Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Finalità e ambito di applicazione)
1. Allo scopo di garantire la regolare e omogenea erogazione alla popolazione del servizio farmaceutico, la presente legge disciplina l’esercizio delle farmacie e dei dispensari aperti al pubblico nel territorio della regione, determinando i
criteri generali per la definizione degli orari di apertura, dei turni di servizio e di pronta disponibilità, nonché della chiusura per festività, riposo infrasettimanale e ferie annuali.
2. Le farmacie e i dispensari aperti al pubblico, oltre ad assicurare il servizio farmaceutico, concorrono con l’Azienda regionale sanitaria USL della Valle d’Aosta, di seguito denominata Azienda USL, all’attuazione del piano socio-sanitario regionale, articolato in ambito distrettuale nei piani delle attività territoriali, ed in particolare alla realizzazione di iniziative di prevenzione e tutela della salute rivolte alla popolazione.
3. I dispensari stagionali di cui all’articolo 1, comma quinto, della legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali), possono essere istituiti limitatamente ai periodi dell’anno ricompresi tra il 15 giugno e il 15 settembre e tra il 1° dicembre e il 30 aprile.
ARTICOLO 2
(Orario di apertura)
1. Le farmacie devono osservare un orario di apertura non inferiore a trentasei ore settimanali, fatti salvi i casi di cui all’articolo 3.
2. I dispensari di cui all’articolo 1, comma terzo, della l. 221/1968 devono osservare un orario di apertura non inferiore a dieci ore settimanali.
ARTICOLO 3
(Chiusura)
1. Le farmacie possono usufruire di trenta giorni all’anno di chiusura per ferie.
2. Le farmacie, non in servizio per turno, possono rimanere chiuse nei giorni di domenica e di festività infrasettimanale.
3. Fermo restando il servizio per turno, le farmacie possono usufruire:
a) di una giornata intera di chiusura per riposo infrasettimanale;
b) in caso di festività infrasettimanale, di una giornata intera di chiusura per riposo infrasettimanale.
ARTICOLO 4
(Modalità di espletamento del servizio)
1. Il servizio farmaceutico è assicurato al pubblico con le seguenti modalità:
a) a battenti aperti, quando la farmacia è aperta al pubblico;
b) a battenti chiusi, quando la farmacia è chiusa con il farmacista di guardia all’interno. Al fine di garantire la sicurezza del farmacista e il regolare espletamento del servizio, le farmacie possono dotarsi di opportune aperture o sportelli che, pur limitando l’accesso ai locali e il diretto contatto con il farmacista, consentono all’utente di dialogare con il farmacista e di ricevere la prestazione necessaria;
c) a battenti chiusi con reperibilità del farmacista, quando la farmacia è chiusa e il servizio è assicurato in modo agevole e tempestivo mediante un dispositivo di chiamata diretta del farmacista in servizio di reperibilità, installato a cura e spese della farmacia. Il farmacista deve rendersi disponibile entro quindici minuti dalla chiamata.
2. Nell’orario di apertura al pubblico, le farmacie effettuano il servizio a battenti aperti.
3. Al di fuori dell’orario di apertura al pubblico, il servizio riveste le caratteristiche di guardia farmaceutica diurna, notturna o festiva.
4. Il servizio di guardia farmaceutica è effettuato con le seguenti modalità, che costituiscono condizioni minime di erogazione del servizio:
a) guardia diurna, dalla fine dell’apertura mattutina sino all’inizio dell’apertura pomeridiana e dalla fine dell’apertura pomeridiana sino all’inizio della guardia notturna:
1) nelle farmacie urbane, a battenti chiusi con il farmacista all’interno senza diritto di chiamata;
2) nelle farmacie rurali, a battenti chiusi con reperibilità del farmacista senza diritto di chiamata;
b) guardia notturna, dalle ore 22.00 sino all’apertura mattutina del giorno seguente:
1) nelle farmacie urbane, a battenti chiusi con il farmacista all’interno con diritto di chiamata;
2) nelle farmacie rurali, a battenti chiusi con reperibilità del farmacista con diritto di chiamata;
c) guardia festiva, dall’apertura mattutina del giorno festivo sino all’apertura mattutina del giorno seguente:
1) nelle farmacie urbane:
1.1 a battenti aperti, durante l’apertura nelle fasce orarie mattutina e pomeridiana;
1.2 a battenti chiusi, dalla fine dell’apertura mattutina sino all’inizio dell’apertura pomeridiana e dalla fine dell’apertura pomeridiana sino all’inizio della guardia notturna, con il farmacista all’interno senza diritto di chiamata;
1.3 a battenti chiusi, dalle ore 22.00 sino all’apertura mattutina del giorno seguente, con il farmacista all’interno con diritto di chiamata;
2) nelle farmacie rurali, a battenti chiusi con reperibilità del farmacista con diritto di chiamata.
ARTICOLO 5
(Prescrizioni urgenti)
1. Nei casi in cui le farmacie eroghino il servizio a battenti chiusi ovvero a battenti chiusi con reperibilità del farmacista, le stesse devono erogare soltanto le prescrizioni di ricette sulle quali il medico ha fatto esplicita menzione del carattere di urgenza, nonché di ricette o richieste per le quali il farmacista rileva il carattere di urgenza.
ARTICOLO 6
(Determinazione degli orari e dei turni)
1. Gli orari di apertura, il calendario delle ferie e i turni del servizio di guardia farmaceutica sono fissati con validità annuale, entro il 15 dicembre dell’anno precedente, dal direttore generale dell’Azienda USL. La proposta è formulata, entro il 31 agosto di ogni anno, dall’Ordine dei farmacisti della Valle d’Aosta, di concerto con i direttori dei distretti socio-sanitari e i presidenti delle Comunità montane, sulla base dei criteri aziendali determinati dal direttore di area territoriale dell’Azienda USL e nel rispetto dei seguenti criteri direttivi, finalizzati a garantire la continuità e la capillarità del servizio farmaceutico oltre che la tutela della concorrenza:
a) diversificazione dei turni all’interno di ciascun distretto socio-sanitario, in relazione alla distribuzione della popolazione sul territorio e alla ubicazione delle sedi farmaceutiche;
b) individuazione delle fasce orarie minime di apertura nell’arco della giornata;
c) definizione dei turni per i servizi di guardia farmaceutica diurna, notturna e festiva, secondo criteri di rotazione tra le farmacie interessate dai turni stessi.
2. Le variazioni al calendario dei turni del servizio di guardia farmaceutica sono approvate dal direttore generale dell’Azienda USL.
ARTICOLO 7
(Adempimenti delle farmacie)
1. Il titolare di farmacia non in servizio deve esporre al pubblico, in posizione ben visibile e leggibile anche nelle ore notturne, l’indicazione del nominativo e dell’ubicazione delle farmacie aperte nell’ambito del distretto socio-sanitario di appartenenza o comunque entro la distanza massima determinata dal direttore generale dell’Azienda USL.
2. Le farmacie devono attivare un dispositivo atto a rendere agevole da parte dell’utente la chiamata del farmacista quando la farmacia è a battenti chiusi con reperibilità del farmacista.
3. Nell’orario di apertura al pubblico e durante l’espletamento del servizio di guardia farmaceutica, le farmacie devono attivare l’insegna esterna luminosa.
ARTICOLO 8
(Ordinanze urgenti per la regolarità del servizio)
1. In casi di emergenza di carattere locale, il Sindaco del Comune interessato può emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgente, sentito il direttore generale dell’Azienda USL, al fine di assicurare alla popolazione la regolare erogazione del servizio farmaceutico.
2. Nel caso in cui l’emergenza riguardi più Comuni, le ordinanze di cui al comma 1 sono emesse dal Presidente della Regione, su proposta del direttore generale dell’Azienda USL.
ARTICOLO 9
(Disposizioni transitorie)
1. Per l’anno 2006, continuano a trovare applicazione gli orari di apertura, il calendario delle ferie e i turni per la
continuità del servizio farmaceutico stabiliti dal direttore generale dell’Azienda USL con propriadeliberazione n. 2595 in
data 12 dicembre 2005.
ARTICOLO 10
(Abrogazione)
1. La legge regionale 2 aprile 1986, n. 13 (Disciplina degli orari di apertura, delle ferie, dei turni di servizio e della chiusura settimanale delle farmacie della Regione Valle d’Aosta), è abrogata.
ARTICOLO 11
(Entrata in vigore)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 concernenti, rispettivamente, le modalità di espletamento del servizio farmaceutico e gli adempimenti a carico delle farmacie si applicano a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.
Aosta, 6 novembre 2006.
Il Presidente
CAVERI