NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria
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Legge regionale 03 giugno 2005, n. 8
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ULTERIORI MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 2000 N. 8 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ FIERISTICHE E DI PROMOZIONE COMMERCIALE)
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Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1 (Sostituzione dell’articolo 4)
1. L’articolo 4 della legge regionale 9 febbraio 2000 n. 8 (disciplina delle attività fieristiche e di promozione commerciale) e successive modificazioni è sostituito dal seguente: “Articolo 4 (Requisiti delle manifestazioni fieristiche) 1. Le manifestazioni fieristiche devono: a) svolgersi in un quartiere fieristico o in un’area temporaneamente attrezzata che siano idonei, ai sensi della vigente normativa, sotto il profilo della sicurezza e agibilità degli impianti, strutture e infrastrutture; b) presentare modalità organizzative dirette a garantire pari opportunità di accesso a tutti gli operatori interessati ad esporre, compatibilmente con l'area espositiva disponibile, nel rispetto della priorità determinata, di norma, dall'ordine cronologico di presentazione delle domande; c) prevedere condizioni contrattuali a carico degli espositori che rispondano a criteri di trasparenza e di parità di trattamento.”.
ARTICOLO 2 (Sostituzione dell’articolo 5)
1. L’articolo 5 della l.r. 8/2000 è sostituito dal seguente: “Articolo 5(Soggetti organizzatori) 1. Le manifestazioni fieristiche sono organizzate da soggetti pubblici e privati, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, libera prestazione di servizi e libertà di stabilimento sanciti dall’Unione Europea.”.
ARTICOLO 3 (Sostituzione dell’articolo 6)
1. L’articolo 6 della l.r. 8/2000 è sostituito dal seguente: “Articolo 6(Comunicazione della manifestazione fieristica)
1. Il soggetto che organizza una manifestazione fieristica è tenuto a darne comunicazione, almeno sessanta giorni prima del suo svolgimento, alla Regione se si tratta di manifestazione di rilevanza internazionale, nazionale o regionale, al Comune se si tratta di manifestazione di rilevanza locale. 2. Ha rilevanza locale la manifestazione per la quale si prevede che l’ottanta per cento degli espositori provenga dalla provincia in cui essa si svolge. 3. La comunicazione di cui al comma 1, a firma del rappresentante legale dell’ente richiedente, contiene: a) la denominazione o ragione sociale del soggetto organizzatore, la sede legale e il numero di iscrizione al Registro delle imprese ovvero altri dati identificativi dell’impresa, dichiarati sotto forma di autocertificazione; b) la denominazione della manifestazione fieristica, la sede espositiva e la relativa superficie netta, coperta e scoperta; c) l’indicazione dei settori merceologici e della tipologia della manifestazione, ai sensi dell’articolo 3; d) l’indicazione del periodo di svolgimento della manifestazione; e) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la disponibilità dell’area espositiva, la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 4 e la compatibilità dell’oggetto sociale con l’attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche. 4. Alla comunicazione è allegato il programma della manifestazione. 5. Qualora la documentazione risulti incompleta o inesatta, l’Ente competente ai sensi del comma 1 può, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, chiedere informazioni o documentazione integrativa. 6. Qualora il soggetto organizzatore non sia in grado di realizzare la manifestazione, deve darne immediato avviso all’Ente competente.”.
ARTICOLO 4 (Sostituzione dell’articolo 7)
1. L’articolo 7 della l.r. 8/2000 è sostituito dal seguente: “Articolo 7(Qualifica della manifestazione fieristica) 1. Su domanda del soggetto organizzatore, la manifestazione fieristica può ottenere la qualifica di internazionale, nazionale, regionale o locale in relazione: a) alle strutture e ai servizi del quartiere fieristico; b) al grado di rappresentatività del settore o dei settori economici ai quali la manifestazione è rivolta; c) al programma della manifestazione; d) agli scopi dell'iniziativa, anche in relazione al settore interessato; e) alla provenienza degli espositori e dei visitatori. 2. La qualifica è riferita alla singola manifestazione, anche in caso di manifestazioni ricorrenti. 3. Con provvedimento amministrativo sono specificati i criteri e i requisiti per l’attribuzione della qualifica di cui al comma 1. Gli organizzatori di manifestazioni fieristiche di qualifica internazionale o nazionale, qualora trattasi di società di capitali, devono avere il proprio bilancio annuale certificato da parte di una società di revisione contabile iscritta nell’apposito albo della Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (CONSOB) o di equivalente organo di Paesi membri dell’Unione Europea o di Paesi terzi. 4. L’attribuzione della qualifica è di competenza: a) della Regione per la qualifica di internazionale, nazionale e regionale; b) dei Comuni, anche in forma associata o tramite le Comunità Montane, per la qualifica di locale. 5. L’Ente competente ai sensi del comma 4 provvede all’attribuzione della qualifica entro novanta giorni dalla presentazione della domanda. I Comuni trasmettono alla Regione copia dei relativi provvedimenti entro dieci giorni dalla loro adozione.”.
ARTICOLO 5 (Abrogazione degli articoli 8, 9 e 10)
1. Gli articoli 8, 9 e 10 della l.r. 8/2000 sono abrogati.
ARTICOLO 6 (Sostituzione dell’articolo 11)
1. L’articolo 11 della l.r. 8/2000 è sostituito dal seguente: “Articolo 11(Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche)1. Ai fini di informativa e di promozione, entro il 30 novembre di ogni anno la Regione approva e pubblica, nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, il Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche che si svolgeranno nel territorio regionale nell’anno successivo. 2. Nel Calendario di cui al comma 1 sono inserite tutte le manifestazioni fieristiche che hanno ottenuto la qualifica di cui all’articolo 7 entro il 30 settembre dell’anno antecedente a quello di svolgimento delle manifestazioni stesse. 3. Le manifestazioni fieristiche che hanno ottenuto la qualifica di nazionale o internazionale entro il 30 aprile dell’anno antecedente a quello di svolgimento sono inserite altresì nel Calendario Fieristico Italiano. 4. Il Calendario di cui al comma 1 indica, per ogni singola manifestazione: a) il soggetto organizzatore; b) la denominazione della manifestazione; c) la tipologia della manifestazione; d) la qualifica della manifestazione; e) il luogo e il periodo di svolgimento della manifestazione; f) i settori merceologici interessati.”.
ARTICOLO 7 (Sostituzione dell’articolo 18)
1. L’articolo 18 della l.r. 8/2000 è sostituito dal seguente: “Articolo 18 (Sanzioni) 1. Salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) in caso di svolgimento di manifestazione fieristica che non abbia i requisiti di cui all’articolo 4, una sanzione da un minimo di dodici euro ad un massimo di centoventi euro per ciascun metro quadrato di superficie espositiva netta; b) in caso di mancata o tardiva comunicazione della manifestazione ai sensi dell’articolo 6, una sanzione da un minimo di dieci euro ad un massimo di cento euro per ciascun metro quadrato di superficie espositiva netta; c) in caso di svolgimento della manifestazione fieristica con modalità diverse da quelle comunicate ai sensi dell’articolo 6 ovvero senza aver dato riscontro alle richieste di cui al comma 5 dello stesso articolo, una sanzione da un minimo di otto euro ad un massimo di ottanta euro per ciascun metro quadrato di superficie espositiva netta; d) in caso di abuso della qualifica di internazionale, nazionale o regionale, una sanzione compresa tra il dieci ed il trenta per cento del fatturato della manifestazione.2. Relativamente alle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 sono ridotte alla metà. 3. La vigilanza per il rispetto delle norme della presente legge, l'accertamento delle violazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative e la riscossione delle somme dovute dai trasgressori spettano alla Regione, ed ai Comuni per le manifestazioni di rilevanza locale. Si applica la legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 e successive modificazioni.”.
ARTICOLO 8 (Rettifiche)
1. Dopo l’articolo 17, le parole: “Titolo V” sono sostituite dalle seguenti: “Titolo IV”. 2. Dopo l’articolo 18, le parole: “Titolo VI” sono sostituite dalle seguenti: “Titolo V”.
ARTICOLO 9 (Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale: E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova, addì 23 giugno 2005 IL PRESIDENTE (Claudio Burlando)
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