NORMATIVA
Normativa regionale - Umbria
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Legge regionale 07 dicembre 2005, n. 26
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«Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 - Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.».
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Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
Articolo 1 (Modificazioni e integrazioni dell’art. 2)
1. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, è sostituita dalla seguente: “g) per comuni a vocazione turistica, città d’arte e loro parti del territorio di rilevanza turistica, i comuni e le parti di essi individuate sulla base dei criteri previsti dall’articolo 26;”. 2. Dopo la lettera h) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 24/1999, è aggiunta la seguente: “h bis) per prodotto tipico un prodotto le cui caratteristiche o processi di lavorazione risultano consolidati nel tempo e legati a particolari luoghi geografici che per le loro peculiarità ambientali, sociali e storiche ne fanno un qualcosa di unico nel genere, con una differenziazione qualitativa riconosciuta a livello locale.”. 3. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 24/1999 è aggiunto il seguente: “1 bis. La superficie di vendita autorizzata degli esercizi che hanno ad oggetto esclusivamente la vendita di beni ingombranti, non immediatamente asportabili ed a consegna differita, come autoveicoli, mobili, materiale edile, legnami, materiale idro termo sanitario e simili, viene convenzionalmente computata in misura pari al dieci per cento della superficie complessiva su cui si può vendere lo specifico genere. La disposizione diviene operativa una volta recepita negli appositi strumenti di programmazione commerciale comunale nei quali, sulla base della valutazione degli usi locali, le amministrazioni comunali possono integrare le merceologie oggetto di intervento. Per usufruire di tale agevolazione l’istante deve presentare specifica piantina planimetrica dell’esercizio dalla quale si rilevi la parte di superficie convenzionale attribuita al genere merceologico autorizzato.”.
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