzazione. Nei procedimenti d’ufficio di contestazione delle abusive occupazioni, l’istanza dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla notifica dell’avvio del procedimento di accertamento dell’occupazione.".
17. Al comma 12 dell’articolo 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, dopo le parole ’con uffici in Sicilia’ sono aggiunte le parole ’e ad uffici statali, nella misura massima di 20 unità,’ e sono soppresse le parole ’nel numero massimo di quindici unità’.
18. L’articolo 15 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 è abrogato.
19. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, le parole da ’al netto di una quota’ sino a ’cofinanziamento regionale’ sono soppresse.
20. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, dopo le parole ’dalle stesse aziende di credito o da enti pubblici economici’
sono aggiunte le parole ’ovvero da Società di gestione del risparmio (SGR)’.
21. Al comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, la parola ’stabilite’ è sostituita con le parole ’stabiliti i settori di intervento e’.22. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, è aggiunto il seguente:
’2 bis. Il fondo o i fondi da sottoscrivere vengono selezionati dall’Assessore regionale per il bilancio e le finanze, previo avviso pubblico al quale viene data ampia diffusione, in base a criteri prefissati nell’avviso stesso’.
23. Dall’Elenco n. 1 di cui al comma 4 dell’articolo 18 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, sono escluse le ’Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura’.
24. Al comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 9, la parola ’autorizzata’ è sostituita con la parola ’valutata’.
25. All’articolo 19 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, è aggiunto il seguente periodo: ’Con decreto del Ragioniere generale della Regione si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio’.

ARTICOLO 56
Disposizioni relative alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

1. Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura si applica il decreto del Presidente della Repubblica 2
novembre 2005, n. 254 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 57
Trasferimenti annuali in favore di enti

1. A decorrere dall’esercizio finanziario 2007 i trasferimenti in favore degli
enti inseriti nell’allegato elenco sono quantificati annualmente con la legge di approvazione del bilancio. Per gli enti indicati al precedente periodo, i riferimenti al comma 2, lettera h), dell’articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 previsti nella vigente normativa sono abrogati.

ARTICOLO 58
Norme relative al contenuto della legge finanziaria

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è aggiunto il seguente:
"2 bis. La legge finanziaria deve, altresì, indicare in apposito titolo le misure di sostegno allo sviluppo economico a valere sulle risorse rivenienti da aumenti di entrate e riduzioni di spese, nonché le disposizioni sugli indirizzi programmatici per lo sviluppo dell’economia regionale i cui programmi attuativi risultano cofinanziati con le risorse
aggiuntive nazionali di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e con le risorse comunitarie.".

ARTICOLO 59
Fondi globali e tabelle

1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all’articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio, restano determinati per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 nelle misure indicate nelle Tabelle ’A’ e ’B’,
allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo globale destinato alle spese correnti e per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale.
2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le dotazioni da iscrivere in bilancio per l’eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza sono stabilite negli importi indicati, per l’anno 2007, nell’allegata Tabella ’C’.
3. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera d), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella allegata Tabella ’D’ sono ridotte degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nella Tabella medesima.
4. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, così come modificato dall’articolo 56, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi a carattere pluriennale indicate nell’allegata Tabella ’E’ sono rimodulate degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni finanziari 2007, 2008 e 2009, nella Tabella medesima.
5. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera f), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le leggi di spesa indicate nell’allegata Tabella ’F’ sono abrogate.
6. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria sono determinati nell’allegata Tabella ’G’.
7. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, i contributi e gli altri
trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché delle altre spese continuative annue sono determinati nell’allegata Tabella ’H’.
8. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera i), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le spese autorizzate relative agli interventi di cui all’articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono indicate nell’allegata Tabella ’I’.
9. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera l), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, gli importi dei nuovi limiti di impegno per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l’indicazione dell’anno di decorrenza e dell’anno terminale, sono determinati nell’allegata Tabella ’L’.

ARTICOLO 60
Effetti della manovra e copertura finanziaria

1. Gli effetti della manovra finanziaria e la relativa copertura derivanti dalla presente legge sono indicati nel prospetto allegato al presente articolo.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dall’1 gennaio 2007.

ARTICOLO 61
Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 8 febbraio 2007.

ALLEGATO 1
Allegato 1
Tabella A - Importi da iscrivere nel fondo globale di parte correnteTabella B - Importi da iscrivere nei fondi globali di conto capitaleTabella C - Importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi di spesa
Tabella D - Variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della riduzione di autorizzazioni legislative di spesaTabella E - Variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della rimodulazione di autorizzazioni legislative di spesaTabella F – Leggi di spesa che si abrogano ed effetti finanziari nel triennio 2007-2009
Tabella G – Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria
Tabella H – Determinazione contributi ad enti ed associazioni derivanti da precedenti autorizzazioni legislative di spesa
Tabella I – Oneri discendenti dall’applicazione della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 (art. 200)
Tabella L – Nuovi limiti di impegno autorizzati nel triennio 2007-2009Tabella M
Elenco – Determinazione contributi ad enti, agenzie regionali, organismi strumentali e teatri, derivanti da precedenti autorizzazioni legislative di spesa
Prospetto allegato – Effetti della manovra finanziaria per il triennio 2007-2009
(Gli allegati in oggetto non sono acquisiti nel sito)
(Il testo degli allegati non viene acquisito nel sito. Sono reperibili all’indirizzo:
http://gurs.pa.cnr.it/gurs/Gazzette/g07-07o1/g07-07o1-a.pdf


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