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NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria

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Legge regionale 01 dicembre 2005, n. 18
Disposizioni in materia di organizzazione turistica regionale. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2004, n.14 (Organizzazione turistica regionale. Modifica allalegge regionale 27 marzo 1998, n. 15) e alla legge regionale 27 marzo 1998, n. 15 (Agenzia regionale per la promozione turistica)
 
Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

ARTICOLO 1
(Modifica dell’articolo 9 della l.r. 14/2004)

1. Il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 10 agosto 2004 n. 14 è così sostituito:
"1. I S.T.L. vengono costituiti per concertare ed attuare progetti per lo sviluppo di prodotti turistici completi, secondo le linee individuate dalla Regione in accordo con il Comitato di Coordinamento di cui all’articolo 7. Il S.T.L. ha la funzione di integrare ed arricchire l’offerta turistica ligure di prodotti turistici nuovi, seguendo le esigenze del mercato e valorizzando le risorse del territorio.".

ARTICOLO 2
(Modifica dell’articolo 10 della l.r. 14/2004)

1. Il comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 14/2004 è così sostituito:
"4. Entro i sei mesi successivi al riconoscimento, a pena di revoca dello stesso, i proponenti devono presentare alla Regione un Piano di sviluppo turistico di durata triennale che precisi gli obiettivi e le strategie per il territorio di riferimento, nonché i tempi di realizzazione. Al piano di sviluppo turistico deve essere allegato un piano finanziario, nel quale risultino specificate le risorse di cui si avvarrà il Sistema.".
2. Il comma 6 dell’articolo 10 della l.r. 14/2004 è così sostituito:
"6. Il Piano è approvato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla ricezione, ferma restando la possibilità di richiedere, con interruzione dei termini, delucidazioni ed integrazioni. Ai fini dell’approvazione e della conseguente conferma del riconoscimento dei S.T.L. la Giunta regionale tiene conto dei seguenti elementi:
a) adeguatezza delle risorse conferite dai proponenti per la copertura, a regime, delle spese di funzionamento dei S.T.L.;
b) idoneità del Piano a promuovere, attraverso specifici progetti o iniziative, la valorizzazione turistica del territorio, con particolare riferimento all’entroterra;
c) del parere della Provincia competente.".

ARTICOLO 3
(Proroga delle APT)

1. Salvo diversa disposizione della normativa regionale di riordino dell’organizzazione turistica, il termine di soppressione delle Aziende di promozione turistica (APT), già previsto dall’articolo 14 comma 2 della l.r. 14/2004, è fissato al 31 dicembre 2006.
2. Fino alla data di cui al comma 1, i Commissari Straordinari delle APT continuano a svolgere le funzioni e i compiti loro assegnati secondo le norme di cui alla l.r. 14/2004.
3. Fino alla data di cui al comma 1, i Collegi dei Revisori dei Conti continuano ad esercitare le proprie funzioni.
4. Il termine previsto dall’articolo 16 comma 1 della l.r. 14/2004 è prorogato al 31 dicembre 2006.
5. Sino al 31 dicembre 2006, i S.T.L. costituiti possono stipulare convenzioni con l’Agenzia regionale "In Liguria" e con le APT per la promozione dei prodotti turistici che gli stessi S.T.L. avranno realizzato.

ARTICOLO 4
(Modifica dell’articolo 4 della l.r. 15/1998)

1. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 27 marzo 1998 n. 15 è così sostituito:
“2. Il Direttore generale è nominato dalla Giunta regionale, sentito il
parere della Commissione consiliare competente in materia di nomine, per un periodo, rinnovabile, non superiore ai cinque anni. La nomina deve rispondere a titoli ed esperienze professionali adeguate alla qualità e alla specificità dell’incarico. Non si applica la disciplina in materia di nomine dei Direttori Generali degli Enti strumentali.".

ARTICOLO 5
(Modifica dell’articolo 5 della l.r. 15/1998)

1. Il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 15/1998 è così sostituito:
"1. Per favorire il coordinamento delle attività promozionali dell’Agenzia con quelle di altri organismi operanti nel settore è istituita, presso l’Agenzia, una Commissione tecnica nominata dalla Giunta regionale e avente durata coincidente con la legislatura. La Commissione è composta dal Direttore generale del Dipartimento regionale competente in materia turistica, che la presiede, dal Direttore generale dell’Agenzia, da due rappresentanti del sistema delle imprese designati da ciascuna delle Camere di Commercio liguri, da un rappresentante designato dall’UNPLI, da tre rappresentanti designati dall’ANCI, da un rappresentante per ciascuna Provincia ligure e da un rappresentante del Comune di Genova.”
ARTICOLO 6
(Ulteriore modifica dell’articolo 9, comma 4 della l.r. 14/2004)

1. Al comma 4 dell’articolo 9 della l.r. 14/2004 dopo le parole “le Comunità Montane,” sono aggiunte le parole “i Parchi regionali e nazionali,”.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova, 1 dicembre 2005
IL VICE PRESIDENTE
(Massimiliano Costa)


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