NORMATIVA
Normativa regionale - Friuli Venezia Giulia
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Legge Regionale 02.04.2004, n. 10
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Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia ai processi normativi dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari
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Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
Art. 1 (Finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in conformità ai principi di cui all’articolo 117 della Costituzione e nell’ambito delle proprie competenze, concorre direttamente alla formazione degli atti comunitari e garantisce l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea sulla base dei principi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica. 2. Nell'ambito dei fini di cui al comma 1, la presente legge definisce le procedure finalizzate alla tempestiva attuazione delle direttive comunitarie nelle materie di competenza legislativa della Regione.
Art. 2 (Partecipazione alla formazione degli atti comunitari)
1. La Regione concorre direttamente, nelle materie di propria competenza, alla formazione degli atti comunitari, partecipando nell'ambito delle delegazioni del Governo all'attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei Comitati del Consiglio e della Commissione europea secondo modalità stabilite ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).
Art. 3 (Legge comunitaria regionale)
1. La Regione, nelle materie di propria competenza, dà immediata attuazione alle direttive comunitarie. 2. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale, previa verifica dello stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario, presenta al Consiglio regionale un disegno di legge regionale recante <>; tale titolo é completato dall'indicazione <> seguita dall'anno di riferimento. 3. Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 2, la Giunta regionale: a) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato in conseguenza di inadempimenti della Regione; b) fornisce l'elenco delle direttive da attuare in via regolamentare o amministrativa. 4. Il regolamento interno del Consiglio regionale definisce i tempi, le modalità di esame e di votazione della legge comunitaria regionale.
Art. 4 (Contenuti della legge comunitaria regionale)
1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario é assicurato dalla legge comunitaria regionale, che reca: a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni legislative regionali in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1; b) disposizioni necessarie per dare attuazione o assicurare l'applicazione di norme e di atti comunitari, che vincolino la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione; c) disposizioni che autorizzano la Giunta regionale ad attuare le direttive in via regolamentare, nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge; d) disposizioni ricognitive delle direttive da attuare in via amministrativa. 2. Alla legge comunitaria regionale sono allegati: a) l'elenco delle direttive che non necessitano di provvedimento di attuazione perché di diretta applicazione per il loro contenuto sufficientemente specifico, ovvero in quanto l'ordinamento interno risulta già conforme a esse; b) l'elenco delle direttive attuate in via regolamentare; c) l'elenco delle direttive attuate in via amministrativa.
Art. 5 (Attuazione in via regolamentare)
1. La legge comunitaria regionale può autorizzare l'attuazione delle direttive mediante regolamenti di esecuzione e attuazione, nonché mediante regolamenti di delegificazione, nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge. 2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano alle seguenti norme generali nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenuti nelle direttive da attuare: a) individuazione della responsabilità e delle funzioni attuative delle amministrazioni nel rispetto del principio di sussidiarietà; b) esercizio dei controlli secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità; c) fissazione di termini e procedure nel rispetto dei principi di semplificazione di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche. 3. Le disposizioni della legge comunitaria regionale che autorizzano l'emanazione di regolamenti di delegificazione determinano le norme generali o i criteri che devono presiedere all'esercizio del potere regolamentare e dispongono l'abrogazione delle disposizioni legislative vigenti, con effetto dall'entrata in vigore dei regolamenti e in essi espressamente indicate. Tali regolamenti sono adottati previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, la quale esprime il parere entro sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere. 4. La legge comunitaria regionale detta le disposizioni relative qualora le direttive consentano scelte in ordine alle modalità della loro attuazione o si renda necessario introdurre sanzioni amministrative o individuare le autorità pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti all’applicazione della nuova disciplina, o qualora l’attuazione delle direttive comporti l’istituzione di nuovi organi amministrativi o la previsione di nuove spese o di minori entrate.
Art. 6 (Adeguamenti tecnici in via amministrativa)
1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento regionale, é data attuazione in via amministrativa con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale.
Art. 7 (Relazione al Consiglio regionale)
1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge comunitaria regionale annuale l’Assessore regionale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali, previa deliberazione della Giunta regionale, presenta alla competente Commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione della legge medesima.
Art. 8 (Misure urgenti)
1. A fronte di atti normativi comunitari o sentenze degli organi giurisdizionali delle Comunità europee, comunicate dal Governo alla Regione, che comportano obblighi regionali di adempimento all'ordinamento comunitario ed abbiano scadenza anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria regionale relativa all'anno in corso, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il relativo disegno di legge indicando nella relazione la data entro la quale il provvedimento deve essere approvato.
Art. 9 (Indicazione degli atti comunitari attuati)
1. Tutti i provvedimenti adottati dalla Regione per dare attuazione alle direttive comunitarie nelle materie di propria competenza legislativa recano nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata. 2. Le sentenze della Corte di giustizia che comportino obbligo di adeguamento per la Regione sono indicate nell'ambito delle disposizioni che modificano la normativa vigente in conformità a esse.
Art. 10 (Modifica, deroga, sospensione o abrogazione della legge)
1. Le disposizioni della presente legge possono essere modificate, derogate, sospese o abrogate da successive leggi solo attraverso l'esplicita indicazione delle disposizioni da modificare, derogare, sospendere o abrogare.
Art. 11 (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 9/1998)
1. All’articolo 1 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 9 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato) sono apportate le seguenti modifiche: a) ai commi 1 e 7 bis le parole <> sono sostituite dalle seguenti: <>; b) al comma 4 le parole <> sono sostituite dalle seguenti: <>.
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