Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Finalità
1. La regione rende effettivo l’ esercizio del diritto alla salute ed alla tutela della integrità fisica e psichica per tutti i cittadini e le persone residenti a qualsiasi titolo nel territorio regionale.
2 A tal fine la regione promuove interventi intesi a ridurre ed ad eliminare progressivamente i tempi e le attese che intercorrono tra la richiesta delle prestazioni sanitarie di base e specialistiche e la loro effettiva erogazione.
ARTICOLO 2
Definizioni
1. Lista di attesa: elenco che esprime la numerosità della domanda di una specifica prestazione sanitaria registrata in rapporto al tempo di effettiva erogazione della stessa.
2. Lista chiusa: agenda di prenotazioni di prestazioni sanitarie accessibili solo per periodi predefiniti e limitati di tempo, caratterizzata da un giorno di apertura e da un giorno di chiusura, per poi essere di nuovo aperta.
3. Tempo di attesa: tempo che intercorre tra la registrazione della richiesta di prestazione sanitaria da parte del cittadino e l’erogazione effettiva della prestazione stessa: può essere prospettato cioè esplicitato a priori in riferimento alla data prevista dell’erogazione della prestazione oppure effettivo cioè calcolato dopo la data della effettiva erogazione della prestazione.
4. Accessibilità: possibilità per il singolo cittadino o per un gruppo omogeneo di cittadini di usufruire della prestazione sanitaria di cui ha bisogno nel tempo e nel luogo più opportuno, in quantità e qualità adeguate e nei limiti delle risorse disponibili.
5. Centro Unificato di prenotazione (CUP ): sistema centralizzato di prenotazioni di prestazioni sanitarie che consente di organizzare con maggiore efficienza le prenotazioni, gli accessi, la gestione delle unità professionali erogatrici delle prestazioni e di fornire le necessarie informazioni ai cittadini.
6. Registro delle prenotazioni: documento, generalmente su supporto informatico, nel quale sono registrate le richieste di prestazioni sanitarie specialistiche, diagnostiche e di ricovero, sotto la responsabilità della direzione sanitaria.
7. Monitoraggio: modalità e tecniche di rilevazione dei dati relativi alle liste di attesa ed ai tempi di accessibilità e di erogazione effettiva delle prestazioni sanitarie di base e specialistiche richieste dai cittadini.
ARTICOLO 3
Liste e tempi di attesa
1. La regione promuove la gestione delle liste delle prenotazioni e dei tempi di attesa al fine della progressiva riduzione ed eliminazione delle liste di attesa.
2. A tal fine la regione attua:
a) l’aumento della capacità produttiva e la razionalizzazione dell’offerta delle prestazioni sanitarie di base e specialistiche sull’intero territorio regionale e tramite le intese Stato-Regioni promuove l’accessibilità alle prestazioni sanitarie per i cittadini residenti nel proprio territorio in tutto il territorio nazionale;
b) Favorisce la cooperazione tra i medici deputati alla prescrizione delle prestazioni sanitarie di base e specialistiche ed i medici erogatori delle prestazioni medesime nella elaborazione delle priorità cliniche e dei percorsi terapeutici predefiniti. Per priorità cliniche si intendono le condizioni cliniche sulla base delle quali gli operatori sanitari attribuiscono al paziente un tempo di attesa ragionevole per ottenere l’erogazione della prestazione sanitaria senza comprometterne la prognosi e la qualità della vita. Per precorso terapeutico predefinito si intende l’insieme delle prestazioni sanitarie appropriate per giungere ad un obiettivo diagnostico e terapeutico.
c) Rende direttamente disponibili ai cittadini l’accesso diretto senza prenotazione a tutte le prestazioni sanitarie di largo utilizzo e di semplice erogazione tecnica. La giunta regionale cura la pubblicazione e l’aggiornamento periodico dell’elenco delle prestazioni sanitarie di base e specialistiche immediatamente accessibili ai cittadini.
3. La regione promuove i Centri Unificati di prenotazione su base cittadina ed aziendale e favorisce gli accordi tra le aziende sanitarie e ospedaliere per la gestione efficiente dei Centri, anche al fine di eliminare le liste chiuse;
promuove le intese e gli accordi anche su base interregionale per la promozione e la gestione trasparente dei processi di informazione e di comunicazione ai cittadini.
ARTICOLO 4
Tipologia degli interventi
1. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere:
a) rendono funzionali sotto il profilo della razionalizzazione della domanda di erogazione delle prestazioni sanitarie gli strumenti di accesso alla prenotazione delle prestazioni anche mediante la gestione comune dei Centri Unificati di prenotazione; segmentano la domanda di prestazioni al fine di facilitarne l’accesso in tempi brevi ai cittadini con priorità cliniche;
differenziano le prestazioni sanitarie per tipologie e criticità.
b) individuano sul piano dell’offerta le prestazioni sanitarie prioritarie;
definiscono i percorsi diagnostico-terapeutici; coinvolgono gli operatori sanitari nella individuazione delle criticità nei processi organizzativi delle strutture erogatrici presenti nel territorio.
2. La regione individua nell’ Agenzia Sanitaria Regionale (ARSAN) il supporto tecnico per le tipologie di azione elencate nel comma precedente.
L’elencazione non è tassativa.
ARTICOLO 5
Centri Unificati di prenotazione
1. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere istituiscono il Centro Unificato per le prenotazioni (CUP) su scala cittadina e/o aziendale.
2. Le aziende si accordano per una gestione dei CUP anche a livello interaziendale ed attraverso le intese opportune anche a livello interregionale.
3. Il Centro unificato per le prenotazioni promuove il collegamento con tutte le unità di erogazione delle prestazioni sanitarie di base e specialistiche presenti sul territorio, pubbliche, private e di libera professione.
ARTICOLO 6
Monitoraggio
1. Nell’ambito del Sistema Informativo Regionale, la regione attua la rilevazione trimestrale di alcune prestazioni sanitarie selezionate definite traccianti. Sono cosi individuate quelle speciali prestazioni sanitarie considerate di particolare interesse a livello internazionale relativamente alla criticità dei tempi di attesa rilevati, alla significatività clinica ed all’impatto sociale legato alle attese e che forniscono informazioni circa la situazione organizzativa e gestionale della struttura erogante la prestazione.
2. Le aziende raccolgono i dati e flussi informativi relativi alle variabili di contesto - popolazione residente, soggetti erogatori, CUP, numero dei punti di prenotazione aziendale - ed alle variabili oggetto di misurazione - tempo di attesa espresso in giorni, numero di utenti in lista, numero di prestazioni offerte o effettuate nell’unità di tempo prescelta, numero di prestazioni effettuate in regime di libera professione -. I dati sono utilizzati per il controllo di gestione interno e nell’ambito regionale per le opportune valutazione delle criticità del Sistema Sanitario regionale.
ARTICOLO 7
Informazione e comunicazione
1. Le aziende promuovono l’informazione e la comunicazione tra gli operatori sanitari ed i cittadini utilizzando tutti gli strumenti previsti dalla legge n. 241/1990.
2. Le aziende promuovono attraverso l’ufficio di relazione con il pubblico (URP) e l’uso delle tecnologie informatiche la più vasta e capillare informazione sanitaria tra i cittadini.
3. L‘azienda applica le metodologie promosse dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la determinazione del grado di soddisfazione dei cittadini.
ARTICOLO 8
Divieti e sanzioni
1. La sospensione delle attività di prenotazione delle prestazioni sanitarie è assolutamente vietata, salvo in casi imprevedibili di assoluta impossibilità tecnica sopravvenuta di erogazione del servizio. In tale caso la regione prende tutte le misure necessarie per eliminare il disagio per i cittadini.
2. Le necessarie funzioni di supplenza e di sostituzione sono svolte dalle aziende sanitarie, ospedaliere e nel loro ambito territoriale dalle strutture erogatrici di servizi e prestazioni sanitarie pubbliche, private accreditate e di libera professione da esse tempestivamente individuate.
3. Costituisce criterio di valutazione della dirigenza il risultato ottenuto nella gestione delle liste di prenotazione delle prestazioni sanitarie di base e specialistiche.
ARTICOLO 9
Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello Statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
Napoli, 2 marzo 2006
BASSOLINO