Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
1. In eroga a quanto previsto dall’articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e comunque fino all’approvazione del primo Piano di assetto territoriale (PAT), i comuni, per l’attuazione dell’articolo 10, comma 8 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, possono adottare entro il 30 aprile 2006 le varianti allo strumento urbanistico generale secondo le disposizioni previste dall’articolo 50, comma 6 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni, approvandole ai sensi delle disposizioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 50.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 2 dicembre 2005