NORMATIVA
Normativa regionale - Friuli Venezia Giulia
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Legge regionale 06 novembre 2006, n. 21
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Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia
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Il Consiglio regionale ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
Capo I Disposizioni generali
ARTICOLO 1 (Finalita’ e obiettivi)
1. Con la presente legge la Regione, nel quadro delle proprie funzioni di promozione e organizzazione delle attivita’ culturali e di valorizzazione e conservazione dei beni culturali, definisce principi e indirizzi generali per la programmazione degli interventi a favore del cinema e delle attivita’ di produzione cinematografica e audiovisiva, nel perseguimento dei seguenti obiettivi: a) diffusione e sostegno dell’attivita’ di promozione cinematografica e della conoscenza delle opere della storia della cinematografia quale forma di espressione artistica e culturale e quale strumento di comunicazione sociale che concorre in modo rilevante all’educazione delle giovani generazioni e alla crescita civile della comunita’, nonche’ allo sviluppo di relazioni culturali e di cooperazione della societa’ regionale con i paesi vicini e in ambito internazionale; b) raccolta e conservazione dei beni appartenenti al patrimonio cinematografico e audiovisivo di interesse artistico, storico e documentario, nonche’ qualificazione dei servizi per la fruizione pubblica, avuto riguardo anche alla funzione di supporto alle attivita’ educative e didattiche in ambito scolastico, universitario e nelle attivita’ di formazione e autoformazione; c) promozione e sostegno dell’attivita’ di produzione cinematografica e audiovisiva nel territorio del Friuli Venezia Giulia, quale fattore rilevante per la valorizzazione economica delle risorse culturali e ambientali della regione, per lo sviluppo di attivita’ innovative nel tessuto imprenditoriale locale, per la crescita e la qualificazione tecnica e professionale degli operatori del settore e il sostegno dell’occupazione in comparti tecnologicamente avanzati; d) promozione, sviluppo e razionale distribuzione dei luoghi e delle strutture adibiti allo spettacolo cinematografico, sostegno alla loro innovazione tecnologica e garanzia di una equilibrata diffusione nel territorio, con particolare attenzione alle necessita’ dei centri storici, delle aree urbane e svantaggiate, nonche’ all’esigenza di garantire allo spettatore una diversificata e qualificata offerta di opere cinematografiche.
Capo II Promozione del cinema di qualita’
ARTICOLO 2 (Manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale e internazionale)
1. La Regione riconosce quali manifestazioni di preminente interesse per la vita culturale e per la promozione della crescita sociale, economica e turistica del Friuli Venezia Giulia, i festival, le rassegne, i premi di carattere nazionale e internazionale che si svolgono stabilmente nel proprio territorio. 2. Le manifestazioni di cui al comma 1 sono individuate dalla Giunta regionale, sentito il parere della Commissione regionale per il cinema e l’audiovisivo e tenuto conto delle linee guida di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a). 3. Per il sostegno dell’attivita’ istituzionale degli enti senza fine di lucro, operanti nella regione da almeno tre anni, che curano l’organizzazione delle iniziative riconosciute ai sensi del presente articolo, l’Amministrazione regionale interviene con appositi finanziamenti, di entita’ commisurata alle dimensioni, alla durata e alla rilevanza culturale ed economica delle iniziative stesse. 4. I finanziamenti sono subordinati alla collaborazione degli enti beneficiari con la Regione nell’ambito delle iniziative da essa avviate per la promozione coordinata di iniziative culturali, turistiche ed economiche che si svolgono nel suo territorio. Gli enti danno adeguata evidenza del sostegno ricevuto dalla Regione nelle manifestazioni culturali di cui al comma 1.
ARTICOLO 3 (Circuito regionale del cinema di qualita’)
1. La Regione riconosce nella diffusione del cinema di qualita’ un importante elemento di promozione e di crescita culturale, sociale ed economica delle comunita’ locali. 2. Per favorire e promuovere lo sviluppo di un circuito regionale del cinema di qualita’, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concorrere con appositi contributi finanziari alla realizzazione di progetti qualificati, con articolazione stagionale, annuale o pluriennale, proposti da enti culturali stabilmente operanti nel Friuli Venezia Giulia finalizzati alla circolazione e al coordinamento in ambiti territoriali di livello sovraprovinciale di rassegne e retrospettive dedicate ad autori, temi e generi cinematografici di particolare valore storico, artistico e culturale. Tra le iniziative da promuovere sono comprese quelle finalizzate ad avvicinare allo spettacolo cinematografico il mondo della scuola. La concessione del finanziamento e’ disposta previa valutazione e parere della Commissione regionale per il cinema e l’audiovisivo, in osservanza delle disposizioni del regolamento di cui al comma 5. 3. Per le finalita’ di cui al comma 1 e per favorire il rinnovamento e l’adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche riconosciute d’essai ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attivita’ cinematografiche, a norma dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche, che aderiscono alle attivita’ del circuito regionale del cinema di qualita’ di cui al comma 2, l’Amministrazione regionale dispone, previo parere della Commissione regionale per il cinema e l’audiovisivo, la concessione di contributi straordinari una tantum agli organismi gestori, per il miglioramento della dotazione strutturale e l’acquisto di attrezzature tecniche, fino al 50 per cento della spesa ammissibile, entro il limite massimo di 100.000 euro. 4. Al fine di sostenere e qualificare la funzione dell’esercizio cinematografico quale elemento importante per la qualita’ sociale delle citta’ e del territorio, l’Amministrazione regionale concede, previo parere della Commissione regionale per il cinema e l’audiovisivo, contributi per le spese di promozione e valorizzazione dell’attivita’ delle sale situate nei centri urbani, nelle aree montane e svantaggiate del Friuli Venezia Giulia. 5. Con regolamento, da emanarsi, previo parere della Commissione consiliare competente in materia di cultura, sono individuati i requisiti soggettivi e oggettivi per l’ammissione ai finanziamenti e la procedura valutativa.
ARTICOLO 4 (Sostegno degli enti di cultura cinematografica)
1. Per favorire la promozione delle iniziative di cultura cinematografica, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere a enti di cultura cinematografica, senza fini di lucro, contributi per favorire la valorizzazione del cinema come momento di promozione culturale. 2. La concessione del contributo avviene sentita la Commissione regionale per il cinema e l’audiovisivo e tenuto conto del regolamento di cui al comma 3. 3. Con regolamento da emanarsi, previo parere della Commissione consiliare competente in materia di cultura, sono individuati i requisiti soggettivi e oggettivi per il riconoscimento di ente di cultura cinematografica d’interesse regionale, per l’ammissione al finanziamento, i criteri di priorita’ nella concessione dei contributi, la possibilita’ di destinare parte dei contributi alle spese di funzionamento dell’ente, nonche’ le modalita’ di applicazione della procedura valutativa.
ARTICOLO 5 (Commissione regionale per il cinema e l’audiovisivo)
1. La Commissione regionale per il cinema e l’audiovisivo, istituita presso la Direzione centrale competente in materia di cultura, svolge le seguenti funzioni: a) predispone le linee guida di attivita’ cinematografica, anche tenendo conto degli indirizzi espressi in materia dal Ministero per i beni e le attivita’ culturali e dall’Associazione Festival Italiani di Cinema (AFIC); b) formula il parere di cui all’articolo 2, comma 2; c) valuta ed esprime parere sui progetti predisposti dagli enti culturali al fine di favorire lo sviluppo dei circuito regionale del cinema di qualita’ di cui all’articolo 3, comma 2; d) formula il parere sulla concessione dei contributi di cui all’articolo 3, commi 3 e 4, e sulle iniziative di sostegno agli enti di cultura cinematografica ai sensi dell’articolo 4; e) esprime il parere sul regolamento previsto dall’articolo 7, comma 2, per l’accreditamento dei centri che si qualificano come mediateca di sistema. 2. La Commissione e’ composta da: a) quattro esperti indicati dalle associazioni di cultura cinematografica definite al comma 3, in rappresentanza delle rispettive aree provinciali; b) un esperto indicato dalla Cineteca del Friuli; c) un rappresentante regionale dell’Associazione Videoteche e Mediateche Italiane; d) quattro esperti individuati fra docenti e ricercatori nelle discipline attinenti il linguaggio audiovisivo e la storia del cinema delle Universita’ della Regione, in rappresentanza delle diverse sedi territoriali; e) un rappresentante della Direzione centrale competente in materia di cultura; f) un rappresentante delle associazioni di cultura cinematografica riconosciute di rilevanza primaria o di riferimento per le minoranze linguistiche sulla base della normativa vigente. 3. Per associazioni di cultura cinematografica si intendono gli enti di cultura cinematografica d’interesse regionale, nonche’ gli enti e le istituzioni riconosciuti di rilevanza primaria o di riferimento per le minoranze linguistiche sulla base della normativa vigente. 4. La Commissione e’ costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, e resta in carica per la durata della legislatura. La Commissione si riunisce almeno due volte all’anno. Il trattamento dei componenti esterni e’ disciplinato dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l’Amministrazione regionale), e successive modifiche.
Capo III Valorizzazione e conservazione del patrimonio cinematografico di interesse regionale
ARTICOLO 6 (Cineteca regionale)
1. In armonia con le disposizioni dell’articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), la Regione promuove e concorre direttamente alla realizzazione dell’attivita’ di conservazione e di valorizzazione dei beni del patrimonio cinematografico e audiovisivo presente nel proprio territorio o di particolare interesse per il Friuli Venezia Giulia. 2. Per le finalita’ del comma 1 la Regione riconosce all’Associazione Cineteca del Friuli, quale organismo in possesso dei requisiti di alta qualificazione scientifica e culturale in materia cinetecaria, la funzione di polo di riferimento regionale per le attivita’ di ricerca, raccolta, catalogazione, studio, conservazione, valorizzazione e deposito legale, ai sensi dell’articolo 26, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico), e successive modifiche, del patrimonio filmico e audiovisivo del Friuli Venezia Giulia e ne sostiene l’attivita’ istituzionale e di servizio pubblico, mediante specifici finanziamenti da utilizzare secondo gli indirizzi definiti in un’apposita convenzione. 3. La convenzione di cui al comma 2, di durata quinquennale, rinnovabile, per garantire il conseguimento delle finalita’ di servizio pubblico della sua attivita’: a) individua forme e modalita’ per l’indirizzo scientifico, per la programmazione e la verifica annuale delle attivita’; b) definisce le modalita’ dell’eventuale collaborazione fra la Cineteca del Friuli, il Laboratorio di restauro dei film dell’Universita’ di Udine, sede di Gorizia, e il Centro regionale per la catalogazione e il restauro, nel quadro delle politiche regionali di valorizzazione dei beni culturali. 4. Copia delle opere realizzate con i benefici della presente legge e’ depositata obbligatoriamente entro un anno dalla presentazione in pubblico, almeno su supporto digitale, presso la Cineteca del Friuli, con diritto d’uso per scopi non commerciali.
ARTICOLO 7 (Rete di mediateche pubbliche)
1. Nell’ambito delle finalita’ di cui agli articoli 1 e 6, la Regione promuove la costituzione e lo sviluppo nel territorio di un sistema regionale di mediateche pubbliche operanti almeno a livello provinciale quali organismi qualificati e tecnologicamente adeguati per la gestione di servizi per: a) l’accesso alle opere e ai documenti audiovisivi da parte delle istituzioni scolastiche, universitarie e di tutti i cittadini, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) e successive modifiche; b) la diffusione della cultura e del linguaggio cinematografico e audiovisivo; c) la promozione della documentazione audiovisiva e multimediale del territorio; d) la conservazione, digitalizzazione e catalogazione del patrimonio audiovisivo, in collaborazione con il Centro regionale per la catalogazione e il restauro e con la Cineteca del Friuli, anche al fine di garantire standard di gestione del patrimonio cinematografico e audiovisivo che tengano conto in particolare degli specifici regolamenti della Federazione Internazionale degli Archivi dei Film (FIAF). 2. Con regolamento regionale, emanato previo parere della Commissione regionale per il cinema e l’audiovisivo, sono definiti i criteri per l’accreditamento di centri che si qualificano come mediateca di sistema, operanti a livello almeno provinciale presso enti pubblici o privati senza fine di lucro e per il loro sostegno mediante la concessione di contributi per il funzionamento e l’acquisto di beni necessari allo svolgimento delle attivita’ istituzionali.
ARTICOLO 8 (Didattica del linguaggio audiovisivo e cinematografico)
1. La Regione promuove la ricerca e l’innovazione per la diffusione e lo sviluppo della didattica del linguaggio cinematografico e audiovisivo, nel quadro delle sperimentazioni avviate a livello nazionale dal Ministro dell’istruzione e dal Ministro dell’universita’ e della ricerca, mediante specifici interventi a favore delle programmazioni didattiche, curricolari ed extracurricolari, delle istituzioni scolastiche autonome di ogni ordine e grado, nell’ambito della piu’ ampia azione regionale a sostegno dell’autonomia scolastica e formativa. 2. Al fine di sostenere l’offerta coordinata di servizi qualificati a supporto della didattica del linguaggio cinematografico e audiovisivo nel sistema scolastico, l’Amministrazione regionale promuove la costituzione di un organismo di coordinamento scientifico tra l’Ufficio scolastico regionale, la Direzione centrale competente in materia d’istruzione, le istituzioni scolastiche, le mediateche pubbliche accreditate ai sensi dell’articolo 7, l’Universita’, gli enti riconosciuti dal Ministero dell’istruzione e dal Ministero dell’universita’ e della ricerca e le associazioni di cultura cinematografica come definite dall’articolo 5 comma 3. 3. Per le finalita’ di cui al comma 1 l’Amministrazione regionale concede appositi finanziamenti nell’ambito dei programmi di promozione e sviluppo dell’offerta formativa delle istituzione scolastiche autonome previsti dalla normativa vigente. 4. Nell’ambito dell’azione promozionale prevista per le finalita’ del presente articolo, e’ altresi’ autorizzata la concessione di contributi disciplinati da specifico regolamento per la realizzazione di pubblicazioni, opere comunque edite su qualsiasi supporto e di studi inerenti il cinema e il mondo dell’audiovisivo con particolare riguardo per la storia e gli autori del Friuli Venezia Giulia.
Capo IV Sostegno alla produzione audiovisiva nel Friuli Venezia Giulia
ARTICOLO 9 (Film Commission)
1. L’Amministrazione regionale, per valorizzare il territorio regionale attraverso la realizzazione di opere audiovisive e sostenere le attivita’ di produzione di audiovisivi regionali, e’ autorizzata sulla base di apposita convenzione di durata quinquennale, a destinare all’Associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission specifici finanziamenti, riconoscendo tale soggetto come Film Commission regionale che svolge attivita’ di servizio pubblico per il sostegno della produzione cinematografica e audiovisiva. 2. La Film Commission presenta annualmente alla Direzione centrale competente in materia di cultura e alla Direzione centrale competente in materia di attivita’ produttive una relazione sulle attivita’ di finanziamento svolte ai sensi degli articoli 10 e 11, evidenziando i risultati ottenuti rispetto alle finalita’ previste dai medesimi articoli.
ARTICOLO 10 (Valorizzazione del territorio regionale attraverso la realizzazione di opere audiovisive)
1. Al fine di valorizzare il patrimonio di risorse naturali e ambientali del Friuli Venezia Giulia e di attrarre nel territorio iniziative imprenditoriali di produzione audiovisiva che favoriscono l’occupazione e lo sviluppo dell’economia turistica, la Regione sostiene la realizzazione di opere audiovisive dirette alla valorizzazione del territorio regionale. 2. Per le finalita’ del comma 1, l’Amministrazione regionale assegna alla Film Commission un apposito stanziamento denominato Film Fund destinato: a) per l’attuazione di iniziative dirette a promuovere il territorio regionale quale sede per la realizzazione di opere audiovisive; b) per il finanziamento delle spese aventi a oggetto la prestazione di servizi a soggetti pubblici e privati che realizzano opere audiovisive nel territorio regionale; c) per la partecipazione a iniziative di promozione delle opere audiovisive realizzate nella regione. 3. La Regione e’ altresi’ autorizzata a disporre specifici finanziamenti per le spese connesse allo svolgimento dell’attivita’ istituzionale della Film Commission. 4. Con regolamento regionale, emanato previo parere della competente Commissione consiliare, sono disciplinati modalita’ e criteri per la concessione e per l’erogazione dei relativi finanziamenti regionali.
ARTICOLO 11 (Sostegno alle attivita’ di produzione audiovisiva regionale)
1. Allo scopo di favorire la crescita delle imprese del territorio che operano nel settore della produzione audiovisiva, anche in un’ottica di razionalizzazione degli interventi della Regione in questo settore, nonche’ di contribuire alla qualificazione delle relative risorse professionali, l’Amministrazione regionale promuove la realizzazione delle seguenti opere audiovisive: a) opere da realizzare nei formati considerati a maggiore vocazione regionale, quali cortometraggi, documentari e film di animazione; b) opere che sviluppano tematiche legate al territorio; c) opere che valorizzano, con l’uso delle corrispondenti lingue, le minoranze linguistiche storiche presenti nel territorio della regione di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche); d) opere di particolare interesse e rilevanza per il Friuli Venezia Giulia tali da suscitare attenzione in ambito nazionale e internazionale. 2. Per le finalita’ di cui al comma 1, la Regione assume iniziative con la sede regionale Rai per il Friuli Venezia Giulia e con le emittenti televisive locali per valorizzare nella propria programmazione le opere prodotte dalle imprese del territorio che operano nel settore audiovisivo. 3. Nell’ambito delle attivita’ indicate al comma 1, con specifico riferimento al sostegno delle fasi di sviluppo del progetto, di preproduzione e di distribuzione, l’Amministrazione regionale, tramite la Film Commission, concede a soggetti operanti in Friuli Venezia Giulia, contributi fino alla misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, a sollievo dei costi per: a) attivita’ di ideazione e di progettazione del prodotto audiovisivo; b) oneri di produzione finalizzati a rendere l’opera competitiva nei mercati nazionali e internazionali; c) promozione e marketing delle opere realizzate e loro circuitazione nei festival, nelle rassegne e nei premi dedicati al settore; d) partecipazione a corsi di formazione delle professionalita’ del settore, con particolare riguardo a quelle di sceneggiatore, regista, produttore esecutivo, montatore, operatore di ripresa e tecnico del suono. 4. Nell’ambito degli interventi del comma 3, lettera d), e’ prevista l’istituzione di borse di studio per la partecipazione, in Italia e all’estero, a iniziative formative d’eccellenza nelle discipline creative, tecniche, gestionali e amministrative, tipiche del settore audiovisivo e cinematografico. 5. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 3 e 4 l’Amministrazione destina alla Film Commission uno specifico stanziamento denominato Fondo regionale per l’audiovisivo. In questo ambito la Film Commission assolve ai compiti di: a) coordinare le procedure per l’istruttoria, la valutazione e la selezione dei progetti; b) monitorare l’iter e i risultati dei finanziamenti del Fondo regionale per l’audiovisivo; c) promuovere e sostenere la formazione professionale; d) svolgere la funzione di sportello del cinema per le informazioni necessarie all’accesso dei finanziamenti regionali, nazionali ed europei. 6. I criteri e le modalita’ per la gestione degli interventi, nel rispetto degli obiettivi e dei limiti indicati ai commi 1, 3 e 4, sono definiti da un regolamento regionale.
ARTICOLO 12 (Comitato tecnico)
1. Al Comitato tecnico, costituito presso la Direzione centrale competente in materia di attivita’ produttive, compete l’analisi e la valutazione della qualita’ e originalita’ dei contenuti delle iniziative proposte e dei requisiti di fattibilita’ dei progetti presentati ai sensi dell’articolo 9, nonche’ la scelta dei progetti e delle iniziative da ammettere ai contributi e ai finanziamenti del Fondo indicato all’articolo 11, comma 5. 2. Il Comitato, nominato dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore competente in materia di attivita’ produttive, di concerto con l’Assessore competente in materia di cultura, e’ composto: a) dal Presidente dell’Associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission, o da un suo delegato; b) da quattro esperti, anche docenti universitari, di qualificate competenze artistiche e tecniche nella produzione audiovisiva. 3. La composizione del Comitato deve assicurare un’equilibrata presenza delle diverse professionalita’ e garantire la presenza di almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche di cui alla legge 482/1999. 4. Il Comitato rimane in carica per la durata della legislatura. I componenti possono essere riconfermati. 5. Con la deliberazione di cui al comma 2 e’ individuato il componente che assume le funzioni di Presidente del Comitato e sono stabiliti l’ammontare del gettone di presenza spettante ai componenti del Comitato, il trattamento di missione e il rimborso spese nella misura prevista dalla normativa regionale in materia di funzionamento di organismi collegiali. 6. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario della Direzione centrale competente in materia di attivita’ produttive.
Capo V Localizzazione e apertura delle sale cinematografiche
ARTICOLO 13 (Piano regionale delle sale cinematografiche)
1. La Regione approva il Piano regionale delle sale cinematografiche che nel perseguire le finalita’ di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d) determina: a) il rapporto tra popolazione e numero dei posti delle sale a livello provinciale e regionale; b) i criteri per la localizzazione delle aree destinate a proiezioni cinematografiche; c) la dimensione, la qualita’ e la completezza dell’offerta nel bacino di utenza; d) le caratteristiche della viabilita’ e del traffico e dei parcheggi delle aree da destinate alle proiezioni cinematografiche; e) il livello degli impianti, delle attrezzature e degli strumenti tecnologici necessari; f) i termini entro i quali il Nucleo tecnico regionale esprime il parere di cui all’articolo 14, comma 2; g) le ipotesi di decadenza o sospensione della autorizzazione di cui all’articolo 14, le condizioni di rilascio e i termini di efficacia; h) le eventuali ipotesi di deroga alla procedura di autorizzazione di cui all’articolo 14 e i criteri di semplificazione delle procedure di autorizzazione per luoghi di proiezioni con un limitato numero di posti, per i cinecircoli, per i cinestudi e per altri spazi a carattere associativo; i) le eventuali ipotesi di competenza regionale al rilascio dell’autorizzazione, definendone la procedura di autorizzazione; j) il periodo massimo di apertura delle arene cinematografiche. 2. Il Piano regionale delle sale cinematografiche e’ approvato con decreto del Presidente della Regione, previo parere della Conferenza delle autonomie locali di cui alla legge regionale 9 gennaio 2006 n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), tenendo conto dei seguenti criteri: a) centralita’ dello spettatore che possa contare su una rete di sale efficiente e diversificata sul territorio; b) favorire una fruizione diversificata delle opere cinematografiche, avuto riguardo al contesto sociale, ambientale e infrastrutturale; c) assicurare la priorita’ dei trasferimenti delle sale e arene esistenti nello stesso territorio provinciale, nel rispetto dei parametri di cui alle lettere a) e b) del comma 1; d) valorizzare la funzione sociale dell’esercizio cinematografico; e) favorire la localizzazione delle sale cinematografiche nei centri storici, nelle aree urbane e svantaggiate; f) coordinare lo sviluppo delle aree destinate alle proiezioni cinematografiche con la normativa in materia di Piano territoriale regionale; g) favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di esercizio assicurando il rispetto del principio della libera concorrenza; h) promuovere l’innovazione tecnologica con particolare riferimento all’introduzione di sistemi di trasmissione digitale; i) garantire lo spazio destinato alle proiezioni riservate ai cinecircoli riconosciuti ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 28/2004, in conformita’ alla normativa sulla sicurezza; j) attuare il principio di sussidiarieta’ e la semplificazione dei procedimenti. 3. Il Piano e’ modificato sulla base dei dati acquisiti dal sistema informativo della rete distributiva e di monitoraggio, posto in essere dalla Direzione centrale competente in materia di cultura, sulla base delle comunicazioni di cui all’articolo 14, comma 4, e delle altre informazioni acquisite dalla SIAE e dall’AGIS, che sono oggetto della relazione annuale delle tendenze e dell’andamento dei consumi cinematografici, da trasmettersi al Presidente della Regione e al Nucleo tecnico regionale.
ARTICOLO 14 (Autorizzazione)
1. I Comuni rilasciano le autorizzazioni per gli interventi di realizzazione, trasformazione di immobili o aree da destinare a proiezioni cinematografiche, nonche’ per la ristrutturazione e per l’ampliamento di sale e arene gia’ in attivita’. 2. L’autorizzazione e’ rilasciata in osservanza delle indicazioni del Piano regionale delle sale cinematografiche e tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 13, comma 2, e previo parere del Nucleo tecnico regionale. 3. I Comuni determinano con proprio regolamento il procedimento per il rilascio della autorizzazione, che tenga conto del rispetto delle normative vigenti in materia di igiene e sicurezza, accesso delle persone disabili, tutela dell’ambiente, dei beni culturali e del paesaggio e di urbanistica. 4. I Comuni comunicano alla Direzione centrale competente in materia di cultura le autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 1 e gli eventuali ulteriori provvedimenti di modifica e cessazione di efficacia delle autorizzazioni stesse.
ARTICOLO 15 (Nucleo tecnico regionale)
1. La Regione costituisce, presso la Direzione centrale competente in materia di cultura, il Nucleo tecnico regionale per la predisposizione del Piano regionale delle sale cinematografiche e per il rilascio dei pareri di cui all’articolo 14, comma 2. 2. Il Nucleo tecnico regionale e’ nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, resta in carica per tre anni ed e’ composto da: a) un rappresentante della Direzione centrale competente in materia di cultura; b) un rappresentante della Direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale; c) un rappresentante della Direzione centrale competente in materia di attivita’ produttive; d) un rappresentante dell’ANCI; e) un rappresentante dell’UPI; f) un rappresentante dell’AGIS-ANEC delegazione regionale; g) un rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione. 3. Il Presidente della Regione nel decreto di cui al comma 2 individua le modalita’ di funzionamento del Nucleo tecnico regionale. Le funzioni di segreteria spettano a un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura. 4. Il trattamento dei componenti esterni del Nucleo tecnico regionale e’ disciplinato dalle disposizioni della legge regionale 63/1982, e successive modifiche.
Capo V Disposizioni finanziarie e norme finali
ARTICOLO 16 (Norme finanziarie)
1. Per le finalita’ previste dall’articolo 2, comma 3, e’ autorizzata la spesa complessiva di 3.400.000 euro suddivisa in ragione di 1.700.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 a carico dell’unita’ previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 con riferimento al capitolo 5426 (1.1.162.2.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 300 - Servizio n. 194 - Attivita’ culturali – spese correnti - con la denominazione <>. 2. Per le finalita’ previste dall’articolo 3, comma 2, e’ autorizzata la spesa complessiva di 370.000 euro suddivisa in ragione di 185.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 a carico dell’unita’ previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 con riferimento al capitolo 5427 (1.1.162.2.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 300 - Servizio n. 194 – Attivita’ culturali – spese correnti - con la denominazione <>. 3. Per le finalita’ previste dall’articolo 3, comma 3, all’unita’ previsionale di base 8.2.300.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e’ istituito <> a decorrere dall’anno 2007 il capitolo 5428 (1.1.242.3.06.06) nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 300 - Servizio n. 194 – Attivita’ culturali – spese di investimento - con la denominazione <>. 4. Per le finalita’ previste dall’articolo 3, comma 4, all’unita’ previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e’ istituito <> a decorrere dall’anno 2007 il capitolo 5429 (1.1.162.2.06.06) nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 300 - Servizio n. 194 – Attivita’ culturali – spese correnti - con la denominazione <>. 5. Per le finalita’ previste dall’articolo 4, comma 1, all’unita’ previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e’ istituito <> a decorrere dall’anno 2007 il capitolo 5434 (1.1.162.2.06.06) nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 300 - Servizio n. 194 - Attivita’ culturali - spese correnti - con la denominazione <>. 6. Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 5, comma 2, e articolo 15 fanno carico all’unita’ previsionale di base 52.2.300.1.549 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 con riferimento al capitolo 9805 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. 7. Per le finalita’ previste dall’articolo 6, e’ autorizzata la spesa complessiva di 370.000 euro suddivisa in ragione di 185.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 a carico dell’unita’ previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 con riferimento al capitolo 5433 (1.1.162.2.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 300 - Servizio n. 194 – Attivita’ culturali - con la denominazione “Finanziamento alla Associazione Cineteca del Friuli per l’attivita’ istituzionale e di servizio pubblico”. 8. Per le finalita’ previste dall’articolo 7, comma 1, e’ autorizzata la spesa complessiva di 280.000 euro suddivisa in ragione di 140.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 a carico dell’unita’ previsionale di base 8.2.300.1.283 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 con riferimento al capitolo 5431 (1.1.162.2.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 300 - Servizio n. 195 - Conservazione patrimonio culturale e gestione Centro regionale catalogazione e restauro beni culturali - spese correnti - con la denominazione <>. 9. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 8, comma 3, fanno carico all’unita’ previsionale di base 8.1.300.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 con riferimento al capitolo 5039 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. 10. Per le finalita’ previste dall’articolo 8, comma 4, e’ autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 a carico dell’unita’ previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 con riferimento al capitolo 5432 (1.1.162.2.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 300 - Servizio n. 194 - Attivita’ culturali - spese correnti - con la denominazione <>. 11. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 9, comma 1, e dell’articolo 10, commi 2 e 3, fanno carico all’unita’ previsionale di base 14.3.360.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 con riferimento al capitolo 9198 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la cui denominazione e’ sostituita con la seguente <>. 12. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 11, comma 5, fanno carico all’unita’ previsionale di base 14.3.360.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 con riferimento al capitolo 9207 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. 13. Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 12, fanno carico all’unita’ previsionale di base 14.3.360.1.1111 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 con riferimento al capitolo 9188 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. 14. Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 6, comma 5, lettera b), della legge regionale 4/1999 come modificata dall’articolo 18, comma 2, fanno carico all’unita’ previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 con riferimento al capitolo 5400 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella cui denominazione le parole <> sono soppresse. 15. Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 6, comma 5, lettera c), della legge regionale 4/1999 come modificata dall’articolo 18, comma 3, fanno carico all’unita’ previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 con riferimento al capitolo 5401 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella cui denominazione le parole 16. All’onere complessivo di 4.480.000 euro suddiviso in ragione di 2.240.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte con i commi 1, 2, 6, 7 e 9, si fa fronte mediante storno dalle seguenti unita’ previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di seguito elencati e per gli importi a fianco di ciascuna indicati, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa: - UPB 8.3.300.1.291 capitolo 5400 - 560.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008; - UPB 8.3.300.1.291 capitolo 5406 - 370.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008; - UPB 8.3.300.1.291 capitolo 5408 - 295.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008; - UPB 8.3.300.1.291 capitolo 5410 - 475.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008; - UPB 8.3.300.1.291 capitolo 5415 - 185.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008; - UPB 8.3.300.1.291 capitolo 5413 - 185.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008; - UPB 8.2.300.1.283 capitolo 5305 - 140.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008; - UPB 8.3.300.1.291 capitolo 5394 - 30.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
ARTICOLO 17 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) gli articoli 14, 15 e 16 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attivita’ culturali); b) l’articolo 49 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4 (Legge finanziaria 1984); c) l’articolo 38 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25 (modificativo dell’articolo 49 della legge regionale 4/1984); d) l’articolo 68 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19 (modificativo dell’articolo 49 della legge regionale 4/1984); e) l’articolo 103 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3 (modificativo dell’articolo 49 della legge regionale 4/1984); f) i commi 82, 83 e 84 dell’articolo 7 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001); g) i commi 77 e 78 dell’articolo 7 della legge regionale 29 gennaio 2003, n.1 (Legge finanziaria 2003); h) i commi 14 e 15 dell’articolo 7 della legge regionale 18 gennaio 2006 , n. 2 (Legge finanziaria 2006); i) il comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (modificativo del comma 14 dell’articolo 7 della legge regionale 2/2006).
ARTICOLO 18 (Modifiche alle leggi regionali 68/1981 e 4/1999)
1. La lettera a) del primo comma dell’articolo 2, della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attivita’ culturali), e’ sostituita dalla seguente: <>. 2. Alla lettera b) del comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), le parole <> sono soppresse. 3. Alla lettera c) del comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale 4/1999 le parole <<, del cinema>> sono soppresse.
ARTICOLO 19 (Norme transitorie e finali)
1. I procedimenti in corso e quelli avviati prima dell’approvazione dei rispettivi regolamenti previsti dalla presente legge sono regolati dalla normativa previgente. Le abrogazioni di cui all’articolo 17 e le modifiche di cui all’articolo 18 hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei rispettivi regolamenti di attuazione della presente legge. 2. Nelle more dell’approvazione del Piano regionale delle sale cinematografiche di cui all’articolo 13, le autorizzazioni di cui all’articolo 14, sono rilasciate sulla base della normativa vigente fino alla data di approvazione del Piano medesimo. 3. Con apposite convenzioni con la Cineteca del Friuli di cui all’articolo 6 e con le mediateche pubbliche riconosciute ai sensi dell’articolo 7 la Regione provvede a disciplinare il trasferimento e le modalita’ di conservazione e valorizzazione del patrimonio filmico e audiovisivo regionale. 4. I contributi di cui alla presente legge sono concessi in conformita’ alla normativa comunitaria sugli aiuti di stato.
Formula Finale: La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Data a Trieste, addì 6 novembre 2006.
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