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NORMATIVA
Normativa regionale - Friuli Venezia Giulia

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Legge Regionale 04.03.2005, n. 4
Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004
 
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge

CAPO I
Sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese (PMI)
da Art. 1 ad Art. 12
CAPO II
Istituzione delle Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali
da Art. 13 ad Art. 24
CAPO III
Revisione dell'ordinamento dei Consorzi di sviluppo industriale e dell'EZIT
da Art. 25 ad Art. 32
CAPO IV
Misure di semplificazione
da Art. 33 ad Art. 41
CAPO V
Delega di funzioni
da Art. 42 ad Art. 46
CAPO VI
Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004
da Art. 47 ad Art. 52
CAPO VII
Norme finanziarie e finali
da Art. 53 ad Art. 54


CAPO I
Sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese (PMI)

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione riconosce il ruolo rilevante delle piccole e medie imprese (PMI) nello sviluppo economico e sociale del territorio. La Regione favorisce l'adozione da parte delle PMI di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo.
2. La Regione promuove la capacità di innovazione delle PMI, la loro competitività, la qualificazione e la diversificazione delle produzioni, l'aumento e la qualità dei posti di lavoro e la loro stabilità, l'incremento del reddito, le condizioni di sicurezza.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge e delle altre leggi regionali di settore, si intende per:
a) crescita dimensionale per via interna: sviluppo di capacità produttive e di competenze di un'impresa, facendo leva su risorse umane, tecnologiche, finanziarie, manageriali interne alla stessa impresa; in tale tipologia rientrano, tra l'altro, le fusioni in senso proprio, le fusioni per incorporazione, l'acquisizione dell'intero capitale di rischio di un'impresa, l'acquisizione del capitale di controllo di un'impresa, l'acquisto di strutture produttive sufficientemente autonome dal punto di vista operativo ovvero rami di azienda;
b) crescita dimensionale per via esterna: sviluppo di tipo autonomo e interamente governato dall'impresa, cioè impiegando risorse finanziarie proprie o di credito per acquisire capacità, competenze, managerialità, assets e tecnologie già formate e operanti all'esterno dell'impresa, o mediante forme di collaborazione e aggregazione con altri soggetti imprenditoriali; in tale tipologia rientrano, tra l'altro, accordi di tipo equity fra cui, in particolare, joint-venture, partecipazione a cooperative, adesione a consorzi, acquisizioni educative, partecipazione di minoranza in altre imprese, e di tipo non equity fra cui, in particolare, accordi di collaborazione sistematica e plurifunzionale fra imprese, collaborazioni occasionali, franchising, management contract, associazione a catene di marchio;
c) business plan: documento scritto che individua in maniera sintetica ed esaustiva i contenuti di un progetto imprenditoriale. Il business plan si compone di una parte descrittiva e di una analitica. Nella parte descrittiva viene presentato il piano relativo alle azioni strategiche che l'impresa intende avviare relativamente alla propria missione, al proprio sistema di offerta, al mercato di riferimento, al posizionamento nei confronti dei concorrenti, alle politiche di marketing e all'assetto organizzativo. La seconda contiene le proiezioni economico-finanziarie degli effetti di tali azioni, necessarie a dimostrarne la fattibilità economica e la sostenibilità finanziaria;
d) economie di scala tecnologiche: si determinano allorché il costo medio unitario di produzione in senso stretto diminuisce al crescere delle dimensioni dell'impianto di produzione;
e) economie di scala gestionali: si determinano allorché il costo medio unitario di produzione totale comprendente tutti i costi di gestione, dall'approvvigionamento, all'amministrazione e controllo, alla ricerca e sviluppo, al marketing, alla distribuzione, diminuisce al crescere delle dimensioni aziendali, grazie all'adozione di soluzioni organizzative e manageriali più efficienti che interessano tutte le funzioni aziendali;
f) indice di indipendenza finanziaria: rapporto tra il capitale netto e il totale delle passività. Esso rappresenta il grado di copertura che il capitale proprio garantisce ai mezzi propri forniti dai finanziatori e conseguentemente il grado di dipendenza dell'impresa dai finanziatori esterni;
g) processi di internazionalizzazione: azioni che permettono all'impresa di interfacciarsi con i mercati esteri, sia attraverso i tradizionali meccanismi di mercato (esportazioni o importazioni), sia attraverso forme più strutturate dal punto di vista relazionale (joint venture, accordi di trasferimento di tecnologie e know-how, accordi di subfornitura a lungo termine, accordi commerciali e di licenza del marchio), sia attraverso investimenti diretti all'estero (acquisizione di imprese straniere, apertura di filiali e siti produttivi all'estero);
h) processi di razionalizzazione degli aspetti gestionali e organizzativi: azioni strategiche che un'impresa intraprende quando le condizioni interne ed esterne non consentono la crescita, ma allo stesso tempo non richiedono necessariamente l'abbandono o il ridimensionamento dell'attività. L'impresa continua ad operare nella medesima combinazione di prodotto - mercato attuando un piano di razionalizzazione dei costi in tutte le aree e funzioni aziendali, che porta ad aumentare efficienza e produttività e a migliorare in modo sensibile e permanente il rapporto ricavi - costi e il cash flow;
i) spin off: iniziativa imprenditoriale che viene attivata da uno o più membri di un'impresa, o comunque di una istituzione anche di ricerca, per sviluppare in modo indipendente alcuni progetti imprenditoriali, già avviati nell'ambito della cosiddetta impresa madre e tendenzialmente caratterizzati da significativa innovatività ed elevata incertezza e complessità. Ai fini della presente legge il progetto di spin off deve esplicitare tutte le fasi del business: dalla concezione dell'idea imprenditoriale e alla definizione del modello di business, agli investimenti necessari all'avvio dell'impresa fino al consolidamento del livello di attività;
j) staff ratio: rapporto tra il numero di risorse umane con qualifica di dirigenti, quadri e impiegati e il totale dell'organico di un'impresa. L'indice rappresenta un'approssimazione del patrimonio di conoscenze e di intelligenze manageriali/gestionali presente presso l'impresa;
k) start up: iniziativa imprenditoriale di nuova costituzione. Ai fini della presente legge il progetto di start up deve esplicitare tutte le fasi del business: dalla concezione dell'idea imprenditoriale e alla definizione del modello di business, agli investimenti necessari all'avvio dell'impresa fino al consolidamento del livello di attività;
l) manager a tempo: soggetto dotato di idonee capacità manageriali e progettuali. Si inserisce in un'impresa per un periodo di tempo limitato con l'obiettivo di gestire uno specifico processo di sviluppo competitivo, operando, anche a livello di direzione generale e assumendo la responsabilità dei risultati contrattualmente definiti;
m) meccanismi di trasferimento tecnologico: regolano il passaggio dalla ricerca scientifica alle applicazioni economiche. Vi sono tre diverse modalità attraverso le quali tali meccanismi si attivano:
1) trasferimento per diffusione: formazione di personale qualificato, pubblicazioni scientifiche ed eventi convegnistici e fieristici;
2) trasferimento per mobilità: stage, mobilità di ricercatori e risorse umane altamente qualificate, collaborazioni e partnership su progetti congiunti tra mondo dell' impresa e mondo della ricerca;
3) trasferimento per valorizzazione: creazione di imprese spin off della ricerca, brevettazione e licenze.

Art. 3
(Oggetto)

1. La Regione incentiva progetti di sviluppo competitivo delle PMI finalizzati:
a) alla crescita dimensionale delle imprese, con particolare riferimento ad aggregazioni, fusioni e accordi interorganizzativi;
b) a processi di internazionalizzazione delle imprese con riferimento alla creazione di reti commerciali all'estero e di sviluppo strutturato di relazioni internazionali in grado di migliorare il posizionamento competitivo delle PMI regionali a livello internazionale e di indurre ricadute positive sulla crescita del sistema economico locale;
c) a processi di razionalizzazione degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa;
d) a processi di creazione e di sviluppo di nuove imprese (spin off e start up), nonché a processi di diversificazione di attività da parte di imprese in funzionamento, con particolare riferimento a iniziative imprenditoriali o a sviluppo di attività ad alto contenuto di conoscenza che valorizzino la collaborazione tra sistema economico-produttivo, Università, Parchi Scientifici e tecnologici e Centri di ricerca;
e) a sostenere politiche di sviluppo attraverso la creazione di prototipi e la realizzazione di produzioni di prova;
f) a fronteggiare situazioni di successione generazionale all'interno dell'impresa, con l'obiettivo di garantire continuità e sviluppo aziendale;
g) a fronteggiare situazioni di fabbisogno manageriale temporaneo all'interno dell'impresa;
h) a realizzare processi di ricapitalizzazione o di riordino degli assetti di governo societario anche attraverso l'apertura del capitale sociale a terzi;
i) a realizzare processi organizzativi interni o a sviluppare nuove iniziative imprenditoriali finalizzate alla produzione, all'utilizzo e all'eventuale distribuzione di energia prodotta da fonti alternative in grado di minimizzare il costo del fattore energetico e ridurne l'impatto ambientale;
j) alla valorizzazione della responsabilità sociale dell'impresa e della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
k) a promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi;
l) a realizzare processi organizzativi orientati alla creazione di asset aziendali attraverso l'implementazione di:
1) sistemi di qualità ambientale certificabile con lo scopo di ridurre gli impatti ambientali dell'attività aziendale, con particolare riferimento all'impiego di materie prime secondarie o fonti energetiche rinnovabili, e alla riduzione dei rifiuti solidi, dei reflui liquidi e delle emissioni in atmosfera;
2) sistemi integrati sicurezza-qualità-ambiente certificabili, con lo scopo di coniugare sicurezza nello svolgimento delle attività, razionalità gestionale e rispetto dell'ambiente.
2. Gli strumenti di politica industriale ritenuti idonei alla realizzazione di progetti di sviluppo competitivo sono individuati:
a) nel ricorso a servizi di consulenza strategica o a programmi di sviluppo orientati al potenziamento delle competenze manageriali, funzionali alla realizzazione di progetti di sviluppo competitivo, articolati in un business plan, finalizzati al raggiungimento di uno o più degli obiettivi indicati al comma 1;
b) nel ricorso ad un manager a tempo, che operi al fine di conseguire gli obiettivi posti da un business plan predeterminato, nei limiti temporali indicati dallo stesso business plan e in vista di uno o più degli obiettivi indicati al comma 1;
c) nella realizzazione di specifici progetti di ricerca, anche in collaborazione con Università o Centri di ricerca pubblici e privati, funzionali al raggiungimento di uno o più degli obiettivi indicati al comma 1;
d) nel ricorso a meccanismi di trasferimento tecnologico con Università, Centri di ricerca pubblici e privati, Parchi scientifici e tecnologici, Ezit e Consorzi di sviluppo industriale anche attraverso progetti che comportino l'applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori), e successivi decreti attuativi, funzionali al raggiungimento di uno o più degli obiettivi indicati al comma 1;
e) nel ricorso cumulativo a più misure tra quelle indicate alle lettere a), b), c) e d).

Art. 4
(Incentivi)

1. La Regione tramite il Fondo di cui all'articolo 7, con procedimento valutativo, concede incentivi che favoriscano il ricorso delle PMI agli strumenti di cui all'articolo 3, comma 2.
2. L'entità degli incentivi concessi a ciascuna PMI non può eccedere i limiti fissati dalla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese.
3. Nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, l'ammissione agli incentivi di cui al presente capo non esclude l'applicazione dell'articolo 17 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazione), e successive modifiche.
4. Al fine di supportare la realizzazione dei progetti di sviluppo competitivo delle PMI beneficiarie dell'incentivo, e nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese e dalla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, Friulia SpA é autorizzata a costituire, anche attraverso società controllate e utilizzando le risorse destinate allo speciale fondo di dotazione di cui all'articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22 (Provvedimenti straordinari per il credito e gli incentivi nei settori produttivi), e successive modifiche, un fondo per la concessione di garanzie e controgaranzie alle PMI beneficiarie degli incentivi di cui al presente capo.

Art. 5
(Soggetti beneficiari)

1. Beneficiarie degli incentivi di cui al presente capo sono le PMI, in qualsiasi forma costituite, singole o associate, aventi sede o almeno una unità operativa nel territorio regionale, come identificate quanto alla loro dimensione dalla normativa comunitaria.

Art. 6
(Presentazione delle domande)

1. Con regolamento regionale, sono definiti i contenuti, le modalità, i termini iniziali e finali di presentazione delle domande e la percentuale di risorse da destinare rispettivamente alle piccole e alle medie imprese.
2. In particolare, le domande di ammissione all'incentivo devono contenere:
a) un progetto di sviluppo competitivo, articolato in un business plan, finalizzato ad uno o più degli obiettivi indicati all'articolo 3, comma 1, con indicazione del responsabile del progetto medesimo;
b) le misure ritenute idonee a supportare il progetto di sviluppo competitivo tra quelle indicate all'articolo 3, comma 2, l'illustrazione dei contenuti e in particolare l'indicazione:
1) della persona fisica o giuridica eventualmente individuata per l'erogazione dei servizi di consulenza strategica o dei programmi di sviluppo;
2) del nominativo e del curriculum del manager a tempo eventualmente individuato;
3) del soggetto o dei soggetti con cui realizzare i progetti di ricerca o attuare i meccanismi di trasferimento tecnologico;
c) la documentazione delle spese preventivate per la stesura del business plan e per il ricorso alle misure di cui all'articolo 3, comma 2;
d) l'ammontare dell'investimento diretto da parte dell'impresa.

Art. 7
(Procedimento)

1. L'istruttoria e la valutazione delle domande sono svolte dalla Friulia SpA mediante una commissione composta da cinque membri di cui tre, compreso il Presidente, nominati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive, e due da Friulia SpA. La sede della commissione é presso Friulia SpA, che svolge anche l'attività di segreteria della commissione.
2. I membri della commissione debbono essere in possesso dei necessari requisiti di professionalità, imparzialità, onorabilità e competenza in materia di economia, innovazione e gestione delle imprese. I compensi spettanti ai membri di nomina regionale sono determinati con apposita delibera dalla Giunta regionale.
3. L'istruttoria deve valutare la coerenza tra il progetto di sviluppo competitivo articolato in un business plan e le misure di cui all'articolo 3, comma 2, individuate dalla PMI, con riferimento ai contenuti dell'attività di consulenza strategica o al profilo professionale del manager a tempo eventualmente individuato o ai contenuti dei progetti di ricerca o dei meccanismi di trasferimento tecnologico.
4. L'istruttoria avviene sulla base di criteri predeterminati che consentano la comparazione delle diverse domande in ordine alla validità strategica, economica e finanziaria dell'iniziativa anche mediante la simulazione degli effetti occupazionali, economici, finanziari e industriali attesi sulla PMI. In ogni caso i progetti di sviluppo competitivo devono essere rivolti prioritariamente ad ottenere l'aumento e il ritorno dei livelli occupazionali anche attraverso la riqualificazione degli organici e la loro ricollocazione in ambito regionale, ove possibile all'interno della medesima realtà produttiva, oltre che assicurare ritorni di valore economico.
5. In particolare, l'istruttoria valuta l'impatto del progetto sulla preesistente configurazione organizzativa, strategica e gestionale nonché sulla preesistente situazione economico - finanziaria della PMI, anche in relazione agli investimenti collegati al progetto presentato. Le analisi di impatto si articolano nella valutazione di indicatori quantitativi e qualitativi da collegarsi funzionalmente alle specifiche tipologie di progetto di sviluppo competitivo di cui all'articolo 3, comma 1. Viene data priorità ai progetti che presentino i migliori indicatori.
6. Gli indicatori di cui al comma 5 che, in via selettiva, devono essere collegati alla specificità del progetto presentato sono:
a) aumento del fatturato;
b) aumento della base occupazionale o riqualificazione dell'organico (miglioramento dello staff ratio);
c) riqualificazione e reinserimento delle donne nella realtà aziendale dopo l'astensione per maternità o per motivi di cura familiare;
d) stabilizzazione dei rapporti di lavoro, con particolare riguardo al ricorso a contratti di lavoro a tempo indeterminato;
e) conseguimento di economie di scala tecnologiche o gestionali;
f) aumento della quota del fatturato relativa all'esportazione;
g) aumento dei livelli di internazionalizzazione dell'intera catena del valore dell'impresa;
h) diversificazione e innovazione nella struttura dell'offerta;
i) razionalizzazione della struttura dei costi;
j) presidio organizzativo e strategico dei mercati finali;
k) miglioramento dell'indice di indipendenza finanziaria;
l) creazione e sviluppo di imprenditoria o occupazione femminile;
m) creazione e sviluppo di imprenditoria giovanile.
7. Friulia SpA svolge l'attività di concessione ed erogazione degli incentivi di cui al presente capo utilizzando il Fondo per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese, di seguito denominato Fondo.
8. Al Fondo si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato).
9. Le dotazioni del Fondo possono essere alimentate:
a) dai conferimenti della Regione;
b) dai conferimenti di altri soggetti pubblici e privati;
c) dagli eventuali rientri conseguenti alle revoche di incentivi.
10. La Regione stipula, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, una convenzione con Friulia SpA con cui sono disciplinati i rapporti inerenti allo svolgimento dell'attività istruttoria, con particolare riferimento ai tempi relativi all'istruttoria di ciascuna domanda. Gli oneri relativi alla commissione e gli altri oneri di funzionamento fanno carico al Fondo.
11. La Giunta regionale esercita la vigilanza sulla gestione del Fondo attraverso la Direzione centrale attività produttive.
12. L'Amministrazione regionale é altresì autorizzata a promuovere la modifica dello statuto della Friulia SpA al fine di armonizzarlo con le finalità del presente capo.
13. L'attività istruttoria e valutativa della commissione é soggetta al controllo del Consiglio regionale e della Commissione competente.
14. Ciascun consigliere regionale ha facoltà di accedere a documenti e verbali relativi all'attività di cui al comma 13, ancorché riferibili all'attività di Friulia SpA. I piani strategici delle singole aziende possono essere visionati solo su esplicita richiesta e previa applicazione di adeguate procedure di riservatezza.
15. L'elenco dei soggetti beneficiari, delle pratiche in corso di valutazione e di quelle con esito negativo, completo di importi e di succinta descrizione, é trasmesso semestralmente al Consiglio regionale e ai singoli consiglieri.

Art. 8
(Erogazione dell'incentivo, verifica degli obiettivi raggiunti, variazione del business plan, revoca degli incentivi)

1. La Regione, con il regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, stabilisce anche:
a) le modalità di concessione e di erogazione dell'incentivo;
b) le modalità di verifica degli obiettivi raggiunti dalle PMI beneficiarie dell'incentivo, anche prevedendo la presentazione di appropriata documentazione;
c) la disciplina delle eventuali variazioni da parte delle PMI beneficiarie del business plan presentato o delle misure di cui all'articolo 3, comma 2;
d) la disciplina e le modalità di revoca, anche parziale, dell'incentivo.

Art. 9
(Disciplina dei controlli, sospensione delle erogazioni e restituzioni)

1. Le PMI beneficiarie sono tenute a documentare annualmente, e per tutta la durata del business plan, a Friulia SpA lo stato di attuazione e i risultati raggiunti alla luce del business plan presentato con la domanda di incentivo. Devono essere tempestivamente comunicate a Friulia SpA e comunque entro sessanta giorni:
a) le eventuali variazioni al business plan originariamente presentato;
b) l'eventuale licenziamento o sostituzione del manager a tempo con altro manager;
c) le variazioni nella quantità o qualità dei servizi di consulenza strategica che si rendano necessarie in relazione alle esigenze della PMI.
2. In qualsiasi momento possono essere disposti dalla Regione ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi erogati allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.
3. Gli incentivi sono revocati qualora le PMI abbiano realizzato interventi diversi da quelli ammessi agli incentivi medesimi.
4. Qualora i beneficiari degli incentivi del presente capo procedano a delocalizzazioni produttive che non assicurino i mantenimenti dei livelli occupazionali e i ritorni di cui all'articolo 7, comma 4, entro il periodo di sviluppo del progetto previsto dal business plan, gli incentivi sono revocati con le modalità previste dall'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche.
5. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 della legge regionale 7/2000 e successive modifiche.
6. Le sospensioni delle erogazioni e la restituzione degli incentivi sono disciplinate dalle disposizioni di cui al titolo III, capo II, della legge regionale 7/2000 e successive modifiche.

Art. 10
(Creazione di una banca dati)

1. Friulia SpA, sulla base della convenzione di cui all'articolo 7, comma 10, é tenuta a creare una banca dati della documentazione presentata dalle PMI beneficiarie dell'incentivo, al fine di consentire all'Amministrazione regionale di monitorare i risultati conseguiti.
2. Nel rispetto della vigente normativa sul trattamento dei dati personali, le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali e maggiormente rappresentative a livello regionale possono avere accesso alla banca dati di cui al comma 1, previa stipula di apposita convenzione con la Regione.

Art. 11
(Tirocinio formativo)

1. Al fine di favorire la formazione di capacità manageriali all'interno delle PMI, la Regione incentiva progetti finalizzati alla realizzazione di iniziative di tirocinio formativo collegate alla permanenza del manager a tempo nella PMI.
2. Un regolamento individua i contenuti essenziali dei progetti di cui al comma 1, i soggetti abilitati alla loro realizzazione, i potenziali destinatari delle iniziative di tirocinio, le modalità di accesso agli incentivi e l'ammontare degli stessi.

Art. 12
(Clausola valutativa)

1. L'efficacia delle azioni realizzate in attuazione del presente capo sono oggetto di valutazione annuale da parte dell'Amministrazione regionale.
2. Gli interventi sono valutati in relazione alla validità strategica, finanziaria ed economica e per la capacità di supportare lo sviluppo competitivo delle PMI del Friuli Venezia Giulia, così come definito dall'articolo 1, comma 2.
3. In particolare, la valutazione si incentra sui progetti di sviluppo competitivo e sugli strumenti di politica industriale ritenuti idonei alla realizzazione degli stessi, così come definiti dall'articolo 3.
4. La valutazione annuale é presentata alla competente Commissione consiliare e costituisce riferimento per l'aggiornamento degli strumenti di programmazione strategica e operativa.


CAPO II
Istituzione delle Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali

Art. 13
(Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 27/1999)

1. L'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1999 n. 27 (Per lo sviluppo dei distretti industriali), é sostituito dal seguente:

<(Distretti industriali)

1. Il distretto industriale é un sistema locale formato da imprese variamente specializzate, sia manifatturiere che di servizi, sia artigiane che industriali o che comunque partecipano alla medesima filiera produttiva o a filiere collegate, nonché dagli attori istituzionali che svolgono un'attività rilevante all'interno del contesto locale.
2. La Regione procede al riconoscimento delle Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali (ASDI), disciplinate nelle forme di cui alla presente legge attraverso il confronto con le parti istituzionali, economiche e sociali operanti nell'area distrettuale e dalla cui iniziativa le ASDI sono promosse.
3. Al fine di concorrere al rafforzamento della competitività dei distretti industriali, la Regione e le ASDI promuovono in questi sistemi:
a) la promozione della cultura del distretto intesa come risorsa importante da preservare, come mezzo di educazione e formazione;
b) la promozione dell'immagine del distretto intesa come risorsa fondamentale per rafforzare all'interno l'identità della comunità distrettuale ed all'esterno il confronto e lo scambio culturale, commerciale e produttivo;
c) l'aumento della capacità di innovazione delle imprese, in tutte le attività della catena del valore, anche attraverso la diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
d) il potenziamento e l'evoluzione qualitativa degli approcci al mercato delle imprese distrettuali, indipendentemente dalla posizione occupata nell'ambito della filiera produttiva;
e) l'aggregazione di imprese finalizzata al rafforzamento competitivo e la cooperazione tra imprese in progetti che perseguano il medesimo obiettivo;
f) la creazione e lo sviluppo di strutture e risorse, come i centri di servizi alle imprese e i marchi collettivi di qualità, in grado di sostenere l'evoluzione competitiva delle imprese insediate nel distretto e di generare benefici collettivi;
g) lo sviluppo e la valorizzazione del fattore imprenditoriale e delle altre risorse umane del distretto attraverso attività di istruzione e formazione mirata;
h) il miglioramento delle condizioni ambientali del distretto;
i) l'internazionalizzazione delle imprese e la penetrazione in nuovi mercati, in particolare quando connessa con l'aumento della capacità di regia degli insediati nel distretto;
j) lo stimolo e lo sviluppo di opere o sistemi infrastrutturali e impiantistici, in particolare in abbinamento fra soggetti pubblici e privati;
k) il coordinamento per il riordino delle politiche territoriali;
l) il miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro;
m) il miglioramento della qualità della vita nei contesti distrettuali.>>.

Art. 14
(Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 27/1999)

1. L'articolo 2 della legge regionale 27/1999 é sostituito dal seguente:

<(Individuazione dei distretti industriali)

1. I distretti industriali sono individuati, ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), e successive modifiche, con deliberazione della Giunta regionale.
2. I criteri di riconoscimento dei distretti industriali sono identificati nell'indice di densità imprenditoriale dell'industria manifatturiera, nell'indice di specializzazione produttiva, nell'equilibrio nella composizione societaria e delle norme statutarie tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, come definiti con deliberazione della Giunta regionale.
3. L'area distrettuale può essere definita anche su base interprovinciale o interregionale, previo accordo con la Regione contermine.>>.

Art. 15
(Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 27/1999)

1. L'articolo 3 della legge regionale 27/1999 é sostituito dal seguente:

<(Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale)

1. L'ASDI é una società consortile a capitale misto pubblico e privato, costituita ai sensi dell'articolo 27 della legge 317/1991, avente come scopo statutario la promozione dell'evoluzione competitiva del sistema produttivo locale e la prestazione di servizi a supporto dei processi innovativi delle imprese localizzate nell'area territoriale di riferimento.
2. L'ASDI é riconosciuta con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla presente legge. Il decreto di riconoscimento del Presidente della Regione é pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. La società consortile di cui al comma 1 é costituita dai soggetti privati e pubblici che compongono il distretto industriale. Possono partecipare ad essa i Comuni, le Province, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i consorzi e gli enti di sviluppo industriale operanti ai sensi della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), compresi nell'area distrettuale, le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali, le associazioni, le società finanziarie, anche partecipate dalla Regione o dagli Enti locali, gli enti e consorzi di imprese che svolgono attività rilevanti a favore delle imprese insediate nei singoli distretti industriali. Un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali partecipa all'ASDI e alle riunioni del Consiglio di amministrazione, con funzione consultiva e di controllo, senza possibilità di voto, fatte salve le previsioni statutarie della stessa.
4. La partecipazione al capitale sociale da parte di singole imprese localizzate nell'area distrettuale può avvenire nel rispetto dei limiti massimi di possesso di capitale stabiliti con riferimento a tale categoria di soci dallo statuto della società.>>.

Art. 16
(Soppressione dei Comitati di distretto)

1. I Comitati di distretto costituiti ai sensi della legge regionale 27/1999 sono soppressi a decorrere dall'esecutività del decreto del Presidente della Regione di riconoscimento delle singole Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali (ASDI).

Art. 17
(Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 27/1999)

1. L'articolo 5 della legge regionale 27/1999 é sostituito dal seguente:

<(Organizzazione della società consortile)

1. La disciplina degli organi della società consortile é rimessa alle clausole dello statuto, in armonia con le previsioni dell'ordinamento civile dello Stato.
2. Fatta salva l'applicazione delle norme inderogabili poste a tutela di interessi di terzi, é rimesso in particolare alla autonomia statutaria disciplinare l'eventuale introduzione di previsione in ordine a:
a) il divieto di distribuire utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai soggetti consorziati, neppure in caso di scioglimento della società consortile;
b) la sostituzione del voto per quote, secondo la partecipazione sociale, con il voto per teste;
c) la clausola di limitazione della libera circolazione della partecipazione sociale al possesso, da parte dell'acquirente, del requisito di appartenenza alla categoria.
3. Le disposizioni statutarie, ai fini del riconoscimento regionale previsto dall'articolo 3, comma 2, si conformano ai principi dell'equilibrio e dell'equa rappresentanza tra i soggetti presenti nella compagine sociale.>>.

Art. 18
(Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 27/1999)

1. L'articolo 6 della legge regionale 27/1999 é sostituito dal seguente:

<(Compiti della Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale)

1. L'ASDI può svolgere ogni attività e curare ogni progetto che rientra nelle finalità della presente legge, anche con riferimento ai progetti per le risorse immateriali di cui all'articolo 9 bis.
2. In particolare, in armonia e coerenza con le linee di politica industriale della Regione, svolge i seguenti compiti:
a) svolge l'attività di animazione territoriale, sia ai fini della cooperazione tra soggetti istituzionali sia a supporto dei progetti imprenditoriali;
b) verifica la compatibilità con le finalità della legge e con le linee strategiche del Programma dei progetti di iniziativa pubblica e privata, al fine di ammetterli alle risorse regionali;
c) svolge attività di monitoraggio e di studio dei fenomeni rilevanti per il distretto ed in particolare di quelli che ne modificano la configurazione e le fonti del vantaggio competitivo;
d) adotta il Programma di sviluppo e cura il controllo del suo stato di attuazione;
e) é soggetto titolare del marchio distrettuale di qualità;
f) può erogare servizi.>>.

Art. 19
(Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 27/1999)

1. I commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 7 della legge regionale 27/1999 sono sostituiti dai seguenti:
<<2. Il Programma di sviluppo contiene:
a) l'analisi della situazione, e in particolare l'individuazione delle criticità e delle opportunità nell'ambiente competitivo di riferimento, dei punti di forza e di debolezza a livello di imprese e di sistema locale;
b) le linee strategiche della politica industriale in ambito locale, finalizzate allo sviluppo e all'evoluzione competitiva del distretto, con la precisazione degli interventi prioritari;
c) i progetti di iniziativa pubblica, privata o mista, anche non richiedenti l'accesso al finanziamento della Regione, che costituiscono la parte realizzativa del Programma e devono risultare definiti negli obiettivi, contenuti e risorse. Le stesse ASDI possono proporre progetti di propria iniziativa, eventualmente in collaborazione con altri soggetti.
3. La Giunta regionale approva, anche parzialmente, il Programma di sviluppo e i progetti di sua competenza in relazione alle risorse da concedere.
4. é facoltà dell'ASDI proporre alla approvazione della Giunta regionale ulteriori progetti nel periodo precedente la revisione annuale del Programma già approvato.>>.

Art. 20
(Inserimento dell'articolo 9 bis nella legge regionale 27/1999)

1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 27/1999 é inserito il seguente:

<(Progetti per le risorse immateriali)

1. L'ASDI può predisporre, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, progetti finalizzati all'aumento della dotazione sistemica delle risorse immateriali, sia nella forma dei centri di servizi alle imprese sia con l'ideazione del marchio distrettuale di qualità, ovvero con altre iniziative che perseguono il medesimo obiettivo.>>.

Art. 21
(Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 27/1999)

1. L'articolo 11 della legge regionale 27/1999 é sostituito dal seguente:

<(Finanziamenti dei progetti)

1. Salva la facoltà di promuovere specifici accordi di programma per i progetti di particolare importanza, anche con riferimento ai progetti di collaborazione interregionali e transfrontalieri, i finanziamenti relativi ai progetti approvati dalla Giunta regionale vengono erogati a favore dei soggetti pubblici e privati proponenti.
2. Per l'attuazione di opere pubbliche, di interventi sul territorio o di infrastrutture, il cui progetto é compreso nel Programma di sviluppo, i contributi possono essere concessi sino alla misura del 100 per cento.>>.

Art. 22
(Inserimento dell'articolo 12 bis nella legge regionale 27/1999)

1. Dopo l'articolo 12 della legge regionale 27/1999 é inserito il seguente:

<(Norma di finanziamento transitorio delle Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali)

1. In via transitoria, con riferimento agli anni 2005, 2006 e 2007, l'Amministrazione regionale é autorizzata a concedere alle ASDI contributi straordinari per gli investimenti di impianto e le spese di funzionamento.
2. Con regolamento regionale si determinano le modalità di concessione dei contributi straordinari per gli investimenti di impianto e le spese di funzionamento.>>.

Art. 23
(Riferimenti ai Comitati di distretto)

1. Ogni riferimento ai Comitati di distretto, contenuto negli articoli della legge regionale 27/1999 non abrogati, si intende riferito all'ASDI.

Art. 24
(Abrogazioni)

1. L'articolo 4 della legge regionale 27/1999, come modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 18/2003, é abrogato.
2. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale 27/1999 é abrogato.


CAPO III
Revisione dell'ordinamento dei Consorzi di sviluppo industriale e dell'EZIT

Art. 25
(Estensione delle aree di intervento dei Consorzi di sviluppo industriale e dell'EZIT)

1. I Consorzi di sviluppo industriale e l'EZIT hanno facoltà di stipulare convenzioni con i Comuni geograficamente più vicini per disciplinare l'estensione dei servizi alle imprese localizzate nelle zone industriali identificate negli strumenti urbanistici comunali, sia come zone PIP sia come zone D3.

Art. 26
(Delegazione amministrativa intersoggettiva)

1. Ai fini di cui all'articolo 25, i Comuni possono affidare, mediante l'istituto di cui all'articolo 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e successive modifiche, all'EZIT e ai Consorzi di sviluppo industriale, secondo il criterio della maggior vicinanza geografica, la progettazione e la realizzazione di opere e di impianti di pubblica utilità.

Art. 27
(Esenzioni ICI)

1. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), e in conformità ai principi di cui all'articolo 119 della Costituzione, i Consorzi di sviluppo industriale e l'EZIT possono essere esentati dai Comuni dal pagamento dell'ICI relativa alle aree e agli immobili destinati a fini di pubblico interesse di loro pertinenza, ivi comprese le aree acquisite dall'ente gestore al fine della loro successiva cessione alle imprese interessate.

Art. 28
(Semplificazione delle procedure)

1. L'articolo 10 della legge regionale 27/1999 sulla semplificazione delle procedure relative ai distretti industriali si applica agli interventi di competenza degli enti gestori delle zone industriali.
2. La legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), si applica ai procedimenti relativi alle imprese insediate nelle zone industriali programmate di cui alla presente legge.

Art. 29
(Inserimento dell'articolo 2 bis nella legge regionale 3/1999)

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), é inserito il seguente:

<(Promozione della cooperazione tra enti gestori)

1. La Regione promuove la cooperazione tra gli enti gestori delle zone industriali, anche con riferimento ai Consorzi industriali delle Regioni finitime, nelle forme individuate dagli enti con la sottoscrizione di specifiche convenzioni.
2. Gli enti gestori individuano, negli strumenti di cui al comma 1, le attività in cooperazione da realizzare con riferimento in particolare a:
a) la comunicazione e la promozione congiunta delle zone industriali presso i pubblici rilevanti, e più in generale le attività di marketing territoriale;
b) il monitoraggio e la selezione delle opportunità offerte dai programmi comunitari per la realizzazione di studi, progetti e opere di rilevante interesse per gli enti gestori;
c) la realizzazione di studi, progetti e opere di cui alla lettera b);
d) il monitoraggio e gli interventi migliorativi della qualità ambientale;
e) la centralizzazione dei servizi tecnici e dei servizi amministrativi;
f) la gestione in outsourcing di servizi i cui utenti sono le imprese insediate nelle zone industriali;
g) le attività inerenti la funzione di incubatori di nuove imprese in armonia con il sistema regionale della innovazione di cui alla legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazione), e successive modifiche;
h) il monitoraggio e gli interventi migliorativi in ambito di sicurezza sul lavoro.
3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, i Consorzi industriali potranno decidere la fusione per incorporazione tra due o più tra essi in applicazione degli articoli 2501 e seguenti del codice civile in quanto compatibili; la relativa decisione é di competenza dell'Assemblea consortile di ciascuno dei Consorzi partecipanti alla fusione, costituita e deliberante con le maggioranze previste dall'articolo 10.
4. Il Consorzio incorporante assume una denominazione che tenga conto anche dell'area geografica indicata nella denominazione del Consorzio incorporato, ovvero del territorio di cui facciano parte i Consorzi partecipanti alla fusione.
5. Le deliberazioni delle Assemblee consortili di cui al comma 3 devono essere sottoposte all'approvazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 14.>>.

Art. 30
(Sostituzione rubrica)

1. La rubrica dell'articolo 15 bis della legge regionale 3/1999 é sostituita dalla seguente: <<(Contributi per investimenti)>>.

Art. 31
(Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale 3/1999)

1. L'articolo 17 della legge regionale 3/1999 é sostituito dal seguente:

<(Contributi per lo svolgimento delle attività istituzionali)

1. L'Amministrazione regionale é autorizzata a concedere ai Consorzi e all'EZIT contributi per lo svolgimento delle attività istituzionali.
2. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale attività produttive entro il 15 maggio di ogni anno, corredate del bilancio dell'anno precedente.
3. Lo stanziamento di bilancio é ripartito per il 40 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti richiedenti e per la restante parte sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
4. Sono estese agli enti gestori delle zone industriali le norme contributive relative al sistema regionale dell'innovazione di cui alla legge regionale 11/2003 e successive modifiche, per i fini di cui all'articolo 2 bis, comma 2, lettera g), della presente legge.>>.

Art. 32
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le norme sui contributi per il funzionamento degli enti gestori di cui all'articolo 6, comma 42, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), all'articolo 7, comma 39, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), e all'articolo 8, comma 36, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002).


CAPO IV
Misure di semplificazione

Art. 33
(Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 12/2002 in materia di artigianato)

1. Dopo il comma 11 dell'articolo 13 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), é aggiunto il seguente:
<<11 bis. L'impresa artigiana svolgente attività stagionale in via esclusiva o prevalente, mantiene l'iscrizione all'A.I.A. per l'intero anno solare, fatto salvo il trattamento previdenziale e assistenziale previsto dalla disciplina statale. Per attività stagionale prevalente s'intende quella svolta per un periodo superiore a sei mesi nell'arco di un anno solare.>>.

Art. 34
(Sostituzione dell'articolo 24 della legge regionale 12/2002 in materia di artigianato)

1. L'articolo 24 della legge regionale 12/2002 é sostituito dal seguente:

<(Semplificazione dei procedimenti autorizzativi)

1. In attuazione dell'articolo 27 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sono subordinati ad una denuncia di inizio attività attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge:
a) l'esercizio dell'attività di facchinaggio, secondo la disciplina prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio);
b) la fabbricazione e la gestione di depositi all'ingrosso di margarina e di grassi alimentari idrogenati, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);
c) l'esercizio delle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione, secondo la disciplina prevista dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59));
d) l'esercizio delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento, manutenzione di impianti, secondo la disciplina prevista dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 558/1999;
e) l'esercizio dell'attività di autoriparazione, secondo la disciplina prevista dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 558/1999;
f) il trasferimento dell'azienda finalizzato all'esercizio dell'attività di estetista e di parrucchiere misto, secondo la disciplina prevista dall'articolo 30, comma 6;
g) l'esercizio di nuovi panifici, nonché il trasferimento e la trasformazione di panifici esistenti, in luogo della licenza prevista dall'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002 (Nuove norme sulla panificazione); le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 1002/1956 non si applicano nella Regione Friuli Venezia Giulia;
h) l'esercizio dei mulini per la macinazione dei cereali, nonché il loro trasferimento, trasformazione, ampliamento o riattivazione, in luogo della licenza prevista dall'articolo 6 della legge 7 novembre 1949, n. 857 (Nuova disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione).
2. Per i procedimenti previsti dal comma 1, lettere g) e h), la Camera di commercio, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia di inizio attività, verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge e, in particolare, l'efficienza degli impianti e la loro rispondenza ai requisiti tecnici e igienico-sanitari ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3 della legge 1002/1956 e dell'articolo 6 della legge 857/1949 disponendo, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei relativi effetti.
3. In attuazione dell'articolo 20 della legge 241/1990 e dell'articolo 27 della legge regionale 7/2000, le domande di rilascio di autorizzazione all'esercizio delle attività di estetista e di parrucchiere misto si intendono accolte qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di sessanta giorni.
4. Ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 112/1998, l'esercizio dell'attività tipografica, litografica e fotografica e di ogni altra attività di stampa o di riproduzione meccanica o chimica é subordinato all'obbligo di informazione tempestiva all'autorità di pubblica sicurezza.
5. Ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 (Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'articolo 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128), la licenza rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza non é richiesta alle imprese iscritte all'A.I.A. che fabbrichino oggetti preziosi; la medesima licenza non é richiesta ai cesellatori, agli orafi, agli incastratori di pietre preziose e agli esercenti di industrie e arti affini, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 112/1998.>>.

Art. 35
(Modifica dell'articolo 44 della legge regionale 12/2002 in materia di artigianato)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 12/2002 é inserito il seguente:
<<1 bis. Ai fini del riscontro del rispetto della regola del ''de minimis'' alla domanda di incentivo é allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante, in termini sintetici, il non superamento dei limiti temporali e quantitativi, comprensivo dell'incentivo oggetto della domanda medesima.>>.

Art. 36
(Inserimento dell'articolo 44 bis nella legge regionale 12/2002 in materia di artigianato)

1. Dopo l'articolo 44 della legge regionale 12/2002 é inserito il seguente:

<(Interventi urbanistici ed edilizi)

1. Gli incentivi alle imprese artigiane per gli interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia di cui al titolo VI della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), e successive modifiche, sono erogati a seguito della presentazione della seguente documentazione:
a) nel caso di lavori soggetti a concessione o autorizzazione edilizia, copia della dichiarazione trasmessa al Comune e sottoscritta dal direttore dei lavori che certifichi, sotto la propria responsabilità, la conformità dei lavori eseguiti rispetto al progetto approvato, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, della legge regionale 52/1991;
b) nel caso di lavori soggetti a denuncia di inizio attività, copia del certificato di collaudo finale emesso dal progettista abilitato e trasmesso al Comune, che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato, ai sensi dell'articolo 80, comma 4, della legge regionale 52/1991.
2. Per gli interventi di cui al comma 1 non trova applicazione l'articolo 3, comma 5 bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e successive modifiche.>>.

Art. 37
(Disposizioni di interpretazione autentica e di modifica dell'articolo 73 della legge regionale 18/2003 in materia di sicurezza sul lavoro)

1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 73, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), con il termine "autocertificazione" si intende la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
2. Le disposizioni di cui all'articolo 73, comma 1, della legge regionale 18/2003 si applicano alle domande di contributo presentate successivamente all'entrata in vigore della legge medesima.
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 73 della legge regionale 18/2003 é inserito il seguente:
<<1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contributi previsti dall'articolo 55 della legge regionale 12/2002.>>.

Art. 38
(Invio telematico delle domande di contributo)

1. Al fine di migliorare le relazioni con le imprese attraverso l'impiego delle tecnologie informatiche, l'Amministrazione regionale é autorizzata a predisporre, in via sperimentale e in relazione ad una o più tipologie di incentivi, le procedure necessarie a consentire l'invio telematico delle domande per accedere agli incentivi medesimi.
2. Le procedure di cui al comma 1 devono consentire all'impresa di utilizzare la modalità telematica per la compilazione del modulo di domanda e la relativa trasmissione all'ufficio competente nonché di ricevere, in modo automatico, la ricevuta contenente tutti i dati relativi al procedimento contributivo.

Art. 39
(Modifica dell'articolo 38 della legge regionale 7/2000 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)

1. Al comma 3 dell'articolo 38 della legge regionale 7/2000, dopo le parole <> é inserita la seguente: <>.

Art. 40
(Inserimento dell'articolo 38 bis nella legge regionale 7/2000 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)

1. Dopo l'articolo 38 della legge regionale 7/2000 é inserito il seguente:

<(Rinvio dinamico)

1. Per quanto attiene alla normativa di incentivo alle imprese, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari effettuato da leggi e regolamenti regionali, salva diversa ed espressa disposizione, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.>>.

Art. 41
(Inserimento dell'articolo 41 bis nella legge regionale 7/2000 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)

1. Dopo l'articolo 41 della legge regionale 7/2000 é inserito il seguente:

<(Rendicontazione di incentivi a imprese)

1. Le imprese, per quanto attiene ad incentivi erogati dall'Amministrazione regionale, anche tramite altri soggetti, con fondi propri, possono presentare la rendicontazione delle spese sostenute in relazione a ciascun progetto approvato e ammesso al finanziamento o a ciascun investimento, certificate da:
a) persona iscritta all'Ordine dei dottori commercialisti o all'Albo dei ragionieri commercialisti;
b) persona o società iscritta nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), e successive modifiche, e al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474 (Regolamento recante disciplina delle modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili, in attuazione degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88), e successive modifiche, non legata da rapporto organico con il titolare del progetto oggetto del controllo;
c) un centro autorizzato di assistenza fiscale per le imprese di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), e successive modifiche, e al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 (Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).
2. Il rilascio della certificazione di cui al comma 1 avviene a seguito di esame, da parte del soggetto certificatore, dei titoli di spesa, nonché di tutta la documentazione a supporto dei titoli medesimi, da realizzare conformemente alla normativa vigente.
3. I beneficiari degli incentivi devono conservare i titoli originari di spesa, nonché la documentazione a supporto della rendicontazione, presso i propri uffici ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44.
4. Le spese connesse all'attività di certificazione sono ammissibili al finanziamento del progetto cui si riferiscono.>>.


CAPO V
Delega di funzioni

Art. 42
(Delega di funzioni alle Camere di commercio)

1. A decorrere dall'1 gennaio 2006 sono delegate alle Camere di commercio le funzioni amministrative concernenti la concessione dei seguenti incentivi:
a) finanziamenti a favore dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura di cui all'articolo 54 della legge regionale 12/2002;
b) finanziamenti per sostenere l'adeguamento di strutture e impianti di cui all'articolo 55 della legge regionale 12/2002;
c) incentivi per l'acquisizione di servizi e la valorizzazione della produzione di cui all'articolo 56 della legge regionale 12/2002;
d) incentivi per la diffusione e promozione del commercio elettronico di cui all'articolo 57 della legge regionale 12/2002;
e) incentivi a favore delle nuove imprenditorialità e per la successione nell'impresa di cui agli articoli 61 e 62 della legge regionale 12/2002;
f) aiuti all'occupazione di cui all'articolo 68 della legge regionale 12/2002;
g) incentivi alle agenzie di viaggio e turismo di cui all'articolo 54 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo);
h) contributi alle imprese turistiche di cui agli articoli 155, 156 e 157 della legge regionale 2/2002;
i) interventi a favore di investimenti industriali finalizzati alla tutela dell'ambiente di cui all'articolo 1 della legge regionale 18/2003;
j) interventi a favore della riattivazione di impianti idroelettrici di cui all'articolo 2 della legge regionale 18/2003;
k) promozione all'estero di comparti produttivi di cui all'articolo 6 della legge regionale 18/2003;
l) incentivi alle PMI per programmi pluriennali di promozione all'estero di cui al capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento);
m) contributi alle PMI industriali e loro consorzi per favorire l'utilizzo delle nuove tecniche di gestione aziendale di cui all'articolo 45 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 (Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia);
n) contributi alle imprese industriali per il contenimento dei consumi energetici di cui all'articolo 8, commi da 33 a 39, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999).
2. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e ciascuna Camera di commercio, l'Amministrazione regionale stipula apposita convenzione in conformità ad uno schema approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive.
3. Le Camere di commercio, per lo svolgimento dell'istruttoria dei procedimenti relativi alle lettere a), b), c), d), e), e f) del comma 1 possono stipulare convenzioni con i Centri di assistenza tecnica alle imprese previsti dalle normative nazionale e regionale.

Art. 43
(Funzioni della Regione)

1. Nelle materie di cui all'articolo 42 la Regione esercita:
a) le funzioni di programmazione, indirizzo, regolamentazione, coordinamento, controllo, monitoraggio e vigilanza;
b) le funzioni attinenti ai rapporti internazionali, con l'Unione europea, con lo Stato e con le altre Regioni;
c) le funzioni che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale.
2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana direttive per l'applicazione del presente capo, al fine di assicurare il coordinamento delle attività delle Camere di commercio e la parità e omogeneità di trattamento tra le imprese beneficiarie.
3. Le direttive di cui al comma 2 sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. L'Amministrazione regionale provvede altresì alla ricognizione, alla revisione e alla semplificazione dei procedimenti contributivi degli incentivi relativi alle funzioni delegate alle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 42, anche al fine di introdurvi, ove compatibile con la natura e le finalità dei singoli strumenti, procedure e criteri valutativi.
5. L'Amministrazione regionale, in relazione a quanto disposto dall'articolo 44 della legge regionale 12/2002, come modificato dall'articolo 35 della presente legge, provvede, inoltre, alla revisione degli schemi di domanda per l'ottenimento degli incentivi.

Art. 44
(Fondo per gli incentivi alle imprese)

1. Per il finanziamento degli incentivi di cui all'articolo 42, é istituito il fondo per gli incentivi alle imprese.
2. Il fondo é ripartito annualmente in quattro quote destinate rispettivamente ai settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio e del turismo.
3. Ciascuna delle quattro quote é ripartita annualmente tra le Camere di commercio in proporzione al numero delle imprese di ciascuno dei quattro settori di cui al comma 2, iscritte al registro delle imprese ovvero all'albo delle imprese artigiane al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. In tale fondo possono confluire anche i finanziamenti del fondo per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese).

Art. 45
(Finanziamenti per l'esercizio delle funzioni delegate)

1. A titolo di rimborso delle spese concernenti l'esercizio delle funzioni delegate, le Camere di commercio trattengono un importo percentuale dell'ammontare del contributo concesso a ciascuna impresa.

Art. 46
(Norma transitoria)

1. I procedimenti in corso al 31 dicembre 2005 relativi alle funzioni delegate alle Camere di commercio, sono di competenza della Regione.

CAPO VI

Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004

Art. 47
(Finalità)

1. Con il presente capo la Regione dispone l'adeguamento della legge regionale 21 marzo 2003, n. 7 (Disciplina del settore fieristico), alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004, concernenti le restrizioni alla libera prestazione dei servizi e alla libertà di stabilimento in materia di organizzazione di fiere e esposizioni.

Art. 48
(Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 7/2003)

1. L'articolo 4 della legge regionale 7/2003 é sostituito dal seguente:

<(Qualificazione delle manifestazioni fieristiche)

1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate quali manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, in relazione al loro grado di rappresentatività del settore o dei settori economici, ai quali la manifestazione é rivolta, al programma e agli scopi dell'iniziativa, al numero e alla provenienza degli espositori e dei visitatori.
2. Le qualifiche di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale, nazionale e regionale sono attribuite dalla Regione.
3. La qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza locale é attribuita dal Comune nel territorio del quale si svolge la manifestazione.
4. La richiesta per l'attribuzione della qualifica, con l'indicazione delle date di svolgimento della manifestazione fieristica, é presentata dal soggetto organizzatore all'Amministrazione regionale per le manifestazioni di rilevanza internazionale, nazionale e regionale e al Comune competente per le manifestazioni di rilevanza locale.
5. Ai fini dell'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale o nazionale, le società di capitali che organizzano la manifestazione devono avere il proprio bilancio annuale certificato da parte di una società di revisione contabile iscritta nell'apposito albo della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) o di equivalente organo di Paesi membri dell'Unione europea o di Paesi terzi.>>.

Art. 49
(Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 7/2003)

1. L'articolo 5 della legge regionale 7/2003 é sostituito dal seguente:

<(Modalità)

1. Le manifestazioni fieristiche si svolgono nel rispetto dei seguenti principi:
a) modalità organizzative dirette a garantire, compatibilmente con gli spazi disponibili, pari opportunità di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l'iniziativa;
b) condizioni contrattuali a carico degli espositori che rispondano a criteri di trasparenza e di parità di trattamento, in particolare con riferimento all'ammontare della quota di partecipazione richiesta agli espositori e alle tariffe per i servizi non compresi nella quota stessa.
2. Le manifestazioni fieristiche devono svolgersi in quartieri fieristici o in aree esterne adeguatamente attrezzate e idonee, ai sensi della vigente normativa, sotto il profilo della sicurezza e agibilità degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture.>>.

Art. 50
(Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 7/2003)

1. L'articolo 6 della legge regionale 7/2003 é sostituito dal seguente:

<(Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche)

1. Ai soli effetti promozionali e di visibilità dell'evento, é istituito il Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche con qualifica di internazionale, nazionale e regionale, di seguito denominato Calendario.
2. Il Calendario é pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello in cui le manifestazioni devono svolgersi ed é pubblicizzato mediante strumenti informatici.
3. Nel Calendario sono riportati, per ogni singola manifestazione:
a) la denominazione;
b) la tipologia e la qualifica;
c) il luogo e il periodo di svolgimento;
d) i settori merceologici interessati.>>.

Art. 51
(Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 7/2003)

1. L'articolo 7 della legge regionale 7/2003 é sostituito dal seguente:

<(Regolamento)

1. Con regolamento regionale sono stabiliti:
a) i requisiti per il riconoscimento della qualifica della manifestazione fieristica di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale e i termini per la presentazione delle domande di qualificazione al fine dell'inserimento della manifestazione nel Calendario;
b) i requisiti minimi dei quartieri fieristici e delle aree esterne disponibili per lo svolgimento delle manifestazioni con qualifica di internazionale, nazionale, regionale e locale;
c) le modalità di rilevazione e certificazione, ai fini dell'attribuzione delle qualifiche di cui all'articolo 4, dei dati attinenti agli espositori e visitatori delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e locali.>>.

Art. 52
(Abrogazioni)

1. L'articolo 9 della legge regionale 7/2003 é abrogato.


CAPO VII
Norme finanziarie e finali

Art. 53
(Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 1, é autorizzata la spesa complessiva di 5.050.000 euro, suddivisa in ragione di 3.050.000 euro per l'anno 2005 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, a carico dell'unità previsionale di base 12.3.360.1.1339 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 8650 (1.1.163.2.10.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla Rubrica n. 360 - Servizio n. 226 - Politiche economiche e marketing territoriale - spese correnti - con la denominazione <> e con lo stanziamento complessivo di 5.050.000 euro, suddiviso in ragione di 3.050.000 euro per l'anno 2005 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.
2. Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 1, é autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007, a carico dell'unità previsionale di base 12.3.360.2.318 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 8659 (2.1.243.3.10.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla Rubrica n. 360 - Servizio n. 226 - Politiche economiche e marketing territoriale - spese d'investimento - con la denominazione <> e con lo stanziamento complessivo di 300.000 euro, suddiviso in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007.
3. Per le finalità previste dall'articolo 12 bis della legge regionale 27/1999, come inserito dall'articolo 22, comma 1, é autorizzata la spesa complessiva di 286.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2005 e di 93.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, a carico dell'unità previsionale di base 12.3.360.2.318 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9608 (2.1.243.3.10.28) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla Rubrica n. 360 - Servizio n. 226 - Politiche economiche e marketing territoriale - spese d'investimento - con la denominazione <> e con lo stanziamento complessivo di 286.000 euro, suddiviso in ragione di 100.000 euro per l'anno 2005 e di 93.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.
4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 3/1999, come sostituito dall'articolo 31, comma 1, continuano a far carico all'unità previsionale di base 12.3.360.1.315 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 7915 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione é conseguentemente modificata in <>.
5. Per le finalità previste dall'articolo 44, comma 1, é autorizzata la spesa complessiva di 18.772.000 euro, suddivisa in ragione di 10.548.500 euro per l'anno 2006 e di 8.223.500 euro per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 10.2.360.2.1440 di nuova istituzione – a decorrere dall'anno 2006 - nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 – alla funzione obiettivo n. 10 – programma 10.2 – Rubrica n. 360 – con la denominazione <> con riferimento al capitolo 9609 (2.1.238.3.10.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato al bilancio precitato - a decorrere dall'anno 2006 - alla Rubrica n. 360 - Servizio n. 224 – Affari generali, amministrativi e politiche comunitarie – spese d'investimento - con la denominazione <> e con lo stanziamento complessivo di 18.772.000 euro, suddiviso in ragione di 10.548.500 euro per l'anno 2006 e di 8.223.500 euro per l'anno 2007.
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1, 2, 3 e 5, per complessivi 24.408.000 euro, suddivisi in ragione di 3.250.000 euro per l'anno 2005, di 11.741.500 euro per l'anno 2006 e di 9.416.500 euro per l'anno 2007 si fa fronte come di seguito indicato:
a) per complessivi 24.058.000 euro, suddivisi in ragione di 2.900.000 euro per l'anno 2005, di 11.741.500 euro, per l'anno 2006 e di 9.416.500 euro per l'anno 2007, mediante storno di pari importo dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

UPB capitolo 2005 2006 2007

14.5.360.2.1308 9321 - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 - 1.000.000,00
12.1.360.2.290 7710 - 1.800.000,00 - 2.464.500,00 - 2.464.500,00
12.3.360.1.315 7679 - 100.000,00 - 93.000,00 - 93.000,00
13.1.360.2.338 8653 - - 465.000,00 - 465.000,00
13.1.360.2.338 8654 - - 558.000,00 - 558.000,00
13.1.360.2.338 8631 - - 372.000,00 - 372.000,00
13.2.360.2.455 8918 - - 465.000,00 - 465.000,00
13.2.360.2.455 8919 - - 279.000,00 - 279.000,00
13.2.360.1.450 8908 - - 2.325.000,00 -
12.1.360.1.286 7692 - - 465.000,00 - 465.000,00
12.1.360.1.286 7693 - - 1.860.000,00 - 1.860.000,00
9.2.360.1.1066 8600 - - 186.000,00 - 186.000,00
14.3.360.1.1301 9244 - - 93.000,00 - 93.000,00
14.4.360.2.1305 9268 - - 1.116.000,00 - 1.116.000,00

b) per la quota di 350.000 euro per l'anno 2005 mediante prelievo di pari importo dall'unità previsionale di base 53.6.250.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 903 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico stesso);
intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Art. 54
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


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