NORMATIVA
Normativa regionale - Puglia
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Legge regionale16 gennaio 2003, n. 1
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"Disposizioni urgenti in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)".
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Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:
Art. 1 (Finalità della legge)
1. La presente legge, in attesa del nuovo ordinamento degli enti regionali operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica e del contestuale riordino dell'intera materia, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 sul decentramento delle funzioni statali, in conformità con i principi stabiliti dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sull'ordinamento delle autonomie locali e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sul conferimento delle funzioni alle Regioni, individua proventi utilizzabili dagli Istituti autonomi case popolari (IACP), enti amministrativi strumentali della Regione, per ridurre i loro disavanzi finanziari.
Art. 2 (Quota dei proventi delle alienazioni degli immobili utilizzate per la riduzione dei disavanzi finanziari)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge gli IACP, in stato di dissesto finanziario, possono - sulla base di un piano di risanamento da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale e redatto secondo i criteri di cui all'articolo 2, comma 81, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - procedere all'utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi in quote pari al 70 per cento per il risanamento del dissesto finanziario degli Istituti e 30 per cento da destinare al reinvestimento in edifici e aree edificabili, per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonché a opere di urbanizzazione socialmente rilevanti.
Art. 3 (Regolarizzazione dei rapporti locativi)
1. Ai fini della regolarizzazione dei rapporti locativi di cui all'articolo 1, comma 6, della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3, gli interessati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, rinnovano la domanda al Comune e ne trasmettono copia all'IACP competente per territorio. 2. Qualora il Comune, entro novanta giorni dalla data di acquisizione della nuova domanda, non provveda alle verifiche e all'assegnazione previste dall'articolo 23 della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54, a tali adempimenti provvede, in sostituzione, nei successivi novanta giorni, l'IACP competente per territorio. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. Data a Bari, addì 16 gennaio 2003 RAFFAELE FITTO
NOTE Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatto dall'Ufficio Legislativo della Giunta Regionale - Servizio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificato o alle quali è fatto rinvio. Le note non costituoscono testo ufficiale della legge regionale. NOTE ALL'ART. 1 Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, recante "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382" è pubblicato nella Gazz. Uff. 29 agosto 1977, n. 234, S.O. Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" è pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O. Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 è pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 1998, n. 92, S.O. NOTE ALL'ART. 2 La L. 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misura di razionalizzazione della finanza pubblica" è pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1996, n. 303, S.O. Si riporta il comma 81 dell'art. 2: 2. Misure in materia di servizi di pubblica utilità e per il sostegno dell'occupazione e dello sviluppo. 1-80. OMISSIS 81. Il piano di finanziamento, redatto in termini finanziari, deve indicare: a) l'entità del disavanzo finanziario, con esclusione di componenti relative agli ammortamenti; b) i criteri seguiti per calcolare l'ammontare del disavanzo e le cause che ne hanno determinato la formazione; c) l'entità dell'anticipazione di cui viene richiesta la concessione a norma del comma 83; d) il periodo di ammortamento dell'anticipazione e le modalità di restituzione; e) i proventi mediante i quali si intende assicurare il pagamento della rate di ammortamento del mutuo, compresi quelli da alienazione degli alloggi, in quote diverse da quella previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 560; f) il bilancio sintetico di previsione pluriennale, da cui risulti la non sussistenza di cause di formazione di nuovo disavanzo finanziario. 82-224 OMISSIS NOTE ALL'ART. 3 La Legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3, recante "Adeguamento canoni di locazione alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP)" è pubblicata nel BUR n. 9 del 24/01/96. Si riporta l'art. 1. Art. 1 1. Il canone di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) di cui all'art. 32 e seguenti della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54, in assenza di nuova determinazione da parte degli enti gestori, in via provvisoria, in attesa della revisione generale del classamento delle unità immobiliari e della esatta individuazione dei dati relativi ai nuclei familiari agli alloggi, è aumentato nella misura del trenta per cento di quello fissato dalla medesima legge regionale 20 dicembre 1984, n, 54. 2. I canoni di locazione di cui alla presente legge non possono comunque essere superiori a quelli determinati con legge 27 luglio 1978, n. 392, né essere inferiori e lire 25 mila. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la delibera della Giunta regionale n. 2316 del 5 giugno 1995 cessa di produrre i suoi effetti; eventuali eccedenza rispetto ai canoni determinati ai sensi del precedente comma 1 corrisposte dagli assegnatari nel periodo precedente alla data di entrata in vigore della presento legge sono computate quali anticipazioni sugli aumenti di cui alla presente legge. 4. Eventuali aumenti determinati dagli enti gestori per effetto della delibera CIPE del 13 marzo 1995 non potranno essere superiori a quelli prodotti dalla presente legge. 5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione determinerà in modo definitivo la misura dei canoni degli alloggi ERP e gli enti gestori procederanno a conguagli a far data dal 27 novembre 1995. 6. La normativa prevista dall'art. 23 della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54 è applicata con abrogazione del comma 3 a tutti coloro che occupano l'alloggio senza titolo alla data del 30 giugno 1994, semprecchè l'occupazione non ha sottratto il godimento dell'alloggio ad assegnatario già individuato in graduatoria definitiva pubblicata. La Legge regionale 20 dicembre 1984, n. 84, recante "Norme per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" è pubblicata nel BUR 20.12.1984, n. 136. Art. 23 (Norma transitoria per la regolarizzazione dei rapporti locativi) 1. Nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge occupino senza titolo alloggi di edilizia residenziale pubblica è disposta l'assegnazione di un alloggio nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 12. 2. L'assegnazione di cui al comma precedente è subordinata: a) al protrarsi dell'occupazione da parte dello stesso nucleo familiare per almeno i dodici mesi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge; b) all'accertamento del possesso da parte degli occupanti dei requisiti prescritti dal precedente art. 2; c) all'impegno da parte dell'occupante di pagamento, anche rateale, di tutti i canoni e spese dovuti. 3. Il Comune, d'intesa con l'ente gestore, può provvedere comunque all'assegnazione qualora accerti condizioni di particolare gravità e rilevanza sociale.
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