Il Consiglio Regionale
ha approvato
il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
1. La Regione Campania, nell’ambito della politica di programmazione energetica, persegue l’obiettivo di coniugare lo sviluppo della produzione di energia da fonte eolica con la conservazione e la tutela del patrimonio naturalistico, storico e culturale del territorio.
2. Per stabilire una griglia di sostenibilità degli impianti eolici, la costruzione di nuovi aereogeneratori è autorizzata esclusivamente nel rispetto di una distanza pari o superiore a 800 metri dall’aerogeneratore più vicino preesistente o già autorizzato, a tutela della necessità di quest’ultimo di usufruire della frequenza del vento, in relazione all’intensità e alla reale capacità di produrre energia.
ARTICOLO 2
1. La presente legge è dichiarata urgente e, ai sensi e per gli effetti dello Statuto, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
Napoli 1 luglio 2011 - Caldoro