NORMATIVA
Normativa regionale - Friuli Venezia Giulia
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Legge regionale 07.07.2006, n. 11
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Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialita’
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Il Consiglio regionale ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
Capo I Principi
ARTICOLO 1 (Principi e finalita’)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, con riferimento ai principi sanciti dagli articoli 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione e nel rispetto dei trattati internazionali in materia, sostiene la famiglia quale nucleo fondante della societa’ e valorizza il ruolo dei genitori nei compiti di cura, educazione, crescita e tutela del benessere dei figli. 2. Per realizzare le condizioni necessarie a promuovere e garantire lo sviluppo e la piena valorizzazione della famiglia e dei suoi membri nei diversi momenti del loro ciclo vitale, nonche’ la promozione del benessere della famiglia e della persona nell’ambito del suo contesto familiare, con la presente legge, la Regione sviluppa quanto disposto dalla normativa nazionale in materia di politiche sociali e nel campo della tutela e promozione delle responsabilita’ familiari. 3. Alle finalita’ di cui al comma 2 concorrono il potenziamento dell’offerta dei servizi e dei progetti realizzati ai sensi della presente normativa e ai sensi delle norme regionali di settore in materia di promozione dei diritti della persona, di politica abitativa, di gestione del territorio, di servizi e di prestazioni sociali e sociosanitarie, di istruzione, di formazione, di credito e di lavoro. 4. Gli interventi di carattere economico di cui alla presente legge sono tesi a riconoscere il valore sociale della genitorialita’, della cura e della relazione familiare.
ARTICOLO 2 (Obiettivi)
1. La Regione, in armonia con quanto disposto dalla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale): a) promuove e sostiene il diritto delle famiglie al libero svolgimento delle proprie funzioni sociali ed educative, anche attraverso il coinvolgimento e la partecipazione alla progettazione degli interventi e dei servizi sociali; b) promuove l’associazionismo familiare e le esperienze di auto-organizzazione sociale dei nuclei familiari e li valorizza come soggetto unitario nella fruizione delle prestazioni; c) tutela il benessere delle relazioni familiari, con particolare riguardo alle situazioni che possono incidere sull’equilibrio fisico e psichico di ciascun soggetto, promuovendo e sostenendo la solidarieta’ tra le generazioni, la parita’ tra uomo e donna e la corresponsabilita’ nei doveri di cura dei figli, dell’educazione e dell’assistenza parentale in famiglia, con specifica attenzione alle famiglie con gravi situazioni sociali o economiche, alle giovani coppie, alle famiglie numerose con figli e alle famiglie con presenza di persone disabili o di anziani non autosufficienti, ai nuclei monogenitoriali e alle famiglie in crisi; d) riconosce l’alto valore sociale della maternita’ e della paternita’, tutelando il diritto alla procreazione, valorizzando e sostenendo l’esercizio delle responsabilita’ genitoriali.
ARTICOLO 3 (Principi e strumenti per la programmazione)
1. I soggetti responsabili per la realizzazione degli obiettivi di cui alla presente legge e gli strumenti di cui detti soggetti si avvalgono nello svolgimento delle proprie funzioni sono definiti dalla legislazione regionale vigente in materia sociale e sanitaria, secondo il principio di sussidiarieta’ orizzontale e verticale. 2. Fatto salvo il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia sociale e sanitaria stabiliti dallo Stato, la pianificazione regionale attua, per ciascun livello territoriale, il coinvolgimento di tutte le famiglie, senza discriminazioni per condizioni economiche, sociali, culturali, etniche o religiose. 3. Al fine dell’adeguamento degli strumenti legislativi e di programmazione alle effettive esigenze, la Regione, attraverso l’Osservatorio delle politiche di protezione sociale di cui all’articolo 26 della legge regionale 6/2006, verifica l’efficacia degli interventi realizzati e analizza l’evolversi delle problematiche e delle condizioni di vita delle famiglie.
Capo II Servizi e azioni a sostegno delle famiglie e della genitorialita’
ARTICOLO 4 (Interventi sociosanitari integrati)
1. Il Servizio sociale dei Comuni e le Aziende per i servizi sanitari, attraverso programmi specifici di attivita’ individuati nei Piani di zona (PDZ), nei Programmi delle attivita’ territoriali (PAT) e nei Piani attuativi locali (PAL), assicurano: a) il supporto alle funzioni di educazione, accudimento e di reciproca solidarieta’ svolte dalle famiglie con un’appropriata scelta di servizi; b) la promozione delle risorse di solidarieta’ delle famiglie e tra le famiglie, delle reti parentali e delle solidarieta’ sociali a loro collegabili; c) lo sviluppo e l’articolazione di servizi di facile accessibilita’, per collocazione territoriale e orario, destinati all’orientamento del nucleo familiare in relazione al sistema dei servizi e delle prestazioni cui esso ha diritto, in coerenza con quanto previsto all’articolo 5, comma 3, lettera a), della legge regionale 6/2006; d) il potenziamento dei servizi consultoriali, tesi a garantire un’offerta ampia di sostegni alle piu’ diverse difficolta’ delle relazioni familiari.
ARTICOLO 5 (Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale 81/1978)
1. L’articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 81 (Istituzione dei consultori familiari), come sostituito dall’articolo 2, primo comma, della legge regionale 18/1979, e’ sostituito dal seguente: <1. Il consultorio familiare, nel rispetto dei principi etici e culturali degli utenti e delle loro convinzioni personali, tenendo conto della loro appartenenza etnico – linguistica, in collaborazione con i servizi e le strutture sanitarie e sociali del territorio, al fine di garantire l’integrazione degli interventi e la continuita’ assistenziale, opera per assicurare: a) l’informazione sui diritti spettanti alla donna e all’uomo in base alla normativa vigente in materia di tutela sociale della maternita’ e della paternita’, nonche’ interventi riguardanti la procreazione responsabile, garantendo la diffusione dell’informazione sulle deliberazioni dei comitati di bioetica nazionale e locale; b) la collaborazione con le strutture preposte delle Aziende per i servizi sanitari, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliere universitarie, con il Policlinico universitario di Udine e con gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), per la prevenzione e riduzione delle cause di infertilita’ e abortivita’ spontanea e lavorativa, nonche’ delle cause di potenziale danno per il nascituro, in relazione alle condizioni ambientali, ai luoghi di lavoro e agli stili di vita; c) l’assistenza sanitaria, psicologica e sociale per le donne e le coppie in caso di interruzione volontaria della gravidanza, con particolare attenzione alle minorenni, ai sensi degli articoli 1, 2, 4, 5 e 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternita’ e sull’interruzione volontaria della gravidanza); d) l’assistenza sanitaria, psicologica e sociale, anche domiciliare, alle donne e alle famiglie in situazione di rischio sanitario e psicosociale, prima del parto e nel periodo immediatamente successivo, anche su segnalazione dei punti nascita, nonche’ attraverso la promozione di reti di auto-aiuto; e) l’informazione riguardo ai problemi della sterilita’ e dell’infertilita’, nonche’ l’informazione alle coppie che ricorrono alle tecniche di riproduzione medicalmente assistita, l’attivita’ di orientamento verso i centri che la praticano e il raccordo operativo con gli stessi; f) la consulenza e l’assistenza psicologica e sociale nelle situazioni di disagio familiare derivante da nuovi assetti familiari, da separazioni e da divorzio, anche attraverso la predisposizione di percorsi di mediazione familiare, adeguatamente certificati secondo standard europei e internazionali; g) l’informazione e lo studio psicosociale di coppia rivolto alle coppie disponibili all’adozione nazionale e internazionale, nonche’ il sostegno nel periodo di affido preadottivo; h) l’assistenza psicologica e sociale e gli interventi sociosanitari al singolo e alla coppia in riferimento a difficolta’ di ordine relazionale, sessuale e affettivo nelle diverse fasi del ciclo vitale; i) le prestazioni sanitarie e psicologiche, anche riabilitative e post-traumatiche, alle vittime di violenza sessuale intra ed eterofamiliare e ai minori vittime di grave trascuratezza e maltrattamento, in collaborazione con i servizi sociosanitari per l’eta’ evolutiva preposti, all’interno dei progetti personalizzati elaborati dai Comuni; j) la collaborazione con il Servizio sociale dei Comuni per le prestazioni di carattere sociosanitario relative agli affidamenti familiari; k) la realizzazione di programmi di educazione e promozione della salute, con particolare riguardo ai temi dell’identita’ sessuale, dei rapporti tra i generi e della sessualita’ responsabile per gli adolescenti e i giovani, in attuazione dei programmi aziendali di prevenzione e in concorso con la scuola, con i centri e i luoghi di aggregazione e con l’associazionismo; l) la somministrazione, anche ai minori, previa prescrizione medica, qualora prevista, dei mezzi necessari per conseguire le finalita’ liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile; m) l’assistenza psicologica, sociale e sanitaria relativa alle problematiche sessuali, relazionali e affettive degli adolescenti. 2. La Regione, le Aziende per i servizi sanitari e i Comuni attuano gli interventi di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di programmazione previsti dalla legge regionale 17 agosto 2004, n. 23 (Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica n materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonche’ altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale), e dalla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). 3. L’avvenuta programmazione a livello locale delle azioni previste dal presente articolo e’ condizione per il consolidamento, ai sensi della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilita’ e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l’integrazione socio-sanitaria), dei Piani attuativi locali (PAL) di cui alla legge regionale 23/2004.>>.
ARTICOLO 6 (Progetti integrati per le famiglie con minori)
1. I PDZ e i PAT possono prevedere progetti integrati diretti: a) al potenziamento e alla qualificazione di servizi di consulenza educativa e psicopedagogica; b) alla promozione di gruppi di incontro per genitori, modulati in relazione alle diverse fasi del percorso evolutivo del minore, finalizzati alla valutazione e al confronto delle esperienze educative e delle problematiche psicopedagogiche; c) all’organizzazione di spazi e di momenti di incontro per bambini, ragazzi e adolescenti, aventi finalita’ socializzanti ed educative, da realizzarsi anche con la collaborazione dei genitori e delle famiglie, tesi a migliorare e sostenere le capacita’ genitoriali.
ARTICOLO 7 (Promozione dei rapporti intergenerazionali)
1. Per valorizzare la relazione, la condivisione e la solidarieta’ tra le generazioni, i soggetti pubblici e i soggetti privati, d’intesa con i Comuni, nell’ambito della programmazione locale e la Regione, anche d’intesa con le istituzioni scolastiche, promuovono azioni volte allo sviluppo dei rapporti intergenerazionali, che possono essere collocate nel piano dell’offerta formativa.
Capo III Interventi finanziari a favore delle famiglie e della genitorialita’
ARTICOLO 8 (Sostegno economico alle gestanti)
1. Al fine del riconoscimento del valore sociale della genitorialita’, la Regione, nell’ambito dell’attuazione del reddito di base e dei progetti di inclusione per la cittadinanza, di cui all’articolo 59 della legge regionale 6/2006, individua le modalita’ per sostenere le gestanti in situazioni di disagio socio-economico per la durata del periodo della gravidanza e per i primi sei mesi di vita del bambino. La gestante ha diritto di accedere alle prestazioni previste anche se minorenne.
ARTICOLO 9 (Sostegno alla funzione educativa)
1. La Regione riconosce la valenza sociale della funzione educativa e formativa svolta dai genitori. A tal fine la Regione, nell’ambito dell’attuazione del reddito di base e dei progetti di inclusione per la cittadinanza, di cui all’articolo 59 della legge regionale 6/2006, individua le modalita’ per sostenere i genitori o il genitore, con uno o piu’ figli minori, il cui reddito sia ridotto al di sotto del limite stabilito ai sensi del medesimo articolo 59 in conseguenza del verificarsi di una o piu’ delle seguenti situazioni: a) perdita del lavoro ovvero modificazione della situazione lavorativa di uno dei genitori entro i primi otto anni di vita del bambino; b) decesso di familiare percettore di reddito o uscita dal nucleo familiare di soggetto titolare di reddito; c) inabilita’ temporanea al lavoro di lavoratore autonomo, unico titolare di reddito nell’ambito del nucleo familiare, per periodi esorbitanti la copertura assicurativa ovvero in assenza di garanzie assicurative anche individuali. 2. Le previsioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di adozione di minori o affidamento preadottivo. 3. Qualora la situazione di cui al comma 1, lettera a), intervenga nei dodici mesi successivi all’adozione o all’affidamento preadottivo, si considerano anche i casi in cui i minori abbiano un’eta’ compresa tra gli otto e i dodici anni.
ARTICOLO 10 (Carta Famiglia)
1. La Regione istituisce il beneficio denominato <>. 2. La Carta Famiglia attribuisce il diritto all’applicazione di agevolazioni e riduzioni di costi e tariffe per la fornitura di beni e la fruizione di servizi significativi nella vita familiare, ovvero di particolari imposte e tasse, nel rispetto della normativa statale in materia tributaria. 3. Con regolamento regionale sono determinate le categorie merceologiche e le tipologie di servizi oggetto della Carta Famiglia, le modalita’ di intervento per le agevolazioni su imposte e tasse, le percentuali di agevolazione e riduzione dei costi e delle tariffe graduate in relazione all’indicatore di situazione economica equivalente e al numero dei figli, nonche’ le modalita’ di riparto ai Comuni dei finanziamenti necessari. 4. La Giunta regionale definisce le linee guida per la stipulazione di convenzioni tra Comuni e soggetti pubblici e privati che forniscono i beni e servizi di cui al comma 2, determinando le condizioni e le modalita’ di parziale o totale rimborso. 5. La Carta Famiglia e’ attribuita dal Comune di residenza al genitore o ai genitori con almeno un figlio a carico. Il genitore o almeno uno dei genitori deve essere residente in regione da almeno un anno. In caso di separazione o divorzio, la Carta e’ attribuita al genitore che ha cura della ordinaria gestione del figlio a carico e che con esso convive, come indicato consensualmente dai genitori o come individuabile dal provvedimento giudiziale concernente l’affidamento o l’abituale collocazione abitativa del figlio. La Carta e’ riconosciuta anche ai genitori adottivi o affidatari, fin dall’avvio dell’affidamento preadottivo, nonche’ alle famiglie e alle persone singole affidatarie di minori, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), e successive modifiche, per il periodo di permanenza dei minori in famiglia.
ARTICOLO 11 (Iniziative formative per il reinserimento lavorativo)
1. Al fine di incentivare il reinserimento lavorativo dei genitori con impegni di assistenza nei confronti di figli con disabilita’ o di figli minori in eta’ non scolare, la Regione promuove e sostiene la partecipazione a iniziative formative realizzate da enti accreditati secondo quanto disposto dall’articolo 50 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualita’ del lavoro).
ARTICOLO 12 (Prestiti sull’onore)
1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 58, commi 2 e 3, della legge regionale 6/2006, l’Amministrazione regionale sostiene i Comuni che, nell’ambito del Servizio sociale dei Comuni, stipulano convenzioni con istituti di credito finalizzate a promuovere la concessione di prestiti sull’onore a tasso agevolato a favore di singoli o di nuclei familiari che non dispongono di adeguate risorse economiche. 2. Con regolamento regionale sono individuate le modalita’ e i criteri per la ripartizione, tra gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni, delle risorse destinate alle finalita’ di cui al comma 1, nonche’ le modalita’ di supporto agli enti stessi nel rapporto con gli istituti di credito.
Capo IV Interventi a favore delle adozioni e dell’affidamento familiare
ARTICOLO 13 (Sostegno alla solidarieta’, alle adozioni e all’affidamento familiare)
1. La Regione interviene con progetti propri e partecipa a progetti internazionali, europei, statali, interregionali, promuovendo la cooperazione tra i soggetti che operano nel campo dell’adozione internazionale e della protezione dei minori nei Paesi stranieri, al fine di consentire la permanenza del minore in difficolta’ nella famiglia di origine. 2. Al fine di garantire la salvaguardia dei minori stranieri in situazione di abbandono e la tutela del diritto dei minori alla famiglia, la Regione, in conformita’ a quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l’Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri), fornisce assistenza e sostegno alle famiglie che intendono adottare un bambino di cittadinanza non italiana e residente all’estero. 3. Per le finalita’ di cui al comma 2, la Regione: a) sostiene l’attivita’ dei consultori familiari e in particolare delle equipe dedicate alle adozioni, anche attraverso l’emanazione di apposite linee guida operative; b) sostiene le famiglie nelle spese derivanti dalle procedure di adozione internazionale; c) promuove la definizione di protocolli operativi e convenzioni tra enti autorizzati e servizi, nonche’ forme stabili di collegamento tra gli stessi e gli organi giudiziari minorili; d) promuove la definizione di protocolli operativi e convenzioni tra servizi e scuola ai fini di un migliore inserimento dei minori nelle famiglie e nel contesto sociale, nonche’ ai fini della prevenzione dei fallimenti adottivi. 4. Al fine di garantire la tutela e la salvaguardia dei minori italiani e stranieri in situazione di difficolta’ o di abbandono e tutelare il loro diritto alla famiglia, la Regione: a) sostiene l’attivita’ dei consultori familiari e di tutti gli altri enti interessati in merito agli adempimenti previsti dalle vigenti leggi in materia di adozione di minori italiani; b) sostiene le adozioni dei minori italiani e stranieri di eta’ superiore ai 12 anni o con handicap accertato ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), in attuazione a quanto previsto dall’articolo 6, comma 8, della legge 184/1983 e successive modifiche; c) sostiene e promuove l’affidamento familiare, anche attraverso l’emanazione di specifiche linee guida. 5. Gli interventi economici di cui al comma 3, lettera b), e di cui al comma 4, lettere b) e c), sono erogati dal Servizio sociale dei Comuni. 6. Con regolamento regionale sono determinati: a) i criteri per la ripartizione tra gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni delle risorse destinate alle finalita’ di cui al comma 3, lettera b), e di cui al comma 4, lettere b) e c); b) la misura, le modalita’ e i criteri per la concessione da parte del Servizio sociale dei Comuni dei benefici di cui al comma 3, lettera b), e di cui al comma 4, lettere b) e c).
Capo V Promozione della qualita’ del tempo per le famiglie
ARTICOLO 14 (Banche dei tempi)
1. Per favorire lo scambio di servizi di vicinato, facilitare l’utilizzo dei servizi, favorire l’estensione della solidarieta’ nelle comunita’ locali e incentivare le iniziative di espressioni organizzate delle comunita’ stesse che intendono scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarieta’ e interesse, la Regione favorisce la costituzione di associazioni denominate <>.
2. Al fine di favorire e sostenere le attivita’ di cui al comma 1, i Comuni possono realizzare a favore delle Banche dei tempi i seguenti interventi: a) disporre l’utilizzo di locali e l’accesso a servizi; b) assicurare o concorrere all’organizzazione di attivita’ di promozione, formazione e informazione; c) stipulare convenzioni che prevedano scambi di tempo da destinare a prestazioni di mutuo aiuto in favore di singoli cittadini, genitori e famiglie. Tali prestazioni non devono costituire modalita’ di esercizio di attivita’ istituzionali.
ARTICOLO 15 (Piani territoriali degli orari)
1. La Regione favorisce e sostiene finanziariamente le iniziative poste in essere dai Comuni, anche in forma associata, per la predisposizione e l’attuazione di piani territoriali degli orari. 2. I piani sono diretti al coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche, dei trasporti pubblici, delle attivita’ culturali e di spettacolo, nonche’ alla promozione del tempo per fini di solidarieta’ sociale. 3. I piani sono strumenti di carattere unitario per finalita’ e indirizzo, articolati in progetti, anche di carattere sperimentale, volti al coordinamento e all’armonizzazione dei diversi sistemi orari. 4. Con regolamento regionale sono determinate le modalita’ e i criteri di sostegno finanziario.
ARTICOLO 16 (Promozione del turismo familiare)
1. La Regione favorisce il turismo familiare nell’ambito del territorio regionale e promuove, d’intesa con gli operatori del settore, iniziative per le famiglie con figli e con componenti a ridotta autonomia personale. 2. Per le finalita’ di cui al comma 1, l’Agenzia Turismo Friuli Venezia Giulia (TurismoFVG) svolge i seguenti compiti: a) promuove incontri con gli operatori del settore, singoli o associati, e le loro associazioni rappresentative per la predisposizione di una specifica offerta avente le finalita’ di cui al comma 1; b) predispone, anche d’intesa con enti, associazioni e istituzioni interessate, una specifica offerta di servizi rivolta alle persone con ridotta autonomia personale. 3. La predisposizione di un’offerta annuale avente le caratteristiche di cui al comma 2 e’ condizione per l’ottenimento di contribuzioni regionali a sostegno dell’attivita’ nel settore turistico da parte degli operatori turistici, singoli o associati. 4. La Regione sostiene le iniziative di cui al comma 2, lettere a) e b), con campagne promozionali mirate.
Capo VI Sostegno alle organizzazioni delle famiglie
ARTICOLO 17 (Associazionismo familiare)
1. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarieta’ orizzontale, riconosce le forme di associazionismo e autorganizzazione finalizzate al sostegno alle famiglie. 2. La Regione valorizza la solidarieta’ tra le famiglie, promuovendo l’attivita’ delle associazioni e delle formazioni sociali rivolte a: a) organizzare esperienze di associazionismo sociale per favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e nella cura familiare; b) promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie, in relazione ai loro compiti sociali, educativi e di assistenza intergenerazionale; c) svolgere interventi e gestire servizi e strutture diretti al sostegno delle famiglie; d) realizzare attivita’ informative per le famiglie sui servizi disponibili sul territorio e sulle esperienze di solidarieta’ familiare come l’affido o l’adozione, ovvero sugli interventi previsti nella presente legge. 3. Le associazioni e formazioni sociali di cui al presente articolo possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici per cooperare all’attuazione della presente legge. Qualora le convenzioni riguardino interventi e prestazioni del sistema integrato dei servizi sociali, trova applicazione la disciplina regionale in materia di accreditamento. 4. La Regione sostiene l’attivita’ delle associazioni e formazioni sociali di cui al comma 2. Con regolamento regionale sono determinati i requisiti di accesso e le modalita’ di concessione ed erogazione dei contributi.
ARTICOLO 18 (Sostegno ai progetti delle famiglie)
1. Al fine di valorizzare le risorse di solidarieta’ delle famiglie e delle reti parentali, la Regione sostiene progetti promossi e gestiti direttamente da parte di famiglie, organizzate anche in forma cooperativistica o associazionistica, inseriti nei PDZ e nei PAT. 2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con finanziamenti spettanti per le medesime iniziative ad altro titolo. 3. Con regolamento regionale sono determinati i criteri per l’individuazione dei progetti finanziabili, nonche’ i criteri e le modalita’ per la ripartizione agli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni dei contributi di cui al comma 1. 4. Il Servizio sociale dei Comuni provvede alla concessione ed erogazione dei contributi nei limiti delle risorse trasferite.
Capo VII Rappresentanza delle famiglie
ARTICOLO 19 (Consulta regionale per le famiglie)
1. Al fine di garantire la promozione delle politiche regionali per la famiglia e la genitorialita’ e’ istituita la Consulta regionale per le famiglie, composta da: a) l’Assessore regionale competente in materia di salute e protezione sociale o suo delegato; b) il Direttore centrale competente in materia di salute e protezione sociale o suo delegato; c) tre rappresentanti delle associazioni di famiglie operanti a livello regionale, iscritte nel registro regionale delle associazioni di volontariato o nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale, designati congiuntamente dalle stesse; d) un rappresentante delle strutture private di solidarieta’ sociale e di educativi, culturali, socioassistenziali; e) un rappresentante designato dal Comitato regionale del volontariato; f) un rappresentante designato dalle associazioni di rappresentanza delle cooperative sociali; g) un rappresentante del Forum delle associazioni familiari, designato dal Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia; h) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul territorio regionale; i) un sindaco o suo delegato, per ciascuna provincia, designato dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) - Friuli Venezia Giulia; j) un rappresentante delle Province designato dall’Unione Province Italiane (UPI); k) un coordinatore sociosanitario di un’Azienda per i servizi sanitari, indicato dall’Assessore regionale competente in materia di salute e protezione sociale; l) un responsabile dei consultori familiari indicato di concerto dalle Aziende per i servizi sanitari; m) un responsabile di Servizio sociale dei Comuni designato dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale; n) il Tutore pubblico dei minori; o) la Presidente della Commissione regionale per le pari opportunita’ tra uomo e donna o suo delegato. 2. Per le finalita’ di cui al comma 1, la Consulta svolge in particolare i seguenti compiti: a) formula proposte ed esprime pareri in ordine alla predisposizione degli atti di programmazione regionale che riguardano le politiche per le famiglie; b) verifica lo stato di attuazione e l’efficacia degli interventi realizzati, anche con riferimento agli atti di programmazione regionale che riguardano la politica per le famiglie; c) esprime parere in merito ai progetti di legge relativi alle politiche per la famiglia o ai progetti di legge che, nell’ambito dei singoli settori di intervento, sono idonei a perseguire le finalita’ di cui alla presente legge; d) analizza l’evolversi delle condizioni di vita della famiglia, attraverso l’acquisizione di tutte le informazioni e dei dati disponibili presso l’Amministrazione regionale, gli enti pubblici e i soggetti privati; e) riferisce annualmente e ogniqualvolta ne sia richiesta alla Giunta regionale e alle Commissioni consiliari sui risultati della propria attivita’. Tali risultati e i dati raccolti sono resi pubblici. 3. La Consulta e’ costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di salute e protezione sociale. La Consulta puo’ essere validamente costituita con la nomina di almeno due terzi dei componenti, fatta salva la sua successiva integrazione. 4. La Consulta ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale; rimane in carica per la durata della legislatura e comunque fino alla nomina della nuova Consulta. 5. La Consulta elegge il Presidente al proprio interno a maggioranza assoluta. Il Presidente convoca le sedute. La Consulta e’ altresi’ convocata in caso di richiesta di almeno un terzo dei componenti. 6. Le sedute della Consulta sono valide quando sia presente la meta’ piu’ uno dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita’ prevale il voto del Presidente. 7. Possono partecipare alle sedute gli assessori regionali, i presidenti delle Commissioni consiliari e i direttori regionali interessati. 8. La Consulta adotta un regolamento interno per l’organizzazione e la disciplina dei lavori; puo’ articolarsi in sezioni o gruppi di lavoro, procedere a consultazioni e audizioni, avvalersi di esperti, richiedere pareri e relazioni, promuovere ricerche e studi su questioni di sua competenza. Alla stipula delle relative convenzioni provvede la Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale. 9. La Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale fornisce il personale, i locali e le attrezzature necessari al funzionamento. 10. Il Presidente della Consulta o suo delegato partecipano di diritto alle riunioni della Commissione regionale per le politiche sociali, qualora questa tratti di materie afferenti alle politiche per le famiglie o per la genitorialita’. 11. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le indennita’ destinate ai componenti della Consulta.
Capo VIII Disposizioni per le tutele e curatele dei minori e per l’amministrazione di sostegno
ARTICOLO 20 (Elenco regionale delle persone in possesso dei requisiti per l’esercizio della funzione di tutore o protutore legale volontario, di curatore speciale e di amministratore di sostegno)
1. Presso la Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale e’ istituito l’Elenco regionale delle persone in possesso dei requisiti per l’esercizio della funzione di tutore o protutore legale volontario, di curatore speciale e di amministratore di sostegno, in applicazione e ai fini dell’articolo 21, comma 1, lettera a), della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori), nonche’ della legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonche’ relative norme di attuazione, di coordinamento e finali). 2. L’Elenco e’ articolato nelle seguenti sezioni: a) tutori e protutori volontari; b) curatori speciali; c) amministratori di sostegno. 3. Le sezioni di cui al comma 2, lettere a) e b), in applicazione e ai fini dell’articolo 21, comma 1, lettera a), della legge regionale 49/1993, sono curate direttamente dall’Ufficio del Tutore pubblico dei minori. 4. Spetta alla Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale l’individuazione e la preparazione delle persone disponibili a svolgere le funzioni di amministratore di sostegno. 5. Puo’ iscriversi nelle sezioni dell’Elenco ogni cittadino che risponde ai requisiti previsti dal codice civile. E’ ammessa l’iscrizione a piu’ sezioni dell’Elenco. 6. Al fine di ottenere l’iscrizione nell’Elenco, i soggetti interessati presentano domanda, corredata della documentazione richiesta dal regolamento di cui al comma 7, all’Ufficio del Tutore pubblico dei minori, per le sezioni di cui al comma 2, lettere a) e b), e alla Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale, per la sezione di cui al comma 2, lettera c). 7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sono disciplinati la tenuta dell’Elenco, i procedimenti di iscrizione e di diniego di iscrizione, di cancellazione e di revisione dello stesso. 8. L’Elenco viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione entro il primo quadrimestre di ogni anno.
Capo IX Norme finali
ARTICOLO 21 (Regolamenti di attuazione)
1. I regolamenti regionali di cui alla presente legge sono emanati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, previo parere della Consulta regionale per le famiglie e della Commissione consiliare competente, che si pronunciano entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere. 2. Il parere della Consulta regionale per le famiglie e’ presentato anche alla Commissione consiliare competente. 3. I regolamenti sono modificati con la procedura di cui al comma 1.
ARTICOLO 22 (Cumulabilita’ dei benefici)
1. I benefici di cui alla presente legge sono cumulabili con ogni altro intervento pubblico per il sostegno della maternita’, fatte salve diverse disposizioni di leggi statali o regionali.
ARTICOLO 23 (Adeguamento dei benefici)
1. La misura dei benefici di cui alla presente legge e’ adeguata ogni due anni, con decreto del Presidente della Regione, in relazione alle variazioni intervenute nell’indice ISTAT del costo della vita.
ARTICOLO 24 (Valutazione degli interventi)
1. L’efficacia delle azioni realizzate in attuazione della presente legge e’ oggetto di valutazione triennale da parte dell’Amministrazione regionale. 2. Gli interventi sono valutati mediante criteri fissati dai regolamenti di cui alla presente legge. 3. La valutazione triennale e’ presentata alla Commissione consiliare competente e costituisce riferimento per l’aggiornamento dell’azione regionale in materia di interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialita’.
ARTICOLO 25 (Divulgazione della normativa regionale)
1. Al fine di consentire la piu’ ampia fruizione possibile delle agevolazioni previste dalla presente legge, la Regione predispone idonei strumenti di informazione.
ARTICOLO 26 (Abrogazioni)
1. Sono abrogati gli articoli 5, 6, 7, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 49/1993. 2. A decorrere dall’1 gennaio 2007 sono abrogate le seguenti disposizioni: a) l’articolo 14 della legge regionale 49/1993; b) l’articolo 1 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 34 (sostitutivo dell’articolo 14 della legge regionale 49/1993); c) i commi 1 e 2 dell’articolo 54 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (modificativi dell’articolo 14 della legge regionale 49/1993); d) il comma 8 dell’articolo 12 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25 (modificativo dell’articolo 14 della legge regionale 49/1993); e) il comma 7 dell’articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (sostitutivo dell’articolo 14 della legge regionale 49/1993); f) il comma 60 dell’articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (sostitutivo dell’articolo 14 della legge regionale 49/1993); g) il comma 17 dell’articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (modificativo dell’articolo 14 della legge regionale 49/1993); h) il comma 11 dell’articolo 3 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (modificativo dell’articolo 14 della legge regionale 49/1993); i) il comma 6 dell’articolo 8 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (sostitutivo dell’articolo 14 della legge regionale 49/1993); j) il comma 15 dell’articolo 3 della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 (modificativo dell’articolo 14 della legge regionale 49/1993); k) i commi 51 e 52 dell’articolo 5 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (modificativi dell’articolo 14 della legge regionale 49/1993). 3. L’articolo 14 della legge regionale 49/1993, come da ultimo modificato dall’articolo 5, commi 51 e 52, della legge regionale 2/2006, si applica alle nascite e adozioni che avvengono fino al 31 dicembre 2006.
ARTICOLO 27 (Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 8 e 9 fanno carico all’unita’ previsionale di base 7.4.310.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 4519 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. 2. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 11 fanno carico all’unita’ previsionale di base 9.2.320.1.2982 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 8495 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. 3. Per le finalita’ previste dagli articoli 10, 12, 15 e 18 e’ autorizzata la spesa complessiva di 7.500.000 euro, suddivisa in ragione di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008, a carico dell’unita’ previsionale di base 7.7.310.1.537, che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 alla funzione obiettivo n. 7 - programma 7.7 - rubrica n. 310 - Servizio n. 206 - Interventi e Servizi sociali - spese correnti con la denominazione <>, con riferimento al capitolo 4530 (1.1.152.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 310 - Servizio n. 206 - Interventi e Servizi sociali - con la denominazione <> e con lo stanziamento complessivo di 7.500.000 euro, suddiviso in ragione di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008. 4. Per le finalita’ previste dall’articolo 13, comma 3, lettera b), e comma 4, lettere b) e c), e’ autorizzata la spesa complessiva di 1.350.000 euro, suddivisa in ragione di 450.000 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008, a carico dell’unita’ previsionale di base 7.7.310.1.537 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 4531 (1.1.152.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 310 - Servizio n. 206 - Interventi e Servizi sociali - con la denominazione <> e con lo stanziamento complessivo di 1.350.000 euro, suddiviso in ragione di 450.000 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008. 5. Per le finalita’ previste dall’articolo 17, comma 4, e’ autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008, a carico dell’unita’ previsionale di base 7.7.310.1.537 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 4532 (1.1.162.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 310 - Servizio n. 206 - Interventi e Servizi sociali - con la denominazione <> e con lo stanziamento complessivo di 150.000 euro, suddiviso in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008. 6. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 19, comma 11, fanno carico all’unita’ previsionale di base 52.2.310.1.1619 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 4721 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. 7. Alla copertura degli oneri derivanti dall’autorizzazione di spesa disposta con i commi 3, 4 e 5, si provvede mediante prelevamento di complessivi 9 milioni di euro, suddivisi in ragione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008, dall’unita’ previsionale di base 53.6.250.1.920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al fondo globale di parte corrente iscritto al capitolo 9700 (partita n. 915 del prospetto D/1 allegato al documento tecnico), il cui stanziamento e’ conseguentemente ridotto di pari importo.
Formula Finale: La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Data a Trieste, addi’ 7 luglio 2006.
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