NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria
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Legge regionale 04.10.2006, n. 26
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Modifiche alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 7 (Ordinamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione), alla legge regionale 11 maggio 2006, n. 11 (Istituzione e disciplina del sistema del servizio civile), alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari), alla legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione) e alla legge regionale 16 giugno 2006, n. 16 (Istituzione del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro)
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Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1 (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 7/2006)
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 31 marzo 2006 n. 7 (ordinamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nel rispetto della competenza statale in materia.”.
ARTICOLO 2 (Modifiche all’articolo 3 della l.r. 7/2006)
1. Al comma 6 dell’articolo 3 della l.r. 7/2006 le parole “cinque anni” sono sostituite dalle parole “tre anni”. 2. Al comma 7 dell’articolo 3 della l.r. 7/2006 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “per quest’ultimo d’intesa con il Ministero della Salute.”.
ARTICOLO 3 (Modifiche all’articolo 6 della l.r. 11/2006)
1. Alla lettera h) del comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 11 maggio 2006 n. 11 (istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile), dopo le parole “un rappresentante dell’Università degli Studi di Genova” sono aggiunte le seguenti: “previa intesa con l’Università stessa”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 11/2006, è inserito il seguente: “3bis. Le designazioni devono pervenire alla Regione entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, il Presidente della Giunta Regionale provvede alla nomina della Consulta sulla base delle designazioni pervenute, qualora le stesse consentano l’individuazione di almeno la metà dei componenti, salva l’integrazione dell’organo con il pervenire delle successive designazioni.”.
ARTICOLO 4 (Integrazione dell’articolo 19 della l.r. 11/2006)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 11/2006 è inserito il seguente: “1 bis. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina i criteri per i progetti relativi alla fase sperimentale di attuazione del Servizio civile regionale, nonché per l’utilizzo delle relative risorse.”.
ARTICOLO 5 (Integrazione all’articolo 21 della l.r. 12/2006)
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 21 della legge regionale 24 maggio 2006 n. 12 (promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari) è aggiunto il seguente: “4 bis. Le Aziende pubbliche di servizi alla persona continuano ad applicare al proprio personale dipendente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al comparto di appartenenza così come definito dall’Accordo Quadro per la definizione dei comparti di contrattazione, secondo proprie autonome valutazioni sulla base dell’attività svolta.”.
ARTICOLO 6 (Modifiche dell’articolo 22 della l.r. 12/2006)
1. Dopo la lettera d) del comma 5 dell’articolo 22 della l.r. 12/2006 è aggiunta la seguente: “d bis) dissesto economico-patrimoniale.”.
ARTICOLO 7 (Abrogazione dell’articolo 54, comma 2, della l.r. 12/2006)
1. Il comma 2 dell’articolo 54 della l.r. 12/2006 è abrogato.
ARTICOLO 8 (Modifiche all’articolo 39 della l.r. 15/2006)
1. Al comma 3 dell’articolo 39 della legge regionale 8 giugno 2006 n. 15 (norme ed interventi in materia di diritto all’istruzione e alla formazione), dopo le parole “sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale” sono inserite le seguenti: “nel rispetto ed in applicazione di quanto disposto dalla normativa statale ed in particolare dall’articolo 4 della legge 390/1991.”.
ARTICOLO 9 (Modifiche all’articolo 41 della l.r. 15/2006)
1. Dopo la lettera d) del comma 4 dell’articolo 41 della l.r. 15/2006 sono aggiunte le seguenti: “d bis) un rappresentante designato dal Rettore dell’Università; d ter) un rappresentante designato dalla Giunta regionale su indicazione dell’Unione Regionale Province Liguri (URPL).”. 2. Al comma 5 dell’articolo 41 della l.r. 15/2006 le parole “lettere a) e b)” sono sostituite dalle seguenti: “lettere a), b), d bis) e d ter)”.
ARTICOLO 10 (Modifiche all’articolo 62 della l.r. 15/2006)
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 62 della l.r. 15/2006 le parole “legge regionale 14 marzo 2002 n. 14” sono sostituite dalle seguenti: “legge regionale 20 marzo 2002 n. 14”.
ARTICOLO 11 (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 16/2006)
1. All’articolo 2, comma 1, lettera j) della legge regionale 16 giugno 2006 n. 16 (istituzione del Consiglio regionale dell’Economia e del Lavoro), dopo le parole “un rappresentante dell’Università degli Studi di Genova designato dal rettore”, sono aggiunte le seguenti parole: “previa intesa con l’Università stessa.”.
ARTICOLO 12 (Modifiche all’articolo 4 della l.r. 16/2006)
1. All’articolo 4, comma 1, lettera p) della l.r. 16/2006 le parole “università e” sono abrogate.
Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova 4 ottobre 2006 IL PRESIDENTE (Claudio Burlando)
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